Articolo 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
6 aprile 2001
Art. 3. (Enti e organizzazioni privati).

1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:


a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente