CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1762/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 266/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1579/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 12/12/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 02084202200000688 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110014323640000 TRIB. COMUNALI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CG02544/2013 IVA-ALTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 886/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado, in riassunzione a seguito della declinatoria di (parziale) difetto di giurisdizione del giudice inizialmente adito (Tribunale di Benevento, sentenza n. 1063/2024, pubblicata il 30.05.2024)
l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (pignoramento presso terzi n.
02084202200000688/001, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ne pignorava i crediti verso il terzo Consorzio_1 per un importo complessivo di € 41.878,67. Tale procedura esecutiva era fondata, tra gli altri, sui seguenti atti presupposti: cartella n. 02020110014323640000, notificata il
05.10.2012, per tributi comunali, e avviso di accertamento n. THB01CG02544/2013, notificato il 12.09.2013 per IVA, sanzioni e interessi), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (omessa notifica di atti prodromici e prescrizione).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando documentate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza n. n. 1579/2025, depositata in data 12.12.2025, con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso, in ragione della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
02020219000514261000, notificata il 22.10.2021, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta in erronea e non correttamente motivata.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame (ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2946, 2948 N. 4 C.C. E DELL'ART. 20, CO. 3, D.LGS. 472/1997. ERRONEA INTERPRETAZIONE
DEL PRINCIPIO DI "CRISTALLIZZAZIONE" DEL CREDITO E IRRILEVANZA DELLA MANCATA
IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO) parte appellante deduce un palese errore di diritto nella decisione della Corte di prime cure che ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2021 abbia sanato la prescrizione già maturata, determinando la
"cristallizzazione" del credito: in tal senso afferma che la stessa si “pone in frontale contrasto con i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. È principio pacifico, infatti, che la scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione non converte il termine di prescrizione breve, proprio del singolo tributo, in quello ordinario decennale, né tantomeno può "resuscitare" un diritto già estinto per prescrizione”.
L'argomento è in parte irrilevante ed in parte non condivisibile: da un lato, infatti, se è vero che anche le
Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016) hanno sancito il principio per cui la mancata impugnazione della cartella non "converte" il termine di prescrizione breve in quello decennale, tale rilievo non rileva nel presente caso, dove invece viene in linea di conto il diverso effetto di "cristallizzazione" o "irretrattabilità" del credito a seguito della mancata impugnazione di un atto della sequenza procedimentale: Per altro verso e su tale decisivo profilo, è altrettanto pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025, che ha peraltro chiarito, anche ai fini che qui ad abundatiam rilevano, la portata della legislazione emergenziale Covid in punto di sospensione dei termini prescrizionali), cui viene qui data piena condivisione anche alla luce dei propri precedenti della Sezione, per cui in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025, secondo cui resta preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato. Negli stessi termini Cass. n. 35019/2025 precisa che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
In relazione alla seconda censura (OMESSA PRONUNCIA SU UN MOTIVO DI RICORSO (VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.) E NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTERRUTTIVO), del pari se ne rileva l'infondatezza sotto plurimi angoli prospettici: in rito, non ricorre la censurata omissione avendo il primo giudice dato conto del contrario rilievo al riguardo;
sempre in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Come anche di recente chiarito da questa Corte (per tutte e da ultimo, cfr. CGT II° Campania, sentenze nn.
1758 e, soprattutto e con ampie argomentazioni sul punto, 1759 del 26 febbraio 2026), sul piano normativo del diritto positivo, giova ricordare che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del
1992 (rubricato “Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario (limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu iudicis. Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt. 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3
e 5, e l'articolo 69, comma 3) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità
e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Orbene, quanto al caso de quo vertitur, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo dunque in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti. Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti (e non di mera memoria), precludendosi altrimenti il relativo rilievo
(conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; 1380/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie, come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
In conclusione, la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
Nel merito, infine, emerge la sua infondatezza ove di consideri, per un verso, la genericità della sottostante asserzione in punto di irritualità della notifica effettuata a mani della moglie presso un diverso indirizzo
(peraltro priva di documentazione giustificativa, in ogni caso non producibile per la prima volta nella presente fase di giudizio ai sensi del novellato art. 58, ultimo comma, D. Lgs 546/1992; per altro verso, la non sufficientemente contestata presenza di ulteriori atti della sequenza procedimentale con il connesso e sopra descritto duplice effetto di interruzione della cd. prescrizione successiva e cristallizzazione della pretesa non tempestivamente e ritualmente contestata attraverso la loro impugnazione (per la cartella n.
02020110014323640000 notificata il 05.10.2021 - Preavviso di iscrizione ipotecaria n.
02076201900001716000 notificato il 10.09.2019 - Avviso di intimazione n. 02020219000514261000 notificato il 22.10.2021 - Pignoramento presso terzi n. 02084202200000688001 notificato il
23.02.2022/12.05.2022; per l'avviso di accertamento n. N. THB01CG02544/2013 notificato il 12.09.2013 - Avviso di intimazione n. 02020189002087030000 notificato il 19.01.2018 - Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02076201900001716000 notificato il 10.09.2019 - Avviso di intimazione n. 02020219000514261000 notificato il 22.10.2021 - Pignoramento presso terzi n. 02084202200000688001 notificato il
23.02.2022/12.05.2022).
Ne consegue in conclusione l'infondatezza dei motivi di merito di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e dell'ivi disposto rigetto del ricorso di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese correttamente, nell'an e nel quantum, applicativa del canone generale della causalità e soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 8.000.00
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 266/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1579/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 12/12/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 02084202200000688 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110014323640000 TRIB. COMUNALI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CG02544/2013 IVA-ALTRO a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 886/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado, in riassunzione a seguito della declinatoria di (parziale) difetto di giurisdizione del giudice inizialmente adito (Tribunale di Benevento, sentenza n. 1063/2024, pubblicata il 30.05.2024)
l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (pignoramento presso terzi n.
02084202200000688/001, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione ne pignorava i crediti verso il terzo Consorzio_1 per un importo complessivo di € 41.878,67. Tale procedura esecutiva era fondata, tra gli altri, sui seguenti atti presupposti: cartella n. 02020110014323640000, notificata il
05.10.2012, per tributi comunali, e avviso di accertamento n. THB01CG02544/2013, notificato il 12.09.2013 per IVA, sanzioni e interessi), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (omessa notifica di atti prodromici e prescrizione).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando documentate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con l'impugnata sentenza n. n. 1579/2025, depositata in data 12.12.2025, con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso, in ragione della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
02020219000514261000, notificata il 22.10.2021, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Con il presente appello, munito di istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta in erronea e non correttamente motivata.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame (ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2946, 2948 N. 4 C.C. E DELL'ART. 20, CO. 3, D.LGS. 472/1997. ERRONEA INTERPRETAZIONE
DEL PRINCIPIO DI "CRISTALLIZZAZIONE" DEL CREDITO E IRRILEVANZA DELLA MANCATA
IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO) parte appellante deduce un palese errore di diritto nella decisione della Corte di prime cure che ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2021 abbia sanato la prescrizione già maturata, determinando la
"cristallizzazione" del credito: in tal senso afferma che la stessa si “pone in frontale contrasto con i principi consolidati espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. È principio pacifico, infatti, che la scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione non converte il termine di prescrizione breve, proprio del singolo tributo, in quello ordinario decennale, né tantomeno può "resuscitare" un diritto già estinto per prescrizione”.
L'argomento è in parte irrilevante ed in parte non condivisibile: da un lato, infatti, se è vero che anche le
Sezioni Unite (sent. n. 23397/2016) hanno sancito il principio per cui la mancata impugnazione della cartella non "converte" il termine di prescrizione breve in quello decennale, tale rilievo non rileva nel presente caso, dove invece viene in linea di conto il diverso effetto di "cristallizzazione" o "irretrattabilità" del credito a seguito della mancata impugnazione di un atto della sequenza procedimentale: Per altro verso e su tale decisivo profilo, è altrettanto pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025, che ha peraltro chiarito, anche ai fini che qui ad abundatiam rilevano, la portata della legislazione emergenziale Covid in punto di sospensione dei termini prescrizionali), cui viene qui data piena condivisione anche alla luce dei propri precedenti della Sezione, per cui in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025, secondo cui resta preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato. Negli stessi termini Cass. n. 35019/2025 precisa che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
In relazione alla seconda censura (OMESSA PRONUNCIA SU UN MOTIVO DI RICORSO (VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.) E NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO INTERRUTTIVO), del pari se ne rileva l'infondatezza sotto plurimi angoli prospettici: in rito, non ricorre la censurata omissione avendo il primo giudice dato conto del contrario rilievo al riguardo;
sempre in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Come anche di recente chiarito da questa Corte (per tutte e da ultimo, cfr. CGT II° Campania, sentenze nn.
1758 e, soprattutto e con ampie argomentazioni sul punto, 1759 del 26 febbraio 2026), sul piano normativo del diritto positivo, giova ricordare che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del
1992 (rubricato “Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario (limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu iudicis. Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt. 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3
e 5, e l'articolo 69, comma 3) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità
e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Orbene, quanto al caso de quo vertitur, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo dunque in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti. Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti (e non di mera memoria), precludendosi altrimenti il relativo rilievo
(conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; 1380/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie, come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637).
In conclusione, la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
Nel merito, infine, emerge la sua infondatezza ove di consideri, per un verso, la genericità della sottostante asserzione in punto di irritualità della notifica effettuata a mani della moglie presso un diverso indirizzo
(peraltro priva di documentazione giustificativa, in ogni caso non producibile per la prima volta nella presente fase di giudizio ai sensi del novellato art. 58, ultimo comma, D. Lgs 546/1992; per altro verso, la non sufficientemente contestata presenza di ulteriori atti della sequenza procedimentale con il connesso e sopra descritto duplice effetto di interruzione della cd. prescrizione successiva e cristallizzazione della pretesa non tempestivamente e ritualmente contestata attraverso la loro impugnazione (per la cartella n.
02020110014323640000 notificata il 05.10.2021 - Preavviso di iscrizione ipotecaria n.
02076201900001716000 notificato il 10.09.2019 - Avviso di intimazione n. 02020219000514261000 notificato il 22.10.2021 - Pignoramento presso terzi n. 02084202200000688001 notificato il
23.02.2022/12.05.2022; per l'avviso di accertamento n. N. THB01CG02544/2013 notificato il 12.09.2013 - Avviso di intimazione n. 02020189002087030000 notificato il 19.01.2018 - Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02076201900001716000 notificato il 10.09.2019 - Avviso di intimazione n. 02020219000514261000 notificato il 22.10.2021 - Pignoramento presso terzi n. 02084202200000688001 notificato il
23.02.2022/12.05.2022).
Ne consegue in conclusione l'infondatezza dei motivi di merito di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e dell'ivi disposto rigetto del ricorso di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese correttamente, nell'an e nel quantum, applicativa del canone generale della causalità e soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 8.000.00