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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4711 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONTEMPI SIMONETT, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI, 5 41121 MODENA presso il difensore avv. BUONTEMPI SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASTORE NICOLETTA PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI
DELLA FARNESINA 240 ROMA presso il difensore avv. PASTORE NICOLETTA PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente:
Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
Nel merito:
pagina 1 di 9 - Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, non essendo esigibile il credito azionato perché non scaduto ed oggetto di piano di rientro. Il piano di rientro unilateralmente proposto da ra tutt'ora in essere al momento del ricorso ed CP_1
è stato rispettato da fino al saldo. Parte_1
- Dichiarare in ogni caso non dovuta, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, la somma dal medesimo portata in quanto, in virtù dei pagamenti già intervenuti, il piano di rientro è stato integralmente saldato.
- Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge.
- In via subordinata con compensazione delle spese.
Parte opposta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti:
a) in via istruttoria ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2) depositata il 29/03/2024; Parte_1 b) in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione di in quanto Parte_1 non provata e infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare Parte_1 a pagare a gli importi residui di cui al decreto ingiuntivo n. 13136/2023 pari a € 705,81
[...] CP_1 per interessi di mora calcolati al 27/01/2025, oltre ulteriori interessi di mora ex art. 13 del
Regolamento sulle fatture V4 12680 del 03/09/2021, V3 123862 del 03/09/2021 e V5 30326 del 03/09/2021, dal 28/01/2025 al soddisfo, oltre spese legali già liquidate nel decreto ingiuntivo in € 800,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre C.A.P. e rimborso spese generali;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre C.A.P. e rimborso spese generali.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 13136/2023 R.G. n. 22814/2023 nei confronti di Parte_1 per l'importo di € 20.864,10, oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto a fatto valere un debito derivante dall'omesso CP_1 pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) in relazione ad alcune cessioni di imballaggi nell'anno
2021, già oggetto di un piano di rientro approvato dalla consorziata e, in ipotesi, non adempiuto.
Facendo valere una clausola di tale piano, relativa alla decadenza dal beneficio del termine,
l'ingiungente ha chiesto alla controparte il pagamento di tutte le somme ivi indicate, aventi scadenza successiva a quella del deposito del ricorso.
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca.
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha riconosciuto il mancato tempestivo pagamento da parte propria di una rata del piano di rientro, sostenendo tuttavia l'irrilevanza di tale pagina 2 di 9 condotta alla luce della brevità del ritardo e dell'osservanza da parte propria di tutte le successive scadenze delle rate previste nel piano in questione.
Lamentando la violazione da parte di del principio di buona fede e collaborazione, CP_1
ha, inoltre, contestato la validità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine azionata dal . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto ha spiegato gli inadempimenti di controparte costituenti la causa dell'azione in via monitoria, ha dato atto dei pagamenti di altre rate del piano di rientro da parte di ha contestato le avverse deduzioni circa la validità della clausola Pt_1 del piano di rientro, insistendo per la condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le residue rate.
Non concessa la parziale provvisorietà dell'opposto decreto, pagate nelle more del giudizio tutte le rate del piano di rientro, nelle memorie conclusive ha chiesto la condanna della controparte al CP_1
pagamento degli interessi in ipotesi dovutigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra la parti.
In considerazione dell'omesso pagamento del contributo ambientale dovuto, in virtù dell'articolato sistema di cui agli artt. 218 e 221 D. Lgs. 2006/152, dell'art. 14 Statuto e dell'art. CP_1
4 Regolamento Conai, rispettivamente nelle versioni rationes temporis applicabili, per 'prime cessioni' effettuate nel 2021, in data 4.11.2021 ha sollecitato la propria consorziata al saldo del debito CP_1 accumulato sino a tale data, pari ad € 41.728,44, come risultante dalle fatture nn. V3123862, V412680,
V5 30326 (doc. n. 5 fasc. mon.).
A seguito di alcuni scambi tra le parti, in data 2.12.2021, ha concesso a un CP_1 Pt_1 piano di rientro per il pagamento dell'intero credito, senza applicazione di alcun interesse, suddiviso in n. 36 rate mensili dell'importo di € 1.159,13 ciascuna, decorrenti dal 10.12.2021 sino al 10.11.2024.
Il piano, nella formulazione proposta da ha previsto la decadenza di dal CP_1 Pt_1 beneficio del termine e il diritto del di agire coattivamente per il recupero dell'intero credito, CP_1
maggiorato degli interessi, nel caso di ritardato o omesso pagamento alla relativa scadenza anche di una sola delle rate consecutive dallo stesso previste, o, per quanto rileva in questa sede, nell'eventualità di ritardato o omesso pagamento anche di una sola fattura relativa al c.a.c. successiva a quelle oggetto del piano di rientro (doc. n. 8 fasc. mon.). ha dato puntuale esecuzione a tale piano, fino a quando ha omesso il tempestivo Pt_1
versamento della quattordicesima rata scadente, secondo le previsioni del piano, il 10.1.2023.
pagina 3 di 9 Nel frattempo ha anche omesso il pagamento della fattura n. 25622 dell'importo di € Pt_1
8.085,39 scaduta in data 17.8.2022.
In virtù delle previsioni del piano di rientro, con pec in data 7.2.2023 ha quindi intimato CP_1
alla consorziata di pagare la rata scaduta del piano la menzionata fattura entro i successivi 5 giorni, pena la decadenza dal beneficio del termine e il recupero coattivo di tutto il credito (doc. n. 8 fasc. mon. cit.).
Nell'asserito decorso infruttuoso di tale termine, in data 15.6.2023 ha agito in via CP_1
monitoria per il pagamento di tutto il credito residuo portato non solo dalla citata quattordicesima rata ma anche dalle rate non ancora scadute del piano di rientro per un importo complessivo di € 20.864,10, oltre interessi, senza invece azionare la fattura n. 25622/2022. ha proposto opposizione evidenziando di aver pagato, nelle more, non solo la Pt_1
menzionata quattordicesima rata, ma anche tutte quelle del piano di rientro maturate successivamente alla pec di allegando a tal fine copia delle contabili bancarie attestanti i bonifici effettuati (docc. CP_1
nn. 3 e 5 cit.).
Quanto alla restante parte del credito azionato da l'opponente ha contestato la esigibilità CP_1
dello stesso, attesa la non intervenuta scadenza delle rate previste nel piano di rientro.
In particolare, ha sostenuto la insussistenza di alcun accordo inter partes in ordine Pt_1
alla menzionata clausola prevedente la decadenza dal beneficio del termine, essendo la stessa contenuta in un piano di rientro formulato in via unilaterale da necessitante di specifica approvazione alla CP_1
luce della vessatorietà della stessa.
Nell'invalidità di tale clausola, ha dedotto la non applicabilità, nella fattispecie, della Pt_1 disciplina generale di cui all'art. 1186 c.c. per insussistenza dei relativi presupposti.
In ogni caso, l'accettazione di Conai di tutti i pagamenti delle rate effettuati alle scadenze indicate nel piano di rientro da nel corso del giudizio di opposizione, senza alcuna eccezione, Pt_1
dimostrerebbe la volontà del medesimo di avvalersi di tale piano, con rinuncia ad avvalersi della clausola relativa alla decadenza del termine. ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo l'intervenuta approvazione del piano di CP_1 rientro nella sua integralità da parte dell'opponente, come evincibile dalla mail in data (doc. n. 8 fasc. mon. cit.).
Considerata la pacifica derogabilità, per volontà delle parti, alla disciplina legale prevista dall'art. 1186 c.c., la riportata conclusione renderebbe efficace il piano come concordato nel novembre
2021.
pagina 4 di 9 Il ritardo di nel pagamento della quattordicesima rata e l'omesso versamento della Pt_1 somma di € 8.085,39 di cui alla fattura 25622, scaduta in data 17.8.22 avrebbero determinato l'insorgenza del diritto di di agire per il recupero coattivo dell'intero residuo credito nei CP_1
confronti di con applicazione dei relativi interessi. Pt_1
L'accettazione delle rate alle scadenze indicate nel piano effettuati dalla consorziata durante la pendenza del giudizio di opposizione sarebbe avvenuta in acconto sul maggior dovuto.
Ed infatti, conformemente a tale prospettazione, considerato l'intervenuto integrale pagamento della quota capitale degli importi di cui alle tre fatture del 2021 azionato in via monitoria, nelle conclusioni ha domandato la condanna della controparte al pagamento degli interessi CP_1 asseritamente maturati sui versamenti effettuati da nell'osservanza delle scadenze del piano Pt_1 di rientro invece che in un'unica soluzione al momento della relativa richiesta, secondo quanto previsto dal piano di rientro per l'ipotesi di inadempimento dello stesso.
Piano di rientro.
Come visto, tenuto conto del debito maturato da per omesso pagamento del c.a.c. fino Pt_1
a tal momento per € 41.728,68 come da fatture del settembre 2021, a seguito di scambi tra le parti, in data 2.12.2021 ha formalizzato il piano di rientro di tale debito in n. 36 rate mensili dell'importo CP_1 di € 1.159,13 ciascuna, la prima della quale scadente al 10.12.2021 e l'ultima al 10.11.2024, senza applicazione di alcun interesse.
Come pure visto, detto piano prevedeva che, in caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola delle rate o di altre fatture relative al contributo ambientale, avrebbe avuto il diritto di CP_1 agire per l'intero credito, comprensivo di capitale e interessi, essendo la consorziata da considerarsi decaduta dal beneficio del termine.
Considerato che ha omesso il pagamento tempestivo della quattordicesima rata, Pt_1
scadente in data 10.1.2023 nonché il pagamento della fattura n. 25622 scaduta in data 17.8.2022, con pec in data 7.2.2023 ha concesso alla stessa il termine di 5 giorni per il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 9.244,52, evidenziando che l'infruttuoso spirare di tale termine avrebbe determinato il recupero coattivo dell'intero credito, con applicazione degli interessi di cui all'art. 13 del Regolamento
Conai.
Nell'asserita inutile scadenza di tale termine, in data 15.6.23 ha depositato ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intera somma in linea capitale, riconducibile alle tre fatture ancora non integralmente pagate nn. V412680 del 3.9.21, per il residuo di € 3.453,77, V3123862 del
3.9.2021 per il residuo di € 9.650,84, V5 30326 del 3.9.2021 per il residuo di € 7.759,49.
pagina 5 di 9 Senza contestare l'omesso pagamento della fattura n. 25622/22, nell'atto di citazione l'opponente ha prodotto una contabile bancaria da cui è emerso il pagamento, già in data 8.2.23 e quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio, della quattordicesima rata.
Tralasciando di considerare la sorte della fattura del 2022, non azionata da nel presente CP_1
giudizio e come tale non oggetto di trattazione, rileva che al momento della rimessione della causa in decisione, aveva finito di pagare tutte le somme di cui al piano di rientro, saldando, pertanto, Pt_1
tutto il debito in linea capitale.
Considerata la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, l'oggetto residuo della controversia riguarda la richiesta degli interessi da parte di CP_1
Quest'ultimo ha sostenuto che l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prevista dal piano di rientro lo legittimerebbe a tutti gli interessi sugli importi indicati nelle tre fatture, visto che il versamento da parte di delle rate secondo le scadenze del piano di rientro sarebbe stato Pt_1
comunque tardivo.
Piano di rientro.
L'opponente ha contestato l'applicabilità della clausola prevista nel piano di rientro che stabilisce la menzionata decadenza dal beneficio del termine della Consorziata.
A fondamento della propria eccezione, ha sostenuto la insussistenza di un accordo tra Pt_1
le parti circa la suddetta clausola, predisposta unilateralmente da e mai approvata dalla CP_1
medesima. ha inoltre evidenziato la non invocabilità nel caso di specie della disciplina generale Pt_1 di cui all'art. 1186 c.c. per carenza dei relativi presupposti.
Le suddette osservazioni determinerebbero la inesigibilità del credito azionato. ha evidenziato l'accoglimento da parte della consorziata delle condizioni contenute nel CP_1 piano di rientro e la pacifica derogabilità della disposizione prevista dall'art. 1186 c.c. circa i presupposti al cui ricorrere il creditore può esigere immediatamente la prestazione.
Al riguardo, rileva che, contrariamente agli assunti attorei, dagli elementi di causa risulta che la consorziata ha accettato il piano di rientro e le relative condizioni indicate da CP_1
Posto che istante non ha fornito la prova della tesi, per la verità contraddittoria, Pt_1 secondo cui essa avrebbe accettato il piano in una parte (quella relativa alla moratoria) e non nell'altra
(quella relativa alla decadenza dal termine), dallo scambio mail tra le parti rileva, comunque, che il ha confermato all'ingiunta la possibilità di accedere al piano subordinatamente, per quello CP_1
che rileva in questa sede, al puntuale pagamento delle fatture emesse successivamente a quelle ricomprese nel piano (mail 29.11.2021).
pagina 6 di 9 In pari data, la consorziata ha confermato il piano di rientro (doc. n. 8 fasc. mon.).
E quindi, in data 2.12.21 ha formalizzato il piano nelle condizioni sopra riportate. CP_1
Da quanto precede risulta l'accettazione di Ceramica delle condizioni proposte dal . CP_1
D'altra parte, come evidenziato da quest'ultimo, nella loro autonomia le parti ben sono libere di stabilire una disciplina del proprio rapporto che deroghi quella generale prevista dall'art. 1186 c.c.
(Cass. 2022/2411).
Ne discende l'efficacia del piano di rientro tra le parti.
Inosservanza delle disposizioni piano rientro.
Ciò posto, viene in considerazione che non ha contestato di non aver pagato la fattura Pt_1
n. 25622/22 emessa successivamente alla formalizzazione del piano di rateizzazione.
Dalla contabile del bonifico prodotta da tale società con l'atto di citazione risulta inoltre che la stessa ha ritardato il pagamento della quattordicesima rata del piano, scadente il 10.1.23 e versata l'8.2.23 (doc. n. 5 cit.).
Tali circostanze danno conto dell'esistenza dei presupposti al cui ricorrere gli accordi tra le parti hanno previsto il diritto di di recuperare coattivamente e immediatamente l'intero credito. CP_1
Domanda relativa agli interessi.
Richiamato l'intervenuto pagamento nel corso del giudizio di opposizione di tutte le rate del piano, secondo le relative scadenze, occorre a questo punto verificare la domanda di relativa alla CP_1
condanna della controparte al pagamento degli interessi.
Al riguardo giova rammentare che il credito azionato da col ricorso monitorio CP_1 ammontava ad € 20.864,10, oltre interessi, e costituiva la sommatoria dei residui crediti relativi a tre fatture aventi uguale data di emissione (3.9.21) e uguale data di scadenza (3.10.21).
ha effettuato i pagamenti dilazionati su base mensile, imputandoli alle rate del piano. Pt_1
Conai creditore, che fa valere la sopravvenuta inefficacia del piano de quo, non ha specificato quali siano le somme su cui esso ha applicato gli interessi richiesti, come risultanti dai criteri di imputazione dei pagamenti dalla medesima, invece, applicati ai propri conteggi.
Nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni l'opposto, ha, infatti, quantificato detti interessi alla data del deposito della nota (27.1.25) nella somma di € 705,81, indicando ulteriori interessi di mora dal 28.1.25 al saldo, senza alcuna miglior specificazione né circa le operazioni che hanno condotto a siffatta cifra né circa la data di decorrenza degli interessi come da esso individuata alla luce dei pagamenti mensili eseguiti dall'opponente.
Non sono a tal fine rilevanti né il prospetto prodotto sub doc. n. 9 che è aggiornato al 19.1.2024, né le dichiarazioni del procuratore dell'opposto che, espressamente richiesto dal Tribunale, all'udienza pagina 7 di 9 di rimessione della causa in decisione, si è limitato a riportarsi agli atti, come visto, però, privi delle necessarie informazioni (cfr. verb. ud. 14.5.25).
Le descritte circostanze rendono non certo il credito lamentato da CP_1
Revoca decreto ingiuntivo.
L'integrale pagamento del credito in linea capitale azionato da determina la revoca CP_1 dell'opposto decreto.
L'incertezza del credito relativo agli interessi comporta il rigetto della relativa domanda formulata da CP_1
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova in via preliminare richiamare il costante orientamento secondo cui nel procedimento di ingiunzione nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
Ne discende l'obbligo per il giudice che con la sentenza chiude il processo davanti a sé di pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Per pure pacifico principio, nel liquidare tali spese, il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass.
2022/24482 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò osservato, rileva che, come visto, al momento del deposito del ricorso monitorio, risalente al 16.6.23, nonostante la sussistenza del presupposto per la decadenza del termine, consistente nell'omesso pagamento della fattura n. 25622/22 non azionata, tuttavia aveva già pagato, nel Pt_1
termine di cinque giorni dalla diffida, la quattordicesima rata del piano di rientro (doc. n. 5 att.) inclusa nell'importo poi ingiunto.
Viene inoltre in considerazione l'esito del giudizio di opposizione che vede non solo la revoca del decreto opposto per l'intervenuto pagamento delle rate del contestato piano di rientro alle scadenze ivi previste nel corso del presente giudizio ma anche il rigetto della domanda dell'opposto in avente ad oggetto l'avversa condanna al pagamento degli interessi per mancata indicazione delle somme su cui applicare il relativo tasso.
pagina 8 di 9 Ritiene il Tribunale che le descritte circostanze siano idonee a delineare quelle 'gravi ragioni' al cui ricorrere, secondo le statuizioni della Corte costituzionale, l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese (cfr. Corte Cost. 2018/77).
In virtù di quanto precede, le spese dell'intero giudizio, ad inclusione di quelle della fase monitoria, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di a Parte_1
favore di dell'importo in linea capitale della somma Controparte_1
ingiunta, accoglie l'opposizione proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 13136/2023 R.G. n. 22814/2023 e per l'effetto revoca le statuizioni di tale
Decreto per le ragioni di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di avente ad oggetto la Controparte_1
condanna della controparte al pagamento degli interessi per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUONTEMPI SIMONETT, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI, 5 41121 MODENA presso il difensore avv. BUONTEMPI SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PASTORE NICOLETTA PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI
DELLA FARNESINA 240 ROMA presso il difensore avv. PASTORE NICOLETTA PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente:
Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione:
Nel merito:
pagina 1 di 9 - Revocare, dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, non essendo esigibile il credito azionato perché non scaduto ed oggetto di piano di rientro. Il piano di rientro unilateralmente proposto da ra tutt'ora in essere al momento del ricorso ed CP_1
è stato rispettato da fino al saldo. Parte_1
- Dichiarare in ogni caso non dovuta, e per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto, la somma dal medesimo portata in quanto, in virtù dei pagamenti già intervenuti, il piano di rientro è stato integralmente saldato.
- Con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per legge.
- In via subordinata con compensazione delle spese.
Parte opposta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi esposti:
a) in via istruttoria ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2) depositata il 29/03/2024; Parte_1 b) in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione di in quanto Parte_1 non provata e infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare Parte_1 a pagare a gli importi residui di cui al decreto ingiuntivo n. 13136/2023 pari a € 705,81
[...] CP_1 per interessi di mora calcolati al 27/01/2025, oltre ulteriori interessi di mora ex art. 13 del
Regolamento sulle fatture V4 12680 del 03/09/2021, V3 123862 del 03/09/2021 e V5 30326 del 03/09/2021, dal 28/01/2025 al soddisfo, oltre spese legali già liquidate nel decreto ingiuntivo in € 800,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre C.A.P. e rimborso spese generali;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre C.A.P. e rimborso spese generali.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 13136/2023 R.G. n. 22814/2023 nei confronti di Parte_1 per l'importo di € 20.864,10, oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto a fatto valere un debito derivante dall'omesso CP_1 pagamento del contributo ambientale (c.a.c.) in relazione ad alcune cessioni di imballaggi nell'anno
2021, già oggetto di un piano di rientro approvato dalla consorziata e, in ipotesi, non adempiuto.
Facendo valere una clausola di tale piano, relativa alla decadenza dal beneficio del termine,
l'ingiungente ha chiesto alla controparte il pagamento di tutte le somme ivi indicate, aventi scadenza successiva a quella del deposito del ricorso.
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca.
A fondamento della propria pretesa, l'opponente ha riconosciuto il mancato tempestivo pagamento da parte propria di una rata del piano di rientro, sostenendo tuttavia l'irrilevanza di tale pagina 2 di 9 condotta alla luce della brevità del ritardo e dell'osservanza da parte propria di tutte le successive scadenze delle rate previste nel piano in questione.
Lamentando la violazione da parte di del principio di buona fede e collaborazione, CP_1
ha, inoltre, contestato la validità della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine azionata dal . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto ha spiegato gli inadempimenti di controparte costituenti la causa dell'azione in via monitoria, ha dato atto dei pagamenti di altre rate del piano di rientro da parte di ha contestato le avverse deduzioni circa la validità della clausola Pt_1 del piano di rientro, insistendo per la condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le residue rate.
Non concessa la parziale provvisorietà dell'opposto decreto, pagate nelle more del giudizio tutte le rate del piano di rientro, nelle memorie conclusive ha chiesto la condanna della controparte al CP_1
pagamento degli interessi in ipotesi dovutigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra la parti.
In considerazione dell'omesso pagamento del contributo ambientale dovuto, in virtù dell'articolato sistema di cui agli artt. 218 e 221 D. Lgs. 2006/152, dell'art. 14 Statuto e dell'art. CP_1
4 Regolamento Conai, rispettivamente nelle versioni rationes temporis applicabili, per 'prime cessioni' effettuate nel 2021, in data 4.11.2021 ha sollecitato la propria consorziata al saldo del debito CP_1 accumulato sino a tale data, pari ad € 41.728,44, come risultante dalle fatture nn. V3123862, V412680,
V5 30326 (doc. n. 5 fasc. mon.).
A seguito di alcuni scambi tra le parti, in data 2.12.2021, ha concesso a un CP_1 Pt_1 piano di rientro per il pagamento dell'intero credito, senza applicazione di alcun interesse, suddiviso in n. 36 rate mensili dell'importo di € 1.159,13 ciascuna, decorrenti dal 10.12.2021 sino al 10.11.2024.
Il piano, nella formulazione proposta da ha previsto la decadenza di dal CP_1 Pt_1 beneficio del termine e il diritto del di agire coattivamente per il recupero dell'intero credito, CP_1
maggiorato degli interessi, nel caso di ritardato o omesso pagamento alla relativa scadenza anche di una sola delle rate consecutive dallo stesso previste, o, per quanto rileva in questa sede, nell'eventualità di ritardato o omesso pagamento anche di una sola fattura relativa al c.a.c. successiva a quelle oggetto del piano di rientro (doc. n. 8 fasc. mon.). ha dato puntuale esecuzione a tale piano, fino a quando ha omesso il tempestivo Pt_1
versamento della quattordicesima rata scadente, secondo le previsioni del piano, il 10.1.2023.
pagina 3 di 9 Nel frattempo ha anche omesso il pagamento della fattura n. 25622 dell'importo di € Pt_1
8.085,39 scaduta in data 17.8.2022.
In virtù delle previsioni del piano di rientro, con pec in data 7.2.2023 ha quindi intimato CP_1
alla consorziata di pagare la rata scaduta del piano la menzionata fattura entro i successivi 5 giorni, pena la decadenza dal beneficio del termine e il recupero coattivo di tutto il credito (doc. n. 8 fasc. mon. cit.).
Nell'asserito decorso infruttuoso di tale termine, in data 15.6.2023 ha agito in via CP_1
monitoria per il pagamento di tutto il credito residuo portato non solo dalla citata quattordicesima rata ma anche dalle rate non ancora scadute del piano di rientro per un importo complessivo di € 20.864,10, oltre interessi, senza invece azionare la fattura n. 25622/2022. ha proposto opposizione evidenziando di aver pagato, nelle more, non solo la Pt_1
menzionata quattordicesima rata, ma anche tutte quelle del piano di rientro maturate successivamente alla pec di allegando a tal fine copia delle contabili bancarie attestanti i bonifici effettuati (docc. CP_1
nn. 3 e 5 cit.).
Quanto alla restante parte del credito azionato da l'opponente ha contestato la esigibilità CP_1
dello stesso, attesa la non intervenuta scadenza delle rate previste nel piano di rientro.
In particolare, ha sostenuto la insussistenza di alcun accordo inter partes in ordine Pt_1
alla menzionata clausola prevedente la decadenza dal beneficio del termine, essendo la stessa contenuta in un piano di rientro formulato in via unilaterale da necessitante di specifica approvazione alla CP_1
luce della vessatorietà della stessa.
Nell'invalidità di tale clausola, ha dedotto la non applicabilità, nella fattispecie, della Pt_1 disciplina generale di cui all'art. 1186 c.c. per insussistenza dei relativi presupposti.
In ogni caso, l'accettazione di Conai di tutti i pagamenti delle rate effettuati alle scadenze indicate nel piano di rientro da nel corso del giudizio di opposizione, senza alcuna eccezione, Pt_1
dimostrerebbe la volontà del medesimo di avvalersi di tale piano, con rinuncia ad avvalersi della clausola relativa alla decadenza del termine. ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo l'intervenuta approvazione del piano di CP_1 rientro nella sua integralità da parte dell'opponente, come evincibile dalla mail in data (doc. n. 8 fasc. mon. cit.).
Considerata la pacifica derogabilità, per volontà delle parti, alla disciplina legale prevista dall'art. 1186 c.c., la riportata conclusione renderebbe efficace il piano come concordato nel novembre
2021.
pagina 4 di 9 Il ritardo di nel pagamento della quattordicesima rata e l'omesso versamento della Pt_1 somma di € 8.085,39 di cui alla fattura 25622, scaduta in data 17.8.22 avrebbero determinato l'insorgenza del diritto di di agire per il recupero coattivo dell'intero residuo credito nei CP_1
confronti di con applicazione dei relativi interessi. Pt_1
L'accettazione delle rate alle scadenze indicate nel piano effettuati dalla consorziata durante la pendenza del giudizio di opposizione sarebbe avvenuta in acconto sul maggior dovuto.
Ed infatti, conformemente a tale prospettazione, considerato l'intervenuto integrale pagamento della quota capitale degli importi di cui alle tre fatture del 2021 azionato in via monitoria, nelle conclusioni ha domandato la condanna della controparte al pagamento degli interessi CP_1 asseritamente maturati sui versamenti effettuati da nell'osservanza delle scadenze del piano Pt_1 di rientro invece che in un'unica soluzione al momento della relativa richiesta, secondo quanto previsto dal piano di rientro per l'ipotesi di inadempimento dello stesso.
Piano di rientro.
Come visto, tenuto conto del debito maturato da per omesso pagamento del c.a.c. fino Pt_1
a tal momento per € 41.728,68 come da fatture del settembre 2021, a seguito di scambi tra le parti, in data 2.12.2021 ha formalizzato il piano di rientro di tale debito in n. 36 rate mensili dell'importo CP_1 di € 1.159,13 ciascuna, la prima della quale scadente al 10.12.2021 e l'ultima al 10.11.2024, senza applicazione di alcun interesse.
Come pure visto, detto piano prevedeva che, in caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola delle rate o di altre fatture relative al contributo ambientale, avrebbe avuto il diritto di CP_1 agire per l'intero credito, comprensivo di capitale e interessi, essendo la consorziata da considerarsi decaduta dal beneficio del termine.
Considerato che ha omesso il pagamento tempestivo della quattordicesima rata, Pt_1
scadente in data 10.1.2023 nonché il pagamento della fattura n. 25622 scaduta in data 17.8.2022, con pec in data 7.2.2023 ha concesso alla stessa il termine di 5 giorni per il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 9.244,52, evidenziando che l'infruttuoso spirare di tale termine avrebbe determinato il recupero coattivo dell'intero credito, con applicazione degli interessi di cui all'art. 13 del Regolamento
Conai.
Nell'asserita inutile scadenza di tale termine, in data 15.6.23 ha depositato ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intera somma in linea capitale, riconducibile alle tre fatture ancora non integralmente pagate nn. V412680 del 3.9.21, per il residuo di € 3.453,77, V3123862 del
3.9.2021 per il residuo di € 9.650,84, V5 30326 del 3.9.2021 per il residuo di € 7.759,49.
pagina 5 di 9 Senza contestare l'omesso pagamento della fattura n. 25622/22, nell'atto di citazione l'opponente ha prodotto una contabile bancaria da cui è emerso il pagamento, già in data 8.2.23 e quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio, della quattordicesima rata.
Tralasciando di considerare la sorte della fattura del 2022, non azionata da nel presente CP_1
giudizio e come tale non oggetto di trattazione, rileva che al momento della rimessione della causa in decisione, aveva finito di pagare tutte le somme di cui al piano di rientro, saldando, pertanto, Pt_1
tutto il debito in linea capitale.
Considerata la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, l'oggetto residuo della controversia riguarda la richiesta degli interessi da parte di CP_1
Quest'ultimo ha sostenuto che l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine prevista dal piano di rientro lo legittimerebbe a tutti gli interessi sugli importi indicati nelle tre fatture, visto che il versamento da parte di delle rate secondo le scadenze del piano di rientro sarebbe stato Pt_1
comunque tardivo.
Piano di rientro.
L'opponente ha contestato l'applicabilità della clausola prevista nel piano di rientro che stabilisce la menzionata decadenza dal beneficio del termine della Consorziata.
A fondamento della propria eccezione, ha sostenuto la insussistenza di un accordo tra Pt_1
le parti circa la suddetta clausola, predisposta unilateralmente da e mai approvata dalla CP_1
medesima. ha inoltre evidenziato la non invocabilità nel caso di specie della disciplina generale Pt_1 di cui all'art. 1186 c.c. per carenza dei relativi presupposti.
Le suddette osservazioni determinerebbero la inesigibilità del credito azionato. ha evidenziato l'accoglimento da parte della consorziata delle condizioni contenute nel CP_1 piano di rientro e la pacifica derogabilità della disposizione prevista dall'art. 1186 c.c. circa i presupposti al cui ricorrere il creditore può esigere immediatamente la prestazione.
Al riguardo, rileva che, contrariamente agli assunti attorei, dagli elementi di causa risulta che la consorziata ha accettato il piano di rientro e le relative condizioni indicate da CP_1
Posto che istante non ha fornito la prova della tesi, per la verità contraddittoria, Pt_1 secondo cui essa avrebbe accettato il piano in una parte (quella relativa alla moratoria) e non nell'altra
(quella relativa alla decadenza dal termine), dallo scambio mail tra le parti rileva, comunque, che il ha confermato all'ingiunta la possibilità di accedere al piano subordinatamente, per quello CP_1
che rileva in questa sede, al puntuale pagamento delle fatture emesse successivamente a quelle ricomprese nel piano (mail 29.11.2021).
pagina 6 di 9 In pari data, la consorziata ha confermato il piano di rientro (doc. n. 8 fasc. mon.).
E quindi, in data 2.12.21 ha formalizzato il piano nelle condizioni sopra riportate. CP_1
Da quanto precede risulta l'accettazione di Ceramica delle condizioni proposte dal . CP_1
D'altra parte, come evidenziato da quest'ultimo, nella loro autonomia le parti ben sono libere di stabilire una disciplina del proprio rapporto che deroghi quella generale prevista dall'art. 1186 c.c.
(Cass. 2022/2411).
Ne discende l'efficacia del piano di rientro tra le parti.
Inosservanza delle disposizioni piano rientro.
Ciò posto, viene in considerazione che non ha contestato di non aver pagato la fattura Pt_1
n. 25622/22 emessa successivamente alla formalizzazione del piano di rateizzazione.
Dalla contabile del bonifico prodotta da tale società con l'atto di citazione risulta inoltre che la stessa ha ritardato il pagamento della quattordicesima rata del piano, scadente il 10.1.23 e versata l'8.2.23 (doc. n. 5 cit.).
Tali circostanze danno conto dell'esistenza dei presupposti al cui ricorrere gli accordi tra le parti hanno previsto il diritto di di recuperare coattivamente e immediatamente l'intero credito. CP_1
Domanda relativa agli interessi.
Richiamato l'intervenuto pagamento nel corso del giudizio di opposizione di tutte le rate del piano, secondo le relative scadenze, occorre a questo punto verificare la domanda di relativa alla CP_1
condanna della controparte al pagamento degli interessi.
Al riguardo giova rammentare che il credito azionato da col ricorso monitorio CP_1 ammontava ad € 20.864,10, oltre interessi, e costituiva la sommatoria dei residui crediti relativi a tre fatture aventi uguale data di emissione (3.9.21) e uguale data di scadenza (3.10.21).
ha effettuato i pagamenti dilazionati su base mensile, imputandoli alle rate del piano. Pt_1
Conai creditore, che fa valere la sopravvenuta inefficacia del piano de quo, non ha specificato quali siano le somme su cui esso ha applicato gli interessi richiesti, come risultanti dai criteri di imputazione dei pagamenti dalla medesima, invece, applicati ai propri conteggi.
Nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni l'opposto, ha, infatti, quantificato detti interessi alla data del deposito della nota (27.1.25) nella somma di € 705,81, indicando ulteriori interessi di mora dal 28.1.25 al saldo, senza alcuna miglior specificazione né circa le operazioni che hanno condotto a siffatta cifra né circa la data di decorrenza degli interessi come da esso individuata alla luce dei pagamenti mensili eseguiti dall'opponente.
Non sono a tal fine rilevanti né il prospetto prodotto sub doc. n. 9 che è aggiornato al 19.1.2024, né le dichiarazioni del procuratore dell'opposto che, espressamente richiesto dal Tribunale, all'udienza pagina 7 di 9 di rimessione della causa in decisione, si è limitato a riportarsi agli atti, come visto, però, privi delle necessarie informazioni (cfr. verb. ud. 14.5.25).
Le descritte circostanze rendono non certo il credito lamentato da CP_1
Revoca decreto ingiuntivo.
L'integrale pagamento del credito in linea capitale azionato da determina la revoca CP_1 dell'opposto decreto.
L'incertezza del credito relativo agli interessi comporta il rigetto della relativa domanda formulata da CP_1
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova in via preliminare richiamare il costante orientamento secondo cui nel procedimento di ingiunzione nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
Ne discende l'obbligo per il giudice che con la sentenza chiude il processo davanti a sé di pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.
Per pure pacifico principio, nel liquidare tali spese, il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass.
2022/24482 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò osservato, rileva che, come visto, al momento del deposito del ricorso monitorio, risalente al 16.6.23, nonostante la sussistenza del presupposto per la decadenza del termine, consistente nell'omesso pagamento della fattura n. 25622/22 non azionata, tuttavia aveva già pagato, nel Pt_1
termine di cinque giorni dalla diffida, la quattordicesima rata del piano di rientro (doc. n. 5 att.) inclusa nell'importo poi ingiunto.
Viene inoltre in considerazione l'esito del giudizio di opposizione che vede non solo la revoca del decreto opposto per l'intervenuto pagamento delle rate del contestato piano di rientro alle scadenze ivi previste nel corso del presente giudizio ma anche il rigetto della domanda dell'opposto in avente ad oggetto l'avversa condanna al pagamento degli interessi per mancata indicazione delle somme su cui applicare il relativo tasso.
pagina 8 di 9 Ritiene il Tribunale che le descritte circostanze siano idonee a delineare quelle 'gravi ragioni' al cui ricorrere, secondo le statuizioni della Corte costituzionale, l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese (cfr. Corte Cost. 2018/77).
In virtù di quanto precede, le spese dell'intero giudizio, ad inclusione di quelle della fase monitoria, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di a Parte_1
favore di dell'importo in linea capitale della somma Controparte_1
ingiunta, accoglie l'opposizione proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 13136/2023 R.G. n. 22814/2023 e per l'effetto revoca le statuizioni di tale
Decreto per le ragioni di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di avente ad oggetto la Controparte_1
condanna della controparte al pagamento degli interessi per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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