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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. 2190/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE IN “TRATTAZIONE SCRITTA”
RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 2190/2024
Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte entro il termine perentorio assegnato, insistendo ciascuna nell'accoglimento delle conclusioni già formulate;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
*** 2
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: accettazione tacita di eredità
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. MARTINO LUCA (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., – per il tramite della sua procuratrice Parte_1
speciale (v. atto per Notar di Pordenone in data 25.11.2021, Rep. n. Parte_2 Per_1
32859, Racc. n. 21990: doc.1) – ha convenuto in giudizio , chiedendo Controparte_1
accertarsi la qualifica di erede puro e semplice del padre, (nato a [...] Persona_2
– CN – e ivi deceduto il 12/09/2017), per effetto dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità 3
di quest'ultimo, proprietario in via esclusiva degli immobili siti in RE (CN) alla Via
Ciotte n. 14 (Comune di RE, catasto terreni, foglio 8, part. 257, are 10 centiare 20, fatto oggetto di tipo mappale del 06.04.2007 n. 286959.1/2007 a seguito del quale ora censito
Catasto Terreni Comune di RE, partita 1, foglio 8, part. 712, ente urbano, are 7 centiare
20, Via Ciotte n. 14;/ Comune di RE, catasto fabbricati, foglio 8, part. 712, sub. 1, Via
Ciotte n. 14, piano S1-T-1, cat. A/7, classe U, vani 7, R.C. Euro 397,67;/ Comune di RE, catasto fabbricati, foglio 8, part. 712, sub. 2, Via Ciotte n. 14, piano T, cat. C/6, classe U, mq
30, R.C. Euro 65,07), sui quali la propria cedente aveva iscritto ipoteca Controparte_2
volontaria a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo ipotecario del
28.11.2007.
La ricorrente, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha versato in atti documentazione comprovante la delazione ereditaria (stato di famiglia del de cuius e visura ipotecaria) nonché gli atti inerenti l'esperita actio interrogatoria (ove il resistente non risulta aver depositato alcuna dichiarazione) e del successivo procedimento di eredità giacente, chiusosi a seguito del deposito della relazione del curatore nominato, dalla quale è emerso il possesso, da parte dell'odierno resistente, dei beni ereditari (immobile in RE, via Ciotte
n. 14), la presentazione da parte sua di denuncia di successione regolarmente trascritta e l'intestazione della T.A.R.I. relativa all'immobile caduto in successione (regolarmente pagata:
v. doc. 12 allegato al ricorso).
, tardivamente costituitosi, non si è opposto all'accoglimento della domanda, Controparte_1
dichiarando anzi di prestarvi “acquiescenza riconoscendosi ad ogni effetto di legge erede puro
e semplice del padre signor ” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e Persona_2
risposta) e chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione della propria condotta processuale.
All'udienza del 14/06/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza – celebrata nelle forme della trattazione scritta – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281/sexies c.p.c..
IT
1. Preliminarmente, è opportuno precisare che certamente sussiste l'interesse della ricorrente ad una pronuncia giurisdizionale.
1.1. Infatti, alla luce del disposto dell'art. 2648 c.c. (“si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o 4
la liberazione dei medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto”), l'accettazione dell'eredità che comporti l'acquisto della proprietà e di diritti reali su un immobile è soggetta a trascrizione, in funzione di pubblicità notizia.
1.2. Come ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11638/2014, in caso di provenienza successoria dei beni oggetto di pignoramento, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa è indispensabile per assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative ai beni dell'eredità.
1.3. Pertanto, in mancanza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede- debitore, il creditore ben può agire giudizialmente per ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità, per così poter procedere alla relativa trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co.3 c.c.
Merito
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2.1. Com'è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione del chiamato all'eredità, atto negoziale unilaterale di autonomia privata mediante il quale viene acquisita la qualità di erede del de cuius (Cass. civ. n.
10525/2010; Cass. civ. n. 5247/2018).
2.2. A sua volta, l'accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), ipotesi quest'ultima che ricorre allorquando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella sua qualità di erede (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. 11823/2015; Cass. civ. n.
10796/2009).
2.3. In conformità a tali principi, si è ritenuto che rappresentino atti dispositivi dei beni ereditari, integranti ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ad esempio: la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cass. civ. n.
11823/2015); la proposizione, da parte del chiamato, dell'azione di rivendicazione di beni ereditari oppure l'esperimento dell'azione di riduzione;
la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius attingendo dal patrimonio ereditario;
la voltura catastale in proprio favore di immobili rientranti nell'asse ereditario (cfr. ex multis Cass. civ. n.1438/2020; Cass. civ. n. 4843/2019). 5
2.4. Diversamente, si esclude che valga ad integrare un comportamento rilevante e significativo ex art. 476 c.c., la mera presentazione della dichiarazione di successione e l'assolvimento della relativa imposta, come pure la trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, anche se redatto in conformità alla dichiarazione di successione (v. art. 5, co. 2 del D.lgs. 347/1990) e la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti aventi finalità prettamente di tipo fiscale e di natura meramente conservativa che non esprimono da soli, in modo univoco e concludente, la volontà del chiamato di assumere anche la qualità di erede.
2.5. Nello stesso senso è stato affermato che non rappresenta atto univocamente sintomatico dell'accettazione dell'eredità l'immissione nel possesso dei beni ereditari, potendo essa dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo;
il possesso, invece, costituisce un mero indizio che combinato con altri elementi probatori può esprimere la volontà di accettare (cfr. Cass. civ. n.1585/1987).
2.6. In ogni caso, l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione) e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (ex multis, Cass. civ.
n. 2663/1999; Cass. civ. n. 1906/1977; Cass. civ. n. 3950/1976).
3. Ebbene, nel caso di specie, dalla visura ipotecaria prodotta dalla ricorrente si ricava la prova della delazione per legge in favore dell'odierno resistente, quale figlio del de cuius.
3.1. Ai fini della prova dell'accettazione tacita dell'eredità paterna, invece, rilevano, oltre al possesso del complesso immobiliare caduto in successione – risultante già dalla relazione del curatore nell'ambito del procedimento di eredità giacente (doc. 11 produzione ricorrente)
e confermato altresì dal medesimo resistente – l'intestazione ed il regolare pagamento della
T.A.R.I. relativa allo stesso (v. doc. 12) nonché le difese svolte dal convenuto nel presente giudizio, incompatibili con l'intenzione di non accettare la delazione.
3.2. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a ritenere senz'altro sussistenti i presupposti di cui all'art. 476 c.c.
3.3. Ne deriva che dev'essere dichiarato erede di , Controparte_1 Persona_2 per avere tacitamente accettato l'eredità del de cuius. 6
4. Inoltre, non avendo lo stesso dato prova di aver provveduto all'inventario nel termine di tre mesi, dev'essere considerato erede puro e semplice ex art. 485 co. 2 c.c. Sul punto si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., sarebbe stato onere del resistente dare la prova della redazione dell'inventario ai fini di una accettazione beneficiata (in tal senso, v. Cass. civ.
n. 11030/2003; Cass. civ. sez. lav. n. 16514/2015) ed invece lo stesso si è integralmente associato alla domanda attorea, professandosi egli stesso “erede puro e semplice”.
5. Ne consegue che deve ritenersi intervenuto il trasferimento in capo a Controparte_1 della quota d'intero già di proprietà del de cuius degli immobili in RE specificatamente indicati in sede di ricorso.
6. La presente pronuncia costituisce titolo per procedere alla trascrizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2648 c.c., formalità che il competente Conservatore dei RR.II. avrà l'onere di eseguire su richiesta della parte della parte interessata, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Spese
7. Quanto alle spese del giudizio, reputa questo Giudice che la natura della presente azione
(mossa dall'interesse del solo creditore a munirsi di titolo giudiziale suscettibile di trascrizione, ai fini di cui agli artt. 2648 e 2650 c.c.) e l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, rappresentino gravi ed eccezionali ragioni giustificanti l'integrale compensazione ex art. 92, co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_2
nato a [...] il [...] e deceduto a RE (CN) il 12/09/2017, per averne tacitamente accettato l'eredità, allo stesso pervenuta per successione legittima;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per la trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, c.c., autorizzando il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente al compimento della relativa formalità, ove richiesto, con esonero da responsabilità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
n. 2190/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE IN “TRATTAZIONE SCRITTA”
RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 2190/2024
Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte entro il termine perentorio assegnato, insistendo ciascuna nell'accoglimento delle conclusioni già formulate;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
*** 2
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: accettazione tacita di eredità
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO (c.f. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. MARTINO LUCA (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., – per il tramite della sua procuratrice Parte_1
speciale (v. atto per Notar di Pordenone in data 25.11.2021, Rep. n. Parte_2 Per_1
32859, Racc. n. 21990: doc.1) – ha convenuto in giudizio , chiedendo Controparte_1
accertarsi la qualifica di erede puro e semplice del padre, (nato a [...] Persona_2
– CN – e ivi deceduto il 12/09/2017), per effetto dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità 3
di quest'ultimo, proprietario in via esclusiva degli immobili siti in RE (CN) alla Via
Ciotte n. 14 (Comune di RE, catasto terreni, foglio 8, part. 257, are 10 centiare 20, fatto oggetto di tipo mappale del 06.04.2007 n. 286959.1/2007 a seguito del quale ora censito
Catasto Terreni Comune di RE, partita 1, foglio 8, part. 712, ente urbano, are 7 centiare
20, Via Ciotte n. 14;/ Comune di RE, catasto fabbricati, foglio 8, part. 712, sub. 1, Via
Ciotte n. 14, piano S1-T-1, cat. A/7, classe U, vani 7, R.C. Euro 397,67;/ Comune di RE, catasto fabbricati, foglio 8, part. 712, sub. 2, Via Ciotte n. 14, piano T, cat. C/6, classe U, mq
30, R.C. Euro 65,07), sui quali la propria cedente aveva iscritto ipoteca Controparte_2
volontaria a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo ipotecario del
28.11.2007.
La ricorrente, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha versato in atti documentazione comprovante la delazione ereditaria (stato di famiglia del de cuius e visura ipotecaria) nonché gli atti inerenti l'esperita actio interrogatoria (ove il resistente non risulta aver depositato alcuna dichiarazione) e del successivo procedimento di eredità giacente, chiusosi a seguito del deposito della relazione del curatore nominato, dalla quale è emerso il possesso, da parte dell'odierno resistente, dei beni ereditari (immobile in RE, via Ciotte
n. 14), la presentazione da parte sua di denuncia di successione regolarmente trascritta e l'intestazione della T.A.R.I. relativa all'immobile caduto in successione (regolarmente pagata:
v. doc. 12 allegato al ricorso).
, tardivamente costituitosi, non si è opposto all'accoglimento della domanda, Controparte_1
dichiarando anzi di prestarvi “acquiescenza riconoscendosi ad ogni effetto di legge erede puro
e semplice del padre signor ” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e Persona_2
risposta) e chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione della propria condotta processuale.
All'udienza del 14/06/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza – celebrata nelle forme della trattazione scritta – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281/sexies c.p.c..
IT
1. Preliminarmente, è opportuno precisare che certamente sussiste l'interesse della ricorrente ad una pronuncia giurisdizionale.
1.1. Infatti, alla luce del disposto dell'art. 2648 c.c. (“si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o 4
la liberazione dei medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto”), l'accettazione dell'eredità che comporti l'acquisto della proprietà e di diritti reali su un immobile è soggetta a trascrizione, in funzione di pubblicità notizia.
1.2. Come ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11638/2014, in caso di provenienza successoria dei beni oggetto di pignoramento, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa è indispensabile per assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell'erede e relative ai beni dell'eredità.
1.3. Pertanto, in mancanza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede- debitore, il creditore ben può agire giudizialmente per ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità, per così poter procedere alla relativa trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co.3 c.c.
Merito
2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2.1. Com'è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione del chiamato all'eredità, atto negoziale unilaterale di autonomia privata mediante il quale viene acquisita la qualità di erede del de cuius (Cass. civ. n.
10525/2010; Cass. civ. n. 5247/2018).
2.2. A sua volta, l'accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), ipotesi quest'ultima che ricorre allorquando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella sua qualità di erede (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. 11823/2015; Cass. civ. n.
10796/2009).
2.3. In conformità a tali principi, si è ritenuto che rappresentino atti dispositivi dei beni ereditari, integranti ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ad esempio: la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cass. civ. n.
11823/2015); la proposizione, da parte del chiamato, dell'azione di rivendicazione di beni ereditari oppure l'esperimento dell'azione di riduzione;
la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius attingendo dal patrimonio ereditario;
la voltura catastale in proprio favore di immobili rientranti nell'asse ereditario (cfr. ex multis Cass. civ. n.1438/2020; Cass. civ. n. 4843/2019). 5
2.4. Diversamente, si esclude che valga ad integrare un comportamento rilevante e significativo ex art. 476 c.c., la mera presentazione della dichiarazione di successione e l'assolvimento della relativa imposta, come pure la trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, anche se redatto in conformità alla dichiarazione di successione (v. art. 5, co. 2 del D.lgs. 347/1990) e la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti aventi finalità prettamente di tipo fiscale e di natura meramente conservativa che non esprimono da soli, in modo univoco e concludente, la volontà del chiamato di assumere anche la qualità di erede.
2.5. Nello stesso senso è stato affermato che non rappresenta atto univocamente sintomatico dell'accettazione dell'eredità l'immissione nel possesso dei beni ereditari, potendo essa dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo;
il possesso, invece, costituisce un mero indizio che combinato con altri elementi probatori può esprimere la volontà di accettare (cfr. Cass. civ. n.1585/1987).
2.6. In ogni caso, l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione) e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (ex multis, Cass. civ.
n. 2663/1999; Cass. civ. n. 1906/1977; Cass. civ. n. 3950/1976).
3. Ebbene, nel caso di specie, dalla visura ipotecaria prodotta dalla ricorrente si ricava la prova della delazione per legge in favore dell'odierno resistente, quale figlio del de cuius.
3.1. Ai fini della prova dell'accettazione tacita dell'eredità paterna, invece, rilevano, oltre al possesso del complesso immobiliare caduto in successione – risultante già dalla relazione del curatore nell'ambito del procedimento di eredità giacente (doc. 11 produzione ricorrente)
e confermato altresì dal medesimo resistente – l'intestazione ed il regolare pagamento della
T.A.R.I. relativa allo stesso (v. doc. 12) nonché le difese svolte dal convenuto nel presente giudizio, incompatibili con l'intenzione di non accettare la delazione.
3.2. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a ritenere senz'altro sussistenti i presupposti di cui all'art. 476 c.c.
3.3. Ne deriva che dev'essere dichiarato erede di , Controparte_1 Persona_2 per avere tacitamente accettato l'eredità del de cuius. 6
4. Inoltre, non avendo lo stesso dato prova di aver provveduto all'inventario nel termine di tre mesi, dev'essere considerato erede puro e semplice ex art. 485 co. 2 c.c. Sul punto si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., sarebbe stato onere del resistente dare la prova della redazione dell'inventario ai fini di una accettazione beneficiata (in tal senso, v. Cass. civ.
n. 11030/2003; Cass. civ. sez. lav. n. 16514/2015) ed invece lo stesso si è integralmente associato alla domanda attorea, professandosi egli stesso “erede puro e semplice”.
5. Ne consegue che deve ritenersi intervenuto il trasferimento in capo a Controparte_1 della quota d'intero già di proprietà del de cuius degli immobili in RE specificatamente indicati in sede di ricorso.
6. La presente pronuncia costituisce titolo per procedere alla trascrizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2648 c.c., formalità che il competente Conservatore dei RR.II. avrà l'onere di eseguire su richiesta della parte della parte interessata, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Spese
7. Quanto alle spese del giudizio, reputa questo Giudice che la natura della presente azione
(mossa dall'interesse del solo creditore a munirsi di titolo giudiziale suscettibile di trascrizione, ai fini di cui agli artt. 2648 e 2650 c.c.) e l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, rappresentino gravi ed eccezionali ragioni giustificanti l'integrale compensazione ex art. 92, co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che è erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_2
nato a [...] il [...] e deceduto a RE (CN) il 12/09/2017, per averne tacitamente accettato l'eredità, allo stesso pervenuta per successione legittima;
2. dichiara la sussistenza dei presupposti per la trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, c.c., autorizzando il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente al compimento della relativa formalità, ove richiesto, con esonero da responsabilità;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa