Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10.02.2025, vertente
TRA
, nata a [...], il [...] ivi residente a[...]
13, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela D'Elia; C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Denis Bergamini, 13, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._2
Castiglione;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Cosenza il 26 marzo 2022 Parte_1
con unione da cui è nata la figlia , in data 10.07.2022; CP_1 Persona_1
deduceva che questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 23 marzo 2023 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data
50% delle spese straordinarie , disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito interamente dalla madre.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
disporre l'erogazione di un assegno di mantenimento per la figlia minore a carico del padre di € 200,00 e spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori;
disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre e che il padre possa vedere la figlia minore presso la casa della madre tutti i giovedì dalle 18 alle 20 e tutte le domeniche dalle 14 alle 16, salvo diverso accordo tra le parti e nell'interesse della minore.
All'udienza del 10 febbraio 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate a verbale e di seguito trascritte: disporre l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
prevedere un assegno di mantenimento in favore della minore di
€ 250,00 che verserà il resistente alla ricorrente entro il 20 di ogni mese con spese straordinarie al 50%, come per legge e in base al Protocollo stilato dal Consiglio Nazionale Forense;
disporre, ancora, che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre e diritto di visita come da provvedimento di separazione.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle condizioni accessorie, devono essere recepite quelle previste di comune accordo tra le parti all'udienza del 10 febbraio 2025 testè riportate, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della figlia minore. Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza in data 26.03.2022 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cosenza, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma