Articolo 2 della Legge 28 febbraio 1992, n. 217
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 marzo 1992
Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall' articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita':
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall' articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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