Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17/12/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.813 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8 Parte_9 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, , , Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
,
[...] CP_23 CP_24 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
e tutti Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 rappresentati e difesi dagli avv. Saverio Fatone e Simone Torre, con i quali elettivamente domiciliano in Striano (NA),via Poggio Marino n.4 presso lo studio legale dell'Avv. Rosangelo Boccia
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_25 CP_26 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11
APPELLATO
Con ricorso depositato il 13/4/2023, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza n.496222 del 213/10/22, resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la loro domanda diretta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento, in favore di ciascuno CP_25 di essi, dell'indennità per lavoro disagiato prevista ex art. 77, co. 2, lett. c), CCNL, pari alla somma netta complessiva di € 4.318,80 (eventualmente ridotta dei relativi ratei per i ricorrenti messi in quiescenza o transitati da altra amministrazione).
Parte appellante ha censurato la decisione sostenendo l'erroneità “della motivazione circa la presunta abrogazione della normativa che rende vigente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza” nonchè la non corretta statuizione in ordine al mancato riconoscimento della indennità di rischio richiesta, il cui fondamento normativo era rappresentato dall'art. 77 CCNL, stante l'erronea interpretazione del rapporto intercorrente tra la contrattazione collettiva e quella decentrata.
Ricostituito il contraddittorio, il ha Controparte_25 resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Come si legge nella sentenza in questa sede impugnata, i ricorrenti
- attuali appellanti, dipendenti del Controparte_25 collocati, a far data dal 2007, nel profilo professionale di
“Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico - Area Funzionale 2”, premesso che al momento dell'assunzione da parte dell'allora Controparte_27 era stata conferita loro la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, nonché di avere ricevuto l'indennità di rischio fin dall'assunzione, lamentano che, nonostante “devono ancora oggi - se necessario - svolgere l'attività scaturente dalla qualifica di Agente di pubblica sicurezza”, dal 1999 l'amministrazione ha sospeso l'erogazione della stessa senza alcun provvedimento formale.
Il Tribunale, dopo avere dato atto delle lacune del ricorso introduttivo, che non indicava alcun elemento specifico relativo al rapporto di lavoro di ciascuno dei 47 ricorrenti, quali il luogo o i luoghi di servizio, la data di assunzione, nonché l'eventuale data di cessazione del servizio, visto che al terzo capoverso delle conclusioni si leggeva che alcuni ricorrenti potrebbero essere stati posti “in quiescenza o transitati da altra amministrazione”, ha disatteso la domanda avendo rilevato in primo luogo che “la qualifica di “agente di pubblica sicurezza” era prevista dall'art. 16 R.D. 3164/23, norma abrogata per effetto delle L. 246/05 e del successivo D.L.vo 179/2009. Né i ricorrenti avevano allegato alcun provvedimento successivo di specifica attribuzione di tale qualifica”.
Sempre in via preliminare, ha poi evidenziato che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi nazionali, nonché dai contratti collettivi integrativi (cfr. art. 40, comma 3 bis, e 45 del D.Lvo 165/2001).
Ha, quindi, esaminato la norma posta a fondamento della domanda, che è l'art. 77, comma 2, del CCNL relativo al comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018, la cui interpretazione, da parte del Tribunale, che ha escluso che la stessa potesse giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità rivendicata, è censurata dall'impugnante in questa sede del gravame.
Orbene, tale articolo, rubricato “Utilizzo fondo risorse decentrate”, per quanto rileva in questa sede, così recita:
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. …
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità”.
Il collegio condivide appieno le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice nel rigettare la domanda attorea quale riproposta in questo grado del gravame.
Ed invero, come già osservato dal primo giudice, dalla lettura di tale norma si evince che la stessa non disciplina affatto una indennità di rischio, ma si limita a demandare alla contrattazione integrativa sia la determinazione (per quanto rileva in questa sede) delle situazioni di rischio che danno diritto a percepire la relativa indennità, sia la quantificazione della stessa.
L'individuazione di come destinare le risorse poste a disposizione fra i vari utilizzi indicati nel comma 2, nonché l'individuazione di quali siano le ipotesi specifiche in ciascun comparto ministeriale che concretizzino le fattispecie sono, dunque, rimesse alla contrattazione integrativa. Sono cioè le parti sociali a determinare, per ciascuna organizzazione ministeriale, quali siano le ipotesi di “obiettivo disagio, rischio, gravose articolazioni dell'orario di lavoro (punto c), come pure quelle implicanti
“particolari responsabilità” (punto d) che danno luogo, nella singola organizzazione, all'indennità in oggetto, la cui determinazione non può pertanto essere stabilita direttamente in sede giurisdizionale.
Non risulta, però, né è stato allegato che la contrattazione integrativa, nell'ambito del , abbia previsto Controparte_25 alcunché al riguardo, senza che possa ipotizzarsi, come sostiene parte appellante, alcuna violazione della normativa contrattuale, né una violazione del legittimo affidamento degli odierni impugnanti a conservare l'indennità percepita fino al 1999, ossia antecedentemente alla privatizzazione del pubblico impiego, sulla base di norme non più vigenti.
Ed invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n. 21744/2009 e, in epoca successiva, Cass. n. 3826/2016, Cass. n. 16088/2016, Cass. n. 25018/2017, n. 31387/2019). Ne consegue che nessun legittimo affidamento può esserci, a differenza di quanto accade nel lavoro privato (si veda per tutte: Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 n. 11645; 10/03/2021, n. 6715; Cass. SU n. 21744/2009).
Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo (cfr Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2022, n. 14672).
Sotto altro profilo, poichè gli appellanti insistono nella rilevanza nel loro rapporto di lavoro della qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza”, deve aggiungersi che, come ritenuto dalla Corte di Appello di Roma, nella sentenza n.3378/2022 prodotta in atti- che ha definito una causa analoga a quella in esame, “il mero possesso del tesserino di Agente di PS (acquisito con le relative procedure amministrative nella vigenza dell'art. 16 poi abrogato) non rileva affatto nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, a meno che non si traduca nello svolgimento di specifiche attività, le quali a loro volta possono rilevare come diversa “qualità” della prestazione lavorativa al fine di determinare il diritto alla corresponsione della retribuzione prevista per il livello superiore di inquadramento ovvero la spettanza di indennità particolari che la contrattazione collettiva riconosce ai lavoratori per le particolari caratteristiche della loro attività”, circostanza neppure allegata nel caso in esame.
Orbene la declaratoria professionale del CCNL prevede come contenuto delle mansioni dell'area 2 (nella quale gli appellanti hanno dedotto di essere inquadrati), quanto alle attività di vigilanza:
- Lavoratore che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni, attiva e controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
- Lavoratore che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell'Amministrazione assicurandosi della loro integrità, aziona, gestisce e verifica gli impianti di sicurezza;
guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose”.
Orbene, dalle deduzioni contenute nel ricorso di prime cure non si evince quali fra le suindicate attività non rientrerebbero nella declaratoria contrattuale e sarebbero invece caratterizzate da un quid pluris (tale da giustificare la presenza di particolari condizioni di lavoro), e quali sarebbero state svolte solo dagli attuali appellanti e non anche dai loro colleghi aventi il medesimo inquadramento, ma privi di tesserino di Agente di PS.
Neppure inoltre è stato allegato l'uso delle armi in servizio, e prima ancora la richiesta dell'uso delle stesse da parte dell'amministrazione convenuta.
Di qui l'irrilevanza ai fini della decisione delle circostanze allegate dagli istanti in relazione agli adempimenti amministrativi da seguire per poter rimanere in possesso del tesserino e della licenza per le armi.
Come, poi, pure rilevato dalla Corte di Appello di Roma nella citata sentenza:
- la contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del convenuto non prevede per chi è in CP_25 possesso del tesserino di Agente di PS (ottenuto a seguito di procedura amministrativa) un trattamento differenziato rispetto ai colleghi che svolgono le medesime attività, tanto che gli stessi ricorrenti non hanno indicato alcuna norma specifica in tal senso;
- diversamente da altri comparti, come quello degli enti locali, il CCNL Ministeri (oggi Funzioni Centrali) non prevede un inquadramento professionale specificatamente riferito al personale di vigilanza;
- è inconferente il riferimento alla sentenza del TAR LAZIO del 1997, sia in quanto i ricorrenti non erano parti di quel giudizio amministrativo, sia perché la stessa si riferisce ad un periodo ben antecedente a quello di cui è causa, persino anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, allorquando quest'ultimo era regolato da norme diverse da quelle attualmente vigenti. La mancanza di allegazione e prova dello svolgimento di mansioni differenziate inerenti l'esercizio di attività di pubblica sicurezza, l'assenza nell'ambito del di una norma che CP_25 attribuisca rilevanza al mero possesso del tesserino di P.S. e l'assenza della contrattazione integrativa che stabilisca quali siano le condizioni di lavoro meritevoli dell'indennità ex art.77 c.c. inducono, quindi, al rigetto delle domande degli appellanti.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata,
Le spese del grado, attesa la novità e particolarità della questione, possono essere integralmente compensate.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 17/12/24
Il Consigliere Estensore Il Presidente