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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1738/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2023, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., (C.F.: ), in qualità di Parte_2 C.F._1 rappresentante degli utenti nella Commissione Utenti del Porto di Scarlino, e Parte_3
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Grosseto, via Aurelia
[...] C.F._2
Nord n. 75, presso lo studio dell'avv. Riccardo Boccini, e rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Luigi Seghi e Niccolò Seghi, in virtù di procura in atti;
ATTORI contro
(P.IVA: e (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona dei rispettivi legali r.p.t., elettivamente domiciliate in P.IVA_3
Grosseto, via Liri n. 19, presso lo studio dell'avv. Andrea Ricciardi, e rappresentate e difese in giudizio dagli avv.ti Paolo Terrile e Simone Pedemonte, in virtù di procure in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe - assieme ad altri soggetti -, quali interessati nelle vicende che riguardano il di Scarlino, concesso in Pt_1 godimento alla società e amministrato in concreto dalla società , CP_1 CP_2 allegando l'inadempimento di queste ultime, a decorrere dal 2022, agli obblighi consacrati in appositi Atti Integrativi (di Contratti individuali degli utenti del ) Pt_1 elaborati in sede transattiva a fronte di un contenzioso instaurato nel 2012 da alcuni utenti, hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare le convenute a consentirgli l'espletamento di tutte le facoltà connesse ai diritti di cui a tali Atti Integrativi, previa esibizione e consegna della documentazione ivi richiamata, nonché a pagargli una somma di denaro di € 120,00, ex art. 614.bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziale.
A distanza di qualche giorno dall'iscrizione a ruolo della causa, gli attori depositavano un ricorso ex art. 700 c.p.c. per chiedere al Tribunale di accogliere in via d'urgenza le proprie domande.
Si sono costituite nel procedimento cautelare e , eccependo CP_1 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora della cautela invocata.
Nelle more le convenute si costituivano anche nel giudizio di merito, chiedendo la reiezione delle avverse domande per difetto di legittimazione processuale e/o ad agire degli attori e comunque per infondatezza delle stesse.
Con ordinanza del 13.12.2022, il Giudice rigettava il ricorso cautelare, riservando al merito la regolamentazione delle spese, dopodiché assegnava nel giudizio principale i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
1°.4.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memoria di replica, a loro volta precedute da estinzioni di alcuni rapporti processuali per intervenuti accordi fra le parti.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che le domande coltivate in giudizio da e quest'ultimo nella duplice veste di Presidente del Parte_3 Parte_2
Comitato Porto Canale e di rappresentante degli utenti nella Commissione Utenti del
Porto di Scarlino, sono fondate nei limiti che seguono. pagina 2 di 10 Gli attori hanno adito il Tribunale di Grosseto per ottenere la condanna delle società
(Concessionaria del Porto Turistico di Scarlino) e (TO del CP_1 CP_2 medesimo) a consegnarli la documentazione relativa all'amministrazione del porto e a permettergli l'accesso alla stessa per esaminarla e verificare l'effettivo impiego delle risorse economiche per i fini che gli Enti dovrebbero assicurare, anche in termini di efficienza e sicurezza dei servizi e delle strutture portuali.
Al riguardo, hanno lamentato che dall'anno 2022 le odierne convenute avrebbero iniziato a disconoscere la loro legittimazione a visionare tali documenti, impedendogli il controllo sull'effettiva debenza e destinazione delle spese sostenute dagli utenti del Porto nonché la valutazione del grado di sicurezza delle strutture portuali, e ciò come ritorsione alle iniziative giudiziali di natura economica promosse da alcuni utenti (all.ti 15-22 della citazione).
La domande principali poggiano segnatamente sul dedotto inadempimento delle prescrizioni contenute negli Atti Integrativi ai Contratti individuali stipulati dagli utenti del
, elaborati a fronte di una transazione raggiunta all'esito di un contenzioso Pt_1 instaurato nel 2012 da alcuni di essi (all.ti 5, 60 e 61 degli attori).
Per quanto qui interessa, tali Atti Integrativi prevedono che:
«2.3 - (…) predisporrà un documento - descrittivo dei servizi e delle CP_2 manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie da eseguire nell'anno successivo, con indicazione specifica di tutti gli interventi, compresi quelli di natura straordinaria, del loro costo e dei tempi d'esecuzione previsti (d'ora in avanti: “Piano”) - e lo consegnerà ed illustrerà ad un organo collegiale (d'ora in avanti “Commissione”), composto da un rappresentante di un rappresentante del TO, un rappresentante per CP_1 ciascuna Associazione già costituita tra gli utenti del porto e uno più rappresentanti dei titolari di diritti di godimento su posti auto, posti barca o box nel porto di Scarlino, che non abbiano un aderito ad una delle Associazioni sopra indicate. Questi ultimi rappresentanti potranno partecipare alla Commissione qualora esibiscano una delega scritta, rilasciata a tal fine da almeno cinquanta utenti.
3.2 - Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il TO consegnerà ed illustrerà ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo 2.3, il Piano per l'anno successivo.
pagina 3 di 10 3.3 - Ai fini dell'illustrazione e della valutazione del Piano, la Commissione sarà convocata dal suo Presidente o, in caso di sua inerzia, dal TO in una data, non successiva al 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui il Piano si riferisce.
3.4- Il TO, subito dopo avere verificato il Piano con la Commissione, invierà al
Cliente il Bilancio Preventivo per l'anno successivo con le specifiche voci di spesa conformi a quanto previsto nel Piano oggetto della convocazione di cui al punto 3.3.
3.5 - A pena di decadenza dalla facoltà di contestare quanto previsto nel Bilancio
Preventivo e, quindi, il corrispettivo annuale dovuto, il Cliente - individualmente o unitamente ad altri utenti (ed anche tramite l'Associazione di utenti a cui eventualmente aderisca ed a cui abbia conferito procura) - entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei documenti indicati all'articolo 3.4, potrà contestare il contenuto del Bilancio Preventivo e quindi il corrispettivo annuale dovuto, attivando con atto notificato nei confronti del
TO una procedura arbitrale (…).
3.6 - La Commissione o i rappresentanti degli utenti nella Commissione potranno, anche con l'assistenza di un tecnico di fiducia, verificare il rispetto del Piano e il reale stato di avanzamento dei lavori, anche mediante l'esame della documentazione inerente la gestione. Queste verifiche dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile ed in date da concordare con il TO, che dovrà consentirle almeno tre volte all'anno.
3.7 - Qualora, nel corso di un esercizio annuale, emergesse la necessità di interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del Porto, il TO - informati i membri della Commissione - potrà eseguirli, anticipando le relative spese, ed invierà al Cliente il relativo consuntivo, con l'indicazione delle ragioni dell'urgenza (…)».
Dal combinato di disposto di tali clausole negoziali si ricava, pertanto:
• l'obbligo della società di predisporre annualmente un “Piano” – ossia un CP_2 documento descrittivo dei servizi e delle manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie, da eseguire nell'anno successivo, con indicazione di tutti gli interventi, del loro costo e dei tempi d'esecuzione - e di illustrarlo e consegnarlo entro il 30 ottobre ai membri dell'organo collegiale denominato “Commissione”, composto da un rappresentante di un rappresentante di , un rappresentante di ogni Associazione già CP_1 CP_2 costituita tra gli utenti del e uno o più rappresentanti dei titolari di diritti di Pt_1 godimento su posti auto, posti barca o box nel porto di Scarlino, che non appartengano a un'associazione, ma siano muniti di una delega scritta rilasciata da almeno cinquanta utenti;
pagina 4 di 10 • l'obbligo di - esaurita la verifica da parte della Commissione entro il 15 CP_2 novembre dell'anno - di inviare ai singoli utenti del il bilancio preventivo per l'anno Pt_1 successivo con le specifiche voci di spesa conformi a quanto previsto nel Piano;
• il diritto dell'utente di contestare (direttamente o indirettamente) detto bilancio entro 30 giorni, attivando nei confronti di una procedura arbitrale;
CP_2
• il diritto della Commissione o dei rappresentanti degli utenti nella stessa di verificare il rispetto del Piano (anche mediante l'esame della rispettiva documentazione) da esercitarsi in date da concordare con , comunque almeno tre volte all'anno; CP_2
• il diritto degli utenti di ricevere da un apposito consuntivo di spese CP_2 anticipate dalla medesima per eseguire interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del emersi nel corso dell'esercizio annuale. Pt_1
Dunque, secondo quanto espressamente previsto dall'addendum invocato dagli attori, il diritto di ricevere il Piano da La , nonché di verificarne il rispetto e di visionare la CP_2 documentazione inerente alla gestione del porto, compete unicamente ai membri della
Commissione, mentre i singoli utenti hanno la sola facoltà di contestare il bilancio preventivo ricevuto dal TO attivando entro il termine di 30 giorni la procedura arbitrale ivi prevista, oltre al diritto di ricevere dalla società il consuntivo di eventuali spese anticipate dalla stessa per sopravvenuti interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del Porto.
Nel caso di specie, ove tutti gli attori, a prescindere dalla propria veste, hanno formulato indistintamente tra loro istanze eterogenee, ritenendosi titolari dei diritti sanciti negli atti integrativi, si evidenzia anzitutto che alcuna legittimazione o tutela può riconoscersi in capo a quale rappresentante degli utenti nella Commissione - che, in Parte_2 ipotesi, potrebbe solo ricevere il Piano e verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto -, atteso che non risultano depositate le deleghe di almeno cinquanta utenti che permettano di attribuirgli un'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del . Pt_1
Tale lacuna probatoria, non colmata in corso di causa malgrado le ripetute obiezioni avversarie e il rilievo contenuto nell'ordinanza cautelare del 13.12.2022, risulta peraltro accompagnata da un'incerta difesa assunta nella fase terminale del processo. Benvero, la comparsa conclusionale di parte attrice menziona fra gli attori interessati alla sentenza, accanto al Comitato Porto Canale, a e all' Parte_3 Parte_1
(che rinuncerà agli atti prima del deposito delle memorie di replica), i sigg.
[...]
pagina 5 di 10 (che però era già uscito dalla sciena processuale per intervenuto Persona_1 accordo con le società convenute) e ma inspiegabilmente quest'ultimo Parte_2 non figura più tra gli attori nella memoria di replica, ove in modo compendioso si afferma
“Il presente giudizio prosegue e viene coltivato solo in relazione alla posizione delle parti attrici a) Comitato Porto Canale e b) del Sig. ”. Parte_3
Detta rivelazione potrebbe finanche interpretarsi come rinuncia all'azione da parte del la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. Pt_2
306 c.p.c., comporta una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda (cfr. ex multis Cons. di Stato n. 8620/2024), determinando la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, implicando che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. n. 12953/2014). D'altronde, la rinuncia all'azione, producendo effetti analoghi al rigetto della pretesa nel merito, non richiede accettazione da parte del convenuto per la produzione dell'effetto estintivo del giudizio né formule sacramentali, potendo essere anche tacita (cfr. Cass. n. 19845/2019).
Ciò nonostante, nell'impossibilità concreta di ravvisare un'incompatibilità assoluta tra il contegno dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, deve ritenersi che il non abbia riconosciuto, seppur tacitamente, l'infondatezza della propria Pt_2 domanda, quantunque la medesima, per le ragioni di cui sopra, risulti infondata e vada quindi respinta.
Per quanto concerne invece la posizione dei residui attori, si osserva che:
- quale utente del porto, vanterebbe il mero diritto a ricevere il Parte_3 bilancio preventivo per l'anno successivo, per un'eventuale impugnazione in sede arbitrale, o il consuntivo di potenziali spese urgenti e imprevedibili;
- il Comitato Porto Canale, viceversa, sarebbe al più titolare del diritto di coinvolgere un proprio rappresentante in Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il
Piano per discuterlo, anche al fine di monitorarne il rispetto, previa visione dei documenti relativi alla gestione del Porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con
[...]
. CP_2
Per converso, la pretesa degli attori a consentirgli indistintamente l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà previste dall'art. 3 del citato Atto Integrativo urta frontalmente con le pattuizioni negoziali in quest'ultimo ricomprese, che invece espressamente riservano pagina 6 di 10 alcune prerogative alla Commissione (artt. 3.2, 3.3 e 3.4), altre alla Commissione o ai rappresentanti degli utenti nella Commissione (art. 3.6) e altre ancora ai singoli utenti
(artt. 3.4, 3.5 e 3.7).
Né a conforto dell'invocata estensione possono giovare i richiami alla normativa in materia societaria, locatizia, condominiale e tanto meno alla L. 241/1990, sui rispettivi diritti dei soci, dei conduttori, dei condomini e dei cittadini a visionare la documentazione gestionale/amministrativa, giacché i rapporti tra TO e singolo utente sono pacificamente disciplinati dal Contratto e dell'Atto Integrativo, quest'ultimo costituente il titolo specifico posto a sostegno dell'azione di accertamento (art. 100 c.p.c.) e della domanda di adempimento contestualmente avanzata (art. 1453, co. 1 c.c.).
Ciò assodato, riguardo alla pretesa di le società e Parte_3 CP_1 CP_2 hanno da un lato negato d'aver mai ricevuto siffatte richieste prima dell'odierno giudizio, dall'altro eccepito il difetto di prova circa la qualità di utente del e comunque la Pt_1 decadenza dalla facoltà di contestare il bilancio preventivo del 2022.
Le obiezioni sono prive di pregio.
L'esistenza del bilancio preventivo per l'anno 2022 è circostanza ammessa dalle stesse convenute, che infatti dichiarano d'averlo trasmesso ad alcuni utenti (all. 9 della comparsa).
Il ha poi depositato i documenti - Contratto e Atto Integrativo - dai quali Pt_3 emerge la sua qualifica di utente del Porto e la titolarità degli annessi diritti (all.ti 60 e
61), la cui soddisfazione non è condizionata ad alcuna specifica istanza preliminare.
L'avvenuta conoscenza del bilancio preventivo da parte dell'utente, tra l'altro, è prerequisito della sua eventuale contestazione, sicché l'omessa trasmissione a questi del ridetto documento non può naturalmente far decorrere alcun termine di decadenza per una sua impugnazione in sede arbitrale.
L'intenzione delle convenute di ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali del sig. si trae non solo dalla debolezza delle circostanze da esse mentovate, ma anche Pt_3 dalla loro perdurante negazione di un difetto di prova circa la qualità di utente del porto dell'attore nonostante l'avvenuto deposito dei titoli legittimanti.
Da qui la necessità di riconoscere a il diritto a vedersi consegnare i Parte_3 bilanci preventivi e gli eventuali consuntivi individuati rispettivamente nell'art.
3.4 e 3.7 dell'Atto Integrativo del 15.2.2014, cui accede il diritto di contestazione stabilito dall'art
3.5. pagina 7 di 10 Al contempo va accertato il diritto del Comitato Porto Canale a far partecipare un proprio rappresentante alla Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano annuale redatto da , al fine di discuterlo e successivamente verificarne il CP_2 rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come prescritto dagli artt.
3.3 e 3.6 CP_2 degli Atti Integrativi.
Infondata risulta, infatti, l'unica obiezione delle convenute circa la carenza di prova offerta dal Comitato sulla sua effettiva rappresentatività degli utenti del che ne Pt_1 giustificherebbe il suo coinvolgimento nella Commissione e, perciò, nella gestione del
. Pt_1
Le convenute assumono, invero, di essere tenute a verificare periodicamente la rappresentatività delle associazioni richiamate nel punto 2.3 degli Atti Integrativi, ossia l'effettiva partecipazione alle stesse di un numero di utenti del Porto Turistico idonea ad attribuirgli una funzione esponenziale dell'utenza, mentre invece il Comitato Porto Canale non avrebbe dimostrato la sua perdurante personalità giuridica, il reale potere rappresentativo in capo al rispettivo legale rappresentante e l'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del Porto Turistico.
Tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, le censure appaiono faziose.
In disparte la documentazione depositata da parte attrice a conforto della legittimazione de qua (all.ti 9, 10), è appena il caso di osservare che mai prima del 2022 tale disconoscimento fu opposto dalle convenute, le quali hanno sempre ravvisato nei rappresentanti del Comitato la qualità di proprio interlocutore come membro della
Commissione (all.ti 11 e 12 della citazione nonché all.ti 5, 8, 12, 13, 18, 22-24, 29-31 della II memoria istruttoria).
Gli Atti Integrativi menzionano al riguardo i rappresentanti “per ciascuna Associazione già costituita tra gli utenti del porto”, presumendo quindi l'esistenza di enti “storici” espressione di un'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del Porto.
Del resto, a seguito del contenzioso insorto nel 2012 con alcuni utenti del Porto Turistico, il Comitato Porto Canale funse da interlocutore istituzionale in rappresentanza dell'utenza nel raggiungimento con le convenute della transazione del 2013 che condusse all'addenda richiamati (all. 1 della II memoria istruttoria).
pagina 8 di 10 Contrariamente a quanto assunto da e , pertanto, il Comitato Porto CP_1 CP_2
Canale è autorizzato ad esercitare le prerogative contrattualmente previste dagli artt. 3.3
e 3.6 degli atti integrativi.
In definitiva, con decorrenza dall'anno 2022, vanno riconosciuti:
1) a quale utente del porto, il diritto di ricevere i bilanci preventivi Parte_3 per gli anni successivi secondo quanto previsto dall'art.
3.4 dell'Atto Integrativo e gli eventuali consuntivi descritti dall'art. 3.7, con speculare obbligo di conformarsi a ciò da parte di;
CP_2
2) al Comitato Porto Canale il diritto di far partecipare un proprio rappresentante alla
Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano entro il 30 ottobre dell'anno, per discuterlo entro il 15 novembre, come previsto dagli artt.
2.3 e 3.2 degli
Atti Integrativi, nonché il diritto di verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come previsto dall'art. 3.6, con speculare obbligo di CP_2 conformarsi a ciò da parte di e;
CP_1 CP_2
È, altresì, accoglibile la domanda degli attori per l'emissione di misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c..
Al riguardo, è necessario precisare che con la L. 132/2015 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art. 614-bis c.p.c., ampliando tale forma di tutela, ritoccandola nuovamente con il D.Lgs. 149/2022.
In particolare, l'art. 614-bis c.p.c., rubricato “Misure di coercizione indiretta”, nella sua formulazione vigente rationae temporis prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Nel merito, tale richiesta dev'essere accolta non rinvenendosi, già nella precedente formulazione legislativa, limiti all'applicazione della misura alla fattispecie in esame e non apparendo la stessa iniqua, in ragione del contegno assunto dalle società convenute prima del giudizio e nel corso dello stesso, con particolare riguardo alla fase conclusiva, ove permane la volontà di intralciare la pretesa avversaria.
Sotto il profilo del quantum, in considerazione del valore della controversia, della natura delle prestazioni, del danno quantificato o prevedibile nell'ipotesi di continuato pagina 9 di 10 inadempimento, si ritiene congruo fissare l'importo di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree e il rigetto del ricorso cautelare proposto in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da quale rappresentante degli utenti Parte_2 nella Commissione Utenti del Porto di Scarlino;
2) accoglie la domanda avanzata da nei limiti di cui in parte motiva Parte_3
e, per l'effetto, accerta il suo diritto, con decorrenza dall'anno 2022, a ricevere i bilanci preventivi per gli anni successivi secondo quanto previsto dall'art.
3.4 dell'Atto
Integrativo e gli eventuali consuntivi descritti dall'art. 3.7, condannando a Controparte_2 consegnarglieli e a pagargli la somma giornaliera di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva;
3) accoglie la domanda avanzata dal Comitato Porto Canale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il suo diritto, con decorrenza dall'anno 2022, a far partecipare un proprio rappresentante alla Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano entro il 30 ottobre dell'anno, per discuterlo entro il 15 novembre, come previsto dagli artt.
2.3 e 3.2 degli Atti Integrativi, nonchè a verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come previsto dall'art. 3.6, condannando CP_2
e in solido tra loro, a pagare al Comitato Porto Canale la Controparte_1 Controparte_2 somma giornaliera di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto, 27 giugno 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2023, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale r.p.t., (C.F.: ), in qualità di Parte_2 C.F._1 rappresentante degli utenti nella Commissione Utenti del Porto di Scarlino, e Parte_3
(C.F.: , elettivamente domiciliati in Grosseto, via Aurelia
[...] C.F._2
Nord n. 75, presso lo studio dell'avv. Riccardo Boccini, e rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Luigi Seghi e Niccolò Seghi, in virtù di procura in atti;
ATTORI contro
(P.IVA: e (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona dei rispettivi legali r.p.t., elettivamente domiciliate in P.IVA_3
Grosseto, via Liri n. 19, presso lo studio dell'avv. Andrea Ricciardi, e rappresentate e difese in giudizio dagli avv.ti Paolo Terrile e Simone Pedemonte, in virtù di procure in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 1°.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe - assieme ad altri soggetti -, quali interessati nelle vicende che riguardano il di Scarlino, concesso in Pt_1 godimento alla società e amministrato in concreto dalla società , CP_1 CP_2 allegando l'inadempimento di queste ultime, a decorrere dal 2022, agli obblighi consacrati in appositi Atti Integrativi (di Contratti individuali degli utenti del ) Pt_1 elaborati in sede transattiva a fronte di un contenzioso instaurato nel 2012 da alcuni utenti, hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare le convenute a consentirgli l'espletamento di tutte le facoltà connesse ai diritti di cui a tali Atti Integrativi, previa esibizione e consegna della documentazione ivi richiamata, nonché a pagargli una somma di denaro di € 120,00, ex art. 614.bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziale.
A distanza di qualche giorno dall'iscrizione a ruolo della causa, gli attori depositavano un ricorso ex art. 700 c.p.c. per chiedere al Tribunale di accogliere in via d'urgenza le proprie domande.
Si sono costituite nel procedimento cautelare e , eccependo CP_1 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora della cautela invocata.
Nelle more le convenute si costituivano anche nel giudizio di merito, chiedendo la reiezione delle avverse domande per difetto di legittimazione processuale e/o ad agire degli attori e comunque per infondatezza delle stesse.
Con ordinanza del 13.12.2022, il Giudice rigettava il ricorso cautelare, riservando al merito la regolamentazione delle spese, dopodiché assegnava nel giudizio principale i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del
1°.4.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memoria di replica, a loro volta precedute da estinzioni di alcuni rapporti processuali per intervenuti accordi fra le parti.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che le domande coltivate in giudizio da e quest'ultimo nella duplice veste di Presidente del Parte_3 Parte_2
Comitato Porto Canale e di rappresentante degli utenti nella Commissione Utenti del
Porto di Scarlino, sono fondate nei limiti che seguono. pagina 2 di 10 Gli attori hanno adito il Tribunale di Grosseto per ottenere la condanna delle società
(Concessionaria del Porto Turistico di Scarlino) e (TO del CP_1 CP_2 medesimo) a consegnarli la documentazione relativa all'amministrazione del porto e a permettergli l'accesso alla stessa per esaminarla e verificare l'effettivo impiego delle risorse economiche per i fini che gli Enti dovrebbero assicurare, anche in termini di efficienza e sicurezza dei servizi e delle strutture portuali.
Al riguardo, hanno lamentato che dall'anno 2022 le odierne convenute avrebbero iniziato a disconoscere la loro legittimazione a visionare tali documenti, impedendogli il controllo sull'effettiva debenza e destinazione delle spese sostenute dagli utenti del Porto nonché la valutazione del grado di sicurezza delle strutture portuali, e ciò come ritorsione alle iniziative giudiziali di natura economica promosse da alcuni utenti (all.ti 15-22 della citazione).
La domande principali poggiano segnatamente sul dedotto inadempimento delle prescrizioni contenute negli Atti Integrativi ai Contratti individuali stipulati dagli utenti del
, elaborati a fronte di una transazione raggiunta all'esito di un contenzioso Pt_1 instaurato nel 2012 da alcuni di essi (all.ti 5, 60 e 61 degli attori).
Per quanto qui interessa, tali Atti Integrativi prevedono che:
«2.3 - (…) predisporrà un documento - descrittivo dei servizi e delle CP_2 manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie da eseguire nell'anno successivo, con indicazione specifica di tutti gli interventi, compresi quelli di natura straordinaria, del loro costo e dei tempi d'esecuzione previsti (d'ora in avanti: “Piano”) - e lo consegnerà ed illustrerà ad un organo collegiale (d'ora in avanti “Commissione”), composto da un rappresentante di un rappresentante del TO, un rappresentante per CP_1 ciascuna Associazione già costituita tra gli utenti del porto e uno più rappresentanti dei titolari di diritti di godimento su posti auto, posti barca o box nel porto di Scarlino, che non abbiano un aderito ad una delle Associazioni sopra indicate. Questi ultimi rappresentanti potranno partecipare alla Commissione qualora esibiscano una delega scritta, rilasciata a tal fine da almeno cinquanta utenti.
3.2 - Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il TO consegnerà ed illustrerà ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo 2.3, il Piano per l'anno successivo.
pagina 3 di 10 3.3 - Ai fini dell'illustrazione e della valutazione del Piano, la Commissione sarà convocata dal suo Presidente o, in caso di sua inerzia, dal TO in una data, non successiva al 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui il Piano si riferisce.
3.4- Il TO, subito dopo avere verificato il Piano con la Commissione, invierà al
Cliente il Bilancio Preventivo per l'anno successivo con le specifiche voci di spesa conformi a quanto previsto nel Piano oggetto della convocazione di cui al punto 3.3.
3.5 - A pena di decadenza dalla facoltà di contestare quanto previsto nel Bilancio
Preventivo e, quindi, il corrispettivo annuale dovuto, il Cliente - individualmente o unitamente ad altri utenti (ed anche tramite l'Associazione di utenti a cui eventualmente aderisca ed a cui abbia conferito procura) - entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei documenti indicati all'articolo 3.4, potrà contestare il contenuto del Bilancio Preventivo e quindi il corrispettivo annuale dovuto, attivando con atto notificato nei confronti del
TO una procedura arbitrale (…).
3.6 - La Commissione o i rappresentanti degli utenti nella Commissione potranno, anche con l'assistenza di un tecnico di fiducia, verificare il rispetto del Piano e il reale stato di avanzamento dei lavori, anche mediante l'esame della documentazione inerente la gestione. Queste verifiche dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile ed in date da concordare con il TO, che dovrà consentirle almeno tre volte all'anno.
3.7 - Qualora, nel corso di un esercizio annuale, emergesse la necessità di interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del Porto, il TO - informati i membri della Commissione - potrà eseguirli, anticipando le relative spese, ed invierà al Cliente il relativo consuntivo, con l'indicazione delle ragioni dell'urgenza (…)».
Dal combinato di disposto di tali clausole negoziali si ricava, pertanto:
• l'obbligo della società di predisporre annualmente un “Piano” – ossia un CP_2 documento descrittivo dei servizi e delle manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie, da eseguire nell'anno successivo, con indicazione di tutti gli interventi, del loro costo e dei tempi d'esecuzione - e di illustrarlo e consegnarlo entro il 30 ottobre ai membri dell'organo collegiale denominato “Commissione”, composto da un rappresentante di un rappresentante di , un rappresentante di ogni Associazione già CP_1 CP_2 costituita tra gli utenti del e uno o più rappresentanti dei titolari di diritti di Pt_1 godimento su posti auto, posti barca o box nel porto di Scarlino, che non appartengano a un'associazione, ma siano muniti di una delega scritta rilasciata da almeno cinquanta utenti;
pagina 4 di 10 • l'obbligo di - esaurita la verifica da parte della Commissione entro il 15 CP_2 novembre dell'anno - di inviare ai singoli utenti del il bilancio preventivo per l'anno Pt_1 successivo con le specifiche voci di spesa conformi a quanto previsto nel Piano;
• il diritto dell'utente di contestare (direttamente o indirettamente) detto bilancio entro 30 giorni, attivando nei confronti di una procedura arbitrale;
CP_2
• il diritto della Commissione o dei rappresentanti degli utenti nella stessa di verificare il rispetto del Piano (anche mediante l'esame della rispettiva documentazione) da esercitarsi in date da concordare con , comunque almeno tre volte all'anno; CP_2
• il diritto degli utenti di ricevere da un apposito consuntivo di spese CP_2 anticipate dalla medesima per eseguire interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del emersi nel corso dell'esercizio annuale. Pt_1
Dunque, secondo quanto espressamente previsto dall'addendum invocato dagli attori, il diritto di ricevere il Piano da La , nonché di verificarne il rispetto e di visionare la CP_2 documentazione inerente alla gestione del porto, compete unicamente ai membri della
Commissione, mentre i singoli utenti hanno la sola facoltà di contestare il bilancio preventivo ricevuto dal TO attivando entro il termine di 30 giorni la procedura arbitrale ivi prevista, oltre al diritto di ricevere dalla società il consuntivo di eventuali spese anticipate dalla stessa per sopravvenuti interventi urgenti e imprevedibili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del Porto.
Nel caso di specie, ove tutti gli attori, a prescindere dalla propria veste, hanno formulato indistintamente tra loro istanze eterogenee, ritenendosi titolari dei diritti sanciti negli atti integrativi, si evidenzia anzitutto che alcuna legittimazione o tutela può riconoscersi in capo a quale rappresentante degli utenti nella Commissione - che, in Parte_2 ipotesi, potrebbe solo ricevere il Piano e verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto -, atteso che non risultano depositate le deleghe di almeno cinquanta utenti che permettano di attribuirgli un'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del . Pt_1
Tale lacuna probatoria, non colmata in corso di causa malgrado le ripetute obiezioni avversarie e il rilievo contenuto nell'ordinanza cautelare del 13.12.2022, risulta peraltro accompagnata da un'incerta difesa assunta nella fase terminale del processo. Benvero, la comparsa conclusionale di parte attrice menziona fra gli attori interessati alla sentenza, accanto al Comitato Porto Canale, a e all' Parte_3 Parte_1
(che rinuncerà agli atti prima del deposito delle memorie di replica), i sigg.
[...]
pagina 5 di 10 (che però era già uscito dalla sciena processuale per intervenuto Persona_1 accordo con le società convenute) e ma inspiegabilmente quest'ultimo Parte_2 non figura più tra gli attori nella memoria di replica, ove in modo compendioso si afferma
“Il presente giudizio prosegue e viene coltivato solo in relazione alla posizione delle parti attrici a) Comitato Porto Canale e b) del Sig. ”. Parte_3
Detta rivelazione potrebbe finanche interpretarsi come rinuncia all'azione da parte del la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. Pt_2
306 c.p.c., comporta una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda (cfr. ex multis Cons. di Stato n. 8620/2024), determinando la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, implicando che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. n. 12953/2014). D'altronde, la rinuncia all'azione, producendo effetti analoghi al rigetto della pretesa nel merito, non richiede accettazione da parte del convenuto per la produzione dell'effetto estintivo del giudizio né formule sacramentali, potendo essere anche tacita (cfr. Cass. n. 19845/2019).
Ciò nonostante, nell'impossibilità concreta di ravvisare un'incompatibilità assoluta tra il contegno dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, deve ritenersi che il non abbia riconosciuto, seppur tacitamente, l'infondatezza della propria Pt_2 domanda, quantunque la medesima, per le ragioni di cui sopra, risulti infondata e vada quindi respinta.
Per quanto concerne invece la posizione dei residui attori, si osserva che:
- quale utente del porto, vanterebbe il mero diritto a ricevere il Parte_3 bilancio preventivo per l'anno successivo, per un'eventuale impugnazione in sede arbitrale, o il consuntivo di potenziali spese urgenti e imprevedibili;
- il Comitato Porto Canale, viceversa, sarebbe al più titolare del diritto di coinvolgere un proprio rappresentante in Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il
Piano per discuterlo, anche al fine di monitorarne il rispetto, previa visione dei documenti relativi alla gestione del Porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con
[...]
. CP_2
Per converso, la pretesa degli attori a consentirgli indistintamente l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà previste dall'art. 3 del citato Atto Integrativo urta frontalmente con le pattuizioni negoziali in quest'ultimo ricomprese, che invece espressamente riservano pagina 6 di 10 alcune prerogative alla Commissione (artt. 3.2, 3.3 e 3.4), altre alla Commissione o ai rappresentanti degli utenti nella Commissione (art. 3.6) e altre ancora ai singoli utenti
(artt. 3.4, 3.5 e 3.7).
Né a conforto dell'invocata estensione possono giovare i richiami alla normativa in materia societaria, locatizia, condominiale e tanto meno alla L. 241/1990, sui rispettivi diritti dei soci, dei conduttori, dei condomini e dei cittadini a visionare la documentazione gestionale/amministrativa, giacché i rapporti tra TO e singolo utente sono pacificamente disciplinati dal Contratto e dell'Atto Integrativo, quest'ultimo costituente il titolo specifico posto a sostegno dell'azione di accertamento (art. 100 c.p.c.) e della domanda di adempimento contestualmente avanzata (art. 1453, co. 1 c.c.).
Ciò assodato, riguardo alla pretesa di le società e Parte_3 CP_1 CP_2 hanno da un lato negato d'aver mai ricevuto siffatte richieste prima dell'odierno giudizio, dall'altro eccepito il difetto di prova circa la qualità di utente del e comunque la Pt_1 decadenza dalla facoltà di contestare il bilancio preventivo del 2022.
Le obiezioni sono prive di pregio.
L'esistenza del bilancio preventivo per l'anno 2022 è circostanza ammessa dalle stesse convenute, che infatti dichiarano d'averlo trasmesso ad alcuni utenti (all. 9 della comparsa).
Il ha poi depositato i documenti - Contratto e Atto Integrativo - dai quali Pt_3 emerge la sua qualifica di utente del Porto e la titolarità degli annessi diritti (all.ti 60 e
61), la cui soddisfazione non è condizionata ad alcuna specifica istanza preliminare.
L'avvenuta conoscenza del bilancio preventivo da parte dell'utente, tra l'altro, è prerequisito della sua eventuale contestazione, sicché l'omessa trasmissione a questi del ridetto documento non può naturalmente far decorrere alcun termine di decadenza per una sua impugnazione in sede arbitrale.
L'intenzione delle convenute di ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali del sig. si trae non solo dalla debolezza delle circostanze da esse mentovate, ma anche Pt_3 dalla loro perdurante negazione di un difetto di prova circa la qualità di utente del porto dell'attore nonostante l'avvenuto deposito dei titoli legittimanti.
Da qui la necessità di riconoscere a il diritto a vedersi consegnare i Parte_3 bilanci preventivi e gli eventuali consuntivi individuati rispettivamente nell'art.
3.4 e 3.7 dell'Atto Integrativo del 15.2.2014, cui accede il diritto di contestazione stabilito dall'art
3.5. pagina 7 di 10 Al contempo va accertato il diritto del Comitato Porto Canale a far partecipare un proprio rappresentante alla Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano annuale redatto da , al fine di discuterlo e successivamente verificarne il CP_2 rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come prescritto dagli artt.
3.3 e 3.6 CP_2 degli Atti Integrativi.
Infondata risulta, infatti, l'unica obiezione delle convenute circa la carenza di prova offerta dal Comitato sulla sua effettiva rappresentatività degli utenti del che ne Pt_1 giustificherebbe il suo coinvolgimento nella Commissione e, perciò, nella gestione del
. Pt_1
Le convenute assumono, invero, di essere tenute a verificare periodicamente la rappresentatività delle associazioni richiamate nel punto 2.3 degli Atti Integrativi, ossia l'effettiva partecipazione alle stesse di un numero di utenti del Porto Turistico idonea ad attribuirgli una funzione esponenziale dell'utenza, mentre invece il Comitato Porto Canale non avrebbe dimostrato la sua perdurante personalità giuridica, il reale potere rappresentativo in capo al rispettivo legale rappresentante e l'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del Porto Turistico.
Tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, le censure appaiono faziose.
In disparte la documentazione depositata da parte attrice a conforto della legittimazione de qua (all.ti 9, 10), è appena il caso di osservare che mai prima del 2022 tale disconoscimento fu opposto dalle convenute, le quali hanno sempre ravvisato nei rappresentanti del Comitato la qualità di proprio interlocutore come membro della
Commissione (all.ti 11 e 12 della citazione nonché all.ti 5, 8, 12, 13, 18, 22-24, 29-31 della II memoria istruttoria).
Gli Atti Integrativi menzionano al riguardo i rappresentanti “per ciascuna Associazione già costituita tra gli utenti del porto”, presumendo quindi l'esistenza di enti “storici” espressione di un'effettiva funzione esponenziale dell'utenza del Porto.
Del resto, a seguito del contenzioso insorto nel 2012 con alcuni utenti del Porto Turistico, il Comitato Porto Canale funse da interlocutore istituzionale in rappresentanza dell'utenza nel raggiungimento con le convenute della transazione del 2013 che condusse all'addenda richiamati (all. 1 della II memoria istruttoria).
pagina 8 di 10 Contrariamente a quanto assunto da e , pertanto, il Comitato Porto CP_1 CP_2
Canale è autorizzato ad esercitare le prerogative contrattualmente previste dagli artt. 3.3
e 3.6 degli atti integrativi.
In definitiva, con decorrenza dall'anno 2022, vanno riconosciuti:
1) a quale utente del porto, il diritto di ricevere i bilanci preventivi Parte_3 per gli anni successivi secondo quanto previsto dall'art.
3.4 dell'Atto Integrativo e gli eventuali consuntivi descritti dall'art. 3.7, con speculare obbligo di conformarsi a ciò da parte di;
CP_2
2) al Comitato Porto Canale il diritto di far partecipare un proprio rappresentante alla
Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano entro il 30 ottobre dell'anno, per discuterlo entro il 15 novembre, come previsto dagli artt.
2.3 e 3.2 degli
Atti Integrativi, nonché il diritto di verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come previsto dall'art. 3.6, con speculare obbligo di CP_2 conformarsi a ciò da parte di e;
CP_1 CP_2
È, altresì, accoglibile la domanda degli attori per l'emissione di misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c..
Al riguardo, è necessario precisare che con la L. 132/2015 il legislatore ha riformato, insieme ad altri istituti in materia esecutiva, anche l'art. 614-bis c.p.c., ampliando tale forma di tutela, ritoccandola nuovamente con il D.Lgs. 149/2022.
In particolare, l'art. 614-bis c.p.c., rubricato “Misure di coercizione indiretta”, nella sua formulazione vigente rationae temporis prevede che in tutte le ipotesi in cui si sia di fronte ad una domanda di condanna per consegna o rilascio, oppure a una domanda di condanna per un adempimento di un obbligo di fare o di non fare, siano essi fungibili o infungibili, è possibile chiedere al giudice anche la condanna alla misura coercitiva, salvo che ciò non appaia manifestamente iniquo.
Nel merito, tale richiesta dev'essere accolta non rinvenendosi, già nella precedente formulazione legislativa, limiti all'applicazione della misura alla fattispecie in esame e non apparendo la stessa iniqua, in ragione del contegno assunto dalle società convenute prima del giudizio e nel corso dello stesso, con particolare riguardo alla fase conclusiva, ove permane la volontà di intralciare la pretesa avversaria.
Sotto il profilo del quantum, in considerazione del valore della controversia, della natura delle prestazioni, del danno quantificato o prevedibile nell'ipotesi di continuato pagina 9 di 10 inadempimento, si ritiene congruo fissare l'importo di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree e il rigetto del ricorso cautelare proposto in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da quale rappresentante degli utenti Parte_2 nella Commissione Utenti del Porto di Scarlino;
2) accoglie la domanda avanzata da nei limiti di cui in parte motiva Parte_3
e, per l'effetto, accerta il suo diritto, con decorrenza dall'anno 2022, a ricevere i bilanci preventivi per gli anni successivi secondo quanto previsto dall'art.
3.4 dell'Atto
Integrativo e gli eventuali consuntivi descritti dall'art. 3.7, condannando a Controparte_2 consegnarglieli e a pagargli la somma giornaliera di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva;
3) accoglie la domanda avanzata dal Comitato Porto Canale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta il suo diritto, con decorrenza dall'anno 2022, a far partecipare un proprio rappresentante alla Commissione affinché gli venga illustrato e consegnato il Piano entro il 30 ottobre dell'anno, per discuterlo entro il 15 novembre, come previsto dagli artt.
2.3 e 3.2 degli Atti Integrativi, nonchè a verificarne il rispetto, anche visionando la documentazione inerente alla gestione del porto, almeno tre volte all'anno e in date da concordare con , come previsto dall'art. 3.6, condannando CP_2
e in solido tra loro, a pagare al Comitato Porto Canale la Controparte_1 Controparte_2 somma giornaliera di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Grosseto, 27 giugno 2025
Il Giudice
Mario Venditti
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