Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4142 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
Promosso da nato il [...] a [...], con l'avv.to Parte_1
MANNARINI BEATRICE e , nata il [...] Controparte_1
a LA (LE), con l'avv.to PERRONE CARMINE
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
LA (Le), il 13/06/1991 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LA (Le), al n. 57, parte II, serie A, anno
1991).
Dall'unione coniugale sono due figli, , in data 21.12.1991, e , Per_1 Per_2
in data 02.11.1994, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 09.06.2023, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale, e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “a. i coniugi vivranno separatamente, portandosi
b. la sig.ra continuerà a vivere con diritto di abitazione CP_1 nell'attuale casa familiare sita in Scorrano alla via Giuseppe Verdi n. 18; c. l'intera proprietà della suddetta casa familiare, in comunione pro indiviso tra il sig. e Pt_1 la sig.ra , sarà trasferita da entrambi i coniugi ai figli e al CP_1 Per_2 Per_1
50% indiviso entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione dell'Omologa della separazione da parte del Tribunale. Nello specifico il trasferimento dell'immobile sito a Scorrano avrà ad oggetto le seguenti particelle catastali: - foglio 17, numero 790, sub 1, categoria A/3, classe 4, consistenza 7,5 vani, via
Giuseppe Verdi n. 22, piano T;
- foglio 17, numero 790, sub 2, categoria F/3, via
Giuseppe Verdi n. 22, piano 1; - foglio 17, numero 790, sub 3, categoria C/6, classe
2, consistenza 48 mq, via Giuseppe Verdi n. 22, piano S1; - foglio 17, numero 790, sub 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 48 mq, via Giuseppe Verdi n. 22, piano
S1; d. le spese notarili e qualsiasi altro tipo di spesa necessaria al trasferimento di cui al precedente punto c) saranno sostenute dalla GN;
e. il Controparte_1 sig. continuerà a pagare il 50% delle utenze domestiche fino ad Aprile 2023 e Pt_1 della TARI sino al cambio di residenza del medesimo;
f. con la sottoscrizione del presente accordo, entrambe le parti dichiarano espressamente, dandosi vicendevole atto, di aver regolato definitivamente ed in toto ogni pregresso rapporto patrimoniale di dare/avere per il quale, con il presente atto , rilasciano all'uopo idonea e più ampia quietanza, dichiarandosi reciprocamente di non aver null'altro
a pretendere per qualsiasi ragione, derivante e/o connessa alla vita di coppia.)”
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status, depositata il 06.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al giudice relatore, per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 02.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dall'udienza di comparizione degli stessi innanzi all'intestato Tribunale, quale la stessa è stata appositamente calendarizzata, sempre nell'ambito del presente procedimento, con riguardo alla distinta e cumulata domanda di separazione personale dei coniugi, già accolta con la citata sentenza parzialmente definitiva, ormai passata in giudicato. In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, di cui all'art.3 n.2 lett.
b) legge n.898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 9 mesi, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso, non sussistendo prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], così provvede: CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in LA (LE), il 13.06.1991 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di LA (LE), al n. 57, P. II, serie A, anno 1991), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore