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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2680/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui figli (nata a [...] il [...] C.F. Persona_1
) e (nato a [...] il [...] C.F. C.F._2 Persona_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Sabato (C.F. C.F._3
, PEC , elettivamente domiciliato C.F._4 Email_1 presso il di lei studio in Corso Galliano 54/A
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_5
e difeso dall'Avv. Giuseppe Bonsegna (C.F.: ) e dall'Avv. Lucio CodiceFiscale_6
AB (C.F.: ) elettivamente domiciliato presso il loro studio, in CodiceFiscale_7
Nardò alla via L. Da Vinci n. 54, con pec e Email_2
Email_3
Convenuto
E
, nata a [...] il [...] (cf: ) Controparte_2 C.F._8 [...]
, nata a [...] il [...] (cf: ), rappresentate e difese Parte_2 C.F._9
1 dall'Avv. Emanuele Gatto (CF: , pec: , C.F._10 Email_4 elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Galatone alla Via Milano n. 66
Convenute
Conclusioni
Per l'attore:
“Accertare e dichiarare che la morte di e le lesioni subite da Controparte_3 Parte_1 ebbero a verificarsi per esclusiva responsabilità di e e per CP_4 Controparte_1
l'effetto condannare in solido gli eredi di e convenuto anche CP_4 Controparte_1 in proprio al pagamento di tutti i danni, come meglio specificati in narrativa, in favore di
[...]
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli Parte_1 [...]
e , danni che si quantificano in complessivi euro 1.502.291,13 Per_1 Parte_3 ovvero della somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
II) Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio.
Per il convenuto : Controparte_1
“L'On.le TRIBUNALE adito, respingendo ogni contraria istanza, Voglia:
- …
- preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. per tutte quante le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
Controparte_1
- nel merito, previa declaratoria di accertamento della responsabilità esclusiva dei danneggiati nella causazione degli eventi dedotti in citazione, rigettare la domanda così come formulata con tutte quante le sue conclusioni alla luce delle motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
- sempre nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente ex art.
1126 c.c. dei Sigg.ri e per quanto attiene gli eventi Controparte_3 Parte_1 lesivi ai predetti occorsi a seguito dei fatti dedotti in citazione e per l'effetto rideterminarne il quantum secondo le risultanze dell'invocata CTU medico – legale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per le convenute in riassunzione , Controparte_2 Parte_2
:
[...]
“ Voglia, l'On.le Tribunale adito:
- nel merito, previa declaratoria di accertamento della responsabilità esclusiva dei danneggiati nella causazione degli eventi dedotti in citazione, rigettare la domanda così come formulata con
2 tutte quante le sue conclusioni alla luce delle motivazioni addotte nella narrativa del presente atto;
- in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 1126 c.c. dei Sigg.ri
e per quanto attiene gli eventi lesivi ai predetti occorsi Controparte_3 Parte_1
a seguito dei fatti dedotti in citazione e per l'effetto rideterminarne il quantum secondo le risultanze dell'invocata CTU medico – legale.
- Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2022, in proprio e quale Parte_1 esercente la potestà genitoriale sui figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] l'[...]), ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce,
[...]
e al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei Controparte_1 CP_4 danni subiti in seguito a quanto verificatosi il 27 luglio 2019, allorquando sua moglie CP_3
moglie dell'attore e madre dei suoi figli, intervenuta per prestare soccorso alla sua vicina
[...]
era stata uccisa da una scarica elettrica ed egli stesso era rimasto ustionato a Controparte_5 seguito del contatto con il corpo esanime del coniuge.
A fondamento delle domande, rivolte al quale detentore ed alla quale CP_1 CP_4 proprietaria dell'immobile, il nella citata qualità, ha posto la tesi secondo la quale del Per_1 drammatico evento, che aveva anche determinato la morte della moglie del convenuto, dovessero rispondere le parti evocate in giudizio in ragione del fatto che l'impianto elettrico posto a servizio della loro abitazione si era rivelato non a norma secondo quanto accertato dal consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica nei confronti del convenuto e conclusosi – con applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. concordata dal – innanzi al Tribunale di Lecce. CP_1
Più nello specifico, il ha sostenuto che la morte della moglie era derivato da Per_1
“arresto cardiaco per elettrocuzione per contatto accidentale con un cavo d'acciaio conduttore di energia di tipo domestico, proveniente da impianto elettrico non conforme alla normativa vigente per omessa installazione a regola d'arte del differenziale nell'impianto, inversione delle polarità fra fase e neutro del collegamento tra il contatore Enel e il differenziale salvavita, riscontrate anomalie di manutenzione e verifica di funzionalità”.
3 Circostanze tutte che avevano condotto alla compromissione dell'impianto elettrico sino a provocare la dispersione di energia nel tratto più lograto del cavo coassiale esterno già deteriorato dal tempo “lungo il filo metallico di sostegno avvolto imprudentemente sullo stesso cavo e consecutivamente nel filo stendipanni”.
L'attore ha quindi invocato la condanna dei convenuti al risarcimento:
- del danno patrimoniale futuro iure proprio, anche in relazione a quanto vantato dai figli a titolo di sostentamento,
- del danno patrimoniale dato delle spese funerarie sostenute,
- del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
- del danno morale soggettivo,
- del danno biologico conseguente alle lesioni riportate.
Si è costituito in giudizio , non negando l'accaduto ma facendo rilevare Controparte_1 che nessuna responsabilità risarcitoria avrebbe potuto essere a lui ascritta, avendo la e il CP_3 operato il loro intervento senza essere stati a tanto chiamati, in spregio alle regole di Per_1 accortezza all'uopo necessarie a fronte dell'inequivoca scena a loro rispettivamente presentatasi e conducente, senza dubbio alcuno, a ritenere di essere a cospetto di folgorazione da energia elettrica dispersa con connesso pericolo per gli intervenuti.
Il convenuto ha poi negato la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria assumendo di detenere in maniera saltuaria l'immobile, di proprietà altrui.
si è costituita in giudizio, negando ogni sua responsabilità sulla scorta della CP_4 denunciata interruzione del nesso di causalità tra la res e l'evento, alla luce della condotta tenuta dalla e dal CP_3 Per_1
Entrambi i convenuti hanno denunciato l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal tentativo di mediazione.
Dopo rituale scambio delle comparse ex art. 183 c.p.c., sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti.
L'11 ottobre 2023 è stato dichiarato interrotto il processo per la morte di . CP_4
In data 6 novembre 2023, l'attore ha depositato ricorso per la prosecuzione del giudizio.
A seguito di fissazione di nuova udienza e rituale notifica degli atti nei loro confronti, si sono costituite in giudizio il 28 febbraio 2024 e Controparte_2 Parte_2
, nella dichiarata qualità di figlie ed eredi di reiterando le
[...] CP_4 argomentazioni difensive svolte dalla loro dante causa.
Sono state raccolte le prove testimoniali ed è stata disposta CTU sulla persona del Per_1
4 Su concorde richiesta delle parti, all'udienza del 7 maggio 2025, il giudice istruttore ha rinviato all'udienza del 25 febbraio 2026 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto l'anticipazione della causa all'udienza dell'11 dicembre 2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., contestualmente prevedendo la sua sostituzione con note ex art. 127 ter c.p.c.. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
La parte attrice e il primo convenuto hanno depositato note.
II)
§1
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato rispetto del tentativo di mediazione, posto che la domanda che occupa non attiene a causa per la quale tanto dispone l'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010.
§2
Tanto riepilogato, appare necessario evidenziare che la domanda introdotta dal è Per_1 stata fondata sulla invocata operatività della norma di cui all'art. 2051c.c.
Deve allora ricordarsi che la responsabilità di cui alla norma citata “ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. Sez.
Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
A tanto occorre aggiungere che l'art. 2051 c.c., individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fa sì che incomba sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo
5 deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ. Sez. III , Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024).
Peraltro, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2024 n. 2376).
In questo quadro, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 32546 del 14/12/2024).
Così delineato il formante giurisprudenziale, occorre introdurre il tema legato all'effettiva verificazione del sinistro.
Che questo sia effettivamente accaduto secondo quanto allegato dall'attore non appare revocabile in dubbio.
Lo stesso ha confermato le circostanze indicate in seno all'atto di citazione: esse CP_1 trovano inequivoca conferma nei non contestati accertamenti versati nel procedimento penale di cui sono stati allegati gli atti.
Del resto, anche i testi escussi nel corso dell'odierno processo hanno convalidato l'assunto attoreo;
il loro narrato è sostanzialmente coincidente e descrive il quadro apparso ai loro occhi con i corpi delle due donne esanimi, il ferito e in stato di evidente alterazione. Per_1
Non è nemmeno in discussione la causa della morte delle due donne e delle lesioni riportate dal avuto riguardo agli accertamenti compiuti nel procedimento penale e trasfusi Per_1 nell'odierno giudizio.
Parimenti, è da ritenere indiscutibile che la genesi della folgorazione discenda dalle gravi deficienze evidenziate dal consulente del P.M. dell'impianto elettrico a servizio dell'abitazione di proprietà della ed abitato dal e dal suo nucleo familiare. CP_4 CP_1
Ciò detto, occorre affrontare il tema afferente alla titolarità della obbligazione risarcitoria.
Viene in rilievo quanto accertato documentalmente e in via testimoniale: la proprietà dell'immobile della la residenza anagrafica nell'immobile da parte del , la CP_4 CP_1 sua presenza costante in esso e quella saltuaria della prima convenuta, sua madre .
6 Sulla scorta delle premesse poste, in punto di fatto e di diritto, occorre riconoscere valore dirimente al ruolo del “custode” della res dalla quale sia derivato l'evento dannoso.
Merita di essere allora evidenziato che “non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000,
n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché responsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusivamente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata. L'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi quali acqua ed aria” (così in motivazione, Cass. Civ.
Sez. III, 27 aprile 2023, 11152 punto XI).
Appare allora impossibile ritenere che la – all'epoca del drammatico evento CP_4 ottantarenne, saltuariamente presente in casa – possa essere ritenuta in alcuna misura responsabile non solo della peculiare condizione in cui versava l'impianto elettrico ma anche e soprattutto del fatto che esso servisse una linea passante “lungo il filo metallico di sostegno avvolto imprudentemente sullo stesso cavo e consecutivamente nel filo stendipanni”.
I dati sopra evidenziati conducono a ritenere di essere a cospetto della responsabilità per la custodia in capo oggi al solo effettivo fruitore dell'immobile di cui deve Controparte_1 ritenersi essere stato “custode”.
Tanto conduce ad escludere ogni possibile condanna degli eredi dell' per i danni CP_4 arrecati al e ai suoi figli. Per_1
Che il convenuto debba rispondere dei danni, evidentemente, non può formare oggetto di dubbio.
I principi giurisprudenziali formatisi in materia – da ultimo quello secondo il quale “nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento) il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto
7 del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025) – impongono di escludere che sia addebitabile alla e allo stesso attore una condotta esclusiva rilevante ex CP_3 sé dell'evento per essere intervenuti nel tentativo di portare soccorso alla prima donna che era rimasta folgorata senza prestare cura all'eventuale situazione di pericolo presente.
E tanto perché dinanzi al grido emesso dalla donna il primo e più basilare atto istintivo attribuibile alla non poteva che essere quello di portarle aiuto;
del resto, e il dato appare CP_3 evidente anche per il non è dato capire quali avrebbero potuto essere i segnali evidenti Per_1 di una folgorazione da scossa elettrica che mettesse in pericolo la propria incolumità.
Nella vicenda in esame, in definitiva, non si riscontra alcuna ipotesi di esclusione della responsabilità del custode nell'occorso.
E tanto impone l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del
. CP_1
§3
Si impone, allora, la valutazione del tema relativo ai danni riconoscibili all'attore in proprio e nella spesa qualità di genitore esercente la potestà sui figli.
Non appare fuori luogo ricordare che “in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito” (ex plurimis
Cass. Civ. Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808).
Non sussiste ovviamente dubbio circa la ricorrenza di danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno, infatti, è da ritenere in re ipsa in ragione della morte del coniuge e del genitore, nel caso di specie convivente sia con il marito che con i figli, per come accertato mediante l'audizione dei testi ascoltati.
Fermo poi il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
8 Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n.
28423).
Quanto precede introduce il tema della sua quantificazione.
È doveroso rilevare a tal fine, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass.
Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).
A tanto occorre aggiungere che – in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale – “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 28989).
A specificazione, va anche ricordato che “nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 21607 del
28/07/2025).
In questo quadro, diventa determinante l'individuazione dei parametri di quantificazione dei danni conseguenti al decesso del congiunto.
Ritiene questo Giudice che all'uopo occorra far ricorso alle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano: e tanto in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di omogeneità valutativa e, dall'altro, della completezza metodologica ed euristica dei criteri elaborati.
9 Merita di essere richiamata a tal fine la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025) e la condivisibile affermazione in essa contenuta – all'esito di serrato argomentare e richiamo delle pronunce succedutesi nel tempo – secondo la quale “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”
(punto 7.1 della decisione).
Tenuto conto dei criteri indicati dalle tabelle milanesi, devono essere riconosciuti a:
1) all'epoca della morte della moglie, di anni 62 Parte_1
punti 12 per età della vittima primaria punti 10 per sua età
punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 20 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 62 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 242.482;
2) all'epoca della morte della madre, di anni 24 Persona_1
punti 12 per età della vittima primaria punti 18 per sua età
punti 15 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 20 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 74 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 289.414
3) all'epoca della morte della madre, di anni 18 Persona_2
punti 12 per età della vittima primaria punti 20 per sua età
punti 15 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 20 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 76 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 297.236.
Somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
§4
10 In favore di , deve altresì essere disposta la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni pari alla somma di euro 4.000 sostenuta per le spese funerarie, da rivalutare dal momento di pagamento alla data odierna.
§5
E sempre in favore di deve essere riconosciuto l'importo di euro a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale per le lesioni riportate nell'occorso.
All'esito della CTU medico legale disposta, si è avuto modo di acclarare che il Per_1
“in data 27.07.2019, ebbe a riportare episodi di fibrillazione atriale post folgorazione, regrediti spontaneamente, con lesione da elettrocuzione mano dx”.
Così ha concluso il Dott. nominato CTU: “Pertanto, facendo riferimento alla Per_3 documentazione medica in atti ed al consueto decorso di analoghe lesioni, può calcolarsi la durata della inabilità temporanea in giorni sette a totale ed in giorni diciassette a parziale, mediamente al settantacinque per cento cui ragionevolmente seguirono trenta al cinquanta per cento e giorni trenta al venticinque per cento tenendo conto che il 20.08.19 la lesione cutanea da elettrocuzione si presentava come una “ulcera con margini necrotici”. Attualmente residuano postumi, che in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente.
Nella specie, questi consistono nella presenza di esiti cicatriziali alla mano dx, equamente valutabili, ai sensi delle tabelle di legge per l'RCA, applicabili anche al caso in oggetto, nella misura del tre per cento”.
In applicazione delle tabelle in vigore, predisposte ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 139, comma 5, deve essere riconosciuto al Per_1
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 963,40
Danno biologico permanente € 2.566,50
per invalidità temporanea totale € 393,26
per invalidità temporanea parziale al 75% € 716,30
per invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
per invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
e dunque in totale quale danno biologico € 4.940,11 (€ 2.373,61 + € 2.566,50).
§6
Ultima voce di danno da considerare è quella del danno patrimoniale futuro reclamato per sé e per i propri figli dal in ragione della perdita denunciata di contribuzione per le Per_1 esigenze della famiglia a seguito del decesso della CP_3
11 Giova allora considerare che “ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata;
tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro: nella specie, la decisione di merito aveva negato ad una giovane il risarcimento del danno patrimoniale futuro, con l'argomento che il padre naturale, deceduto in un sinistro stradale, non le versava, in vita, l'assegno di mantenimento;
la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, e osservando che l'uomo avrebbe potuto adempiere in futuro gli obblighi economici verso la figlia, ha cassato la sentenza” (Cass. Civ. Sez. III, 13 marzo 2012 n. 3966).
Nel caso in esame non spetta alcuna somma in favore del all'epoca lavoratore Per_1 percettore di reddito nella sua veste di informatore medico scientifico e oggi pensionato.
E seppure il trattamento economico da lui percepito al momento dell'evento ed anche oggi non si presenta particolarmente elevato, non raggiungendo la somma mensile netta di euro 1.500, non per questo può ritenersi fondata la tesi secondo la quale la avrebbe a lui corrisposto Pt_4 parte del suo reddito in guisa da legittimare la conclusione di un danno patrimoniale effettivamente subito dalla sua morte.
Non così evidentemente per ciò che concerne i due figli.
Nei loro confronti, tenuto conto delle somme percepite dalla madre – quantificate in euro
55.000 lordi l'anno – nonché della sussistenza di attesa di contribuzione da parte del padre nei limiti di quanto a lui consentito, deve essere riconosciuta una somma di euro 250 mensili all'attualità per ciascuno dalla data dell'evento mortale sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, da assumere quale parametro generale di indipendenza economica.
Sulla scorta di tanto deve essere riconosciuto a l'importo di euro di 35.500 Persona_1
e a di euro 48.250. Persona_2
A tali determinazioni deve arrestarsi la pronuncia invocata.
§7
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n.
18564/2018).
III
12 Le spese processuali seguono la soccombenza in relazione alle domande avanzate verso vengono liquidate secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 55/2014 Controparte_1
e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000, parametro medio.
Le spese processuali relativamente alla controversia insorta tra il e Per_1 [...]
e meritano di essere compensate in ragione della Controparte_2 Parte_2 complessa declinazione dei principi attinenti alla concreta applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 4 aprile 2022, da in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 genitoriale sui figli e , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Persona_1 Persona_2 così provvede:
1. condanna al risarcimento Controparte_1
1.a del danno da perdita del rapporto parentale in favore di
1.a.1 - che liquida in euro 242.482, Parte_1
1.a.2 - , che liquida in euro 289.414, Persona_1
1.a.3 - , che liquida in euro 297.236, Persona_2 da rivalutare dalla data del 31 dicembre 2024 alla data di oggi, con maggiorazione di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. condanna Controparte_1
2.a al risarcimento del danno patrimoniale in favore di
2.a.1 che liquida in euro 4.000 a titolo di spese funerarie, da Parte_1 rivalutare dal loro pagamento alla data di oggi, con maggiorazione di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo:
2.a.2 , che liquida in euro 35.500, con maggiorazione di interessi Persona_1 legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo:
2.a.3 che liquida in euro 48.250, con maggiorazione di interessi Persona_2 legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. condanna Controparte_1 al risarcimento del danno biologico in favore di che liquida in euro € Parte_1
4.940,11 da rivalutare dalla data del 31 dicembre 2024 ad oggi, con maggiorazione di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
13 4. condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Parte_1
1.686 per spese vive e in euro 29.193 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna al pagamento delle spese di CTU sì come liquidate nel corso Controparte_1 del giudizio
6. rigetta le ulteriori domande;
7. compensa le spese di lite tra e e Parte_1 Controparte_2 [...]
Parte_2
12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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