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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 305 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIANNONE MALAVITA DARIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. TESTA ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: malattia
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, si duole del mancato pagamento, da parte dell' , CP_1
dell'indennità di malattia per il periodo 29.4.2019 – 4.5.2019 e chiede la condanna di parte resistente a corrispondergli la somma di € 77,39.
Pagina 1 di 3 L' si è costituito eccependo l'avvenuto pagamento della somma CP_1
richiesta e chiedendo, altresì, il rigetto nel merito del ricorso.
***
Il ricorso è fondato. Infatti, l'effettivo pagamento delle somme liquidate a titolo di indennità di malattia non può ritenersi provato dalla documentazione prodotta dall' (cfr. allegati memoria di CP_1
costituzione).
Secondo la Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. n. 5002/2002; Cass. n.
20086/2018), l'obbligazione, intercorrente tra l' ed il contribuente, CP_1
è di origine legale ed ha natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma dell'art.1218 c.c, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento. Mentre, il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni formulate da parte ricorrente, gravava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della prestazione. Lo stesso non è stato tuttavia in grado di assolvere tale onere.
Infatti, l' ha depositato copia del mandato di pagamento disposto in CP_1
favore del ricorrente senza però indicare il numero di conto corrente su cui l'importo della prestazione sarebbe confluito né produrre la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento delle somme da parte del Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa. Si tratta dunque di documentazione inidonea a provare l'avvenuto pagamento, né questa poteva essere acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. richiedendo alla
BAPR di depositare un'attestazione di avvenuto pagamento perché, trattandosi del Tesoriere dello stesso , questo ben avrebbe potuto CP_2
richiedere direttamente tale attestazione.
Pagina 2 di 3 Il ricorso è quindi fondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla prestazione economica pari ad €. 77,39 per il periodo di malattia dal 29.4.2019 al 4.5.2019;
- condanna parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 77,39 a titolo di indennità di malattia per il periodo indicato in ricorso;
- condanna l' a rifondere le spese di lite che si liquidano in CP_1
€250 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15 % distratte a favore del procuratore.
15/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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