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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Seconda-Collegio Specializzato persone e famiglie, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto PRESIDENTE
Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 182/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 28 ottobre 2025, proposta da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro ZO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Foggia, alla Via
Gorizia, n. 8
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro F. Controparte_1
ZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, alla
Via Gorizia, n. 8
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 dicembre 2009, depositata 9 giugno 2010, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Oria (Br) il 23 giugno 2001, tra e Parte_1 [...]
per “Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi Controparte_1 essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.
1 Con decreto collegiale del Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello del 28 aprile 2012 è stata ratificata la sentenza emessa in prima istanza dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese che ha dichiarato la nullità del matrimonio.
Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 9 luglio 2020 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della già menzionata sentenza.
Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi il 1° aprile 2025 gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
Il PG, il 10 giugno 2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
La Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n.
847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995
n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”; che sia stata notificata la sentenza di
2 primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano. Ed invero, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 3 dicembre 2009, con la quale è stata dichiarata la nullità del
3 matrimonio concordatario celebrato in Oria (Br) il 23 giugno 2001, tra
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] l'[...], e trascritto negli atti del matrimonio di
[...] quel Comune alla parte II, serie A, n. 36, anno 2001;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott.ssa Consiglia Invitto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Seconda-Collegio Specializzato persone e famiglie, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto PRESIDENTE
Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 182/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 28 ottobre 2025, proposta da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro ZO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Foggia, alla Via
Gorizia, n. 8
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro F. Controparte_1
ZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, alla
Via Gorizia, n. 8
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 dicembre 2009, depositata 9 giugno 2010, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in Oria (Br) il 23 giugno 2001, tra e Parte_1 [...]
per “Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi Controparte_1 essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.
1 Con decreto collegiale del Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello del 28 aprile 2012 è stata ratificata la sentenza emessa in prima istanza dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese che ha dichiarato la nullità del matrimonio.
Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 9 luglio 2020 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della già menzionata sentenza.
Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi il 1° aprile 2025 gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
Il PG, il 10 giugno 2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
La Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n.
847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995
n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”; che sia stata notificata la sentenza di
2 primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano. Ed invero, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del 20/01/2011).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 3 dicembre 2009, con la quale è stata dichiarata la nullità del
3 matrimonio concordatario celebrato in Oria (Br) il 23 giugno 2001, tra
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] l'[...], e trascritto negli atti del matrimonio di
[...] quel Comune alla parte II, serie A, n. 36, anno 2001;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott.ssa Consiglia Invitto
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