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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER ON Presidente
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. AR AR RO Cons. rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3572/24 promossa in grado d'appello, da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega Parte_1 P.IVA_1 in atti dall'Avv. Alessandro Ciotola, presso lo studio del quale in Salerno alla Via Gen. Don
Ferrante M. Gonzaga n. 21 elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega in atti dall' Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Luca Candiani, presso lo studio del quale in Milano alla Via Freguglia n. 10 elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: leasing – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10835/2024 pubblicata il 2.12.2024 notificata il 3.12.2024. Causa assegnata in decisione, a seguito di pagina 1 di 8 trattazione scritta, con ordinanza dell'8.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del
15.7.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 10385/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 2/12/2024, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma di € 77.104,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi di mora ai sensi del Dl.vo 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data dei pagamenti effettuati fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del comportamento tenuto da controparte nel corso del giudizio, con il proporre domande riconvenzionale contrastanti addirittura con la documentazione proveniente dalla stessa odierna appellata e quindi nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi;
3) Confermare nel resto l'impugnata sentenza in ordine al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_1
4) Rigettare l'avversa richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento Pt_2 dei danni per l'asserita responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art.
96 I e III comma c.p.c., essendo palesemente infondata, pretestuosa e temeraria;
5) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Preliminarmente pagina 2 di 8 dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis I comma c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante all'integrale rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa.
Condannare altresì l'appellante al risarcimento, in favore dell'appellata, del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c. in misura non inferiore ad Euro 25.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di legge o di giustizia, anche occorrendo, mediante liquidazione in via di equità”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di qui innanzi anche solo ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 10835/2024 pubblicata il 2.12.2024 e notificata il 3.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, ha dichiarato, rispetto Contr alla domanda riconvenzionale di (di qui innanzi anche solo , la Controparte_1
Contr litispendenza con la domanda promossa da nei confronti di decisa in primo Parte_1 grado dal Tribunale con sentenza n. 4235/2022 e dalla Corte d'Appello con sentenza n.
1179/2024 e pendente – al momento della rassegnata decisione – davanti alla Corte di Contr Cassazione, rigettato la restante domanda riconvenzionale di per € 50.000,00 e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
A sostegno della domanda ha allegato di essere creditrice, in virtù degli accordi Parte_1 negoziali intercorsi (contratto n. W0043568 in data 22.9.2014 intercorso con
[...] alla quale era poi succeduta della complessiva somma di Controparte_2 Controparte_1
€ 77.104,00 quale rimborso delle spese sostenute per lo smantellamento (smontaggio e riconsegna) di un impianto industriale concesso in locazione finanziaria e non riscatto da per riscontrata (in sede di svolgimento di procedura di ATP) non conformità del Parte_1 macchinario alla Direttiva Macchine n. 2006/42/CE.
Già nel luglio del 2020 aveva instaurato un giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1 ove aveva chiesto – sempre in ragione della non conformità del bene alla citata Direttiva
[...]
pagina 3 di 8 – che venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione finanziaria con conseguente restituzione dei canoni locativi versati e che la società concedente venisse condannata al ritiro,
a propria cura e spese, dell'impianto di cui sopra. Nell'ambito del predetto giudizio veniva esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'immediato ritiro, ma, non potendo Parte_1 attendere la fine della causa, la stessa provvedeva in data 5.12.2020 a proprie cure e spese a Contr recapitare a il bene.
Da qui l'odierno giudizio.
Contr si è costituita in causa chiedendo a propria volta la reiezione della domanda, visto il tenore inequivoco delle previsioni di cui agli artt. 6 e 17 delle c.g.c.
Contr chiedeva disporsi il mutamento del rito, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e formulava domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento della somma Parte_1 di € 131.390,97 di cui € 81.390,97 a titolo di penale per la restituzione del bene da parte dell'utilizzatrice, restituzione avvenuta soltanto in data 5.12.2020 a fronte della scadenza del contratto in data 1.11.2019 (penale calcolata in ragione di € 6.089,10 al mese) e di € 50.000,00 per stima delle spese per il ripristino dell'impianto riconsegnato inutilizzabile.
Il Tribunale provvedeva alla conversione del rito ed a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI ° comma c.p.c. la causa passava in decisione senza farsi luogo ad istruttoria.
Avverso la decisione rassegnata dal Tribunale con la sentenza qui impugnata, ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1. nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. vizio di extra petizione: afferma l'appellante che nel giudizio di primo grado non vi era stata alcuna allegazione e/o richiesta in merito alla declaratoria di nullità contrattuale, con la conseguenza che il
Tribunale sarebbe incorso nel vizio denunziato pronunziandosi su eccezioni mai proposte dalle parti e del tutto avulse dal thema decidendum;
2. illegittimità della sentenza per omessa violazione delle prove documentali – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: si duole del fatto che il Tribunale abbia del tutto Parte_1 omesso di esaminare, e dunque di argomentare, in merito al contenuto della comunicazione di di cui alla PEC del 4.3.2020 (doc. 42 fascicolo primo CP_1 grado prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.). Il suddetto documento non era stato inoltre in alcun modo contestato e/o disconosciuto dalla controparte e con il medesimo si era inequivocabilmente impegnata, preso atto della volontà CP_1
pagina 4 di 8 del conduttore di non riscattare il bene, al ritiro del macchinario oggetto di causa senza alcun aggravio di costi per la;
Parte_1
3. omessa condanna di per responsabilità processuale aggravata. CP_1
Da qui le rassegnate conclusioni.
si è costituita nel giudizio di appello chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione CP_1 di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il suo rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi svolti.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa, a seguito di trattazione scritta, veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione con ordinanza dell'8.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
&&&
In primo luogo, è opportuno tracciare il perimetro dell'impugnazione: le statuizioni del
Tribunale relative alla domanda riconvenzionale esperita da - di litispendenza CP_1 con altro giudizio, per la parte afferente alla richiesta condanna di al pagamento della Parte_1 somma di € 81.390,97 a titolo di penale da ritardata restituzione del bene e di rigetto della stessa relativamente alla richiesta condanna di al pagamento della somma di € 50.000,00 - Parte_1 non sono state oggetto di appello incidentale e dunque devono ritenersi passate in giudicato.
Chiarito quanto sopra, va rilevato che non sussistono i dedotti profili di inammissibilità Contr dell'impugnazione, così come delineati da e l'appello può pertanto essere disaminato nel merito.
Con riguardo al primo dei motivi di appello, va rilevato che l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha argomentato su questioni non oggetto di domanda.
Il motivo è privo di rilevanza, atteso che la motivazione rassegnata dal Giudice concerne l'inquadramento giuridico della fattispecie e non è destinata ad esplicare un'incidenza determinante ai fine della decisione.
Sicché il primo dei motivi, non sostenuto da interesse concreto, va disatteso.
Quanto al secondo dei motivi, lo stesso è incentrato sulla rilevanza del doc. 42) di parte
(prodotto in primo grado con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.): trattasi di una Parte_1 comunicazione con la quale l'ufficio legale di ha dichiarato al legale di Controparte_1 di essersi attivata al fine di provvedere – tramite società di trasporti Parte_1 CP_1 all'uopo incaricata - al ritiro dell'impianto oggetto del contratto intercorso tra le parti,
pagina 5 di 8 confermando che il ritiro sarebbe avvenuto senza alcun aggravio di costi per la stessa Parte_1 il tutto a fronte della manifestazione di volontà di quest'ultima di non riscattare il bene.
Sostiene l'appellante che per tal modo si sarebbe impegnata a provvedere a CP_1 propria cura e spese al ritiro del bene, previo smontaggio dell'impianto.
Dal canto proprio, l'appellata nega che la comunicazione di cui sopra possa esplicare valore dirimente ai fini di sovvertire il contenuto degli artt. 6 e 17 delle condizioni generali del contratto, prevendenti l'obbligo dell'utilizzatore – in ipotesi di mancato riscatto del bene – di Contr provvedere a propria cura e spese alla riconsegna dello stesso a
Ritiene la Corte che la tesi difensiva dell'appellante sia priva di fondamento giuridico: è del tutto evidente, infatti che una comunicazione tra legali, verosimilmente scambiata nell'ambito di una trattativi volta alla ricerca di una soluzione transattiva della lite, non sia idonea a sovvertire le previsioni contrattuali, queste ultime di tenore inequivocabile nel senso di porre a carico dell'utilizzatore non interessato al riscatto del bene i costi della riconsegna del macchinario oggetto del contratto di leasing.
Il predetto rilievo è inoltre corroborato dalle seguenti osservazioni:
Contr
- dopo lo scambio di mail intercorso tra il legale di e l'ufficio legale di Parte_1 conclusosi con la sopra richiamata lettera del 4/3/2020 (qui invocata dall'appellante per sostenere che i costi di smontaggio e ritiro della vasca dovrebbero essere Contr rimborsati da , la stessa introdusse, con ricorso del 29/7/2020, un Parte_1
Contr procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., affinché fosse ordinato a di ritirare il bene a sue cura e spese;
- nell'ambito del suddetto ricorso non fece alcun riferimento all'esistenza di Parte_1
Contr un preteso impegno di in relazione al contenuto della comunicazione del
4/3/2020: l'odierna appellante prospettò, per argomentare il fumus boni juris, solo la nullità del contratto per la non conformità del macchinario alla Direttiva Macchine;
- anche nel verbale dell'1/10/2020 del procedimento cautelare, non fece Parte_1
Contr cenno a un preteso impegno di al ritiro, limitandosi a prendere atto della Contr disponibilità di di indicare il sito presso il quale trasportare il macchinario “a Contr cura e spese dell'utilizzatrice” (docc. nn. 11, 12 1 13 prodotti da in primo grado).
Trattasi di condotta processuale del tutto incompatibile con la successiva pretesa di Parte_1
Contr di ravvisare nella comunicazione del 4/3/2020 l'assunzione di un obbligo da parte di di provvedere a propria cura e spese al prelievo del macchinario presso Parte_1
pagina 6 di 8 Pertanto, la statuizione di rigetto della domanda di di condanna della controparte al Parte_1 pagamento della somma di € 77.104,00 quale costo di smontaggio e riconsegna del macchinario, non può che trovare conferma nella presente sede, al pari della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in linea con il principio di cui all'art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle parti.
Non ricorrono i presupposti per dar corso alla condanna ex art. 96, I e III comma c.p.c. né dell'una né dell'altra parte del presente giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento delle spese processuali Parte_1
a favore di , che vengono liquidate in conformità ai vigenti parametri ministeriali, CP_1 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), dei valori medi per ciascuna fase processuale effettivamente espletata, con riduzione al minimo per la fase di trattazione esauritasi in unica udienza.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 10385/2024 pubblicata il 2.12.2024, notificata il 3.12.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 15.7.2025
Il cons. est.
AR AR RO
pagina 7 di 8 Il Presidente
ER ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER ON Presidente
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. AR AR RO Cons. rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3572/24 promossa in grado d'appello, da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega Parte_1 P.IVA_1 in atti dall'Avv. Alessandro Ciotola, presso lo studio del quale in Salerno alla Via Gen. Don
Ferrante M. Gonzaga n. 21 elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega in atti dall' Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Luca Candiani, presso lo studio del quale in Milano alla Via Freguglia n. 10 elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: leasing – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10835/2024 pubblicata il 2.12.2024 notificata il 3.12.2024. Causa assegnata in decisione, a seguito di pagina 1 di 8 trattazione scritta, con ordinanza dell'8.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del
15.7.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 10385/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 2/12/2024, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della della complessiva Parte_1 somma di € 77.104,00 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi di mora ai sensi del Dl.vo 231/2002 e ss. mm. ii., dalla data dei pagamenti effettuati fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del comportamento tenuto da controparte nel corso del giudizio, con il proporre domande riconvenzionale contrastanti addirittura con la documentazione proveniente dalla stessa odierna appellata e quindi nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi;
3) Confermare nel resto l'impugnata sentenza in ordine al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_1
4) Rigettare l'avversa richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento Pt_2 dei danni per l'asserita responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art.
96 I e III comma c.p.c., essendo palesemente infondata, pretestuosa e temeraria;
5) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Preliminarmente pagina 2 di 8 dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis I comma c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante all'integrale rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa.
Condannare altresì l'appellante al risarcimento, in favore dell'appellata, del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c. in misura non inferiore ad Euro 25.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di legge o di giustizia, anche occorrendo, mediante liquidazione in via di equità”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di qui innanzi anche solo ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 10835/2024 pubblicata il 2.12.2024 e notificata il 3.12.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta dalla predetta, ha dichiarato, rispetto Contr alla domanda riconvenzionale di (di qui innanzi anche solo , la Controparte_1
Contr litispendenza con la domanda promossa da nei confronti di decisa in primo Parte_1 grado dal Tribunale con sentenza n. 4235/2022 e dalla Corte d'Appello con sentenza n.
1179/2024 e pendente – al momento della rassegnata decisione – davanti alla Corte di Contr Cassazione, rigettato la restante domanda riconvenzionale di per € 50.000,00 e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
A sostegno della domanda ha allegato di essere creditrice, in virtù degli accordi Parte_1 negoziali intercorsi (contratto n. W0043568 in data 22.9.2014 intercorso con
[...] alla quale era poi succeduta della complessiva somma di Controparte_2 Controparte_1
€ 77.104,00 quale rimborso delle spese sostenute per lo smantellamento (smontaggio e riconsegna) di un impianto industriale concesso in locazione finanziaria e non riscatto da per riscontrata (in sede di svolgimento di procedura di ATP) non conformità del Parte_1 macchinario alla Direttiva Macchine n. 2006/42/CE.
Già nel luglio del 2020 aveva instaurato un giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1 ove aveva chiesto – sempre in ragione della non conformità del bene alla citata Direttiva
[...]
pagina 3 di 8 – che venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione finanziaria con conseguente restituzione dei canoni locativi versati e che la società concedente venisse condannata al ritiro,
a propria cura e spese, dell'impianto di cui sopra. Nell'ambito del predetto giudizio veniva esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'immediato ritiro, ma, non potendo Parte_1 attendere la fine della causa, la stessa provvedeva in data 5.12.2020 a proprie cure e spese a Contr recapitare a il bene.
Da qui l'odierno giudizio.
Contr si è costituita in causa chiedendo a propria volta la reiezione della domanda, visto il tenore inequivoco delle previsioni di cui agli artt. 6 e 17 delle c.g.c.
Contr chiedeva disporsi il mutamento del rito, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e formulava domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento della somma Parte_1 di € 131.390,97 di cui € 81.390,97 a titolo di penale per la restituzione del bene da parte dell'utilizzatrice, restituzione avvenuta soltanto in data 5.12.2020 a fronte della scadenza del contratto in data 1.11.2019 (penale calcolata in ragione di € 6.089,10 al mese) e di € 50.000,00 per stima delle spese per il ripristino dell'impianto riconsegnato inutilizzabile.
Il Tribunale provvedeva alla conversione del rito ed a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI ° comma c.p.c. la causa passava in decisione senza farsi luogo ad istruttoria.
Avverso la decisione rassegnata dal Tribunale con la sentenza qui impugnata, ha proposto appello affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1. nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. vizio di extra petizione: afferma l'appellante che nel giudizio di primo grado non vi era stata alcuna allegazione e/o richiesta in merito alla declaratoria di nullità contrattuale, con la conseguenza che il
Tribunale sarebbe incorso nel vizio denunziato pronunziandosi su eccezioni mai proposte dalle parti e del tutto avulse dal thema decidendum;
2. illegittimità della sentenza per omessa violazione delle prove documentali – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: si duole del fatto che il Tribunale abbia del tutto Parte_1 omesso di esaminare, e dunque di argomentare, in merito al contenuto della comunicazione di di cui alla PEC del 4.3.2020 (doc. 42 fascicolo primo CP_1 grado prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.). Il suddetto documento non era stato inoltre in alcun modo contestato e/o disconosciuto dalla controparte e con il medesimo si era inequivocabilmente impegnata, preso atto della volontà CP_1
pagina 4 di 8 del conduttore di non riscattare il bene, al ritiro del macchinario oggetto di causa senza alcun aggravio di costi per la;
Parte_1
3. omessa condanna di per responsabilità processuale aggravata. CP_1
Da qui le rassegnate conclusioni.
si è costituita nel giudizio di appello chiedendo, preliminarmente, la dichiarazione CP_1 di inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, il suo rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi svolti.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa, a seguito di trattazione scritta, veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione con ordinanza dell'8.7.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
&&&
In primo luogo, è opportuno tracciare il perimetro dell'impugnazione: le statuizioni del
Tribunale relative alla domanda riconvenzionale esperita da - di litispendenza CP_1 con altro giudizio, per la parte afferente alla richiesta condanna di al pagamento della Parte_1 somma di € 81.390,97 a titolo di penale da ritardata restituzione del bene e di rigetto della stessa relativamente alla richiesta condanna di al pagamento della somma di € 50.000,00 - Parte_1 non sono state oggetto di appello incidentale e dunque devono ritenersi passate in giudicato.
Chiarito quanto sopra, va rilevato che non sussistono i dedotti profili di inammissibilità Contr dell'impugnazione, così come delineati da e l'appello può pertanto essere disaminato nel merito.
Con riguardo al primo dei motivi di appello, va rilevato che l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha argomentato su questioni non oggetto di domanda.
Il motivo è privo di rilevanza, atteso che la motivazione rassegnata dal Giudice concerne l'inquadramento giuridico della fattispecie e non è destinata ad esplicare un'incidenza determinante ai fine della decisione.
Sicché il primo dei motivi, non sostenuto da interesse concreto, va disatteso.
Quanto al secondo dei motivi, lo stesso è incentrato sulla rilevanza del doc. 42) di parte
(prodotto in primo grado con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.): trattasi di una Parte_1 comunicazione con la quale l'ufficio legale di ha dichiarato al legale di Controparte_1 di essersi attivata al fine di provvedere – tramite società di trasporti Parte_1 CP_1 all'uopo incaricata - al ritiro dell'impianto oggetto del contratto intercorso tra le parti,
pagina 5 di 8 confermando che il ritiro sarebbe avvenuto senza alcun aggravio di costi per la stessa Parte_1 il tutto a fronte della manifestazione di volontà di quest'ultima di non riscattare il bene.
Sostiene l'appellante che per tal modo si sarebbe impegnata a provvedere a CP_1 propria cura e spese al ritiro del bene, previo smontaggio dell'impianto.
Dal canto proprio, l'appellata nega che la comunicazione di cui sopra possa esplicare valore dirimente ai fini di sovvertire il contenuto degli artt. 6 e 17 delle condizioni generali del contratto, prevendenti l'obbligo dell'utilizzatore – in ipotesi di mancato riscatto del bene – di Contr provvedere a propria cura e spese alla riconsegna dello stesso a
Ritiene la Corte che la tesi difensiva dell'appellante sia priva di fondamento giuridico: è del tutto evidente, infatti che una comunicazione tra legali, verosimilmente scambiata nell'ambito di una trattativi volta alla ricerca di una soluzione transattiva della lite, non sia idonea a sovvertire le previsioni contrattuali, queste ultime di tenore inequivocabile nel senso di porre a carico dell'utilizzatore non interessato al riscatto del bene i costi della riconsegna del macchinario oggetto del contratto di leasing.
Il predetto rilievo è inoltre corroborato dalle seguenti osservazioni:
Contr
- dopo lo scambio di mail intercorso tra il legale di e l'ufficio legale di Parte_1 conclusosi con la sopra richiamata lettera del 4/3/2020 (qui invocata dall'appellante per sostenere che i costi di smontaggio e ritiro della vasca dovrebbero essere Contr rimborsati da , la stessa introdusse, con ricorso del 29/7/2020, un Parte_1
Contr procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., affinché fosse ordinato a di ritirare il bene a sue cura e spese;
- nell'ambito del suddetto ricorso non fece alcun riferimento all'esistenza di Parte_1
Contr un preteso impegno di in relazione al contenuto della comunicazione del
4/3/2020: l'odierna appellante prospettò, per argomentare il fumus boni juris, solo la nullità del contratto per la non conformità del macchinario alla Direttiva Macchine;
- anche nel verbale dell'1/10/2020 del procedimento cautelare, non fece Parte_1
Contr cenno a un preteso impegno di al ritiro, limitandosi a prendere atto della Contr disponibilità di di indicare il sito presso il quale trasportare il macchinario “a Contr cura e spese dell'utilizzatrice” (docc. nn. 11, 12 1 13 prodotti da in primo grado).
Trattasi di condotta processuale del tutto incompatibile con la successiva pretesa di Parte_1
Contr di ravvisare nella comunicazione del 4/3/2020 l'assunzione di un obbligo da parte di di provvedere a propria cura e spese al prelievo del macchinario presso Parte_1
pagina 6 di 8 Pertanto, la statuizione di rigetto della domanda di di condanna della controparte al Parte_1 pagamento della somma di € 77.104,00 quale costo di smontaggio e riconsegna del macchinario, non può che trovare conferma nella presente sede, al pari della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in linea con il principio di cui all'art. 92 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle parti.
Non ricorrono i presupposti per dar corso alla condanna ex art. 96, I e III comma c.p.c. né dell'una né dell'altra parte del presente giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento delle spese processuali Parte_1
a favore di , che vengono liquidate in conformità ai vigenti parametri ministeriali, CP_1 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), dei valori medi per ciascuna fase processuale effettivamente espletata, con riduzione al minimo per la fase di trattazione esauritasi in unica udienza.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 10385/2024 pubblicata il 2.12.2024, notificata il 3.12.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 15.7.2025
Il cons. est.
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pagina 7 di 8 Il Presidente
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