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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6313/2024 promossa da:
ass. avv.ta CARLOTTA PERSICO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO, , ed Controparte_2 Controparte_3
ELISA CESARO
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale: l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...] cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 e la conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
l'accertamento del proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico
2018/2019, e, per l'effetto, di condannare il convenuto a pagargli tale CP_1 emolumento quantificato in euro 905,89 lordi oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la condanna del ministero convenuto al pagamento dell'indennità per ferie non fruite negli anni 2018/2019 e 2019/2020 pari ad euro 3264,39 ridotti all'odierna udienza di discussione ad euro 2890,81 lordi;
il ministero convenuto, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019 e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
Parte_2
2.
[...]
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti la ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc.1 di parte ricorrente) che parte ricorrente dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 abbia lavorato come docente alle dipendenze del ministero convenuto in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti sub doc.1 e che sia stata immessa in ruolo a partire dal
01/09/2023;
3. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_6 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
4. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
5. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
6. parte ricorrente documenta di aver lavorato negli anni scolastici oggetto di causa con contratti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza al 30/06 o al 31/08 di ciascun anno;
si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente;
7. per tutto quanto sin qui esposto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e il Controparte_1
deve essere condannato ad accreditare sulla suddetta carta docenti, in favore di
[...] parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023;
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
8. la ricorrente, con riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell' a.s.
2018/2019 ha contestato la condotta dell'amministrazione convenuta la quale, trattandosi di supplenze brevi, le ha negato la retribuzione professionale docenti, emolumento corrisposto solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
9. preliminarmente, deve ribadirsi che è pacifico e documentale che la ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 abbia stipulato con il convenuto contratti a termine per CP_1 supplenze brevi e saltuarie, l'ultima dei quali avente scadenza al 25/6/2019 (stato matricolare sub. doc. 1) e che non abbia percepito la retribuzione professionale docenti;
l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento degli importi dovuti a titolo di RPD per l'a.s. 2018/2019 è fondata e, pertanto, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere respinta: l'unico atto interruttivo della prescrizione, infatti, è il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato al convenuto in data 24/7/2024, allorquando erano già decorsi
5 anni dalla data di scadenza del termine dell'ultimo contratto stipulato tra le parti nell'a.s.
2018/2019 (25/6/2019); la diffida prodotta da parte ricorrente sub doc. 2, invero, si riferisce esclusivamente alla carta del docente e, quindi, non può essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione del diritto al pagamento della r.p.d., al pari di quella prodotta sub doc. 7 non è riferibile alla ricorrente, in quanto riporta il nome della docente , non già Controparte_7
, odierna ricorrente;
Parte_1 la domanda di pagamento dell'importo di euro 905, 89 a titolo di retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2018/2019, pertanto, deve essere respinta;
Controparte_8
10.
a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-
619/2016 e C-846/2016;
11. la materia del contendere è rappresentata dal fatto che il ritiene che l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), mentre parte ricorrente sostiene di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di ferie non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno);
12. nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 54 e fino alla pronuncia delle sentenze della cassazione n. 16715/2024 e 28587/2024, tuttavia, i docenti a termine impostavano diversamente i ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dall'a.s. 2013/2014 in avanti, limitandosi a chiedere il pagamento dei giorni di ferie che residuavano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda;
13. preliminarmente, deve rammentarsi che, come in più occasione statuito dalla Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 15258/2024), “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; la disciplina delle ferie del personale docente, a termine e di ruolo, è contenuta nell'articolo
1 comma 54 legge n. 228/2012, applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014 (cfr.
Cass. n. 14268/2022), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; la disciplina delle ferie, di cui al CCNL 2006-2009, invece, era diversa per i docenti di ruolo e per i docenti a termine: infatti, per i primi,l'art. 13 del CCNL al comma 9 prevedeva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.[...]”, mentre per i secondi l'art. 19 comma 2 prevedeva che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
14. la Corte di Cassazione, nella sopra richiamata sentenza n. 14268/2022, al fine di individuare la disciplina delle ferie applicabile ai docenti a termine per l'anno scolastico
2012/2013 ha chiarito che, a differenza del personale di ruolo, i docenti precari non fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale – e che le ferie non godute, pertanto, vengono liquidate al termine del rapporto di lavoro;
in tale sentenza, la Corte si è soffermata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCNL 2006-
2009 e quella dettata dall'art. 1 comma 54 cit, precisando che la previsione dell'art. 19 del
CCNL Scuola 2006/2009 è contrasta con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54;
l'espressione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuta nell'art. 1 comma 54, impone il richiamo all'art. 74 del d. lgs 297/1994, il quale stabilisce che: “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”;
15. alla luce di tale normativa, pertanto, l'anno scolastico è il periodo che va dal 1 settembre al
31 agosto;
il periodo delle “attività didattiche” è quello che va dal 1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche è quello che va dal 1 luglio (salvo il protrarsi di degli scrutini e di esami di Stato) al 31 agosto;
il periodo destinato allo
“svolgimento delle lezioni” è quello che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il
15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno;
i periodi di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, sono quelli delle cosiddette vacanze di Natale
(comprensive del Capodanno e dell'Epifania), di Pasqua e di Carnevale e dei cosiddetti
“ponti” con le domeniche e altre festività; ed è a tali periodi di sospensione delle lezioni (con esclusione, quindi, di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato) che si riferisce l'art. 1 comma 54 nel disciplinare la fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo e a termine;
16. tanto chiarito, la diversa impostazione dei ricorsi aventi ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, di cui si è detto al paragrafo 13, impone di soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 1 comma 54, riportando di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1287/2025:
“Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36.La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente,
a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37.La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. 38.L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL
2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39.Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40.Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41.Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42.La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43.In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. 44.Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45.Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46.In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale,
l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47.L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del
, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli CP_1 annualmente spettanti per ferie.
48.In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
[...]
57.Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58.Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di
Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come
“comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59.Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto
(collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60.In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61.In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente [...]
64.Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65.In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66.Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
[...]
La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni
70.Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente. 71.Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72.In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73.Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74.Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
[...]
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
[...]
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54
(e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. [...]” ;
17. applicando al caso di specie i principi sopra esposti, ribadito che la circostanza che il docente sia stato a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche collaterali all'insegnamento non può essere messa in discussione per i soli giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni e per quelli di giugno successivi alla fine delle stesse, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha dimostrato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, in cui non è richiesta la sua presenza fisica nell'istituto scolastico;
18. deve ritenersi, pertanto, che parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio abbia fruito delle ferie, non maturando conseguentemente il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
19. la domanda attorea può essere accolta soltanto per i giorni che residuano, detraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e gli eventuali giorni di ferie goduti su domanda, che nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti;
in conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, non essendovi contestazione sul numero di giorni di sospensione né sui giorni di ferie fruiti a domanda, sulla base del Con conteggio depositato dal , la cui correttezza contabile non è stata contestata da parte ricorrente, il conteggio allegato alla memoria del può essere posto a fondamento CP_1 della presente decisione
SPESE DI LITE
18. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore della procuratrice antistataria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore della ricorrente Controparte_1 sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo lordo Controparte_1 complessivo di euro 264,04 oltre accessori di legge a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020; condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1600, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Torino, 17/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
ass. avv.ta CARLOTTA PERSICO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO, , ed Controparte_2 Controparte_3
ELISA CESARO
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale: l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...] cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 e la conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
l'accertamento del proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno scolastico
2018/2019, e, per l'effetto, di condannare il convenuto a pagargli tale CP_1 emolumento quantificato in euro 905,89 lordi oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la condanna del ministero convenuto al pagamento dell'indennità per ferie non fruite negli anni 2018/2019 e 2019/2020 pari ad euro 3264,39 ridotti all'odierna udienza di discussione ad euro 2890,81 lordi;
il ministero convenuto, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2018/2019 e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
Parte_2
2.
[...]
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti la ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc.1 di parte ricorrente) che parte ricorrente dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 abbia lavorato come docente alle dipendenze del ministero convenuto in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti sub doc.1 e che sia stata immessa in ruolo a partire dal
01/09/2023;
3. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_6 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
4. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
5. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
6. parte ricorrente documenta di aver lavorato negli anni scolastici oggetto di causa con contratti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza al 30/06 o al 31/08 di ciascun anno;
si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente;
7. per tutto quanto sin qui esposto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e il Controparte_1
deve essere condannato ad accreditare sulla suddetta carta docenti, in favore di
[...] parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023;
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
8. la ricorrente, con riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell' a.s.
2018/2019 ha contestato la condotta dell'amministrazione convenuta la quale, trattandosi di supplenze brevi, le ha negato la retribuzione professionale docenti, emolumento corrisposto solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
9. preliminarmente, deve ribadirsi che è pacifico e documentale che la ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 abbia stipulato con il convenuto contratti a termine per CP_1 supplenze brevi e saltuarie, l'ultima dei quali avente scadenza al 25/6/2019 (stato matricolare sub. doc. 1) e che non abbia percepito la retribuzione professionale docenti;
l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento degli importi dovuti a titolo di RPD per l'a.s. 2018/2019 è fondata e, pertanto, la domanda proposta dalla ricorrente deve essere respinta: l'unico atto interruttivo della prescrizione, infatti, è il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato al convenuto in data 24/7/2024, allorquando erano già decorsi
5 anni dalla data di scadenza del termine dell'ultimo contratto stipulato tra le parti nell'a.s.
2018/2019 (25/6/2019); la diffida prodotta da parte ricorrente sub doc. 2, invero, si riferisce esclusivamente alla carta del docente e, quindi, non può essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione del diritto al pagamento della r.p.d., al pari di quella prodotta sub doc. 7 non è riferibile alla ricorrente, in quanto riporta il nome della docente , non già Controparte_7
, odierna ricorrente;
Parte_1 la domanda di pagamento dell'importo di euro 905, 89 a titolo di retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2018/2019, pertanto, deve essere respinta;
Controparte_8
10.
a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-
619/2016 e C-846/2016;
11. la materia del contendere è rappresentata dal fatto che il ritiene che l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), mentre parte ricorrente sostiene di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di ferie non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno);
12. nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 54 e fino alla pronuncia delle sentenze della cassazione n. 16715/2024 e 28587/2024, tuttavia, i docenti a termine impostavano diversamente i ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dall'a.s. 2013/2014 in avanti, limitandosi a chiedere il pagamento dei giorni di ferie che residuavano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda;
13. preliminarmente, deve rammentarsi che, come in più occasione statuito dalla Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 15258/2024), “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; la disciplina delle ferie del personale docente, a termine e di ruolo, è contenuta nell'articolo
1 comma 54 legge n. 228/2012, applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014 (cfr.
Cass. n. 14268/2022), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; la disciplina delle ferie, di cui al CCNL 2006-2009, invece, era diversa per i docenti di ruolo e per i docenti a termine: infatti, per i primi,l'art. 13 del CCNL al comma 9 prevedeva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.[...]”, mentre per i secondi l'art. 19 comma 2 prevedeva che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
14. la Corte di Cassazione, nella sopra richiamata sentenza n. 14268/2022, al fine di individuare la disciplina delle ferie applicabile ai docenti a termine per l'anno scolastico
2012/2013 ha chiarito che, a differenza del personale di ruolo, i docenti precari non fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale – e che le ferie non godute, pertanto, vengono liquidate al termine del rapporto di lavoro;
in tale sentenza, la Corte si è soffermata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCNL 2006-
2009 e quella dettata dall'art. 1 comma 54 cit, precisando che la previsione dell'art. 19 del
CCNL Scuola 2006/2009 è contrasta con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54;
l'espressione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuta nell'art. 1 comma 54, impone il richiamo all'art. 74 del d. lgs 297/1994, il quale stabilisce che: “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”;
15. alla luce di tale normativa, pertanto, l'anno scolastico è il periodo che va dal 1 settembre al
31 agosto;
il periodo delle “attività didattiche” è quello che va dal 1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche è quello che va dal 1 luglio (salvo il protrarsi di degli scrutini e di esami di Stato) al 31 agosto;
il periodo destinato allo
“svolgimento delle lezioni” è quello che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il
15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno;
i periodi di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, sono quelli delle cosiddette vacanze di Natale
(comprensive del Capodanno e dell'Epifania), di Pasqua e di Carnevale e dei cosiddetti
“ponti” con le domeniche e altre festività; ed è a tali periodi di sospensione delle lezioni (con esclusione, quindi, di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato) che si riferisce l'art. 1 comma 54 nel disciplinare la fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo e a termine;
16. tanto chiarito, la diversa impostazione dei ricorsi aventi ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, di cui si è detto al paragrafo 13, impone di soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 1 comma 54, riportando di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1287/2025:
“Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36.La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente,
a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37.La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. 38.L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL
2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39.Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40.Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41.Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42.La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43.In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. 44.Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45.Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46.In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale,
l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47.L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del
, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli CP_1 annualmente spettanti per ferie.
48.In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
[...]
57.Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58.Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di
Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come
“comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59.Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto
(collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60.In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61.In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente [...]
64.Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65.In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66.Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
[...]
La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni
70.Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente. 71.Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72.In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73.Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74.Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
[...]
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
[...]
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54
(e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. [...]” ;
17. applicando al caso di specie i principi sopra esposti, ribadito che la circostanza che il docente sia stato a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche collaterali all'insegnamento non può essere messa in discussione per i soli giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni e per quelli di giugno successivi alla fine delle stesse, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha dimostrato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, in cui non è richiesta la sua presenza fisica nell'istituto scolastico;
18. deve ritenersi, pertanto, che parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio abbia fruito delle ferie, non maturando conseguentemente il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
19. la domanda attorea può essere accolta soltanto per i giorni che residuano, detraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e gli eventuali giorni di ferie goduti su domanda, che nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti;
in conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, non essendovi contestazione sul numero di giorni di sospensione né sui giorni di ferie fruiti a domanda, sulla base del Con conteggio depositato dal , la cui correttezza contabile non è stata contestata da parte ricorrente, il conteggio allegato alla memoria del può essere posto a fondamento CP_1 della presente decisione
SPESE DI LITE
18. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore della procuratrice antistataria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore della ricorrente Controparte_1 sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo lordo Controparte_1 complessivo di euro 264,04 oltre accessori di legge a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020; condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1600, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Torino, 17/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI