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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2024, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 61713/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61713 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2008 trattenuta in decisione il 3.07.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Castelfranco Di Parte_1 C.F._1
Sotto (PI), Via Calatafimi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Bonistalli Maurizio che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pontedera, Piazza Del Duomo n. 42, presso lo studio dell'Avv. Martini Luca che la rappresenta e la difende in forza di procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
nonché contro
elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), via delle Misericordia n. Controparte_2
68, presso lo studio dell'Avv. CARLONI SILVIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Cavour n. 4, presso lo studio dell'Avv. BENVENUTI
ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. e , tutti
[...] C.F._3 Parte_4 difesi e rappresentati dagli Avv.ti TRADINI ALBERTO, D'AMORA TULLIO e CHIERRONI VITTORIO come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. TRADINI in Pontedera (PI), via Guerrazzi n. 40;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via Parte_5 C.F._4
Lungarno Pacinotti 26, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNELLI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), viale della Controparte_4
Rimembranza n. 11, presso lo studio degli Avv.ti MARINAI GIANFRANCO e MARINAI SIMONE che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 10, presso lo studio dell'Avv. BRONDI
SUSANNA che la rappresenta e difende giusta procura in calce agli atti di citazione per chiamata di terzo notificatale in data 12.10.2009;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza A. D'Ancona n. 5, presso lo studio dell'Avv.
MAZZONI LIONELLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificatale dell'atto di citazione di terzo;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MENCIASSI FRANCESCO e Parte_7
SENESE ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pisa, Lungarno
Buozzi 13, come da procura in atti;
- terzi chiamati
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Cont (già innanzi al Tribunale di Pisa - Sez. distaccata di Controparte_1 Controparte_7
Pontedera, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, previo accertamento del grave inadempimento della all'obbligo CP_1 di trasferire la proprietà dei due appartamenti a favore di ovvero del soggetto Parte_1 designando in sede di stipula o in ipotesi nel termine assegnando, prendendo atto che la Sig.ra
[...]
fino da ora è pronta a versare il residuo importo dovuto di € 25.000,00 a saldo del prezzo Pt_1 ridotto per la contestuale ultimazione dei lavori, voglia pronunciare sentenza sostitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico ex art. 2932 c.c., dichiarando il trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in Castelfranco di Sotto, Via Mazzini 34/36 Angolo Via D'Azeglio, Via Matteotti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 e precisamente: l'unità n. 1 al piano terreno di mq. 73,00 con resede esclusivo di mq. 20,00 con garage n. 1 di mq. 8,00 contiguo al resede, nonché l'unità immobiliare n. 7 al piano secondo di mq. 73,00 con garage n. 2 di mq. 8,00 in favore dell'attrice ovvero del soggetto designando, con impegno sin da ora a versare il prezzo residuo ridotto nella misura che sarà accertata in corso di giudizio in accoglimento della cumulativa domanda di riduzione del prezzo. In ipotesi, previo accertamento e declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte nei contratti preliminari 20.2.2006 e 14.3.2006, dichiararsi l'avvenuto trasferimento degli immobili sopra descritti in favore dell'attrice ovvero, nell'ipotesi di valida nomina da effettuarsi nei termini assegnandi, in favore del soggetto nominando con l'offerta di versamento del residuo prezzo come sopra indicato, ridotto per la ultimazione dei lavori. Ordinarsi conseguentemente al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pisa di eseguire le opportune trascrizioni
e variazioni con esonero da ogni responsabilità e con la ulteriore condanna della Controparte_1 all'esecuzione dei lavori necessari al completamento dell'opera ovvero al risarcimento della corrispondente somma necessaria per il completamento, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
A sostegno delle proprie domande, a dedotto: Parte_1
- di avere stipulato in data 20.02.2006 un contratto preliminare di vendita (ad integrazione ed in parziale sostituzione del preliminare già stipulato dalle stesse parti in data 17.11.2003), con il quale essa attrice prometteva di trasferire alla la proprietà dell'immobile situato in Controparte_1
Castelfranco di Sotto Via Mazzini, Via Umberto I e Via Matteotti con destinazione artigianale e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto al Foglio 43 Part. 93; che nell'occasione la , a titolo di corrispettivo della vendita e pagamento del prezzo stabilito in € CP_1
220.000,00, si impegnava a realizzare e consegnare in permuta alla a proprietà di due dei Pt_1 nove appartamenti per civile abitazione, da costruire, che avrebbe ricavato dal fabbricato oggetto della compravendita, previa demolizione e recupero della volumetria dello stesso, conformemente al piano di recupero per la trasformazione, frazionamento e cambio di destinazione del fabbricato e al progetto per la costruzione del nuovo complesso immobiliare, entrambi approntati a cura e spese della , dai tecnici di fiducia di quest'ultima (Ing. , Geom. CP_1 Controparte_2 [...]
e Geom. , già presentati a nome dell'attrice all'Amministrazione Persona_1 Parte_7 ed approvati da quest'ultima rispettivamente con delibera n.7 del 4.3.2004 e con delibera CP_8
n. 59 del 28.07.2004; - che le parti concordavano di presentarsi entro il 20.03.2006 davanti al notaio per la stipula del definitivo e, a garanzia della permuta, l'impresa costruttrice si impegnava a CP_1 produrre, contestualmente al rogito, fideiussione assicurativa per euro 220.000,00; - che in data
14.03.2006 le parti effettivamente procedevano alla stipula del contratto definitivo;
- che il corrispettivo, pari ad euro 220.000,00, era versato mediante cinque assegni circolari che venivano
“trattenuti fiduciariamente” presso , in accordo con la ed i professionisti Parte_1 CP_1 presenti, con l'intesa che sarebbero stati poi restituiti alla contestualmente alla sottoscrizione
CP_1 del preliminare di compravendita di cosa futura ed al rilascio della fideiussione ex D.Lgs 122/05 di pari importo, della quale la non era in possesso al momento del rogito;
- che detti assegni
CP_1 venivano restituiti alla in data 13.4.2006, allorquando le parti sottoscrivevano il “preliminare
CP_1 di compravendita di cosa futura e scrittura privata integrativa”; - che in tale ulteriore contratto si dava atto che essa attrice aveva ottenuto l'impegno al futuro trasferimento degli appartamenti da costruire censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 (e precisamente le unità immobiliari n. 1 e n. 7) per il nuovo prezzo di 245.000,00 euro;
- che nell'occasione si dava, altresì, atto che essa attrice aveva corrisposto l'importo di € 220.000,00 mediante la restituzione degli assegni alla e che il residuo prezzo di € 25.000,00 sarebbe stato
CP_1 versato dalla stessa al momento della consegna degli appartamenti ultimati in sede di contratto definitivo;
- che, contestualmente a tale scrittura, consegnava la fideiussione rilasciata
CP_1 dalla compagnia assicurativa FI a garanzia dell'importo di € 220.000,00 di durata temporale limitata (fino al 5.4.2008); - che la iniziava i lavori in data 15.11.2006; - che, tuttavia,
CP_1
l'avanzamento dei lavori procedeva con consistenti ritardi;
- che essa attrice, nei primi mesi del 2008, riscontrata una sospensione dei lavori, sollecitava la ad una ripresa degli stessi;
- che in seguito CP_1
a ripetuti solleciti, l'impresa costruttrice giustificava i ritardi nell'avanzamento dei lavori adducendo l'esistenza di un contenzioso pendente con i proprietari degli immobili confinanti (
[...]
e ) e rassicurava l'attrice, rappresentandole che detto contenzioso si CP_9 CP_10 sarebbe presto risolto;
- che, data la sospensione dei lavori e il ritardo nella conclusione dell'opera, essa attrice chiedeva alla , in data 19.3.2008, di ottenere la proroga della fideiussione in CP_1 scadenza il 5.4.2008; - che, tuttavia, essa attrice apprendeva dalla che la compagnia CP_1 assicuratrice FI aveva comunicato di non voler concedere la proroga richiesta;
- che, in seguito a tale diniego, la aveva ottenuto una nuova fideiussione rilasciata dalla a favore della CP_1 CP_11 per euro 220.000,00; - che, tuttavia, si rifiutava di sottoscrivere l'atto di Pt_1 CP_1 fideiussione che, quindi, rimaneva privo di ogni validità ed efficacia.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'attrice ha eccepito il grave inadempimento della
[...]
ai propri obblighi contrattuali, sia in punto di trasferimento degli immobili oggetto CP_1 del preliminare di vendita di cosa futura stipulato in data 13.04.2006, sia in punto di rilascio della fideiussione a garanzia di detta vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2008, si è costituita in giudizio
[...] contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
A tal fine, la convenuta ha eccepito: - che la mancata ultimazione dei lavori all'interno del complesso immobiliare e di rifinitura degli appartamenti in costruzione è stata causata dalle continue contestazioni ed opposizioni ai lavori mosse dai proprietari del fondo confinante a quello oggetto del preliminare;
- che infatti e avevano ottenuto la sospensione dei Controparte_9 CP_10 lavori eseguiti in asserita violazione delle disposizioni urbanistiche (ordinanza n. Cron. 175/08 Rep.
178/08 del G.I.) e, successivamente, avevano instaurato la causa nel merito contro la (RGC CP_1
535/08) per sentirla condannare, previo accertamento e dichiarazione del mancato rispetto della normativa prevista in tema di distanze legali e vedute, alla demolizione della porzione del fabbricato confinante con la loro proprietà; - di non essere inadempiente per sua colpa, avendo fatto pieno ed incolpevole affidamento nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione Comunale
(piano di recupero, progetto e permesso di costruire); - che l'eventuale accertamento della mancata conformità alla normativa urbanistica in tema di distanze e vedute del progetto di costruire approvato dall'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto con delibera n. 59 del 28.07.2004 in relazione all'immobile venduto il 14.03.2006 concretizza un vizio dell'immobile stesso, con conseguente responsabilità della venditrice sulla quale incombeva l'obbligo di garantire che Pt_1 la cosa venduta fosse esente da vizi.
Pertanto, la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale: a) condannare la parte attrice al risarcimento del danno derivato dalla sospensione dei lavori e comunque al risarcimento di tutti i danni subiti;
b) accertato il minor valore dell'immobile già oggetto di vendita da parte dell'attrice, determinare la riduzione del prezzo di vendita del bene oggetto di causa acquistato in data 14.03.2006, in conseguenza del vizio che dovesse essere accertato per illegittimità del piano di recupero e/o del progetto di costruzione volturato e, conseguentemente, condannare la alla restituzione del Pt_1 maggior prezzo ricevuto;
c) nella denegata ipotesi di demolizione di parte del fabbricato, condannare la l risarcimento del danno da mancata vendita della porzione di fabbricato demolito e pari Pt_1
i costi di adeguamento del fabbricato;
d) sempre in denegata ipotesi, qualora nella porzione demolita fosse ricompreso uno o entrambi gli appartamenti promessi in vendita a , in forza degli Parte_1 accordi intercorsi tra le parti, dichiarare la risoluzione per sopravvenuta impossibilità totale e/o parziale della prestazione con diritto di ritenzione da parte della convenuta delle somme già riscosse a titolo di risarcimento dei danni subiti come sopra descritti: in ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari.
Contestualmente, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi Controparte_1 professionisti ing. geom. e geom. Controparte_2 Persona_1 Parte_7
i quali avevano elaborato e firmato il progetto relativo all'immobile poi venduto dalla Pt_1 chiedendo, in via ulteriormente riconvenzionale, accertata la illegittimità di detto progetto, la condanna in solido tra di loro dell'ing. degli eredi del progettista deceduto Geom. Controparte_2
al rimborso della somma corrispondente a quella oggetto di condanna;
con il Persona_1 favore delle spese ed onorari del presente giudizio e comunque dei danni tutti sofferti.
Con ordinanza del 24.11.2008, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
In data 19.03.2009 si è costituito il terzo chiamato ing. il quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto delle domande avanzate dalla convenuta . CP_1
A tal fine, ha eccepito in via preliminare: - la decadenza e la prescrizione dell'azione Co relativamente alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla nei suoi Controparte_7 confronti per inosservanza dei termini previsti ai sensi dell'art. 2226 c.c. e, comunque, per mancata denuncia del vizio entro il termine di un anno dalla scoperta ai sensi dell'art 1669 c.c.; - la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con quello portante il numero RG 353/2008 pendente presso il Tribunale di Pontedera instaurato da e contro Controparte_9 CP_10 la e che lo vede come terzo chiamato in causa. Nel merito, ha dedotto l'esclusiva CP_1 imputabilità alla , e non anche ai professionisti terzi chiamati, delle cause Controparte_1 relative alla mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della pretesa della atteso che le opere Pt_1 progettuali elaborate da esso chiamato erano state correttamente redatte e le costruzioni per cui è causa erano state edificate in ossequio alla normativa prevista in materia di distanze legali.
Il professionista ha contestualmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, a sua volta, l'arch. in qualità di direttore dei lavori, nonché la propria Controparte_4 compagnia assicuratrice , ai fini della manleva. Parte_8
Tanto premesso, il medesimo professionista ha concluso chiedendo, preliminarmente, di disporre la riunione del procedimento odierno al procedimento n. 535/2008, stante la connessione oggettiva e soggettiva;
in via principale, in caso di accertamento della fondatezza delle domande Co attrici, preliminarmente respingere le domande della convenuta avanzate nei suoi CP_7 confronti, conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della suddetta società in solido con il direttore dei lavori nella causazione del danno cagionato all'attrice; in via CP_4 subordinata, di condannare la società di a garantire e rilevare indenne il CP_3 Parte_8 proprio assicurato ed a risarcirgli le spese subite per la costituzione e per la chiamata in causa dei terzi. In ogni caso e in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della convenuta al CP_1 pagamento, oltre interessi moratori, dell'importo pari a 27.271,29 euro a titolo di compenso per l'opera prestata alla società convenuta.
La chiamata dei terzi (ulteriori) è stata autorizzata con decreto del 25.3.2009.
In data 18.09.2009 si è quindi costituita in giudizio la società Controparte_3 associandosi alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal e contestando, in ogni P_ caso, la responsabilità del proprio assicurato in relazione ai fatti di causa. La compagnia ha inoltre precisato che, nella denegata ipotesi di un riconoscimento di responsabilità a carico del terzo chiamato, l'assicurato sarebbe stato tenuto indenne nei limiti della garanzia stipulata. In data 19.03.2009 si sono costituiti in giudizio tre eredi del geom. , Persona_1 contestando la domanda avanzata dalla convenuta nei loro confronti ed eccependo, in via CP_1 preliminare: - la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con quello portante il numero RG 353/2008 pendente presso il Tribunale di Pontedera instaurato da
[...]
e ; - la decadenza e la prescrizione dell'azione relativamente alla domanda CP_9 CP_10 di risarcimento del danno avanzata dalla RE. nei loro confronti per inosservanza dei Controparte_7 termini previsti ai sensi dell'art. 2226 c.c.
Nel merito, i convenuti hanno contestato ogni addebito di responsabilità del defunto geom.
per i fatti oggetto di causa, deducendo: - che l'attività prestata dal medesimo si Persona_1
è arrestata ad una fase del tutto “preliminare” rispetto a quella dell'elaborazione di un progetto conforme alle norme urbanistiche vigenti;
- che esso non si è affatto occupato dell'attività edilizia e non ha neppure partecipato alla stipula dei contratti di vendita dell'immobile oggetto di causa;
- che la responsabilità in ordine ai fatti di causa deve essere ascritta esclusivamente all'arch. CP_4 il quale, pur in presenza di un progetto edilizio contestato nella sua legittimità per
[...] violazione delle norme urbanistiche sulle distanze e altezze, ha ciò nondimeno avviato i lavori oggetto del permesso di costruire esponendo in tal modo la alle azioni di tutela del possesso che hanno CP_1 poi condotto alla sospensione dei lavori e conseguentemente anche all'inadempimento contrattuale di cui oggi è causa. Contestualmente, hanno quindi chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo arch. Controparte_4
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art 39 c.p.c. dell'odierno giudizio rispetto a quello già instaurato dalla società nei confronti degli CP_1 odierni convenuti innanzi al Tribunale di Pisa, nonché respingere le domande avanzate dalla CP_1 nei confronti degli eredi per intervenuta decadenza ex art. 2226 c.c.; nel merito, hanno chiesto invece di respingere tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva e/o gradata dell'arch. nella Controparte_4 causazione dei danni per cui è causa, condannandolo a rilevare indenni gli odierni comparenti da ogni responsabilità risarcitoria.
In data 16.09.2009 si è costituito in giudizio l'arch. chiamato in causa dall'Ing. CP_4
e dagli eredi del geom. , il quale ha contestato gli assunti avversari, P_ Persona_1 eccependo, in primo luogo, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dall'attrice Co x art. 2932 nei confronti della e la conseguente infondatezza sia delle Pt_1 Controparte_7 domande di garanzia da quest'ultima avanzate nei confronti dei terzi chiamati sia di quelle avanzate dai terzi eredi nei suoi confronti. Persona_1
Egli ha altresì eccepito, nel dettaglio: - la tardività ed inammissibilità dell'azione relativa alle domanda di garanzia avanzate dall'ing. nei suoi confronti, proposta solo con l'atto di P_ citazione per chiamata in causa;
- la carenza di legittimazione attiva degli eredi , per Persona_1 inesistenza di rapporti contrattuali del medesimo con tali soggetti, essendo stato incaricato dalla sola di svolgere attività di direzione di lavori in relazione alle opere di ristrutturazione CP_1 dell'immobile posto in Castelfranco di Sotto. Il terzo ha altresì dedotto che i progetti relativi al citato immobile erano stati eseguiti dai soli , essendosi lo stesso limitato P_ Persona_1
a sorvegliare l'andamento dei lavori e a verificare la rispondenza degli stessi rispetto al progetto già predisposto al momento del conferimento del suo incarico avvenuto in data 15.11.2006. Ha poi assunto la regolarità dell'edificio costruito dalla sia in ordine alle distanze Controparte_1 rispetto alle costruzioni sia in ordine alle distanze rispetto al confine. Infine, il terzo chiamato ha invocato l'operatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con la
[...]
chiamata in causa. CP_5
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande rivolte nei suoi confronti in accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione, di carenza legittimazione attiva dei soggetti chiamanti ed, in ogni caso, di respingere la domanda degli eredi per difetto Persona_1 del rapporto di garanzia, sia propria che impropria. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ha chiesto, invece, di graduare nei confronti di tutte le parti in causa la sua responsabilità, nonché di essere tenuto indenne da Controparte_5
A seguito della chiamata, si è dunque costituita in giudizio Controparte_5 associandosi alle difese svolte nel rito e nel merito dal proprio assicurato ed eccependo inoltre l'inoperatività della polizza stipulata, invocando i limiti oggettivi e quantitativi della stessa.
In data 10.02.2009 si è costituita la terza chiamata , erede del defunto Parte_5 geom. , eccependo: - in rito, l'improcedibilità ai sensi dell'art 36 Persona_1
c.p.c., della domanda svolta in via riconvenzionale dalla verso l'Ing. , il CP_1 Controparte_2
Geom. e gli eredi e, quindi, anche nei suoi confronti, in quanto Parte_7 Persona_1 non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice né dipendente da altro titolo che Pt_1 appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
- l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione formulata nei confronti del defunto professionista ex art. 2226 c.c. Nel merito, la ha dedotto Pt_5 la piena conformità alla regola dell'arte dell'opera realizzata dal geom. per conto della Persona_1
, eccependo l'operatività dell'assicurazione stipulata dal Geom. Controparte_12
con la società RA SP (ora ), ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata Persona_1 Parte_6 in garanzia di detta società assicuratrice. Tanto rappresentato, ha concluso chiedendo che il Tribunale
“in via preliminare voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa della scrivente quale erede del Geom. essendo stata svolta nella stessa forma della Persona_2 domanda riconvenzionale;
nel merito e in accoglimento delle eccezioni mosse ex art. 2226 c.c. voglia rigettare integralmente la domanda svolta dalla convenuta in quanto totalmente infondata in CP_1 fatto e in diritto;
nel merito in caso di eventuale accoglimento della domanda della convenuta nei confronti di questa chiamata condannare la società a tenere indenne la chiamata da ogni Parte_6 pretesa risarcitoria di parte attrice stante il contratto di assicurazione stipulato inter partes, gravandola altresì dalla refusione alla scrivente delle spese ed onorari di giudizio”.
In data 18.09.2009 si è costituita in giudizio , chiedendo Controparte_13 di rigettare la domanda spiegata stante l'inoperatività della polizza ex Parte_5 adverso invocata ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il quale esclude l'assicurazione per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Nella denegata ipotesi in cui la società assicuratrice dovesse, invece, risultare obbligata a tenere indenne la ha chiesto di dichiarare la Parte_5 domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della improponibile Controparte_1 Pt_5 ex art. 36 c.p.c ed in ogni caso infondata.
In data 10.04.2009 si è costituito in giudizio il geom. Parte_7 eccependo: - di non avere ricevuto alcun incarico dalla;
- che gli elaborati Controparte_1 progettuali in relazione alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa erano stati redatti e sottoscritti solo dal Geom. . Ha concluso quindi, chiedendo, in via preliminare, di Persona_1 dichiarare il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva nei confronti della e per l'effetto CP_1 dichiarare con sentenza l'immediata la sua estromissione dal presente processo. Nel merito, ha chiesto invece rigettare la domanda di garanzia spiegata nei propri confronti dalla in quanto Controparte_1 non provata ed in ogni caso temeraria ed infondata.
Costituiti i terzi chiamati, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la difesa attrice ha modificato la propria domanda, “estendendola” a tutti i terzi chiamati.
La causa è stata istruita mediante in via documentale ed è stata espletata CTU (ing. Per_3
.
[...]
All'udienza del 30.9.2016, le parti hanno precisato le conclusioni e il terzo chiamato a richiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del Parte_7 processo di appello avverso la sentenza n. 755/2015, emessa dallo stesso Tribunale di Pisa a conclusione del giudizio R.G. n. 535/2008, che aveva visto coinvolte le medesime parti in causa
(giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 1171 c.c. e 688 c.p.c. promossa da
[...]
e nei confronti della . CP_9 CP_10 Controparte_1
Ritenuta infondata la richiesta di sospensione, è stata fissata l'udienza del 10.11.2016 per la precisazione delle conclusioni, nella quale: - parte attrice, preso atto che il Tribunale di Pisa con sentenza n. 755 del 27/29.6.2015 aveva ordinato alla di procedere alla Controparte_1 demolizione parziale dell'edificio che comprende anche le due unità immobiliari oggetto della domanda principale ex art. 2932 c.c., con la conseguente impossibilità da parte della di CP_1 trasferire i due appartamenti, rinunciava alla domanda principale e chiedeva l'accoglimento della domanda subordinata tesa a condannare la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma determinata in € 220.000,00, pari all'importo già versato in data Parte_1
13.4.2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- parte convenuta, in via principale, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in via subordinata, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta;
- il terzo chiamato ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta;
i terzi Parte_7 chiamati , e Parte_3 Parte_2 Persona_4 hanno concluso come in atti;
- la terza ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta Pt_5 ed atto di chiamata in causa di terzo;
- la ha chiesto, in via principale, il Controparte_3 rigetto della domanda formulata da nei confronti dell'ing. e, in via subordinata, la CP_1 P_ limitazione del risarcimento a carico dell'assicurato in funzione dell'effettiva responsabilità e nei limiti della garanzia prestata e della relativa franchigia;
- il terzo chiamato ha concluso per CP_4 il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
- la terza chiamata ha Controparte_5 chiesto il rigetto della domanda di garanzia per quanto argomentato al punto F della propria comparsa di costituzione e risposta;
- la terza l' ha concluso come in atti;
- l'ing. in via Parte_6 P_ istruttoria ha insistito per l'ammissione di CTU volta alla quantificazione del compenso ad esso dovuto e, nel merito, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini massimi ex art 190
c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
A seguito della sostituzione del G.I. titolare, la causa è stata rimessa sul ruolo.
All'udienza del 17.10.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 43 l. fall., in ragione del sopravvenuto fallimento della pronunciato dal Tribunale di Pisa Controparte_1 con sentenza n. 43/2018 depositata in data 15.6.2018.
Con ricorso depositato in data 18.12.2018, l'attrice ha riassunto il giudizio richiamando interamente le argomentazioni precedentemente proposte, chiedendo: “in via principale previo accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di trasferire la proprietà dei due CP_1 appartamenti a favore di e preso atto che l'attrice fin da ora è pronta a versare il Parte_1 residuo importo dovuto di € 25.000,00 a saldo del prezzo da compensare con i maggiori costi necessari alla ultimazione dei lavori (come dovrà essere accertato in corso di causa), nonché con i maggiori costi per la demolizione/arretramento del fabbricato per effetto della eventuale rimodellatura dell'edificio che dovesse essere disposta a seguito della pronuncia da parte della Corte di Cassazione (ove è stata impugnata la sentenza n. 2899/2017 della Corte d'Appello di Firenze), voglia pronunciare sentenza costitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico ex art. 2932 c.c. e, conseguentemente, dichiarare il trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in
Castelfranco di Sotto, Via Mazzini 34/36 Angolo Via D'Azeglio, Via Matteotti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 e precisamente: l'unità n. 1 al piano terreno di mq. 73,00 con resede esclusivo di mq. 20,00 con garage n. 1 di mq. 8,00 contiguo al resede, nonché l'unità immobiliare n. 7 al piano secondo di mq. 73,00 con garage n. 2 di mq. 8,00 in favore dell'attrice ovvero del soggetto designando. Ordinarsi conseguentemente al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pisa - di eseguire le opportune trascrizioni e variazioni con esonero da ogni responsabilità. In via principale ulteriore voglia il Tribunale adito in accoglimento della cumulativa domanda di riduzione del prezzo, condannare i terzi chiamati in causa, per quanto ad essi attribuibile in relazione al loro concorso causale ed alla rispettiva responsabilità che sarà accertata in esito alla pronuncia della Corte di
Cassazione, al risarcimento del danno come di seguito indicato: a) al pagamento dell'importo delle spese e di tutti i costi anche tecnici necessari alla esecuzione delle modifiche costruttive al fabbricato imposte per legge, per regolamento ovvero a seguito di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria per la eventuale parziale difformità rispetto al piano di recupero e permesso a costruire, con i costi di demolizione e arretramento del fabbricato, previa compensazione delle reciproche ragioni creditorie Co tra e il fallimento RE. , ove quest'ultima adempia in conformità al contratto Parte_1 preliminare ovvero trasferisca due appartamenti facenti parte del medesimo immobile;
b) al risarcimento del danno in favore della sig.ra corrispondente all'importo pari alla Parte_1 differenza delle somme già corrisposte rispetto al minor valore degli appartamenti promessi in vendita come modificati per effetto della demolizione/arretramento rispetto a quanto pattuito;
c) al pagamento dell'importo delle spese per l'esecuzione di tutti i lavori necessari e sufficienti alla ultimazione dell'opera a regola d'arte, in conformità alla legge ed ai regolamenti ivi compresa l'agibilità, ove sia emessa sentenza costitutiva;
d) alla rifusione del danno derivante dal ritardo. Oltre interessi e rivalutazione sulle somme ove non sia attualizzato l'importo del risarcimento. In via Co subordinata, nella denegata ipotesi di sopravvenuta impossibilità da parte della RE. di trasferimento degli stessi immobili già individuati, voglia il Tribunale adito, condannare i terzi chiamati in causa, per quanto ad essi attribuibile in relazione al loro concorso causale ed alla rispettiva responsabilità che sarà accertata in esito alla pronuncia della Corte di Cassazione, al pagamento dell'importo corrispondente al prezzo corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà dei due appartamenti ovvero per il loro attribuibile valore di mercato, ovvero per l'importo Co Co determinato e già versato dalla Sig.ra alla . in €. 220.000,00, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso costi CTU e CTP”.
Cont A seguito della riassunzione, si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_7 in persona del curatore LL nonché i terzi chiamati , Parte_3
e Parte_2 Persona_4 Parte_5 [...]
Arch. , Ing. e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Pt_6
i quali si sono integralmente riportati alle rispettive e precedenti difese, eccependo tuttavia: -
[...] la tardività della riassunzione della causa, in quanto proposta soltanto in data 18.12.2018 e quindi ben oltre il termine di tre mesi rispetto alla data in cui l'attrice era stata notiziata dal curatore dell'intervenuto fallimento (29.06.2018); - l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento atteso che, avendo ad oggetto un credito nei confronti del fallito e subendo dunque la vis attrattiva del tribunale LL, detta domanda si sarebbe dovuta presentare dinnanzi a quest'ultimo; - la litispendenza ex art. 39 c.p.c. dell'odierno giudizio con quello radicato avanti il Tribunale di Pisa n. 60535/2008 instaurato in forza della domanda proposta da
[...]
e nei confronti della , la quale aveva chiamato in causa le CP_9 CP_10 CP_1 stesse parti processuali del presente giudizio, proponendo domande identiche e speculari rispetto a quelle qui dedotte, procedimento, questo, oggi definito con la pronuncia della Suprema Corte n.
9189/2020; - la mutatio libelli della domanda proposta con l'atto di riassunzione di parte attrice, stante la rinuncia da parte della della domanda posta in via principale nelle conclusioni Pt_1 precisate prima della riassunzione da parte della stessa e successiva riproposizione di siffatta domanda, ormai rinunciata, con l'atto di riassunzione.
Con sentenza parziale del 14.08.2021, è stata dichiarata improcedibile la domanda introdotta da erso la per esclusività del foro Parte_1 Controparte_14 LL (sentenza n. 1081/2021). Con ordinanza del 18.8.2021 è stata altresì disposta la sospensione del presente giudizio in attesa dell'accertamento in sede LL del diritto di credito che costituiva presupposto logico-giuridico ai fini della decisione.
Assegnata la causa a questo giudice (in data 19.10.2021), con ordinanza del 4.12.2021 si è preso atto della sospensione del giudizio fra l'attrice e le parti processuali diverse dalla CP_1
Il giudizio è stato riassunto a seguito di ricorso depositato dall'attrice il 22.02.2023.
In data 29.04.2024 si è costituito in giudizio il terzo chiamato arch. chiedendo CP_4 di essere assolto da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti e deducendo che in ordine agli stessi fatti di cui è causa è già stata accertata, con l'effetto vincolante del giudicato, la totale assenza di una sua responsabilità, avendo esso assunto la sola qualifica di direttore dei lavori (sentenza del Tribunale di Pisa n.755/2015, confermata dalla sentenza n. 2899/2017 della Corte di Appello di Firenze e dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9189/2020).
In data 2.05.2024, si è costituita la terza chiamata che ha reiterato e confermato Parte_6 tutte le difese, eccezioni e conclusioni già spiegate e precisate con i propri precedenti scritti difensivi.
In pari data si è costituita la terza chiamata riportandosi ai precedenti scritti difensivi Parte_5 ed insistendo per la richiesta di accoglimento delle conclusioni già precisate ed, in particolare, per la declaratoria di tardività della riassunzione del giudizio da parte della attrice e nella infondatezza nel merito di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
In data 3.5.2024 si è costituito il terzo chiamato ing. riportandosi a tutti i Controparte_2 precedenti scritti difensivi e deduzioni a verbale ed insistendo per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e delle eccezioni di decadenza e prescrizione ivi formulate.
In pari data si sono costituiti i terzi chiamati , Parte_3 Parte_4
, deducendo, in via preliminare, in rito, la tardiva riassunzione
[...] Parte_2 del giudizio e ribadendo, nel merito, tutto quanto dedotto e chiesto in atti, insistendo nelle eccezioni e nelle difese svolte nei precedenti scritti difensivi.
In data 6.05.2024 si è costituito il terzo chiamato Geom. richiamando e Parte_7 confermando tutte le eccezioni, domande, contestazioni e richieste in precedenza avanzate e riportandosi alle conclusioni di causa già spiegate. Inoltre, ha dedotto di essere stato mandato assolto da ogni responsabilità nei confronti della per i medesimi fatti di cui è causa con la sentenza CP_1
2899/17 resa dalla Corte fiorentina e confermata dalla Suprema Corte.
Il successivo 10.05.2024 si è costituita in giudizio deducendo: - la mancata Controparte_5 attivazione della domanda di manleva promossa nei suoi confronti per effetto dell'accertamento, con sentenza n. 2899/2017 della Corte di Appello di Firenze, confermata con sentenza n. 9189/2020 della
Corte di Cassazione, passata in giudicato, della totale assenza di responsabilità dell'assicurato responsabilità per i fatti di causa;
- l'assenza della copertura assicurativa per le voci di danno eventualmente prospettabili a carico dell'assicurato in ragione dei limiti della polizza sottoscritta da quest'ultimo; - l'esclusione della copertura assicurativa per la responsabilità solidale dell' Parte_9 con i terzi ai sensi dell'art 17 delle Condizioni Generali di Polizza.
Il 20.05.2024 si è costituita la terza chiamata che, ribadita la Controparte_3 tardività e la conseguente inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti da parte attrice in quanto avanzate per la prima volta solo con memoria ex art 183 comma 6 n. 1, ha eccepito la tardività delle domande così come formulate da parte attrice, per la prima volta, nell'atto di riassunzione della causa, domande alle quali essa attrice aveva rinunciato con foglio di conclusioni depositato per l'udienza del 10.11.2016. Inoltre, ha dedotto la mancata definizione della causa, ritenuta pregiudiziale, dinanzi al Foro LL. Pertanto, ha chiesto, in via principale, una nuova sospensione del giudizio e, in via subordinata, nel merito, ha insistito nelle eccezioni, difese e conclusioni, svolte nei precedenti atti difensivi, richiamandoli integralmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, si rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio per pretesa tardività della riassunzione ovvero per mancata integrazione della condizione di fatto necessaria per la sua prosecuzione dopo la sospensione ex art. 295 c.p.c.
1.1. Nella sentenza parziale (del 14.8.2021), si è già dato atto della tempestività della riassunzione del 18.12.2018 (resa necessaria dall'interruzione conseguente al sopravvenuto fallimento della RE. , dichiarato all'udienza del 17.10.2018), in quanto rispettosa del termine semestrale CP_7 imposto dall'art. 297 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente.
1.2. In questa sede, atteso che con ordinanza del 13.8.2021 (pubblicata in data 18.8.2021) è stata disposta la sospensione del giudizio tra la parte attrice e tutte le altre parti processuali ad eccezione Co della EL LL , si osserva che in detto provvedimento è stata fissata l'udienza CP_7 per l'eventuale prosecuzione del giudizio (il 27.1.2022), talché – per espressa previsione di legge – non è invocabile il termine perentorio di cui all'art. 297 c.p.c.
Detta norma dispone, infatti, che il processo sospeso debba essere riassunto entro la data di udienza fissata dal giudice in occasione dell'ordinanza di sospensione e, solo in caso di omessa fissazione di tale udienza, vige il termine perentorio di tre mesi (decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione ovvero del passaggio in giudicato della sentenza) che ha la funzione di evitare la perdurante pendenza di un giudizio in stato di quiescenza.
E' pertanto irrilevante che la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata, dall'attrice in data 18.9.2018, oppure che l'udienza di ammissione al passivo si sia tenuta il 17.9.2021, Pt_1 oppure ancora che lo scioglimento della riserva sia stato comunicato dal curatore LL in data 29.10.2021, dal momento che all'udienza del 27.1.2022 la riserva sull'ammissione al passivo era stata sciolta e tanto basta per ritenere cessata la causa di sospensione del presente giudizio.
1.3. Ferma l'irrilevanza del termine di cui all'art. 297 c.p.c. per le ragioni anzidette, la questione verte quindi della eventuale idoneità dell'ammissione al passivo (senza riserva) del diritto di credito di verso la fallita RE. a determinare la cessazione della causa di Parte_1 CP_7 sospensione.
Il quesito deve essere sciolto in senso positivo, atteso che – sebbene l'art. 297 c.p.c. faccia testuale riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.” – le peculiarità del procedimento di ammissione al passivo LL consentono di ritenere equivalente l'ammissione al passivo senza riserva ex art. 96 l. fall. ad un accertamento giudiziale del diritto di credito presupposto.
Depone in tal senso un argomento di carattere sistematico: l'art. 24 l. fall. (applicabile ratione temporis) prevede la regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo per coloro che si assumono creditori verso il fallito (trattandosi nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore di una vicenda litis ingressum impediens, su cui Cass. civ., sez. lav. 2/08/2011,
n. 16867); il successivo art. 52 l. fall. sancisce l'obbligatorietà e l'esclusività delle forme dell'accertamento del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento.
L'accertamento del passivo ha natura fisiologicamente bifasica, prevedendosi una fase necessaria davanti al giudice delegato e una fase solo eventuale, a carattere impugnatorio, nelle tre forme di cui all'art. 98 l. fall. E' proprio tale natura bifasica ad escludere che si debba sempre pervenire ad un accertamento del diritto di credito in sede di cognizione piena, poiché altrimenti si imporrebbe un onere ingiustificato a carico dei creditori che vedono immediatamente riconosciuta la propria pretesa creditoria in sede di ammissione al passivo (come nella specie, senza riserva) i quali finirebbero per trovarsi nella medesima condizione, deteriore, di coloro che invece, in quanto esclusi, per vedere riconosciuta la propria posizione debbono introdurre apposito giudizio dinanzi al giudice delegato.
Tale onere ulteriore, che di fatto aggraverebbe la posizione dei titolari di un diritto di credito ammesso al passivo senza incontrare contestazioni, non può essere giustificato dalla necessità di dover riattivare il diverso procedimento dinanzi al giudice della cognizione, vertente tra il medesimo creditore e soggetti diversi, sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della “decisione” su questioni lato sensu pregiudiziali.
La conclusione non confligge con l'efficacia meramente endo-LL dell'ammissione del diritto di credito al passivo, ove si consideri che tale equiparazione è limitata, sul piano degli effetti, alla mera riattivazione del giudizio pendente davanti al giudice della cognizione ordinaria chiamato a conoscere delle domande verso soggetti terzi che presuppongono una “decisione” sul diritto di credito verso il fallito.
Detto altrimenti, riconoscere al decreto di ammissione al passivo senza riserva (art. 96 l. fall.) del 17.9.2021 natura di “causa di cessazione della sospensione” ex art. 297 c.p.c. consente al creditore che vanti un diritto sia verso il fallito sia verso soggetti terzi di riattivare il processo verso detti terzi, senza dover necessariamente attivare un separato giudizio dinanzi al giudice delegato;
onere che, si ripete, oltre ad essere privo di fondamento normativo, finirebbe per aggravarne la posizione e ad equipararlo ai creditori che dopo avere visto rigettata la propria domanda sono stati costretti, ad esempio, a proporre opposizione ex art. 98 l. fall. 2. Ciò chiarito, il thema decidendum del presente giudizio deve essere circoscritto alla luce del contenuto degli atti introduttivi delle parti, tenuto conto delle eventuali precisazioni fatte in sede di prima udienza e delle successive modifiche apportate con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente).
2.1. La parte attrice ha adito il Tribunale al fine di ottenere: (a) in via principale, una pronuncia ex art. 2932 c.c. nei confronti della RE. all'epoca in bonis, previo accertamento CP_7 dell'inadempimento da parte della costruttrice/promittente venditrice all'obbligo di trasferire due immobili assunto in forza del contratto preliminare del 13.4.2006 e all'obbligo di rilasciare la fideiussione promessa ex D.lgs. n. 122/2005; (b) sempre in via principale, la riduzione del prezzo degli immobili a motivo della necessità di ultimare i lavori;
(c) in via subordinata, previo accertamento dell'avvenuto trasferimento degli immobili medesimi, la condanna della controparte ad eseguire i lavori di ripristino della conformità edilizia/urbanistica ovvero a sostenerne i relativi costi;
(d) la condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardo (cfr. conclusioni contenute nell'atto di citazione).
A seguito della costituzione dei terzi chiamati in causa, il giudizio verte anche delle domande Cont riconvenzionali, svolte dalla convenuta , di condanna dell'attrice al risarcimento del CP_7 danno e di manleva dei tecnici e del DDL, per il caso di accertamento dell'illegittimità del progetto.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. la difesa attrice ha indirizzato la domanda ex art. Cont 2932 c.c. e le ulteriori domande svolte nell'atto di citazione alla sola convenuta (da a) a CP_7
d) sopra richiamate).
Nell'occasione, la difesa attrice ha proposto ulteriori domande anche nei confronti di tutti i terzi Co chiamati in causa (da parte della e dagli stessi terzi chiamati), domandando, nel dettaglio: CP_7 Co 1) che, accertato il concorso causale nell'inadempimento di , tutti i soggetti evocati CP_7 fossero condannati al pagamento di un importo pari ai costi per la regolarizzazione degli immobili e per le modifiche costruttive;
2) che, in caso di pronuncia costitutiva, tutti i soggetti evocati fossero condannati al pagamento di un importo pari al costo dei lavori necessari per l'ultimazione dell'opera a regola d'arte; 3) che, in caso di sopravvenuta impossibilità di trasferimento degli immobili, tutti i soggetti evocati fossero condannati a pagare un importo pari a quanto corrisposto dalla promissaria acquirente oltre interessi e rivalutazione.
All'udienza del 10.11.2016, l'attrice ha dato atto della inattuabilità della pronuncia richiesta ai sensi dell'art. 2932 c.c. attesa la sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Pisa n. 755 del 27.6.2015, circoscrivendo ulteriormente il petitum alla sola “domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno costituito dalla restituzione delle somme già versate dalla parte attrice, così come specificato sub c) nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.”.
2.2. Ne deriva che, per espressa volontà della difesa attrice, il giudizio è proseguito limitatamente a tale domanda di condanna al risarcimento del danno (per un importo coincidente con quanto in tesi Co pagato a ) che poggia sul preteso inadempimento della società convenuta all'obbligo di CP_7 trasferire il bene per causa a lei imputabile;
ferme le domande riconvenzionali volte ad ottenere l'eventuale manleva introdotte nei confronti dei tecnici intervenuti nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
2.3. Dette domande hanno avuto diverso esito processuale.
2.4. Con sentenza parziale del 14.8.2021 è stata invero dichiarata la improcedibilità delle domande Co proposte contro la nelle more fallita (come da dichiarazione resa all'udienza del CP_7 17.10.2018), in ossequio agli artt. 24 e 52 l. fall. applicabili ratione temporis; in pari data, è stato altresì sospeso il giudizio vertente delle residue domande nei confronti dei terzi chiamati in causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
2.5. Fermo quanto si è detto in ordine all'evento che ha consentito la riattivazione del giudizio, tali domande “ulteriori” sono inammissibili, trattandosi di domande tardivamente introdotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. anziché alla prima udienza di comparizione.
Sul punto, è sufficiente rammentare che detta norma, nella formulazione vigente ratione temporis (al
29.10.2010, data di deposito della prima memoria ex art 183 c.p.c.) prevedeva la scansione processuale tra prima udienza e successivi termini per memorie, disponendo al 5 comma che “Nella stessa udienza [prima udienza di comparizione delle parti] l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo […], se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”; e al 6 comma che “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte […]”.
L'esegesi della norma induce a concludere che lo sbarramento temporale entro il quale l'attrice avrebbe dovuto domandare che, in caso di sopravvenuta impossibilità di trasferimento degli immobili tutti i soggetti evocati fossero condannati a pagare un importo pari a quanto corrisposto dalla promissaria acquirente, è da collocarsi nella prima udienza di comparizione del 29.1.2010 (udienza nella quale, per stessa ammissione della difesa attrice, “il contraddittorio si perfezionava”, cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., e dunque vi erano tutte le condizioni processuali e fattuali per “estendere” la propria richiesta agli altri soggetti che via via si erano costituiti in giudizio).
Nella specie, è di evidenza che detta domanda non è stata proposta (cfr. verbale di udienza nel fascicolo d'ufficio), di talchè la parte ha perso il proprio diritto di introdurre la domanda, non potendo avvalersi delle prime memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. limitate alle sole precisazioni e modifiche delle domande già svolte.
2.6. La conclusione rende superfluo l'esame della invocata distinzione tra emendatio e mutatio libelli, trattandosi di una preclusione maturata a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda di condanna dei terzi chiamati in termini di domanda “nuova”, domanda “precisata” o domanda semplicemente “modificata”.
In ogni caso, anche volendo assumere – per mera ipotesi ricostruttiva e contro quanto sin qui argomentato - che la stessa domanda fosse astrattamente proponibile nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la conclusione sarebbe in contrasto con l'inammissibilità delle “modificate” che, pur presupponendo la medesima vicenda sostanziale, poggiano su una differente causa petendi
e finiscono per aggiungersi alla domanda inizialmente introdotta.
Sui confini tra emendatio libelli, ammessa, e mutatio libelli, vietata, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha elaborato la distinzione tra domande nuove, domande modificate e domande precisate che viene in rilievo nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. un. 15/10/2015, n. 12310, concernente la formulazione dell'art. 183 nella formulazione previgente a quella in esame, i cui principi ben possono essere applicati anche alla norma così come successivamente formulata, fermo quanto affermato nella successiva Cass. civ., Sez. Un. 13/09/2018, n. 22404). In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che: - le domande nuove sono di regola inammissibili, ad eccezione del caso in cui si aggiungano alle domande inizialmente formulate, purchè la loro introduzione sorga dalla necessità di difendersi dalle eccezioni sollevate dalla parte convenuta;
- le domande modificate (anche nel petitum o nella causa petendi) sono di regola ammesse, se 1) si sostituiscono a quelle inizialmente introdotte, 2) attengono alla medesima vicenda sostanziale e 3) non comprimono il diritto di difesa della controparte;
- le domande precisate, che non incontrano limiti di ammissibilità, riguardando la modifica fatti secondari.
Nella specie, l'”estensione” della domanda introdotta contro la RE. in bonis anche ai terzi CP_7 chiamati integra un'ipotesi in cui la domanda successivamente svolta si aggiunge alla prima, senza sostituirla, così ampliando il thema decidendum oltre il limite di ammissibilità (a fortiori nel caso, come quello che ne occupa, ove si consideri che anche il titolo di responsabilità invocato è diverso a seconda che si tratti dell'appaltatore e dei tecnici del DDL coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell'opera: cfr. ad esempio Cass. civ., …)
3. Alla luce di quanto illustrato, il presente giudizio – pur tempestivamente e ritualmente riassunto - verte unicamente della domanda di accertamento della responsabilità dei tecnici chiamati in causa, al fine dell'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria (e delle domande di manleva svolte dai terzi verso le proprie compagnie assicurative); detta domanda “modificata”, aggiunta alla precedente nei confronti della sola società convenuta, è stata tardivamente introdotta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Non è quindi possibile per questo giudice scendere ad uno scrutinio nel merito della stessa.
Non è riconosciuta efficacia “sanante” alla successiva interruzione e riassunzione del giudizio all'esito della dichiarazione di fallimento della società convenuta.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la riassunzione, se da un lato non può aggravare la posizione processuale dell'attrice in bonis, dall'altro non può consentire di superare le preclusioni processuali già maturate in capo alle difese.
Detto altrimenti, questo giudice non ignora – in linea con quanto statuito nella sentenza parziale - che
“L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 cod. proc. civ. può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre per quest' ultima un nuovo giudizio da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”. (ex multis Cass. civ. n. 15753/2014); tuttavia ritiene che al di fuori dei casi di traslatio iudicii (rispetto ai quali si condivide l'orientamento della Suprema Corte appena esposto) non è consentito alle parti, dopo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza che possano essere poste nel nulla le preclusioni già maturate.
4. L'inammissibilità della domanda svolta verso i terzi chiamati eredi P_
, etermina l'assorbimento delle ulteriori domande proposte dai Persona_1 Parte_7 terzi contro le imprese assicuratrici (chiamata dall'ing. e CP_3 P_ Pt_6
(chiamata da erede di ); è del pari assorbita la
[...] Parte_5 Persona_1 domanda svolta dagli eredi nei confronti dell'ulteriore terzo e la Persona_1 CP_4 domanda da questi svolta verso l'impresa assicuratrice (chiamata Controparte_5 dall'arch. . CP_4
La domanda di pagamento del compenso in tesi dovuto, svolta dall'ing. in via P_ Co riconvenzionale verso la chiamante è da dichiararsi improcedibile a motivo del CP_7 sopravvenuto fallimento della convenuta e quindi dell'esclusiva competenza del foro LL.
5. Le spese di lite sono poste in capo all'attrice che, con la propria condotta, ha determinato la chiamata in causa dei terzi (successivamente deceduto, quindi in P_ Persona_1 persona degli eredi) e in applicazione dell'art. 91 c.p.c. Parte_7
In tema di condanna alle spese di lite e chiamata in causa del terzo, si rammenta che per giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. civ., sez. III
6/12/2019 n. 31889). Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, quindi arbitrario.
In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 27/04/2021, n. 26082).
Applicando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che le spese per le chiamate in causa sia dei terzi professionisti che a vario titolo hanno prestato la propria opera nella vicenda per cui è causa sia delle compagnie assicurative, a loro volta chiamate, sia infine dell'arch. sono poste a CP_4 carico dell'attrice, in assenza, peraltro, di chiamate del tutto arbitrarie o manifestamente infondate.
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro da 52.000 euro a 260.000 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono parimenti posti definitivamente a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1
(proseguita nei confronti Controparte_2 Persona_1 degli eredi Parte_3 [...] , e e Parte_2 Parte_4 Parte_5
Parte_7
- DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per Controparte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, e Parte_3 Parte_2 [...]
, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese Parte_4 generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese Parte_5 generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% Parte_7 per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] di di Controparte_3 Controparte_4 [...] di che liquida in euro 14.103,00 ciascuno Controparte_5 Parte_6 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente i costi del CTU, già liquidati con separato decreto, in capo all'attrice.
Si comunichi.
Pisa, 4/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61713 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2008 trattenuta in decisione il 3.07.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Castelfranco Di Parte_1 C.F._1
Sotto (PI), Via Calatafimi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Bonistalli Maurizio che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pontedera, Piazza Del Duomo n. 42, presso lo studio dell'Avv. Martini Luca che la rappresenta e la difende in forza di procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta
nonché contro
elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), via delle Misericordia n. Controparte_2
68, presso lo studio dell'Avv. CARLONI SILVIA, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Cavour n. 4, presso lo studio dell'Avv. BENVENUTI
ALESSANDRA che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. e , tutti
[...] C.F._3 Parte_4 difesi e rappresentati dagli Avv.ti TRADINI ALBERTO, D'AMORA TULLIO e CHIERRONI VITTORIO come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. TRADINI in Pontedera (PI), via Guerrazzi n. 40;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via Parte_5 C.F._4
Lungarno Pacinotti 26, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNELLI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), viale della Controparte_4
Rimembranza n. 11, presso lo studio degli Avv.ti MARINAI GIANFRANCO e MARINAI SIMONE che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 10, presso lo studio dell'Avv. BRONDI
SUSANNA che la rappresenta e difende giusta procura in calce agli atti di citazione per chiamata di terzo notificatale in data 12.10.2009;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza A. D'Ancona n. 5, presso lo studio dell'Avv.
MAZZONI LIONELLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificatale dell'atto di citazione di terzo;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MENCIASSI FRANCESCO e Parte_7
SENESE ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pisa, Lungarno
Buozzi 13, come da procura in atti;
- terzi chiamati
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 Cont (già innanzi al Tribunale di Pisa - Sez. distaccata di Controparte_1 Controparte_7
Pontedera, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, previo accertamento del grave inadempimento della all'obbligo CP_1 di trasferire la proprietà dei due appartamenti a favore di ovvero del soggetto Parte_1 designando in sede di stipula o in ipotesi nel termine assegnando, prendendo atto che la Sig.ra
[...]
fino da ora è pronta a versare il residuo importo dovuto di € 25.000,00 a saldo del prezzo Pt_1 ridotto per la contestuale ultimazione dei lavori, voglia pronunciare sentenza sostitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico ex art. 2932 c.c., dichiarando il trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in Castelfranco di Sotto, Via Mazzini 34/36 Angolo Via D'Azeglio, Via Matteotti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 e precisamente: l'unità n. 1 al piano terreno di mq. 73,00 con resede esclusivo di mq. 20,00 con garage n. 1 di mq. 8,00 contiguo al resede, nonché l'unità immobiliare n. 7 al piano secondo di mq. 73,00 con garage n. 2 di mq. 8,00 in favore dell'attrice ovvero del soggetto designando, con impegno sin da ora a versare il prezzo residuo ridotto nella misura che sarà accertata in corso di giudizio in accoglimento della cumulativa domanda di riduzione del prezzo. In ipotesi, previo accertamento e declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte nei contratti preliminari 20.2.2006 e 14.3.2006, dichiararsi l'avvenuto trasferimento degli immobili sopra descritti in favore dell'attrice ovvero, nell'ipotesi di valida nomina da effettuarsi nei termini assegnandi, in favore del soggetto nominando con l'offerta di versamento del residuo prezzo come sopra indicato, ridotto per la ultimazione dei lavori. Ordinarsi conseguentemente al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pisa di eseguire le opportune trascrizioni
e variazioni con esonero da ogni responsabilità e con la ulteriore condanna della Controparte_1 all'esecuzione dei lavori necessari al completamento dell'opera ovvero al risarcimento della corrispondente somma necessaria per il completamento, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
A sostegno delle proprie domande, a dedotto: Parte_1
- di avere stipulato in data 20.02.2006 un contratto preliminare di vendita (ad integrazione ed in parziale sostituzione del preliminare già stipulato dalle stesse parti in data 17.11.2003), con il quale essa attrice prometteva di trasferire alla la proprietà dell'immobile situato in Controparte_1
Castelfranco di Sotto Via Mazzini, Via Umberto I e Via Matteotti con destinazione artigianale e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto al Foglio 43 Part. 93; che nell'occasione la , a titolo di corrispettivo della vendita e pagamento del prezzo stabilito in € CP_1
220.000,00, si impegnava a realizzare e consegnare in permuta alla a proprietà di due dei Pt_1 nove appartamenti per civile abitazione, da costruire, che avrebbe ricavato dal fabbricato oggetto della compravendita, previa demolizione e recupero della volumetria dello stesso, conformemente al piano di recupero per la trasformazione, frazionamento e cambio di destinazione del fabbricato e al progetto per la costruzione del nuovo complesso immobiliare, entrambi approntati a cura e spese della , dai tecnici di fiducia di quest'ultima (Ing. , Geom. CP_1 Controparte_2 [...]
e Geom. , già presentati a nome dell'attrice all'Amministrazione Persona_1 Parte_7 ed approvati da quest'ultima rispettivamente con delibera n.7 del 4.3.2004 e con delibera CP_8
n. 59 del 28.07.2004; - che le parti concordavano di presentarsi entro il 20.03.2006 davanti al notaio per la stipula del definitivo e, a garanzia della permuta, l'impresa costruttrice si impegnava a CP_1 produrre, contestualmente al rogito, fideiussione assicurativa per euro 220.000,00; - che in data
14.03.2006 le parti effettivamente procedevano alla stipula del contratto definitivo;
- che il corrispettivo, pari ad euro 220.000,00, era versato mediante cinque assegni circolari che venivano
“trattenuti fiduciariamente” presso , in accordo con la ed i professionisti Parte_1 CP_1 presenti, con l'intesa che sarebbero stati poi restituiti alla contestualmente alla sottoscrizione
CP_1 del preliminare di compravendita di cosa futura ed al rilascio della fideiussione ex D.Lgs 122/05 di pari importo, della quale la non era in possesso al momento del rogito;
- che detti assegni
CP_1 venivano restituiti alla in data 13.4.2006, allorquando le parti sottoscrivevano il “preliminare
CP_1 di compravendita di cosa futura e scrittura privata integrativa”; - che in tale ulteriore contratto si dava atto che essa attrice aveva ottenuto l'impegno al futuro trasferimento degli appartamenti da costruire censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 (e precisamente le unità immobiliari n. 1 e n. 7) per il nuovo prezzo di 245.000,00 euro;
- che nell'occasione si dava, altresì, atto che essa attrice aveva corrisposto l'importo di € 220.000,00 mediante la restituzione degli assegni alla e che il residuo prezzo di € 25.000,00 sarebbe stato
CP_1 versato dalla stessa al momento della consegna degli appartamenti ultimati in sede di contratto definitivo;
- che, contestualmente a tale scrittura, consegnava la fideiussione rilasciata
CP_1 dalla compagnia assicurativa FI a garanzia dell'importo di € 220.000,00 di durata temporale limitata (fino al 5.4.2008); - che la iniziava i lavori in data 15.11.2006; - che, tuttavia,
CP_1
l'avanzamento dei lavori procedeva con consistenti ritardi;
- che essa attrice, nei primi mesi del 2008, riscontrata una sospensione dei lavori, sollecitava la ad una ripresa degli stessi;
- che in seguito CP_1
a ripetuti solleciti, l'impresa costruttrice giustificava i ritardi nell'avanzamento dei lavori adducendo l'esistenza di un contenzioso pendente con i proprietari degli immobili confinanti (
[...]
e ) e rassicurava l'attrice, rappresentandole che detto contenzioso si CP_9 CP_10 sarebbe presto risolto;
- che, data la sospensione dei lavori e il ritardo nella conclusione dell'opera, essa attrice chiedeva alla , in data 19.3.2008, di ottenere la proroga della fideiussione in CP_1 scadenza il 5.4.2008; - che, tuttavia, essa attrice apprendeva dalla che la compagnia CP_1 assicuratrice FI aveva comunicato di non voler concedere la proroga richiesta;
- che, in seguito a tale diniego, la aveva ottenuto una nuova fideiussione rilasciata dalla a favore della CP_1 CP_11 per euro 220.000,00; - che, tuttavia, si rifiutava di sottoscrivere l'atto di Pt_1 CP_1 fideiussione che, quindi, rimaneva privo di ogni validità ed efficacia.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'attrice ha eccepito il grave inadempimento della
[...]
ai propri obblighi contrattuali, sia in punto di trasferimento degli immobili oggetto CP_1 del preliminare di vendita di cosa futura stipulato in data 13.04.2006, sia in punto di rilascio della fideiussione a garanzia di detta vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2008, si è costituita in giudizio
[...] contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree.
A tal fine, la convenuta ha eccepito: - che la mancata ultimazione dei lavori all'interno del complesso immobiliare e di rifinitura degli appartamenti in costruzione è stata causata dalle continue contestazioni ed opposizioni ai lavori mosse dai proprietari del fondo confinante a quello oggetto del preliminare;
- che infatti e avevano ottenuto la sospensione dei Controparte_9 CP_10 lavori eseguiti in asserita violazione delle disposizioni urbanistiche (ordinanza n. Cron. 175/08 Rep.
178/08 del G.I.) e, successivamente, avevano instaurato la causa nel merito contro la (RGC CP_1
535/08) per sentirla condannare, previo accertamento e dichiarazione del mancato rispetto della normativa prevista in tema di distanze legali e vedute, alla demolizione della porzione del fabbricato confinante con la loro proprietà; - di non essere inadempiente per sua colpa, avendo fatto pieno ed incolpevole affidamento nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione Comunale
(piano di recupero, progetto e permesso di costruire); - che l'eventuale accertamento della mancata conformità alla normativa urbanistica in tema di distanze e vedute del progetto di costruire approvato dall'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto con delibera n. 59 del 28.07.2004 in relazione all'immobile venduto il 14.03.2006 concretizza un vizio dell'immobile stesso, con conseguente responsabilità della venditrice sulla quale incombeva l'obbligo di garantire che Pt_1 la cosa venduta fosse esente da vizi.
Pertanto, la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale: a) condannare la parte attrice al risarcimento del danno derivato dalla sospensione dei lavori e comunque al risarcimento di tutti i danni subiti;
b) accertato il minor valore dell'immobile già oggetto di vendita da parte dell'attrice, determinare la riduzione del prezzo di vendita del bene oggetto di causa acquistato in data 14.03.2006, in conseguenza del vizio che dovesse essere accertato per illegittimità del piano di recupero e/o del progetto di costruzione volturato e, conseguentemente, condannare la alla restituzione del Pt_1 maggior prezzo ricevuto;
c) nella denegata ipotesi di demolizione di parte del fabbricato, condannare la l risarcimento del danno da mancata vendita della porzione di fabbricato demolito e pari Pt_1
i costi di adeguamento del fabbricato;
d) sempre in denegata ipotesi, qualora nella porzione demolita fosse ricompreso uno o entrambi gli appartamenti promessi in vendita a , in forza degli Parte_1 accordi intercorsi tra le parti, dichiarare la risoluzione per sopravvenuta impossibilità totale e/o parziale della prestazione con diritto di ritenzione da parte della convenuta delle somme già riscosse a titolo di risarcimento dei danni subiti come sopra descritti: in ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari.
Contestualmente, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi Controparte_1 professionisti ing. geom. e geom. Controparte_2 Persona_1 Parte_7
i quali avevano elaborato e firmato il progetto relativo all'immobile poi venduto dalla Pt_1 chiedendo, in via ulteriormente riconvenzionale, accertata la illegittimità di detto progetto, la condanna in solido tra di loro dell'ing. degli eredi del progettista deceduto Geom. Controparte_2
al rimborso della somma corrispondente a quella oggetto di condanna;
con il Persona_1 favore delle spese ed onorari del presente giudizio e comunque dei danni tutti sofferti.
Con ordinanza del 24.11.2008, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
In data 19.03.2009 si è costituito il terzo chiamato ing. il quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto delle domande avanzate dalla convenuta . CP_1
A tal fine, ha eccepito in via preliminare: - la decadenza e la prescrizione dell'azione Co relativamente alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla nei suoi Controparte_7 confronti per inosservanza dei termini previsti ai sensi dell'art. 2226 c.c. e, comunque, per mancata denuncia del vizio entro il termine di un anno dalla scoperta ai sensi dell'art 1669 c.c.; - la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con quello portante il numero RG 353/2008 pendente presso il Tribunale di Pontedera instaurato da e contro Controparte_9 CP_10 la e che lo vede come terzo chiamato in causa. Nel merito, ha dedotto l'esclusiva CP_1 imputabilità alla , e non anche ai professionisti terzi chiamati, delle cause Controparte_1 relative alla mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della pretesa della atteso che le opere Pt_1 progettuali elaborate da esso chiamato erano state correttamente redatte e le costruzioni per cui è causa erano state edificate in ossequio alla normativa prevista in materia di distanze legali.
Il professionista ha contestualmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, a sua volta, l'arch. in qualità di direttore dei lavori, nonché la propria Controparte_4 compagnia assicuratrice , ai fini della manleva. Parte_8
Tanto premesso, il medesimo professionista ha concluso chiedendo, preliminarmente, di disporre la riunione del procedimento odierno al procedimento n. 535/2008, stante la connessione oggettiva e soggettiva;
in via principale, in caso di accertamento della fondatezza delle domande Co attrici, preliminarmente respingere le domande della convenuta avanzate nei suoi CP_7 confronti, conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della suddetta società in solido con il direttore dei lavori nella causazione del danno cagionato all'attrice; in via CP_4 subordinata, di condannare la società di a garantire e rilevare indenne il CP_3 Parte_8 proprio assicurato ed a risarcirgli le spese subite per la costituzione e per la chiamata in causa dei terzi. In ogni caso e in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della convenuta al CP_1 pagamento, oltre interessi moratori, dell'importo pari a 27.271,29 euro a titolo di compenso per l'opera prestata alla società convenuta.
La chiamata dei terzi (ulteriori) è stata autorizzata con decreto del 25.3.2009.
In data 18.09.2009 si è quindi costituita in giudizio la società Controparte_3 associandosi alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal e contestando, in ogni P_ caso, la responsabilità del proprio assicurato in relazione ai fatti di causa. La compagnia ha inoltre precisato che, nella denegata ipotesi di un riconoscimento di responsabilità a carico del terzo chiamato, l'assicurato sarebbe stato tenuto indenne nei limiti della garanzia stipulata. In data 19.03.2009 si sono costituiti in giudizio tre eredi del geom. , Persona_1 contestando la domanda avanzata dalla convenuta nei loro confronti ed eccependo, in via CP_1 preliminare: - la connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con quello portante il numero RG 353/2008 pendente presso il Tribunale di Pontedera instaurato da
[...]
e ; - la decadenza e la prescrizione dell'azione relativamente alla domanda CP_9 CP_10 di risarcimento del danno avanzata dalla RE. nei loro confronti per inosservanza dei Controparte_7 termini previsti ai sensi dell'art. 2226 c.c.
Nel merito, i convenuti hanno contestato ogni addebito di responsabilità del defunto geom.
per i fatti oggetto di causa, deducendo: - che l'attività prestata dal medesimo si Persona_1
è arrestata ad una fase del tutto “preliminare” rispetto a quella dell'elaborazione di un progetto conforme alle norme urbanistiche vigenti;
- che esso non si è affatto occupato dell'attività edilizia e non ha neppure partecipato alla stipula dei contratti di vendita dell'immobile oggetto di causa;
- che la responsabilità in ordine ai fatti di causa deve essere ascritta esclusivamente all'arch. CP_4 il quale, pur in presenza di un progetto edilizio contestato nella sua legittimità per
[...] violazione delle norme urbanistiche sulle distanze e altezze, ha ciò nondimeno avviato i lavori oggetto del permesso di costruire esponendo in tal modo la alle azioni di tutela del possesso che hanno CP_1 poi condotto alla sospensione dei lavori e conseguentemente anche all'inadempimento contrattuale di cui oggi è causa. Contestualmente, hanno quindi chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo arch. Controparte_4
Tanto premesso, hanno concluso chiedendo di dichiarare la litispendenza ex art 39 c.p.c. dell'odierno giudizio rispetto a quello già instaurato dalla società nei confronti degli CP_1 odierni convenuti innanzi al Tribunale di Pisa, nonché respingere le domande avanzate dalla CP_1 nei confronti degli eredi per intervenuta decadenza ex art. 2226 c.c.; nel merito, hanno chiesto invece di respingere tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva e/o gradata dell'arch. nella Controparte_4 causazione dei danni per cui è causa, condannandolo a rilevare indenni gli odierni comparenti da ogni responsabilità risarcitoria.
In data 16.09.2009 si è costituito in giudizio l'arch. chiamato in causa dall'Ing. CP_4
e dagli eredi del geom. , il quale ha contestato gli assunti avversari, P_ Persona_1 eccependo, in primo luogo, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dall'attrice Co x art. 2932 nei confronti della e la conseguente infondatezza sia delle Pt_1 Controparte_7 domande di garanzia da quest'ultima avanzate nei confronti dei terzi chiamati sia di quelle avanzate dai terzi eredi nei suoi confronti. Persona_1
Egli ha altresì eccepito, nel dettaglio: - la tardività ed inammissibilità dell'azione relativa alle domanda di garanzia avanzate dall'ing. nei suoi confronti, proposta solo con l'atto di P_ citazione per chiamata in causa;
- la carenza di legittimazione attiva degli eredi , per Persona_1 inesistenza di rapporti contrattuali del medesimo con tali soggetti, essendo stato incaricato dalla sola di svolgere attività di direzione di lavori in relazione alle opere di ristrutturazione CP_1 dell'immobile posto in Castelfranco di Sotto. Il terzo ha altresì dedotto che i progetti relativi al citato immobile erano stati eseguiti dai soli , essendosi lo stesso limitato P_ Persona_1
a sorvegliare l'andamento dei lavori e a verificare la rispondenza degli stessi rispetto al progetto già predisposto al momento del conferimento del suo incarico avvenuto in data 15.11.2006. Ha poi assunto la regolarità dell'edificio costruito dalla sia in ordine alle distanze Controparte_1 rispetto alle costruzioni sia in ordine alle distanze rispetto al confine. Infine, il terzo chiamato ha invocato l'operatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con la
[...]
chiamata in causa. CP_5
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande rivolte nei suoi confronti in accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione, di carenza legittimazione attiva dei soggetti chiamanti ed, in ogni caso, di respingere la domanda degli eredi per difetto Persona_1 del rapporto di garanzia, sia propria che impropria. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ha chiesto, invece, di graduare nei confronti di tutte le parti in causa la sua responsabilità, nonché di essere tenuto indenne da Controparte_5
A seguito della chiamata, si è dunque costituita in giudizio Controparte_5 associandosi alle difese svolte nel rito e nel merito dal proprio assicurato ed eccependo inoltre l'inoperatività della polizza stipulata, invocando i limiti oggettivi e quantitativi della stessa.
In data 10.02.2009 si è costituita la terza chiamata , erede del defunto Parte_5 geom. , eccependo: - in rito, l'improcedibilità ai sensi dell'art 36 Persona_1
c.p.c., della domanda svolta in via riconvenzionale dalla verso l'Ing. , il CP_1 Controparte_2
Geom. e gli eredi e, quindi, anche nei suoi confronti, in quanto Parte_7 Persona_1 non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice né dipendente da altro titolo che Pt_1 appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
- l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione formulata nei confronti del defunto professionista ex art. 2226 c.c. Nel merito, la ha dedotto Pt_5 la piena conformità alla regola dell'arte dell'opera realizzata dal geom. per conto della Persona_1
, eccependo l'operatività dell'assicurazione stipulata dal Geom. Controparte_12
con la società RA SP (ora ), ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata Persona_1 Parte_6 in garanzia di detta società assicuratrice. Tanto rappresentato, ha concluso chiedendo che il Tribunale
“in via preliminare voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa della scrivente quale erede del Geom. essendo stata svolta nella stessa forma della Persona_2 domanda riconvenzionale;
nel merito e in accoglimento delle eccezioni mosse ex art. 2226 c.c. voglia rigettare integralmente la domanda svolta dalla convenuta in quanto totalmente infondata in CP_1 fatto e in diritto;
nel merito in caso di eventuale accoglimento della domanda della convenuta nei confronti di questa chiamata condannare la società a tenere indenne la chiamata da ogni Parte_6 pretesa risarcitoria di parte attrice stante il contratto di assicurazione stipulato inter partes, gravandola altresì dalla refusione alla scrivente delle spese ed onorari di giudizio”.
In data 18.09.2009 si è costituita in giudizio , chiedendo Controparte_13 di rigettare la domanda spiegata stante l'inoperatività della polizza ex Parte_5 adverso invocata ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il quale esclude l'assicurazione per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione. Nella denegata ipotesi in cui la società assicuratrice dovesse, invece, risultare obbligata a tenere indenne la ha chiesto di dichiarare la Parte_5 domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della improponibile Controparte_1 Pt_5 ex art. 36 c.p.c ed in ogni caso infondata.
In data 10.04.2009 si è costituito in giudizio il geom. Parte_7 eccependo: - di non avere ricevuto alcun incarico dalla;
- che gli elaborati Controparte_1 progettuali in relazione alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa erano stati redatti e sottoscritti solo dal Geom. . Ha concluso quindi, chiedendo, in via preliminare, di Persona_1 dichiarare il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva nei confronti della e per l'effetto CP_1 dichiarare con sentenza l'immediata la sua estromissione dal presente processo. Nel merito, ha chiesto invece rigettare la domanda di garanzia spiegata nei propri confronti dalla in quanto Controparte_1 non provata ed in ogni caso temeraria ed infondata.
Costituiti i terzi chiamati, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la difesa attrice ha modificato la propria domanda, “estendendola” a tutti i terzi chiamati.
La causa è stata istruita mediante in via documentale ed è stata espletata CTU (ing. Per_3
.
[...]
All'udienza del 30.9.2016, le parti hanno precisato le conclusioni e il terzo chiamato a richiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del Parte_7 processo di appello avverso la sentenza n. 755/2015, emessa dallo stesso Tribunale di Pisa a conclusione del giudizio R.G. n. 535/2008, che aveva visto coinvolte le medesime parti in causa
(giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 1171 c.c. e 688 c.p.c. promossa da
[...]
e nei confronti della . CP_9 CP_10 Controparte_1
Ritenuta infondata la richiesta di sospensione, è stata fissata l'udienza del 10.11.2016 per la precisazione delle conclusioni, nella quale: - parte attrice, preso atto che il Tribunale di Pisa con sentenza n. 755 del 27/29.6.2015 aveva ordinato alla di procedere alla Controparte_1 demolizione parziale dell'edificio che comprende anche le due unità immobiliari oggetto della domanda principale ex art. 2932 c.c., con la conseguente impossibilità da parte della di CP_1 trasferire i due appartamenti, rinunciava alla domanda principale e chiedeva l'accoglimento della domanda subordinata tesa a condannare la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma determinata in € 220.000,00, pari all'importo già versato in data Parte_1
13.4.2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- parte convenuta, in via principale, ha chiesto la sospensione del giudizio e, in via subordinata, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta;
- il terzo chiamato ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta;
i terzi Parte_7 chiamati , e Parte_3 Parte_2 Persona_4 hanno concluso come in atti;
- la terza ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta Pt_5 ed atto di chiamata in causa di terzo;
- la ha chiesto, in via principale, il Controparte_3 rigetto della domanda formulata da nei confronti dell'ing. e, in via subordinata, la CP_1 P_ limitazione del risarcimento a carico dell'assicurato in funzione dell'effettiva responsabilità e nei limiti della garanzia prestata e della relativa franchigia;
- il terzo chiamato ha concluso per CP_4 il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;
- la terza chiamata ha Controparte_5 chiesto il rigetto della domanda di garanzia per quanto argomentato al punto F della propria comparsa di costituzione e risposta;
- la terza l' ha concluso come in atti;
- l'ing. in via Parte_6 P_ istruttoria ha insistito per l'ammissione di CTU volta alla quantificazione del compenso ad esso dovuto e, nel merito, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta. Precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini massimi ex art 190
c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
A seguito della sostituzione del G.I. titolare, la causa è stata rimessa sul ruolo.
All'udienza del 17.10.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 43 l. fall., in ragione del sopravvenuto fallimento della pronunciato dal Tribunale di Pisa Controparte_1 con sentenza n. 43/2018 depositata in data 15.6.2018.
Con ricorso depositato in data 18.12.2018, l'attrice ha riassunto il giudizio richiamando interamente le argomentazioni precedentemente proposte, chiedendo: “in via principale previo accertamento dell'inadempimento della all'obbligo di trasferire la proprietà dei due CP_1 appartamenti a favore di e preso atto che l'attrice fin da ora è pronta a versare il Parte_1 residuo importo dovuto di € 25.000,00 a saldo del prezzo da compensare con i maggiori costi necessari alla ultimazione dei lavori (come dovrà essere accertato in corso di causa), nonché con i maggiori costi per la demolizione/arretramento del fabbricato per effetto della eventuale rimodellatura dell'edificio che dovesse essere disposta a seguito della pronuncia da parte della Corte di Cassazione (ove è stata impugnata la sentenza n. 2899/2017 della Corte d'Appello di Firenze), voglia pronunciare sentenza costitutiva che tenga luogo dell'atto pubblico ex art. 2932 c.c. e, conseguentemente, dichiarare il trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in
Castelfranco di Sotto, Via Mazzini 34/36 Angolo Via D'Azeglio, Via Matteotti censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco di Sotto foglio 43 particella 93 e precisamente: l'unità n. 1 al piano terreno di mq. 73,00 con resede esclusivo di mq. 20,00 con garage n. 1 di mq. 8,00 contiguo al resede, nonché l'unità immobiliare n. 7 al piano secondo di mq. 73,00 con garage n. 2 di mq. 8,00 in favore dell'attrice ovvero del soggetto designando. Ordinarsi conseguentemente al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pisa - di eseguire le opportune trascrizioni e variazioni con esonero da ogni responsabilità. In via principale ulteriore voglia il Tribunale adito in accoglimento della cumulativa domanda di riduzione del prezzo, condannare i terzi chiamati in causa, per quanto ad essi attribuibile in relazione al loro concorso causale ed alla rispettiva responsabilità che sarà accertata in esito alla pronuncia della Corte di
Cassazione, al risarcimento del danno come di seguito indicato: a) al pagamento dell'importo delle spese e di tutti i costi anche tecnici necessari alla esecuzione delle modifiche costruttive al fabbricato imposte per legge, per regolamento ovvero a seguito di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria per la eventuale parziale difformità rispetto al piano di recupero e permesso a costruire, con i costi di demolizione e arretramento del fabbricato, previa compensazione delle reciproche ragioni creditorie Co tra e il fallimento RE. , ove quest'ultima adempia in conformità al contratto Parte_1 preliminare ovvero trasferisca due appartamenti facenti parte del medesimo immobile;
b) al risarcimento del danno in favore della sig.ra corrispondente all'importo pari alla Parte_1 differenza delle somme già corrisposte rispetto al minor valore degli appartamenti promessi in vendita come modificati per effetto della demolizione/arretramento rispetto a quanto pattuito;
c) al pagamento dell'importo delle spese per l'esecuzione di tutti i lavori necessari e sufficienti alla ultimazione dell'opera a regola d'arte, in conformità alla legge ed ai regolamenti ivi compresa l'agibilità, ove sia emessa sentenza costitutiva;
d) alla rifusione del danno derivante dal ritardo. Oltre interessi e rivalutazione sulle somme ove non sia attualizzato l'importo del risarcimento. In via Co subordinata, nella denegata ipotesi di sopravvenuta impossibilità da parte della RE. di trasferimento degli stessi immobili già individuati, voglia il Tribunale adito, condannare i terzi chiamati in causa, per quanto ad essi attribuibile in relazione al loro concorso causale ed alla rispettiva responsabilità che sarà accertata in esito alla pronuncia della Corte di Cassazione, al pagamento dell'importo corrispondente al prezzo corrispettivo pattuito per il trasferimento della proprietà dei due appartamenti ovvero per il loro attribuibile valore di mercato, ovvero per l'importo Co Co determinato e già versato dalla Sig.ra alla . in €. 220.000,00, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso costi CTU e CTP”.
Cont A seguito della riassunzione, si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_7 in persona del curatore LL nonché i terzi chiamati , Parte_3
e Parte_2 Persona_4 Parte_5 [...]
Arch. , Ing. e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Pt_6
i quali si sono integralmente riportati alle rispettive e precedenti difese, eccependo tuttavia: -
[...] la tardività della riassunzione della causa, in quanto proposta soltanto in data 18.12.2018 e quindi ben oltre il termine di tre mesi rispetto alla data in cui l'attrice era stata notiziata dal curatore dell'intervenuto fallimento (29.06.2018); - l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento atteso che, avendo ad oggetto un credito nei confronti del fallito e subendo dunque la vis attrattiva del tribunale LL, detta domanda si sarebbe dovuta presentare dinnanzi a quest'ultimo; - la litispendenza ex art. 39 c.p.c. dell'odierno giudizio con quello radicato avanti il Tribunale di Pisa n. 60535/2008 instaurato in forza della domanda proposta da
[...]
e nei confronti della , la quale aveva chiamato in causa le CP_9 CP_10 CP_1 stesse parti processuali del presente giudizio, proponendo domande identiche e speculari rispetto a quelle qui dedotte, procedimento, questo, oggi definito con la pronuncia della Suprema Corte n.
9189/2020; - la mutatio libelli della domanda proposta con l'atto di riassunzione di parte attrice, stante la rinuncia da parte della della domanda posta in via principale nelle conclusioni Pt_1 precisate prima della riassunzione da parte della stessa e successiva riproposizione di siffatta domanda, ormai rinunciata, con l'atto di riassunzione.
Con sentenza parziale del 14.08.2021, è stata dichiarata improcedibile la domanda introdotta da erso la per esclusività del foro Parte_1 Controparte_14 LL (sentenza n. 1081/2021). Con ordinanza del 18.8.2021 è stata altresì disposta la sospensione del presente giudizio in attesa dell'accertamento in sede LL del diritto di credito che costituiva presupposto logico-giuridico ai fini della decisione.
Assegnata la causa a questo giudice (in data 19.10.2021), con ordinanza del 4.12.2021 si è preso atto della sospensione del giudizio fra l'attrice e le parti processuali diverse dalla CP_1
Il giudizio è stato riassunto a seguito di ricorso depositato dall'attrice il 22.02.2023.
In data 29.04.2024 si è costituito in giudizio il terzo chiamato arch. chiedendo CP_4 di essere assolto da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti e deducendo che in ordine agli stessi fatti di cui è causa è già stata accertata, con l'effetto vincolante del giudicato, la totale assenza di una sua responsabilità, avendo esso assunto la sola qualifica di direttore dei lavori (sentenza del Tribunale di Pisa n.755/2015, confermata dalla sentenza n. 2899/2017 della Corte di Appello di Firenze e dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9189/2020).
In data 2.05.2024, si è costituita la terza chiamata che ha reiterato e confermato Parte_6 tutte le difese, eccezioni e conclusioni già spiegate e precisate con i propri precedenti scritti difensivi.
In pari data si è costituita la terza chiamata riportandosi ai precedenti scritti difensivi Parte_5 ed insistendo per la richiesta di accoglimento delle conclusioni già precisate ed, in particolare, per la declaratoria di tardività della riassunzione del giudizio da parte della attrice e nella infondatezza nel merito di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
In data 3.5.2024 si è costituito il terzo chiamato ing. riportandosi a tutti i Controparte_2 precedenti scritti difensivi e deduzioni a verbale ed insistendo per l'accoglimento delle già precisate conclusioni e delle eccezioni di decadenza e prescrizione ivi formulate.
In pari data si sono costituiti i terzi chiamati , Parte_3 Parte_4
, deducendo, in via preliminare, in rito, la tardiva riassunzione
[...] Parte_2 del giudizio e ribadendo, nel merito, tutto quanto dedotto e chiesto in atti, insistendo nelle eccezioni e nelle difese svolte nei precedenti scritti difensivi.
In data 6.05.2024 si è costituito il terzo chiamato Geom. richiamando e Parte_7 confermando tutte le eccezioni, domande, contestazioni e richieste in precedenza avanzate e riportandosi alle conclusioni di causa già spiegate. Inoltre, ha dedotto di essere stato mandato assolto da ogni responsabilità nei confronti della per i medesimi fatti di cui è causa con la sentenza CP_1
2899/17 resa dalla Corte fiorentina e confermata dalla Suprema Corte.
Il successivo 10.05.2024 si è costituita in giudizio deducendo: - la mancata Controparte_5 attivazione della domanda di manleva promossa nei suoi confronti per effetto dell'accertamento, con sentenza n. 2899/2017 della Corte di Appello di Firenze, confermata con sentenza n. 9189/2020 della
Corte di Cassazione, passata in giudicato, della totale assenza di responsabilità dell'assicurato responsabilità per i fatti di causa;
- l'assenza della copertura assicurativa per le voci di danno eventualmente prospettabili a carico dell'assicurato in ragione dei limiti della polizza sottoscritta da quest'ultimo; - l'esclusione della copertura assicurativa per la responsabilità solidale dell' Parte_9 con i terzi ai sensi dell'art 17 delle Condizioni Generali di Polizza.
Il 20.05.2024 si è costituita la terza chiamata che, ribadita la Controparte_3 tardività e la conseguente inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti da parte attrice in quanto avanzate per la prima volta solo con memoria ex art 183 comma 6 n. 1, ha eccepito la tardività delle domande così come formulate da parte attrice, per la prima volta, nell'atto di riassunzione della causa, domande alle quali essa attrice aveva rinunciato con foglio di conclusioni depositato per l'udienza del 10.11.2016. Inoltre, ha dedotto la mancata definizione della causa, ritenuta pregiudiziale, dinanzi al Foro LL. Pertanto, ha chiesto, in via principale, una nuova sospensione del giudizio e, in via subordinata, nel merito, ha insistito nelle eccezioni, difese e conclusioni, svolte nei precedenti atti difensivi, richiamandoli integralmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, si rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio per pretesa tardività della riassunzione ovvero per mancata integrazione della condizione di fatto necessaria per la sua prosecuzione dopo la sospensione ex art. 295 c.p.c.
1.1. Nella sentenza parziale (del 14.8.2021), si è già dato atto della tempestività della riassunzione del 18.12.2018 (resa necessaria dall'interruzione conseguente al sopravvenuto fallimento della RE. , dichiarato all'udienza del 17.10.2018), in quanto rispettosa del termine semestrale CP_7 imposto dall'art. 297 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente.
1.2. In questa sede, atteso che con ordinanza del 13.8.2021 (pubblicata in data 18.8.2021) è stata disposta la sospensione del giudizio tra la parte attrice e tutte le altre parti processuali ad eccezione Co della EL LL , si osserva che in detto provvedimento è stata fissata l'udienza CP_7 per l'eventuale prosecuzione del giudizio (il 27.1.2022), talché – per espressa previsione di legge – non è invocabile il termine perentorio di cui all'art. 297 c.p.c.
Detta norma dispone, infatti, che il processo sospeso debba essere riassunto entro la data di udienza fissata dal giudice in occasione dell'ordinanza di sospensione e, solo in caso di omessa fissazione di tale udienza, vige il termine perentorio di tre mesi (decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione ovvero del passaggio in giudicato della sentenza) che ha la funzione di evitare la perdurante pendenza di un giudizio in stato di quiescenza.
E' pertanto irrilevante che la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata, dall'attrice in data 18.9.2018, oppure che l'udienza di ammissione al passivo si sia tenuta il 17.9.2021, Pt_1 oppure ancora che lo scioglimento della riserva sia stato comunicato dal curatore LL in data 29.10.2021, dal momento che all'udienza del 27.1.2022 la riserva sull'ammissione al passivo era stata sciolta e tanto basta per ritenere cessata la causa di sospensione del presente giudizio.
1.3. Ferma l'irrilevanza del termine di cui all'art. 297 c.p.c. per le ragioni anzidette, la questione verte quindi della eventuale idoneità dell'ammissione al passivo (senza riserva) del diritto di credito di verso la fallita RE. a determinare la cessazione della causa di Parte_1 CP_7 sospensione.
Il quesito deve essere sciolto in senso positivo, atteso che – sebbene l'art. 297 c.p.c. faccia testuale riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.” – le peculiarità del procedimento di ammissione al passivo LL consentono di ritenere equivalente l'ammissione al passivo senza riserva ex art. 96 l. fall. ad un accertamento giudiziale del diritto di credito presupposto.
Depone in tal senso un argomento di carattere sistematico: l'art. 24 l. fall. (applicabile ratione temporis) prevede la regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo per coloro che si assumono creditori verso il fallito (trattandosi nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore di una vicenda litis ingressum impediens, su cui Cass. civ., sez. lav. 2/08/2011,
n. 16867); il successivo art. 52 l. fall. sancisce l'obbligatorietà e l'esclusività delle forme dell'accertamento del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento.
L'accertamento del passivo ha natura fisiologicamente bifasica, prevedendosi una fase necessaria davanti al giudice delegato e una fase solo eventuale, a carattere impugnatorio, nelle tre forme di cui all'art. 98 l. fall. E' proprio tale natura bifasica ad escludere che si debba sempre pervenire ad un accertamento del diritto di credito in sede di cognizione piena, poiché altrimenti si imporrebbe un onere ingiustificato a carico dei creditori che vedono immediatamente riconosciuta la propria pretesa creditoria in sede di ammissione al passivo (come nella specie, senza riserva) i quali finirebbero per trovarsi nella medesima condizione, deteriore, di coloro che invece, in quanto esclusi, per vedere riconosciuta la propria posizione debbono introdurre apposito giudizio dinanzi al giudice delegato.
Tale onere ulteriore, che di fatto aggraverebbe la posizione dei titolari di un diritto di credito ammesso al passivo senza incontrare contestazioni, non può essere giustificato dalla necessità di dover riattivare il diverso procedimento dinanzi al giudice della cognizione, vertente tra il medesimo creditore e soggetti diversi, sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della “decisione” su questioni lato sensu pregiudiziali.
La conclusione non confligge con l'efficacia meramente endo-LL dell'ammissione del diritto di credito al passivo, ove si consideri che tale equiparazione è limitata, sul piano degli effetti, alla mera riattivazione del giudizio pendente davanti al giudice della cognizione ordinaria chiamato a conoscere delle domande verso soggetti terzi che presuppongono una “decisione” sul diritto di credito verso il fallito.
Detto altrimenti, riconoscere al decreto di ammissione al passivo senza riserva (art. 96 l. fall.) del 17.9.2021 natura di “causa di cessazione della sospensione” ex art. 297 c.p.c. consente al creditore che vanti un diritto sia verso il fallito sia verso soggetti terzi di riattivare il processo verso detti terzi, senza dover necessariamente attivare un separato giudizio dinanzi al giudice delegato;
onere che, si ripete, oltre ad essere privo di fondamento normativo, finirebbe per aggravarne la posizione e ad equipararlo ai creditori che dopo avere visto rigettata la propria domanda sono stati costretti, ad esempio, a proporre opposizione ex art. 98 l. fall. 2. Ciò chiarito, il thema decidendum del presente giudizio deve essere circoscritto alla luce del contenuto degli atti introduttivi delle parti, tenuto conto delle eventuali precisazioni fatte in sede di prima udienza e delle successive modifiche apportate con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente).
2.1. La parte attrice ha adito il Tribunale al fine di ottenere: (a) in via principale, una pronuncia ex art. 2932 c.c. nei confronti della RE. all'epoca in bonis, previo accertamento CP_7 dell'inadempimento da parte della costruttrice/promittente venditrice all'obbligo di trasferire due immobili assunto in forza del contratto preliminare del 13.4.2006 e all'obbligo di rilasciare la fideiussione promessa ex D.lgs. n. 122/2005; (b) sempre in via principale, la riduzione del prezzo degli immobili a motivo della necessità di ultimare i lavori;
(c) in via subordinata, previo accertamento dell'avvenuto trasferimento degli immobili medesimi, la condanna della controparte ad eseguire i lavori di ripristino della conformità edilizia/urbanistica ovvero a sostenerne i relativi costi;
(d) la condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardo (cfr. conclusioni contenute nell'atto di citazione).
A seguito della costituzione dei terzi chiamati in causa, il giudizio verte anche delle domande Cont riconvenzionali, svolte dalla convenuta , di condanna dell'attrice al risarcimento del CP_7 danno e di manleva dei tecnici e del DDL, per il caso di accertamento dell'illegittimità del progetto.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. la difesa attrice ha indirizzato la domanda ex art. Cont 2932 c.c. e le ulteriori domande svolte nell'atto di citazione alla sola convenuta (da a) a CP_7
d) sopra richiamate).
Nell'occasione, la difesa attrice ha proposto ulteriori domande anche nei confronti di tutti i terzi Co chiamati in causa (da parte della e dagli stessi terzi chiamati), domandando, nel dettaglio: CP_7 Co 1) che, accertato il concorso causale nell'inadempimento di , tutti i soggetti evocati CP_7 fossero condannati al pagamento di un importo pari ai costi per la regolarizzazione degli immobili e per le modifiche costruttive;
2) che, in caso di pronuncia costitutiva, tutti i soggetti evocati fossero condannati al pagamento di un importo pari al costo dei lavori necessari per l'ultimazione dell'opera a regola d'arte; 3) che, in caso di sopravvenuta impossibilità di trasferimento degli immobili, tutti i soggetti evocati fossero condannati a pagare un importo pari a quanto corrisposto dalla promissaria acquirente oltre interessi e rivalutazione.
All'udienza del 10.11.2016, l'attrice ha dato atto della inattuabilità della pronuncia richiesta ai sensi dell'art. 2932 c.c. attesa la sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Pisa n. 755 del 27.6.2015, circoscrivendo ulteriormente il petitum alla sola “domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno costituito dalla restituzione delle somme già versate dalla parte attrice, così come specificato sub c) nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.”.
2.2. Ne deriva che, per espressa volontà della difesa attrice, il giudizio è proseguito limitatamente a tale domanda di condanna al risarcimento del danno (per un importo coincidente con quanto in tesi Co pagato a ) che poggia sul preteso inadempimento della società convenuta all'obbligo di CP_7 trasferire il bene per causa a lei imputabile;
ferme le domande riconvenzionali volte ad ottenere l'eventuale manleva introdotte nei confronti dei tecnici intervenuti nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
2.3. Dette domande hanno avuto diverso esito processuale.
2.4. Con sentenza parziale del 14.8.2021 è stata invero dichiarata la improcedibilità delle domande Co proposte contro la nelle more fallita (come da dichiarazione resa all'udienza del CP_7 17.10.2018), in ossequio agli artt. 24 e 52 l. fall. applicabili ratione temporis; in pari data, è stato altresì sospeso il giudizio vertente delle residue domande nei confronti dei terzi chiamati in causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
2.5. Fermo quanto si è detto in ordine all'evento che ha consentito la riattivazione del giudizio, tali domande “ulteriori” sono inammissibili, trattandosi di domande tardivamente introdotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. anziché alla prima udienza di comparizione.
Sul punto, è sufficiente rammentare che detta norma, nella formulazione vigente ratione temporis (al
29.10.2010, data di deposito della prima memoria ex art 183 c.p.c.) prevedeva la scansione processuale tra prima udienza e successivi termini per memorie, disponendo al 5 comma che “Nella stessa udienza [prima udienza di comparizione delle parti] l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo […], se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”; e al 6 comma che “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte […]”.
L'esegesi della norma induce a concludere che lo sbarramento temporale entro il quale l'attrice avrebbe dovuto domandare che, in caso di sopravvenuta impossibilità di trasferimento degli immobili tutti i soggetti evocati fossero condannati a pagare un importo pari a quanto corrisposto dalla promissaria acquirente, è da collocarsi nella prima udienza di comparizione del 29.1.2010 (udienza nella quale, per stessa ammissione della difesa attrice, “il contraddittorio si perfezionava”, cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., e dunque vi erano tutte le condizioni processuali e fattuali per “estendere” la propria richiesta agli altri soggetti che via via si erano costituiti in giudizio).
Nella specie, è di evidenza che detta domanda non è stata proposta (cfr. verbale di udienza nel fascicolo d'ufficio), di talchè la parte ha perso il proprio diritto di introdurre la domanda, non potendo avvalersi delle prime memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c. limitate alle sole precisazioni e modifiche delle domande già svolte.
2.6. La conclusione rende superfluo l'esame della invocata distinzione tra emendatio e mutatio libelli, trattandosi di una preclusione maturata a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda di condanna dei terzi chiamati in termini di domanda “nuova”, domanda “precisata” o domanda semplicemente “modificata”.
In ogni caso, anche volendo assumere – per mera ipotesi ricostruttiva e contro quanto sin qui argomentato - che la stessa domanda fosse astrattamente proponibile nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., la conclusione sarebbe in contrasto con l'inammissibilità delle “modificate” che, pur presupponendo la medesima vicenda sostanziale, poggiano su una differente causa petendi
e finiscono per aggiungersi alla domanda inizialmente introdotta.
Sui confini tra emendatio libelli, ammessa, e mutatio libelli, vietata, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha elaborato la distinzione tra domande nuove, domande modificate e domande precisate che viene in rilievo nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. un. 15/10/2015, n. 12310, concernente la formulazione dell'art. 183 nella formulazione previgente a quella in esame, i cui principi ben possono essere applicati anche alla norma così come successivamente formulata, fermo quanto affermato nella successiva Cass. civ., Sez. Un. 13/09/2018, n. 22404). In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che: - le domande nuove sono di regola inammissibili, ad eccezione del caso in cui si aggiungano alle domande inizialmente formulate, purchè la loro introduzione sorga dalla necessità di difendersi dalle eccezioni sollevate dalla parte convenuta;
- le domande modificate (anche nel petitum o nella causa petendi) sono di regola ammesse, se 1) si sostituiscono a quelle inizialmente introdotte, 2) attengono alla medesima vicenda sostanziale e 3) non comprimono il diritto di difesa della controparte;
- le domande precisate, che non incontrano limiti di ammissibilità, riguardando la modifica fatti secondari.
Nella specie, l'”estensione” della domanda introdotta contro la RE. in bonis anche ai terzi CP_7 chiamati integra un'ipotesi in cui la domanda successivamente svolta si aggiunge alla prima, senza sostituirla, così ampliando il thema decidendum oltre il limite di ammissibilità (a fortiori nel caso, come quello che ne occupa, ove si consideri che anche il titolo di responsabilità invocato è diverso a seconda che si tratti dell'appaltatore e dei tecnici del DDL coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell'opera: cfr. ad esempio Cass. civ., …)
3. Alla luce di quanto illustrato, il presente giudizio – pur tempestivamente e ritualmente riassunto - verte unicamente della domanda di accertamento della responsabilità dei tecnici chiamati in causa, al fine dell'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria (e delle domande di manleva svolte dai terzi verso le proprie compagnie assicurative); detta domanda “modificata”, aggiunta alla precedente nei confronti della sola società convenuta, è stata tardivamente introdotta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Non è quindi possibile per questo giudice scendere ad uno scrutinio nel merito della stessa.
Non è riconosciuta efficacia “sanante” alla successiva interruzione e riassunzione del giudizio all'esito della dichiarazione di fallimento della società convenuta.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la riassunzione, se da un lato non può aggravare la posizione processuale dell'attrice in bonis, dall'altro non può consentire di superare le preclusioni processuali già maturate in capo alle difese.
Detto altrimenti, questo giudice non ignora – in linea con quanto statuito nella sentenza parziale - che
“L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 cod. proc. civ. può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre per quest' ultima un nuovo giudizio da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”. (ex multis Cass. civ. n. 15753/2014); tuttavia ritiene che al di fuori dei casi di traslatio iudicii (rispetto ai quali si condivide l'orientamento della Suprema Corte appena esposto) non è consentito alle parti, dopo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza che possano essere poste nel nulla le preclusioni già maturate.
4. L'inammissibilità della domanda svolta verso i terzi chiamati eredi P_
, etermina l'assorbimento delle ulteriori domande proposte dai Persona_1 Parte_7 terzi contro le imprese assicuratrici (chiamata dall'ing. e CP_3 P_ Pt_6
(chiamata da erede di ); è del pari assorbita la
[...] Parte_5 Persona_1 domanda svolta dagli eredi nei confronti dell'ulteriore terzo e la Persona_1 CP_4 domanda da questi svolta verso l'impresa assicuratrice (chiamata Controparte_5 dall'arch. . CP_4
La domanda di pagamento del compenso in tesi dovuto, svolta dall'ing. in via P_ Co riconvenzionale verso la chiamante è da dichiararsi improcedibile a motivo del CP_7 sopravvenuto fallimento della convenuta e quindi dell'esclusiva competenza del foro LL.
5. Le spese di lite sono poste in capo all'attrice che, con la propria condotta, ha determinato la chiamata in causa dei terzi (successivamente deceduto, quindi in P_ Persona_1 persona degli eredi) e in applicazione dell'art. 91 c.p.c. Parte_7
In tema di condanna alle spese di lite e chiamata in causa del terzo, si rammenta che per giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. civ., sez. III
6/12/2019 n. 31889). Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, quindi arbitrario.
In forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 27/04/2021, n. 26082).
Applicando tali principi alla fattispecie, deve ritenersi che le spese per le chiamate in causa sia dei terzi professionisti che a vario titolo hanno prestato la propria opera nella vicenda per cui è causa sia delle compagnie assicurative, a loro volta chiamate, sia infine dell'arch. sono poste a CP_4 carico dell'attrice, in assenza, peraltro, di chiamate del tutto arbitrarie o manifestamente infondate.
Dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro da 52.000 euro a 260.000 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono parimenti posti definitivamente a carico dell'attrice, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda svolta da nei confronti di Parte_1
(proseguita nei confronti Controparte_2 Persona_1 degli eredi Parte_3 [...] , e e Parte_2 Parte_4 Parte_5
Parte_7
- DICHIARA assorbita ogni altra domanda;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per Controparte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, e Parte_3 Parte_2 [...]
, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese Parte_4 generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese Parte_5 generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% Parte_7 per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] di di Controparte_3 Controparte_4 [...] di che liquida in euro 14.103,00 ciascuno Controparte_5 Parte_6 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente i costi del CTU, già liquidati con separato decreto, in capo all'attrice.
Si comunichi.
Pisa, 4/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino