Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1985.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.