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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.304/2024 promossa in grado di appello
Da
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giordano. Parte_1
APPELLANTE Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 23 gennaio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/5/2023 , docente in servizio presso il Parte_1
Liceo Artistico Ragusa Kiyohara di , adiva il G.L. del Tribunale territoriale e CP_1 premesso :
-di avere richiesto in data 23 marzo 2022 al Preside dell'Istituto di essere sottoposta a visita medico-collegiale per riconoscimento di inabilità all'insegnamento per utilizzazione in altro ambito;
-che tale richiesta era scaturita dalla diversa utilizzazione che la scuola nei due anni precedenti aveva accordato alla stessa, la quale, infatti, dopo essere stata dichiarata soggetto fragile nel mese di settembre 2021 e dichiarata inidonea al servizio di insegnante sino al 31/12/2021 poi prorogato sino al 30/06/2022, con decreto della scuola di appartenenza e successivo contratto firmato era stata adibita a mansioni diverse sino al mese di giugno 2022;
-che in previsione di tale scadenza aveva chiesto al Preside di essere sottoposta a visita per l'accertamento dell' “inabilità all'insegnamento e utilizzazione in altro ambito” ;
-che la Commissione in data 07/11/2022 aveva concluso che ”il docente Parte_1
per le infermità di cui al giudizio diagnostico è non idonea permanentemente al
[...] servizio in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art 55 octies D. Lgs 165/2001”;
-che la Preside della scuola aveva quindi notificato alla docente la risoluzione del rapporto di lavoro ponendola in pensione dalla data del 12 novembre 2022;
-che successivamente la aveva impugnato il giudizio espresso dalla Parte_1
Commissione di verifica inoltrato tramite lo stesso Preside alla Commissione di seconda istanza del;
Controparte_2
-che la Commissione di verifica di seconda istanza aveva fissato la visita per la data del 17 febbraio 2023 e che in esito alla visita presso la commissione di seconda istanza la ricorrente era stata dichiarata “Permanentemente non idonea al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del profilo di inquadramento docente. Si idonea in compiti di supporto amministrativi….”;
-che tale esito era stato comunicato all'Istituto scolastico in data 4/4/2023 e che con contratto n. 20 del 20/04/2023 la professoressa era stata assunta nuovamente Parte_1 in servizio con decorrenza da tale data. Tutto ciò premesso deduceva che illegittimamente il Ministro aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 12/11/2022 e che parimenti illegittimamente aveva indicato la decorrenza del rapporto di lavoro istaurato ex novo a partire dal 20/4/2023 , avendo essa, piuttosto, diritto al ripristino senza di soluzione di continuità del pregresso rapporto di lavoro a far data dalla ingiustificata risoluzione. Concludeva pertanto affinchè il Tribunale dichiarasse che la ricorrente aveva diritto ad essere riassunta in servizio senza soluzione di continuità dalla data di licenziamento a quella di riassunzione e pertanto il contratto di riassunzione del 20 aprile 2023 va modificato e retrodatato alla data del 12 novembre 2023 (a quella del licenziamento); Per l'effetto ordinare al datore di lavoro oggi resistente di pagare immediatamente gli stipendi arretrati dal mese successivo al licenziamento ripristinando la regolarità di detti pagamenti con le mensilità correnti;
Ordinare il pagamento dei contributi omessi sino al mese di aprile del 2023 ricostruendo la carriera e il profilo economico e giuridico della ricorrente senza soluzione di continuità dalla data del licenziamento sino alla data di reintegra nel posto di lavoro. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 30/10/2023 il Tribunale rigettava la domanda. Il G.L. riteneva dirimente ed ostativo al riconoscimento del diritto il fatto che nel decreto di risoluzione del rapporto era stato dato atto che la ricorrente aveva chiesto la pensione di inabilità con istanza n.5223 del 2473/2022 ex art. 2, comma 12 l. 335/1995, ed affermato che
“il rapporto di lavoro è risolto con diritto alla pensione per dispensa dal servizio a decorrere dal 12/11/2022” e che il verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza non aveva indicato una diversa decorrenza sicchè correttamente nel contratto era stata inserita la data di redazione dello stesso verbale . La sentenza di prime cure è stata impugnata dalla la quale, nel contestare di Parte_1 avere mai avanzato richiesta di pensione di inabilità, rimprovera al G.L. di avere disatteso gli effetti retroattivi della pronuncia della Commissione di verifica di II^ istanza la quale aveva espletato la visita in data 17/2/2023 e comunicato il verbale in data 4/4/2023 senza in alcun modo specificare una data di decorrenza, sicchè questa doveva riallacciarsi alla precedente valutazione della Commissione di I^ istanza in coerenza con la natura propria del giudizio di revisione. Il non si è costituito pur ritualmente citato, sicchè ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia. Ciò premesso l'appello appare fondato. La materia del contendere della odierna controversia si inquadra nella sfera di applicazione dell'istituto del recesso dal rapporto di lavoro pubblico per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore disciplinato dall'art. 55 octies D. Lgs. n. 165/2001. Rispetto all'adozione di tale misura conseguente all'accertamento sanitario da parte dell'organismo preposto (Commissione medica di prima istanza) l'ordinamento definisce la decisione del datore di lavoro come facoltà (“può”) ricollegandovi margini di discrezionalità , ma senza in nessun modo esporla a vizi intrinseci di legittimità laddove sorretta da un consensuale parere dell'organo sanitario preposto. Da parte sua il lavoratore dispone di rimedi diretti a contestare il parere espresso dalla Commissione medica mediante il ricorso ad un organo superiore ( Commissione medica di II^ istanza) innestando in tal modo un procedimento di revisione di carattere impugnatorio, rispetto al quale il responso favorevole espresso dall'organo di seconda istanza riveste , salvo diversa indicazione, efficacia retroattiva idonea a porre nel nulla il giudizio espresso dall'organo di primo grado. Nella fattispecie in esame è avvenuto che la Commissione di II^ istanza ha sottoposto a riforma il giudizio della Commissione di I^ istanza ripristinando il giudizio di parziale inidoneità senza nulla specificare riguardo a decorrenza del suddetto accertamento.
Disattesa la circostanza – non rilevabile alla luce della documentazione in atti- che la abbia parallelamente inoltrato istanza di pensionamento, non può allora Parte_1 condividersi la disamina del G.L. che ha ricondotto alla mancata indicazione di una diversa decorrenza la volontà di fissarla a quella di redazione del verbale di visita , essendo vero, di contro, che, dovendosi ricondurre alla suddetta valutazione medica efficacia retroattiva, essa ha prodotto l'effetto di confermare la situazione di non assoluta inidoneità al servizio legittimando in tal modo il perpetuarsi della diversa utilizzazione della docente.
Dal che la illegittimità della determinazione datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro che non avrebbe dovuto essere mai rescisso. Corollario di quanto precede è che la ha diritto al ripristino del rapporto di Parte_1 lavoro con salvezza della posizione giuridica ed economica e, quale effetto riconducibile all'applicazione delle tutele in materie di licenziamento illegittimo (art. 18 commi 4° e 7° Stat. Lav.) avrà altresì diritto al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate a partire dalla data della illegittima risoluzione fino a quella della nuova assunzione . Il tutto con gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo ed alla corrispondente contribuzione previdenziale. In ragione della integrale riforma della sentenza di primo grado il appellato va CP_1 condannato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio liquidate e distratte come da dispositivo, in atti.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, dichiara che aveva diritto ad essere reintegrata nel posto
[...] Parte_1 di lavoro a partire dal 12 novembre 2022 e per l'effetto condanna il appellato CP_1 al pagamento delle retribuzioni maturate a partire da tale data fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo ed al pagamento dei contributi previdenziali. Condanna il appellato alla refusione delle spese processuali del doppio grado CP_1 del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 3.689,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 3.473,00 per il giudizio di appello, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Giordano.
Palermo 23 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco