Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2636 del 19.09.2023 Oggetto: opposizione avviso di addebito
N. R.G. 840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott. Silvana Botrugno Consigliere
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a p r evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
Sances
Appell ant e e
Controparte_1
, in persona del Presi dent e e legal e rappresent ant e pro t em pore,
[...] rappresent ato e di feso dagli Avv.ti Maria Maddal ena B erloco e S alvatore
Graziuso
Appell ato in persona del rappresentant e pro t empore Controparte_2
Appell ato cont umace
FATTO
Con ricorso del 10.12.2021 aveva adito il Tribunale di Lecce Parte_1 chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, dell'avviso di addebito
[... Costituitosi in giudizio, l' , osservato preliminarmente che aveva la Società CP_1
era sfornita di legittimazione passiva, aveva contestato le Controparte_3 avverse pretese rilevando che l'avviso di addebito impugnato riguardava le note di rettifica relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, emesse a seguito di Durc irregolare e notificate in data 09.10.2019, e che pertanto i termini prescrizionali erano stati ampiamente rispettati. Aveva eccepito la tardività dell'opposizione rispetto al termine di quaranta giorni stabilito dell'art. 24 c.5 del D.lgs. 46/1999, e aveva concluso per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento del ricorrente delle spese legali.
La era rimasta contumace. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso. Premesso che l'avviso di addebito era stato notificato il 5.11.2021, ha rilevato, da un lato, la tempestività dell'opposizione nel merito e. da altro lato, l'intempestività delle doglianze formali qualificabili come opposizione agli atti esecutivi;
inoltre, considerata la notifica degli atti interruttivi effettuata dall' il 9.10.2019, e comunque la sospensione dei termini di CP_1 prescrizione a causa dell'emergenza sanitaria Covid dall'8.03.20 al 31.08.21, ha verificato che la prescrizione quinquennale del credito non era maturata. Avverso tale decisione ha proposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui non aveva rilevato la prescrizione quinquennale. Secondo l'appellante la notifica della diffida, ritenuta effettuata il 09.10.2019, in concreto non si era perfezionata poiché avvenuta tramite un file denominato “matricola 4104859313 Note rettifica”, in formato eml, che conteneva una ricevuta di consegna di pec totalmente generica e priva di riferimenti alla diffida medesima. Ha inoltre sostenuto l'inidoneità probatoria, a tal fine, degli altri documenti, prodotti in formato pdf, denominati “StampaSintesiRettifica 072015”,
“StampaSintesiRettifica 082015”, “StampaSintesiRettifica 092015” e “StampaSintesiRettifica 102015”. L'appellante ha censurato la sentenza anche laddove aveva qualificato una parte dell'azione come opposizione agli atti esecutivi, rilevandone la decadenza, senza considerare che le questioni sollevate avevano ad oggetto elementi non meramente formali, che si riflettevano sul merito della pretesa creditoria. Ha reiterato, quindi, le domande proposte in primo grado. Costituitosi in appello l' ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto CP_1 del gravame.
Su istanza di parte appellante l'udienza di discussione del 13.11.2024 è stata sostituita dalla trattazione mediante note a norma dell'art.127 ter c.p.c. e, previa verifica del deposito nel termine stabilito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Partendo dall'ultima censura, prioritaria sotto il profilo processuale, si rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva lamentato la “mancanza dei requisiti Parte_1 essenziali dell'avviso di addebito” con riferimento alla carenza di indicazioni circa il criterio di determinazione degli interessi e delle sanzioni. Si tratta di una doglianza di mancanza di motivazione del titolo esecutivo, e quindi di un vizio formale di esso. Sotto questo profilo l'esperita impugnazione integra gli estremi dell'art.617 c.p.c. ossia di una opposizione agli atti esecutivi (cfr. n.8402/2018, n.4018/2007; n.53333/2012).
Peraltro, nell'ipotesi in cui si potesse diversamente opinare, si rileva che la quantificazione del credito per sanzioni (cd. somme aggiuntive) è avvenuta, come specificato nell'avviso di addebito, secondo il criterio indicato nell'art.11 comma 8 lett. A) l.n.388/2000, che fissa un tetto nel 40% dei contributi, il quale nel caso di specie risulta rispettato. Quanto agli oneri di riscossione è il d. l. 24 settembre 2015, n. 159 pro tempore vigente a fissare la percentuale del 3%, nel caso di specie non violata.
Sono infondati anche gli altri due motivi di gravame, attinenti all'interruzione della prescrizione e alla prova del contenuto del plico recapitato dall' all'indirizzo di posta elettronica CP_1 certificata (pec) di il 09.10.2019. Parte_1
L' ha depositato in giudizio le note di rettifica datate 09.10.2019, relative ai contributi per i CP_1 periodi da luglio a ottobre 2015. Ha depositato anche la ricevuta di avvenuta consegna del 09.10.2019, ore 21.44, recapitata alla pec di in cui era indicato, nell'oggetto, “Sede 4101, Parte_1 CP_1 matricola , Note rettifica”, nonché il testo della comunicazione via pec del 09.10.2019 ore P.IVA_1 21.44, contenente, oltre al medesimo oggetto, anche l'indicazione di un allegato in formato .zip, del numero di protocollo , e del messaggio (“…con la presente si trasmette, in allegato, il dettaglio CP_1 della nota di rettifica emessa dalle procedure a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi
). CP_4
Il ricorrente/appellante, che ha contestato la genericità di tale documentazione e la sua inidoneità a costituire prova dell'invio delle note di rettifica aventi efficacia interruttiva della prescrizione, tuttavia, non ha dedotto quale fosse il diverso contenuto delle comunicazioni ricevute via pec dall' il 09.10.2019. CP_1
Giova ricordare il principio, espresso in materia di lettera raccomandata ma applicabile all'analogo caso delle comunicazioni e notifiche mediante posta elettronica certificata, per cui “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”. (v. Cass 24149/2018; n.10630/2015).
Stante l'efficacia interruttiva delle note di rettifica inviate mediante pec, l'eccezione di prescrizione è infondata, come correttamente deciso nella sentenza impugnata, che deve quindi essere confermata.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio di soccombenza.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 19/09/2023 n.2636 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge. Ai sensi dell'art.13 co. I quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi