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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/09/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1070/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1070/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.05.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1
e
, nata il [...] in [...], Parte_2
CF: residente a [...], C Gaviota 21 P03IZQ, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Rossi del Foro di
Pistoia, (C.F. la quale dichiara ex artt.133, C.F._3 comma 3, e 134, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec Email_1 ed elettivamente domiciliati presso di Lei nel suo studio in Pistoia, via Cavour n. 59, giuste deleghe in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Pistoia il 9 luglio 2024, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che, a causa della progressiva differenziazione dei caratteri, si venivano a creare seri motivi di incompatibilità tra loro, tanto che la moglie si trasferiva da mesi a
Siviglia.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, pronunciando la loro separazione;
B) non disporre alcuna contribuzione a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi autosufficienti e percettori di adeguato reddito da lavoro dipendente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 01.08.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
2 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato il [...] a [...] e ,
[...] Parte_2 Parte_2 nata il [...] in [...], che hanno contratto matrimonio in Pistoia il 9 luglio 2024, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 79, P. 1, anno 2024);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1070/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 29.05.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1
e
, nata il [...] in [...], Parte_2
CF: residente a [...], C Gaviota 21 P03IZQ, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Rossi del Foro di
Pistoia, (C.F. la quale dichiara ex artt.133, C.F._3 comma 3, e 134, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec Email_1 ed elettivamente domiciliati presso di Lei nel suo studio in Pistoia, via Cavour n. 59, giuste deleghe in atti;
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Pistoia il 9 luglio 2024, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che, a causa della progressiva differenziazione dei caratteri, si venivano a creare seri motivi di incompatibilità tra loro, tanto che la moglie si trasferiva da mesi a
Siviglia.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, pronunciando la loro separazione;
B) non disporre alcuna contribuzione a favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi autosufficienti e percettori di adeguato reddito da lavoro dipendente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 01.08.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
2 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato il [...] a [...] e ,
[...] Parte_2 Parte_2 nata il [...] in [...], che hanno contratto matrimonio in Pistoia il 9 luglio 2024, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 79, P. 1, anno 2024);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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