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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3283/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/B, presso lo studio DEavvocato ALDO
AMBROSIANO, che, unitamente all'avvocato MICHELE CURATELLA, la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO EUROPA, 12, presso lo studio degli avvocati GUIDO
MOTTI e DAVIDE GIORGIO CONTINI, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
e
(C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in RECANATI (MC), VIA CECCARONI, 1, presso lo studio DEavvocato
MARIA ELENA SACCHI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
APPELLATO
OGGETTO: contratto di mediazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectiis, riformare la sentenza n. Parte_1
8103/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto: In via preliminare - Disporre l'estromissione del
terzo chiamato Dott. dal presente giudizio per i motivi indicati in atti;
Nel merito: - CP_3
Dichiarare la nullità del Contratto Quadro di Adesione ai Servizi di Investimento del 17/11/2017
nonché di tutte le conseguenti operazioni di investimento effettuate sulla base di tale contratto e con
conseguente condanna del alla restituzione alla sig.ra delle tutte versate per CP_1 Parte_1
l'operatività indicate in atti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Previo accertamento
delle violazioni normative e degli inadempimenti contrattuali DENT , CP_1
Dichiarare risolti o risolvere per grave inadempimento, i Contratti Quadro di negoziazione strumenti
finanziari indicati in atti, nonché i contratti quadro specifici per le operazioni sui derivati o operazioni
ad essi connesse come indicate in atti nonché le operazioni di investimento ivi annotate alla data del
5/2/2018; - e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a pagare a titolo CP_1
pagina 2 di 17 restitutorio e/o risarcitorio alla sig.ra la somma indicata e specificata in atti pari alle Parte_1
somme investite ed alle perdite subite indicate in atti e/o accertanda in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiarare invalidi e senza effetto i debiti di "scoperti" o saldi
debitori risultanti dal 6/2/2018 descritti in atti e nei documenti di causa, con ricalcolo DEesatto dare-
avere tra le parti;
- In ogni caso sulla base delle contestate violazioni ed inadempimenti, in ordine alla
responsabilità “ex lege” o “ex contractu” da attribuirsi alla convenuta, nonché sulla base del CP_4
danno da tali violazioni arrecato e riferibile alla stessa dichiarare tenuta e condannare il CP_4
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali come CP_1
indicato e precisato in atti ed in subordine in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal
6/2/2018 al saldo, in favore di parte attrice. - Previo accertamento, Dichiarare tenuta e condannare il
al maggior danno ai sensi patrimoniale e non patrimoniale psico-fisico subito dall'attrice, CP_1
come indicato in atti, da valutarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ed in via subordinata,
anche equitativa. - Col favore delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri di legge ai sensi del
D.M. 55/2014 o successivi vigenti e con condanna della al risarcimento del danno ai sensi CP_4
DEart.96 c.p.c.. In via Istruttoria -previa ammissibilità di tutta la documentazione di successiva
formazione prodotta anche in sede di appello, si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e
testi come dedotte in primo grado e rinnovate in appello, nonché per l'ammissione della CTU tecnico
contabile e finanziaria, e per l'emissione di ordine di esibizione, tutti come indicati nella memoria
istruttoria del 13/2/2021 del giudizio di primo grado qui richiamata”
per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni più Controparte_1
opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed
eccezione, così giudicare: NEL MERITO: A. Rigettare integralmente l'appello e comunque le domande
della signora perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti, con conferma della Pt_1
sentenza impugnata;
B. In caso di riforma della sentenza, accertare la responsabilità del dott. CP_3
per i fatti dedotti in giudizio dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo a tenere indenne la
[...] pagina 3 di 17 convenuta della somma che essa fosse obbligata a risarcire e/o restituire all'attrice a qualunque titolo.
IN SUBORDINE, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI
RESPONSABILITÀ DI SORTA DELLA BANCA: C. Accertare come non dovuto il risarcimento
richiesto dall'attrice ai sensi DEart. 1227, II comma, c.p.c. o diminuire quest'ultimo ai sensi DEart.
1227, I comma, c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge. IN
VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo, si reiterano le istanze istruttorie, per CTU e per testi, formulate con
la memoria istruttoria del 15 febbraio 2021 e si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie,
ivi inclusa la produzione del documento n. 3 di parte appellante in quanto inammissibile nonché il
rigetto di ogni ulteriore successiva produzione”;
per “Piaccia all'Illma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere la domanda CP_2
preliminare spiegata dalla Sig.ra nell'atto d'appello, relativa alla richiesta di estromissione Pt_1
dal giudizio del dott. in caso di accoglimento DEappello nel merito, respingere la domanda CP_3
subordinata spiegata dal poiché inammissibile o comunque infondata in fatto e diritto CP_1
per tutte le motivazioni dedotte in narrativa circa l'estraneità del dott. ai fatti oggetto del CP_3
contendere. Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di chiedendo che venissero accertate le plurime violazioni Controparte_1
normative poste in essere dall'istituto di credito e che venisse accertata e dichiarata la risoluzione di alcuni specifici contratti di negoziazione in strumenti finanziari e che, per l'effetto, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 380.547,14, pari all'ammontare delle perdite subite e dello scoperto di conto corrente, a titolo restitutorio o risarcitorio;
chiedeva, altresì, la condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale psico-fisico da lei subito in conseguenza della condotta inadempiente e illecita della banca. A fondamento delle sue domande, parte attrice affermava:
pagina 4 di 17 1) di aver acceso presso Webank, poi incorporata in , un rapporto di conto corrente e di CP_1
negoziazione in strumenti finanziari in data 17/11/2017; 2) di avere, quindi, avviato l'operatività in strumenti finanziari derivati, in particolare in Opzioni e Futures S&P500, con il versamento di €
310.000,00; 3) che, in data 5.02.2018, a seguito di un forte aumento della volatilità, la banca non l'aveva informata della situazione, né, tanto meno, delle perdite, anche solo potenziali, superiori al 10%
del capitale investito, facendole conseguire una perdita della somma di circa € 358.000,00 che avrebbe potuto essere evitata ove l'istituto di credito avesse tempestivamente avvisato la investitrice di quanto stava accadendo, provvedendo così a chiudere le posizioni, chiusura non avvenuta per inefficienza della che non calcolava in tempo reale il valore delle perdite;
4) che la banca Parte_2
avrebbe provveduto a una errata profilatura della cliente, che, se corretta, le avrebbe escluso la possibilità di investire in strumenti derivati, e non avrebbe correttamente svolto alcuna valutazione sulla adeguatezza e sulla appropriatezza degli investimenti;
5) che, pertanto, sarebbero stati plurimi gli inadempimenti e le violazioni poste in essere da Webank sia nella fase negoziale del contratto sia in quella del rapporto di investimento, ponendo in essere comportamenti in violazione DEart. 21 T.U.F.,
del relativo Reg. Consob 16190/2007 e della direttiva MIFID II anche nella fase operazionale svoltasi nei giorni 5 e 6 febbraio 2018; 6) che tali comportamenti le avrebbero causato anche un danno alla integrità psicofisica conseguente alle perdite finanziarie subite nel febbraio 2018, che le avrebbero causato una “sindrome cronica di disturbi DEadattamento” come da certificato medico che depositava.
incorporante Webank, si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di ritenuto dalla banca il vero eventuale CP_3
responsabile, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice e, in caso di condanna,
che la tenesse manlevata e indenne da quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere. CP_5
In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, che parte attrice fosse condannata al pagamento della somma di € 358.058,77, pari allo scoperto di conto corrente alla data del 6 febbraio 2018. A fondamento delle pagina 5 di 17 sue eccezioni e delle sue domande, la banca evidenziava di avere correttamente acquisito la “Richiesta
di Servizi Amministrati da Webank” (contratto quadro del 17.11.2017) dalla cliente e di avere, inoltre,
provveduto alla acquisizione del suo modulo di profilatura, compilato dalla stessa online, nel Pt_1
quale quest'ultima aveva dichiarato la sua alta esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari,
anche derivati, riferendo di investire da molto tempo. Sosteneva, quindi, richiamando le dichiarazioni rese dall'attrice nella compilazione dei suddetti documenti, che gli investimenti de quibus era in linea con il profilo di rischio desumibile dalle stesse dichiarazioni della cliente, evidenziando che il contratto non riguardava la consulenza finanziaria bensì la sola prestazione di servizi amministrati, con la conseguenza che la banca non era tenuta a fornire specifiche informazioni sugli strumenti finanziari scelti dalla investitrice, informazioni, peraltro, presenti anche con riferimento agli strumenti derivati.
La banca contestava, infine, anche la asserita inefficienza della piattaforma T3 e stigmatizzava la condotta DEattrice che avrebbe omesso di riferire sui numerosi accessi alla piattaforma proprio nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2018, alcuni anche attraverso altro soggetto (il dott. , mai CP_3
indicato alla banca come proprio intermediario, come, invece, avrebbe dovuto.
Il tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_3
costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione CP_3
passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande svolte, aderendo sostanzialmente a quanto affermato dalla . In via riconvenzionale, chiedeva che la banca fosse condannata al Pt_1
risarcimento dei danni alla sua immagine e alla divulgazione dei suoi dati personali.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8645/2023, depositata il 17.10.2023, ha rigettato tutte le domande svolte, anche in via riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base Parte_3
dei seguenti motivi:
pagina 6 di 17 1) ILLEGITTIMITÀ, ERRONEITÀ E INFONDATEZZA DEL RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI
NULLITÀ DEL CONTRATTO QUADRO E DELLE CONSEGUENTI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO,
NONCHÉ DELLA RELATIVA DOMANDA RIPETITORIA ATTOREA;
2) ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA PROFILATURA DELL'INVESTITRICE PANCELLA DA PARTE
DEL TRIBUNALE E DELLE SUE CONSEGUENZE;
3) ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE IN RELAZIONE ALLE DOGLIANZE
ATTOREE NELLA FASE OPERAZIONALE, NONCHÉ ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE;
4) ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA;
5) RINNOVO DELLE ULTERIORI DOMANDE ATTOREE RITENUTE ASSORBITE.
incorporante Webank, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto DEappello e, Controparte_1
in subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità di CP_3
affinchè quest'ultimo la tenesse indenne in caso di condanna.
Anche si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta la sua CP_3
estromissione e, nel merito, che venisse accolto l'appello svolto dalla con rigetto Pt_1
DEimpugnazione incidentale, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio
l'udienza del 2.04.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
DEappello svolta dalla banca appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
2. Per quanto concerne il merito, oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare e a dichiarare la nullità dei contratti conclusi tra la e la banca, perché stipulati fuori sede, avendola ritenuta Pt_1
tardiva, in quanto proposta solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, in quanto si tratta di una domanda nuova, ma,
comunque, ammissibile poiché conseguente alle difese del terzo chiamato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali
(Cass., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4031; Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III,
14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte DEattore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.
è, infatti, il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) DEutilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di pagina 8 di 17 "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza compatibile con il diritto per primo azionato (Cass,
18546/2020; Cass. 28873/2024).
Con riferimento alla fattispecie concreta, la Corte ritiene che non sia configurabile alcuna teleologica
"complanarità" tra la domanda di risoluzione e quella di nullità del contratto perché asseritamente stipulato fuori sede, trattandosi di una domanda completamente nuova e diversa da quella originaria proposta in atto di citazione, afferente a un vizio solo funzionale del rapporto e non come la seconda a un vizio genetico. Tale domanda, che determina un ampliamento del thema decidendum, pertanto,
avrebbe dovuto essere svolta per la sua ammissibilità entro la prima udienza di trattazione.
3. Oggetto del secondo motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato le doglianze di parte appellante relative alla violazione dei principi di appropriatezza e di adeguatezza, alla luce delle dichiarazioni da lei stessa rilasciate.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto nel contratto mancherebbe ogni riferimento al possibile acquisto di strumenti finanziari rappresentati dalle opzioni e dai futures.
Inoltre, secondo la Pancella, il questionario proposto non sarebbe stato idoneo a garantire un'adeguata verifica da parte della banca in ordine alla “veridicità dei dati” e alla adeguatezza delle operazioni consentite alla cliente.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che dai documenti in atti risulta che parte appellante, attraverso la sottoscrizione del modulo di richiesta di Servizi Amministrati del Servizio Webank, aveva chiesto “alla Banca l'apertura
del deposito titoli e l'attivazione di Servizi di investimenti disciplinati dalle condizioni contrattuali
riportate nel presente Modulo, comprensivo delle Condizioni Generali di Contratto e degli altri
documenti che compongono il Contratto” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Fra i vari servizi amministrati, ricorrevano, nel caso di specie, anche quelli di deposito di strumenti pagina 9 di 17 finanziari e in custodia e amministrazione e quelli di esecuzione di ordini, di ricezione, di trasmissione degli stessi ordini e quelli di mediazione, di negoziazione in conto proprio e di collocamento di
Strumenti Finanziari e Prodotti, essendo stati indicati i servizi di investimento, con l'elencazione degli specifici rischi, con particolare riferimento agli strumenti finanziari derivati e a quelli non quotati e a diffusione limitata, informando la clientela anche DEeffetto leva insito in tali operazioni. In
particolare, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, al Capo III, art. 1, viene dato atto che: “Il
Cliente prende e accetta che: - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni: -
l'investimento effettuato su tali strumenti-contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di
perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente
quantificabili; la può dover versare, per conto dello stesso Cliente, margini di garanzia con le CP_4
modalità e nei termini previsti dal precedente Capo per l'operazione disposta, e, nel caso in cui il
funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione
il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementare;
[…] mutamenti del tasso di cambio
possono avere effetti negativi su valore, sul prezzo e sul rendimento degli investimenti effettuati”.
Inoltre, con specifico riferimento agli investimenti con effetto leva, che permettono di investire con un valore maggiore rispetto alla somma che il cliente ha a disposizione, con conseguente esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito, all'art. 4
del medesimo Capo è stato previsto che: “La ritiene doveroso avvertire sin d'ora il Cliente che CP_4
l'effetto leva può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti, soprattutto qualora vengono
assunte posizioni consistenti facendo affidamento su una piccola somma di garanzia iniziale (ad
esempio, nel caso di contratti derivati ovvero operazioni short realizzate mediante ricorso a prestiti
titoli o riporti”.
Per quanto concerne le attività di Trading online, di cui pacificamente si avvaleva l'appellante, l'art. 3
del medesimo Capo precisa: “Anche sulla base delle specifiche avvertenze fornite nell'Informativa
preliminare, il Cliente è consapevole che la modalità di esecuzione dei Servizi Amministrati online può pagina 10 di 17 indurre l'investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday. Ciò può
comportare per il Cliente un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle
commissioni. Inoltre, la modalità online scelta dal Cliente per svolgere attività di trading comporta per
se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di telecomunicazione e, date le sue particolari
caratteristiche, richiede una competenza specifica nell'ambito non solo dei mercati finanziari, dei
titoli, delle strategie di trading, ma anche del funzionamento dei principali sistemi informatici e
informativi necessari per la connessione e l'interazione con un sito web. A questo proposito, il Cliente
si fa carico della configurazione del proprio personal computer e di quanto necessario per accedere al
Sito. È responsabilità del Cliente dotarsi di apparecchiature adeguate e conformarsi alle innovazioni
tecnologiche. Il Cliente prende atto e accetta che l'utilizzo dei servizi oggetto del presente Contratto
può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla funzione dei servizi
a distanza al verificarsi di eventi sopravvissuti alla conclusione del Contratto, che interessano la
persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte
di entrambe le parti”. Specifici avvertimenti, inoltre, risultano nei confronti della cliente in relazione a operazioni su strumenti derivati, short selling e operazioni di finanziamento su contratti di borsa (doc. 1
del fascicolo di primo grado di parte appellante, pagg. 16 e ss.).
Alla luce del testo contrattuale è evidente che la cliente fosse stata pienamente edotta dei rischi conseguenti alle operazioni oggetto del contratto, tenuto conto che si trattava di investimenti che venivano effettuati direttamente dall'investitrice in autonomia con la piattaforma online
DEintermediario, non avvalendosi di alcuna attività di consulenza.
La Corte ritiene, inoltre, che non sia configurabile, nel caso di specie, alcuna ipotesi di violazione da parte della banca dei principi di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni di investimento per cui è causa.
pagina 11 di 17 Sul punto la normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie in questione, è costituita dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, di attuazione della Direttiva c.d. MIFID II, e successive modifiche.
La raccolta e l'acquisizione delle informazioni da parte dei clienti è effettuata distinguendo le ipotesi di ordini effettuati nell'ambito di servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafoglio (valutazione di adeguatezza, ex artt. 39 e 40) da quelle di ordini effettuati nell'ambito di servizi “diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli”
(appropriatezza, ex artt. 41 e 42).
In base alle norme sopra richiamate, nel caso di specie, la banca operava certamente in regime di appropriatezza in quanto non offriva all'appellante consulenza in materia di investimento o di gestione del portafoglio, ma si limitava a trasmettere gli ordini nel mercato per conto dei clienti, il che comporta,
a carico DEistituto di credito, una valutazione di portata minore rispetto all'adeguatezza, perché
doveva tenere conto di un minor numero di elementi.
La doveva, quindi, valutare unicamente che l'investimento proposto o richiesto fosse CP_4
appropriato in relazione all'esperienza e alla conoscenza in capo alla cliente del tipo di strumento finanziario richiesto.
Nello specifico rilevano le informazioni rese DEappellante in relazione all'esperienza e alle competenze in materia di investimenti e, in modo particolare, di derivati, di cui al documento allegato dalla stessa parte appellante, che ha permesso di classificarla nella tipologia di investitori con alti livelli di conoscenza nel settore. Nel modulo sottoscritto dall'appellante, quest'ultima aveva espressamente dichiarato nel questionario: “Come definirebbe la sua conoscenza degli strumenti finanziari?” “Alta:
conosco anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati
molto complessi (non standard o esotici)”; “Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua
effettiva esperienza in tema di investimenti?” “Investo da molti anni operando sui mercati finanziari e
pagina 12 di 17 su strumenti finanziari anche molto complessi”; “Con che frequenza si informa sull'andamento dei
mercati e sulle notizie finanziaria?” “Mi informo e mi aggiorno costantemente e con metodo”; “Nella
gestione dei suoi investimenti preferisce?” “Effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”;
“La Marginazione è una modalità di negoziazione con effetto leva che permette all'investitore di potere
acquistare (Long) o vendere (Short Selling) impegnando solo una parte del capitale necessario per
regolare le operazioni sottostanti. La Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto
che questa modalità di trading presuppone una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti
finanziari negoziati e si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta
l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario o
comunque non quantificabili a priori. Per quanto sora descritto, dichiara di essere informato e
pienamente consapevole delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva?” “Si”
(doc. 2 del fascicolo di primo grado d parte appellante).
Alla luce di tali risposte su domande che non appaiono generiche, è evidente la corretta indicazione da parte della banca laddove ha classificato la cliente con un livello di “Esperienza e conoscenza”
“ALTA”.
Non si ritiene dirimente la circostanza che dal Modulo risulti che parte appellante avesse indicato un reddito annuo non maggiore di € 10.000,00, atteso che ciò che rileva è il suo patrimonio effettivo, che,
per quanto concerne tale investimento, ammontava a ben 310.000,00, come ammesso dalla stessa
. Pt_1
4. Oggetto del terzo e del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non configurabili inadempimenti da parte della banca e nemmeno carenze della piattaforma trading in relazione alle operazioni concernenti i giorni del 5/6.02.2018.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, sussistendo nel caso di specie degli inadempimenti da parte della banca e carenze operative della piattaforma. Secondo la , inoltre, Pt_1 pagina 13 di 17 il tribunale avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 23, comma 6, TUF, il quale dispone che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia stata provata la sussistenza di carenze operativa della piattaforma nella giornata del 5.02.2018 tali da impedire una scelta consapevole DEinvestitrice, non essendo sufficiente, a tale scopo, lo screenshot depositato (doc. 3, allegato 5, del fascicolo di primo grado di parte appellante), non potendosi da esso evincere il corretto funzionamento della stessa. Si
rileva, peraltro, che, alla luce della disposizione sopra richiamata di cui all'art. 3 del Capo III del
Modulo sottoscritto dall'appellante, quest'ultima era consapevole che: “la modalità online scelta dal
Cliente per svolgere attività di trading comporta per se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di
telecomunicazione e, date le sue particolari caratteristiche, richiede una competenza specifica
nell'ambito non solo dei mercati finanziari, dei titoli, delle strategie di trading, ma anche del
funzionamento dei principali sistemi informatici e informativi necessari per la connessione e
l'interazione con un sito web”. Si rileva, peraltro, che dalla stessa perizia depositata si evince che nelle date del 5/6.02.2018 vi erano stati una serie di accessi sia personali DEappellante, sia tramite il dott.
già consulente di parte appellante, redattore della consulenza di parte e successivamente CP_3
terzo chiamato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante), a cui erano state pacificamente fornite le chiavi di accesso. Tali affermazioni contrastano, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con quanto dichiarato in atti dall'appellante circa la impossibilità di accedere alla piattaforma e avere contezza DEandamento del mercato.
Il Collegio osserva, inoltre, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la banca non ha violato alcuno specifico obbligo di informazione e di monitoraggio a seguito delle operazioni pagina 14 di 17 finanziarie liberamente effettuate dall'appellante con l'utilizzo della piattaforma T3, atteso che si ritiene che, in una ipotesi, come quella di specie, in cui non risultava sottoscritto alcun contratto di consulenza e di gestione, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi DEarticolo 21,
comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati esclusivamente a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, con la conseguenza che tali obblighi devono essere adempiuti in vista DEoperazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr. Cass. 17949/2020).
Si rileva, peraltro, che dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (doc. 3, all. 7, del fascicolo di primo grado di parte appellante) risulta che la banca alle ore 7.48 del 6.02.2018 avesse invitato la cliente a chiudere le posizioni relative ai derivati o a integrare la sua esposizione e che l'istituto di credito, visto il mancato accoglimento DEinvito, per limitare i danni, l'aveva informata telefonicamente di avere comunque chiuso di ufficio le sue posizioni, conformemente, peraltro, a quanto previsto nel Modulo (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), ricevendo dalla una reazione contradittoria, che dimostra la sua piena consapevolezza DEandamento del Pt_1
mercato (“si l'ho vista adesso, l'ho vista. l'ho vista l'ho vista, è una cosa fuori dalla grazia di dio quella
che avete fatto”, ex doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Si evidenzia, come correttamente rilevato dal tribunale, peraltro, la piena contraddittorietà della condotta di parte attrice, la quale, da una parte, invitata dalla banca a chiudere la posizione, aveva omesso di farlo e, dall'altra, aveva, poi, protestato per l'intervento tardivo DEistituto di credito,
decidendo, poi, di agire in giudizio nei confronti della banca, chiedendo la restituzione di quanto perso e il risarcimento del danno.
Alla luce di tale motivazione e delle prove emerse in giudizio, la Corte ritiene, pertanto, del tutto privo di fondamento quanto asserito da parte appellante in ordine a una violazione DEart. 23, comma 6,
TUF.
pagina 15 di 17 5. Nel rigetto DEappello svolto da parte appellante restano assorbite le domande di manleva della banca svolte nei confronti di CP_3
Nel rigetto dei motivi di appello, inoltre, si deve ritenere assorbita anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellante.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (385.000,00) di complessità media, applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per la fase della decisione dello scaglione di riferimento (da € 260.001,00 a € 520.000,00), ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase di istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra che ha aderito alle difese DEappellante, e la banca. CP_3
In conformità del disposto DEart. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 - compensa integralmente le spese di lite tra e CP_3 CP_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3283/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 12/B, presso lo studio DEavvocato ALDO
AMBROSIANO, che, unitamente all'avvocato MICHELE CURATELLA, la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO EUROPA, 12, presso lo studio degli avvocati GUIDO
MOTTI e DAVIDE GIORGIO CONTINI, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
e
(C.F. ), CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in RECANATI (MC), VIA CECCARONI, 1, presso lo studio DEavvocato
MARIA ELENA SACCHI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado,
APPELLATO
OGGETTO: contratto di mediazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectiis, riformare la sentenza n. Parte_1
8103/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto: In via preliminare - Disporre l'estromissione del
terzo chiamato Dott. dal presente giudizio per i motivi indicati in atti;
Nel merito: - CP_3
Dichiarare la nullità del Contratto Quadro di Adesione ai Servizi di Investimento del 17/11/2017
nonché di tutte le conseguenti operazioni di investimento effettuate sulla base di tale contratto e con
conseguente condanna del alla restituzione alla sig.ra delle tutte versate per CP_1 Parte_1
l'operatività indicate in atti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Previo accertamento
delle violazioni normative e degli inadempimenti contrattuali DENT , CP_1
Dichiarare risolti o risolvere per grave inadempimento, i Contratti Quadro di negoziazione strumenti
finanziari indicati in atti, nonché i contratti quadro specifici per le operazioni sui derivati o operazioni
ad essi connesse come indicate in atti nonché le operazioni di investimento ivi annotate alla data del
5/2/2018; - e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a pagare a titolo CP_1
pagina 2 di 17 restitutorio e/o risarcitorio alla sig.ra la somma indicata e specificata in atti pari alle Parte_1
somme investite ed alle perdite subite indicate in atti e/o accertanda in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiarare invalidi e senza effetto i debiti di "scoperti" o saldi
debitori risultanti dal 6/2/2018 descritti in atti e nei documenti di causa, con ricalcolo DEesatto dare-
avere tra le parti;
- In ogni caso sulla base delle contestate violazioni ed inadempimenti, in ordine alla
responsabilità “ex lege” o “ex contractu” da attribuirsi alla convenuta, nonché sulla base del CP_4
danno da tali violazioni arrecato e riferibile alla stessa dichiarare tenuta e condannare il CP_4
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali come CP_1
indicato e precisato in atti ed in subordine in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal
6/2/2018 al saldo, in favore di parte attrice. - Previo accertamento, Dichiarare tenuta e condannare il
al maggior danno ai sensi patrimoniale e non patrimoniale psico-fisico subito dall'attrice, CP_1
come indicato in atti, da valutarsi secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ed in via subordinata,
anche equitativa. - Col favore delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri di legge ai sensi del
D.M. 55/2014 o successivi vigenti e con condanna della al risarcimento del danno ai sensi CP_4
DEart.96 c.p.c.. In via Istruttoria -previa ammissibilità di tutta la documentazione di successiva
formazione prodotta anche in sede di appello, si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e
testi come dedotte in primo grado e rinnovate in appello, nonché per l'ammissione della CTU tecnico
contabile e finanziaria, e per l'emissione di ordine di esibizione, tutti come indicati nella memoria
istruttoria del 13/2/2021 del giudizio di primo grado qui richiamata”
per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni più Controparte_1
opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed
eccezione, così giudicare: NEL MERITO: A. Rigettare integralmente l'appello e comunque le domande
della signora perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti, con conferma della Pt_1
sentenza impugnata;
B. In caso di riforma della sentenza, accertare la responsabilità del dott. CP_3
per i fatti dedotti in giudizio dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo a tenere indenne la
[...] pagina 3 di 17 convenuta della somma che essa fosse obbligata a risarcire e/o restituire all'attrice a qualunque titolo.
IN SUBORDINE, NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI
RESPONSABILITÀ DI SORTA DELLA BANCA: C. Accertare come non dovuto il risarcimento
richiesto dall'attrice ai sensi DEart. 1227, II comma, c.p.c. o diminuire quest'ultimo ai sensi DEart.
1227, I comma, c.p.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge. IN
VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo, si reiterano le istanze istruttorie, per CTU e per testi, formulate con
la memoria istruttoria del 15 febbraio 2021 e si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie,
ivi inclusa la produzione del documento n. 3 di parte appellante in quanto inammissibile nonché il
rigetto di ogni ulteriore successiva produzione”;
per “Piaccia all'Illma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere la domanda CP_2
preliminare spiegata dalla Sig.ra nell'atto d'appello, relativa alla richiesta di estromissione Pt_1
dal giudizio del dott. in caso di accoglimento DEappello nel merito, respingere la domanda CP_3
subordinata spiegata dal poiché inammissibile o comunque infondata in fatto e diritto CP_1
per tutte le motivazioni dedotte in narrativa circa l'estraneità del dott. ai fatti oggetto del CP_3
contendere. Con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, agiva in giudizio davanti al tribunale di Parte_1
Milano nei confronti di chiedendo che venissero accertate le plurime violazioni Controparte_1
normative poste in essere dall'istituto di credito e che venisse accertata e dichiarata la risoluzione di alcuni specifici contratti di negoziazione in strumenti finanziari e che, per l'effetto, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 380.547,14, pari all'ammontare delle perdite subite e dello scoperto di conto corrente, a titolo restitutorio o risarcitorio;
chiedeva, altresì, la condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale psico-fisico da lei subito in conseguenza della condotta inadempiente e illecita della banca. A fondamento delle sue domande, parte attrice affermava:
pagina 4 di 17 1) di aver acceso presso Webank, poi incorporata in , un rapporto di conto corrente e di CP_1
negoziazione in strumenti finanziari in data 17/11/2017; 2) di avere, quindi, avviato l'operatività in strumenti finanziari derivati, in particolare in Opzioni e Futures S&P500, con il versamento di €
310.000,00; 3) che, in data 5.02.2018, a seguito di un forte aumento della volatilità, la banca non l'aveva informata della situazione, né, tanto meno, delle perdite, anche solo potenziali, superiori al 10%
del capitale investito, facendole conseguire una perdita della somma di circa € 358.000,00 che avrebbe potuto essere evitata ove l'istituto di credito avesse tempestivamente avvisato la investitrice di quanto stava accadendo, provvedendo così a chiudere le posizioni, chiusura non avvenuta per inefficienza della che non calcolava in tempo reale il valore delle perdite;
4) che la banca Parte_2
avrebbe provveduto a una errata profilatura della cliente, che, se corretta, le avrebbe escluso la possibilità di investire in strumenti derivati, e non avrebbe correttamente svolto alcuna valutazione sulla adeguatezza e sulla appropriatezza degli investimenti;
5) che, pertanto, sarebbero stati plurimi gli inadempimenti e le violazioni poste in essere da Webank sia nella fase negoziale del contratto sia in quella del rapporto di investimento, ponendo in essere comportamenti in violazione DEart. 21 T.U.F.,
del relativo Reg. Consob 16190/2007 e della direttiva MIFID II anche nella fase operazionale svoltasi nei giorni 5 e 6 febbraio 2018; 6) che tali comportamenti le avrebbero causato anche un danno alla integrità psicofisica conseguente alle perdite finanziarie subite nel febbraio 2018, che le avrebbero causato una “sindrome cronica di disturbi DEadattamento” come da certificato medico che depositava.
incorporante Webank, si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa di ritenuto dalla banca il vero eventuale CP_3
responsabile, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice e, in caso di condanna,
che la tenesse manlevata e indenne da quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere. CP_5
In via riconvenzionale, chiedeva, inoltre, che parte attrice fosse condannata al pagamento della somma di € 358.058,77, pari allo scoperto di conto corrente alla data del 6 febbraio 2018. A fondamento delle pagina 5 di 17 sue eccezioni e delle sue domande, la banca evidenziava di avere correttamente acquisito la “Richiesta
di Servizi Amministrati da Webank” (contratto quadro del 17.11.2017) dalla cliente e di avere, inoltre,
provveduto alla acquisizione del suo modulo di profilatura, compilato dalla stessa online, nel Pt_1
quale quest'ultima aveva dichiarato la sua alta esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari,
anche derivati, riferendo di investire da molto tempo. Sosteneva, quindi, richiamando le dichiarazioni rese dall'attrice nella compilazione dei suddetti documenti, che gli investimenti de quibus era in linea con il profilo di rischio desumibile dalle stesse dichiarazioni della cliente, evidenziando che il contratto non riguardava la consulenza finanziaria bensì la sola prestazione di servizi amministrati, con la conseguenza che la banca non era tenuta a fornire specifiche informazioni sugli strumenti finanziari scelti dalla investitrice, informazioni, peraltro, presenti anche con riferimento agli strumenti derivati.
La banca contestava, infine, anche la asserita inefficienza della piattaforma T3 e stigmatizzava la condotta DEattrice che avrebbe omesso di riferire sui numerosi accessi alla piattaforma proprio nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2018, alcuni anche attraverso altro soggetto (il dott. , mai CP_3
indicato alla banca come proprio intermediario, come, invece, avrebbe dovuto.
Il tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_3
costituitosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione CP_3
passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande svolte, aderendo sostanzialmente a quanto affermato dalla . In via riconvenzionale, chiedeva che la banca fosse condannata al Pt_1
risarcimento dei danni alla sua immagine e alla divulgazione dei suoi dati personali.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8645/2023, depositata il 17.10.2023, ha rigettato tutte le domande svolte, anche in via riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base Parte_3
dei seguenti motivi:
pagina 6 di 17 1) ILLEGITTIMITÀ, ERRONEITÀ E INFONDATEZZA DEL RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA DI
NULLITÀ DEL CONTRATTO QUADRO E DELLE CONSEGUENTI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO,
NONCHÉ DELLA RELATIVA DOMANDA RIPETITORIA ATTOREA;
2) ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA PROFILATURA DELL'INVESTITRICE PANCELLA DA PARTE
DEL TRIBUNALE E DELLE SUE CONSEGUENZE;
3) ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE IN RELAZIONE ALLE DOGLIANZE
ATTOREE NELLA FASE OPERAZIONALE, NONCHÉ ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE;
4) ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA;
5) RINNOVO DELLE ULTERIORI DOMANDE ATTOREE RITENUTE ASSORBITE.
incorporante Webank, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto DEappello e, Controparte_1
in subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità di CP_3
affinchè quest'ultimo la tenesse indenne in caso di condanna.
Anche si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta la sua CP_3
estromissione e, nel merito, che venisse accolto l'appello svolto dalla con rigetto Pt_1
DEimpugnazione incidentale, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio
l'udienza del 2.04.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è
stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 7 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
DEappello svolta dalla banca appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
2. Per quanto concerne il merito, oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare e a dichiarare la nullità dei contratti conclusi tra la e la banca, perché stipulati fuori sede, avendola ritenuta Pt_1
tardiva, in quanto proposta solo nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata, in quanto si tratta di una domanda nuova, ma,
comunque, ammissibile poiché conseguente alle difese del terzo chiamato.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, innanzitutto, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali
(Cass., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4031; Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III,
14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte DEattore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.
è, infatti, il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) DEutilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di pagina 8 di 17 "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza compatibile con il diritto per primo azionato (Cass,
18546/2020; Cass. 28873/2024).
Con riferimento alla fattispecie concreta, la Corte ritiene che non sia configurabile alcuna teleologica
"complanarità" tra la domanda di risoluzione e quella di nullità del contratto perché asseritamente stipulato fuori sede, trattandosi di una domanda completamente nuova e diversa da quella originaria proposta in atto di citazione, afferente a un vizio solo funzionale del rapporto e non come la seconda a un vizio genetico. Tale domanda, che determina un ampliamento del thema decidendum, pertanto,
avrebbe dovuto essere svolta per la sua ammissibilità entro la prima udienza di trattazione.
3. Oggetto del secondo motivo di appello è, poi, quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato le doglianze di parte appellante relative alla violazione dei principi di appropriatezza e di adeguatezza, alla luce delle dichiarazioni da lei stessa rilasciate.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto nel contratto mancherebbe ogni riferimento al possibile acquisto di strumenti finanziari rappresentati dalle opzioni e dai futures.
Inoltre, secondo la Pancella, il questionario proposto non sarebbe stato idoneo a garantire un'adeguata verifica da parte della banca in ordine alla “veridicità dei dati” e alla adeguatezza delle operazioni consentite alla cliente.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva che dai documenti in atti risulta che parte appellante, attraverso la sottoscrizione del modulo di richiesta di Servizi Amministrati del Servizio Webank, aveva chiesto “alla Banca l'apertura
del deposito titoli e l'attivazione di Servizi di investimenti disciplinati dalle condizioni contrattuali
riportate nel presente Modulo, comprensivo delle Condizioni Generali di Contratto e degli altri
documenti che compongono il Contratto” (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Fra i vari servizi amministrati, ricorrevano, nel caso di specie, anche quelli di deposito di strumenti pagina 9 di 17 finanziari e in custodia e amministrazione e quelli di esecuzione di ordini, di ricezione, di trasmissione degli stessi ordini e quelli di mediazione, di negoziazione in conto proprio e di collocamento di
Strumenti Finanziari e Prodotti, essendo stati indicati i servizi di investimento, con l'elencazione degli specifici rischi, con particolare riferimento agli strumenti finanziari derivati e a quelli non quotati e a diffusione limitata, informando la clientela anche DEeffetto leva insito in tali operazioni. In
particolare, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, al Capo III, art. 1, viene dato atto che: “Il
Cliente prende e accetta che: - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni: -
l'investimento effettuato su tali strumenti-contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di
perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente
quantificabili; la può dover versare, per conto dello stesso Cliente, margini di garanzia con le CP_4
modalità e nei termini previsti dal precedente Capo per l'operazione disposta, e, nel caso in cui il
funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione
il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementare;
[…] mutamenti del tasso di cambio
possono avere effetti negativi su valore, sul prezzo e sul rendimento degli investimenti effettuati”.
Inoltre, con specifico riferimento agli investimenti con effetto leva, che permettono di investire con un valore maggiore rispetto alla somma che il cliente ha a disposizione, con conseguente esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito, all'art. 4
del medesimo Capo è stato previsto che: “La ritiene doveroso avvertire sin d'ora il Cliente che CP_4
l'effetto leva può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti, soprattutto qualora vengono
assunte posizioni consistenti facendo affidamento su una piccola somma di garanzia iniziale (ad
esempio, nel caso di contratti derivati ovvero operazioni short realizzate mediante ricorso a prestiti
titoli o riporti”.
Per quanto concerne le attività di Trading online, di cui pacificamente si avvaleva l'appellante, l'art. 3
del medesimo Capo precisa: “Anche sulla base delle specifiche avvertenze fornite nell'Informativa
preliminare, il Cliente è consapevole che la modalità di esecuzione dei Servizi Amministrati online può pagina 10 di 17 indurre l'investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday. Ciò può
comportare per il Cliente un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle
commissioni. Inoltre, la modalità online scelta dal Cliente per svolgere attività di trading comporta per
se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di telecomunicazione e, date le sue particolari
caratteristiche, richiede una competenza specifica nell'ambito non solo dei mercati finanziari, dei
titoli, delle strategie di trading, ma anche del funzionamento dei principali sistemi informatici e
informativi necessari per la connessione e l'interazione con un sito web. A questo proposito, il Cliente
si fa carico della configurazione del proprio personal computer e di quanto necessario per accedere al
Sito. È responsabilità del Cliente dotarsi di apparecchiature adeguate e conformarsi alle innovazioni
tecnologiche. Il Cliente prende atto e accetta che l'utilizzo dei servizi oggetto del presente Contratto
può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa connesse alla funzione dei servizi
a distanza al verificarsi di eventi sopravvissuti alla conclusione del Contratto, che interessano la
persona del Cliente (es. nomina di un amministratore di sostegno), ferma la facoltà di recesso da parte
di entrambe le parti”. Specifici avvertimenti, inoltre, risultano nei confronti della cliente in relazione a operazioni su strumenti derivati, short selling e operazioni di finanziamento su contratti di borsa (doc. 1
del fascicolo di primo grado di parte appellante, pagg. 16 e ss.).
Alla luce del testo contrattuale è evidente che la cliente fosse stata pienamente edotta dei rischi conseguenti alle operazioni oggetto del contratto, tenuto conto che si trattava di investimenti che venivano effettuati direttamente dall'investitrice in autonomia con la piattaforma online
DEintermediario, non avvalendosi di alcuna attività di consulenza.
La Corte ritiene, inoltre, che non sia configurabile, nel caso di specie, alcuna ipotesi di violazione da parte della banca dei principi di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni di investimento per cui è causa.
pagina 11 di 17 Sul punto la normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie in questione, è costituita dal
Regolamento Consob n. 16190/2007, di attuazione della Direttiva c.d. MIFID II, e successive modifiche.
La raccolta e l'acquisizione delle informazioni da parte dei clienti è effettuata distinguendo le ipotesi di ordini effettuati nell'ambito di servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafoglio (valutazione di adeguatezza, ex artt. 39 e 40) da quelle di ordini effettuati nell'ambito di servizi “diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestioni di portafogli”
(appropriatezza, ex artt. 41 e 42).
In base alle norme sopra richiamate, nel caso di specie, la banca operava certamente in regime di appropriatezza in quanto non offriva all'appellante consulenza in materia di investimento o di gestione del portafoglio, ma si limitava a trasmettere gli ordini nel mercato per conto dei clienti, il che comporta,
a carico DEistituto di credito, una valutazione di portata minore rispetto all'adeguatezza, perché
doveva tenere conto di un minor numero di elementi.
La doveva, quindi, valutare unicamente che l'investimento proposto o richiesto fosse CP_4
appropriato in relazione all'esperienza e alla conoscenza in capo alla cliente del tipo di strumento finanziario richiesto.
Nello specifico rilevano le informazioni rese DEappellante in relazione all'esperienza e alle competenze in materia di investimenti e, in modo particolare, di derivati, di cui al documento allegato dalla stessa parte appellante, che ha permesso di classificarla nella tipologia di investitori con alti livelli di conoscenza nel settore. Nel modulo sottoscritto dall'appellante, quest'ultima aveva espressamente dichiarato nel questionario: “Come definirebbe la sua conoscenza degli strumenti finanziari?” “Alta:
conosco anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati
molto complessi (non standard o esotici)”; “Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio la sua
effettiva esperienza in tema di investimenti?” “Investo da molti anni operando sui mercati finanziari e
pagina 12 di 17 su strumenti finanziari anche molto complessi”; “Con che frequenza si informa sull'andamento dei
mercati e sulle notizie finanziaria?” “Mi informo e mi aggiorno costantemente e con metodo”; “Nella
gestione dei suoi investimenti preferisce?” “Effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”;
“La Marginazione è una modalità di negoziazione con effetto leva che permette all'investitore di potere
acquistare (Long) o vendere (Short Selling) impegnando solo una parte del capitale necessario per
regolare le operazioni sottostanti. La Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto
che questa modalità di trading presuppone una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti
finanziari negoziati e si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta
l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario o
comunque non quantificabili a priori. Per quanto sora descritto, dichiara di essere informato e
pienamente consapevole delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva?” “Si”
(doc. 2 del fascicolo di primo grado d parte appellante).
Alla luce di tali risposte su domande che non appaiono generiche, è evidente la corretta indicazione da parte della banca laddove ha classificato la cliente con un livello di “Esperienza e conoscenza”
“ALTA”.
Non si ritiene dirimente la circostanza che dal Modulo risulti che parte appellante avesse indicato un reddito annuo non maggiore di € 10.000,00, atteso che ciò che rileva è il suo patrimonio effettivo, che,
per quanto concerne tale investimento, ammontava a ben 310.000,00, come ammesso dalla stessa
. Pt_1
4. Oggetto del terzo e del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non configurabili inadempimenti da parte della banca e nemmeno carenze della piattaforma trading in relazione alle operazioni concernenti i giorni del 5/6.02.2018.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, sussistendo nel caso di specie degli inadempimenti da parte della banca e carenze operative della piattaforma. Secondo la , inoltre, Pt_1 pagina 13 di 17 il tribunale avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 23, comma 6, TUF, il quale dispone che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia stata provata la sussistenza di carenze operativa della piattaforma nella giornata del 5.02.2018 tali da impedire una scelta consapevole DEinvestitrice, non essendo sufficiente, a tale scopo, lo screenshot depositato (doc. 3, allegato 5, del fascicolo di primo grado di parte appellante), non potendosi da esso evincere il corretto funzionamento della stessa. Si
rileva, peraltro, che, alla luce della disposizione sopra richiamata di cui all'art. 3 del Capo III del
Modulo sottoscritto dall'appellante, quest'ultima era consapevole che: “la modalità online scelta dal
Cliente per svolgere attività di trading comporta per se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di
telecomunicazione e, date le sue particolari caratteristiche, richiede una competenza specifica
nell'ambito non solo dei mercati finanziari, dei titoli, delle strategie di trading, ma anche del
funzionamento dei principali sistemi informatici e informativi necessari per la connessione e
l'interazione con un sito web”. Si rileva, peraltro, che dalla stessa perizia depositata si evince che nelle date del 5/6.02.2018 vi erano stati una serie di accessi sia personali DEappellante, sia tramite il dott.
già consulente di parte appellante, redattore della consulenza di parte e successivamente CP_3
terzo chiamato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante), a cui erano state pacificamente fornite le chiavi di accesso. Tali affermazioni contrastano, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con quanto dichiarato in atti dall'appellante circa la impossibilità di accedere alla piattaforma e avere contezza DEandamento del mercato.
Il Collegio osserva, inoltre, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la banca non ha violato alcuno specifico obbligo di informazione e di monitoraggio a seguito delle operazioni pagina 14 di 17 finanziarie liberamente effettuate dall'appellante con l'utilizzo della piattaforma T3, atteso che si ritiene che, in una ipotesi, come quella di specie, in cui non risultava sottoscritto alcun contratto di consulenza e di gestione, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi DEarticolo 21,
comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati esclusivamente a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, con la conseguenza che tali obblighi devono essere adempiuti in vista DEoperazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr. Cass. 17949/2020).
Si rileva, peraltro, che dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (doc. 3, all. 7, del fascicolo di primo grado di parte appellante) risulta che la banca alle ore 7.48 del 6.02.2018 avesse invitato la cliente a chiudere le posizioni relative ai derivati o a integrare la sua esposizione e che l'istituto di credito, visto il mancato accoglimento DEinvito, per limitare i danni, l'aveva informata telefonicamente di avere comunque chiuso di ufficio le sue posizioni, conformemente, peraltro, a quanto previsto nel Modulo (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), ricevendo dalla una reazione contradittoria, che dimostra la sua piena consapevolezza DEandamento del Pt_1
mercato (“si l'ho vista adesso, l'ho vista. l'ho vista l'ho vista, è una cosa fuori dalla grazia di dio quella
che avete fatto”, ex doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Si evidenzia, come correttamente rilevato dal tribunale, peraltro, la piena contraddittorietà della condotta di parte attrice, la quale, da una parte, invitata dalla banca a chiudere la posizione, aveva omesso di farlo e, dall'altra, aveva, poi, protestato per l'intervento tardivo DEistituto di credito,
decidendo, poi, di agire in giudizio nei confronti della banca, chiedendo la restituzione di quanto perso e il risarcimento del danno.
Alla luce di tale motivazione e delle prove emerse in giudizio, la Corte ritiene, pertanto, del tutto privo di fondamento quanto asserito da parte appellante in ordine a una violazione DEart. 23, comma 6,
TUF.
pagina 15 di 17 5. Nel rigetto DEappello svolto da parte appellante restano assorbite le domande di manleva della banca svolte nei confronti di CP_3
Nel rigetto dei motivi di appello, inoltre, si deve ritenere assorbita anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellante.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (385.000,00) di complessità media, applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per la fase della decisione dello scaglione di riferimento (da € 260.001,00 a € 520.000,00), ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase di istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra che ha aderito alle difese DEappellante, e la banca. CP_3
In conformità del disposto DEart. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 - compensa integralmente le spese di lite tra e CP_3 CP_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
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