Articolo 13 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 12Articolo 14
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30 luglio 1973
Art. 13. (Annotazione dei protesti in repertorio speciale)

L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell' articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 30 luglio 1973