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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24029/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ALECCI NADIA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ALECCI NADIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/12/2024, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Brescia in data 25.9.2010 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Brescia al numero 220, parte II, serie A, dell'anno 2010), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I figli minori saranno affidati congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita,
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seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duratori e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La casa familiare sita a Flero (BS) via Venticinque aprile 125 unitamente ai mobili arredi e pertinenze, sarà lasciata alla madre.
3. I figli suddivideranno il loro tempo settimanale con i genitori secondo questo schema: affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre. I figli staranno con il padre due weekend al mese (a partire dal sabato fino al martedì pomeriggio) con accompagnamento a scuola e alle attività ludiche del martedì compreso, i figli poi staranno con la madre a partire dalla serata d e l martedì. I genitori si dicono disponibili a venirsi incontro per tutte le eventuali emergenze, motivi di lavoro, necessità ed eventuali cambi di programma che si dovessero presentare. Nel corso delle ferie estive dei ragazzi, gli stessi seguiranno il medesimo schema di frequenza applicato in corso d'anno.
4. Le parti si sono impegnate a dialogare in merito all'opportunità in futuro di presentare eventuali nuovi compagni/e per stabilire insieme le modalità e i tempi necessari nell'esclusivo interesse dei figli minori tenendo conto della loro sensibilità e del particolare momento di crescita.
5. Considerato il collocamento prevalente presso la madre, il NO verserà a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli la somma di €800,00, somma che sarà versata alla OR anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6. Per quanto riguarda le spese scolastiche dell'istituto privato che i figli attualmente frequentano, il NO si è CP_1 impegnato a sostenerle direttamente. Ciò anche in virtù della quota relativa al danno biologico jure hereditatis ricevuta con sentenza per la perdita del padre del NO . Controparte_1
7. I coniugi terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Brescia il 14 luglio 2016 con esclusione di quanto convenuto al punto precedente quindi: “Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre -scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne. Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo o gruppo estivo. Spese per il divertimento. Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8. A titolo di contributo al mantenimento della OR , le parti hanno convenuto che nulla sarà dovuto. Pt_1
9. La OR in accordo con il NO ha acquistato per un valore complessivo di € 6.350,00 una Pt_1 CP_1 vettura Opel Meriva per cui il NO si è impegnato a rifondere la OR di quanto sostenuto: a tal CP_1 Pt_1 proposito ha provveduto a versare l'importo di €2.000,00 e provvederà a completare il versamento con il residuo importo pari ad € 4.350,00 entro il 31 dicembre 2024»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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