Versione
10 marzo 1992
10 marzo 1992
Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall' articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita':
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall' articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita':
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall' articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 29/12/1995, n. 531Provvedimento: […]Leggi di più...
- istituzione del ruolo speciale degli ufficiali·
- omessa previsione·
- arma dei carabinieri·
- possibilita' di accesso per gli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente·
- auspicio di una disciplina organica di revisione·
- questione volta ad ottenere una pronuncia additiva logicamente necessitata·
- sent. 531/95 c. forze armate·
- disparita' di trattamento·
- sent. 531/95 b. forze armate·
- ammissibilita'.·
- non fondatezza.·
- sent. 531/95 a. forze armate·
- monito al legislatore.·
- dedotta violazione degli artt. 3, 76, 97 cost.·
- insussistenza