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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 831/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL OR presidente
AR AT consigliera
LA NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 831 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Nicola Piluso), in persona del rappresentante CP_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata P.IVA_1
Doriana D'Auria), e l , in persona Controparte_2 del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. L'appellante – dirigente medico in quiescenza, reclutato dalla società convenuta, e avviato presso l' , al fine di partecipare Controparte_2 alla campagna vaccinale emergenziale – contesta l'opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale (e tradottasi nella reiezione della domanda di lui), secondo la quale opzione l'attività d'inoculazione del vaccino anti COVID-19, svolta (dal professionista) oltre l'orario normale di lavoro (quale osservato dal medico, in regime contrattuale di somministrazione), avrebbe dovuto essere remunerata
(come in concreto avvenuto) a titolo di straordinario e non di prestazioni aggiuntive: qualificazione – quest'ultima – preferita, invece, dall'appellante, il quale aderisce a una concezione (delle prestazioni aggiuntive in discorso) quantitativa e non qualitativa, per dedurre il proprio diritto all'ottenimento della remunerazione (delle mansioni vaccinali svolte fuori orario) nella misura contrattual-collettiva prevista – appunto – per le cosiddette prestazioni aggiuntive.
4. Le controparti resistono al gravame, perorano l'ineccepibilità della ricostruzione del primo giudice, e insistono per il rigetto dell'impugnazione.
5. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18 novembre 2025,
e della camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vertenza è stata composta sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. Come ancora recentemente puntualizzato – fra le altre – da Trib. Napoli, Sez.
Lav., sent. n. 2433/2025, «Il tema centrale della controversia attiene all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, poiché parte ricorrente deduce che le stesse andrebbero remunerate quali “prestazioni aggiuntive”, mentre la convenuta nega questa qualificazione, e la applicazione, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020. Appare, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: "le aziende
2 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, [...] per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, [...].
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività".
Il compenso per prestazioni aggiuntive, dunque, spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni che siano funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2433/2025 del 30-03-2025)».
7. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 C.C.N.L. del Comparto Sanità rappresentano – più segnatamente – un ultraventennale istituto normativo ed economico riservato al personale dirigenziale di ruolo, concepito per assicurare la continuità assistenziale attraverso l'erogazione di servizi all'utenza, funzionali – ad esempio – ad abbattere i tempi e la lunghezza delle liste d'attesa.
8. Tali prestazioni, pertanto, non consistono – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – in attività la cui protrazione si estenda (puramente) al di là dell'orario di lavoro, ma in prestazioni caratterizzate da contenuti e finalità non sovrapponibili a quelle fisiologicamente demandate al lavoratore (poiché – appunto – destinate ad altri ambiti lavorativi, pur affini, ma sofferenti).
9. La proprietà coessenziale a tali prestazioni (ossia l'essere le medesime
"aggiuntive") non si risolve – perciò – nella collocazione (temporale) di esse al di fuori dell'orario lavorativo consueto, ma nel consistere esse in incombenti dai contenuti diversi (ancorché compatibili con il profilo professionale rivestito) rispetto a quelli espletati usualmente.
3 10. Nella vicenda in discorso, il sanitario veniva contrattualizzato allo scopo precipuo di somministrare vaccini, nel contesto della relativa campagna emergenziale destinata alla popolazione generale.
11. La circostanza per la quale tale somministrazione sia proseguita al di là dell'orario lavorativo normale non implica – di per sé – quell'ontologica diversità
(tra le prestazioni ordinarie e le prestazioni ulteriori) imprescindibile ai fini della riconduzione delle mansioni espletate fuori orario sotto l'egida dell'istituto ex art. 115 C.C.N.L. Sanità.
12. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – avendo il lavoratore ottenuto la remunerazione della propria prestazione (eccedente) a titolo di straordinario, ed essendo tale qualificazione (avallata dal primo giudice) irreprensibile, l'appello va respinto, ma la controvertibilità della fattispecie, la sua novità, il mancato consolidamento di una giurisprudenza (di legittimità) sull'argomento depongono per la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi.
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , ciascuna in persona del
[...] Controparte_2 rispettivo rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi giudiziali;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
4 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il relatore
LA NA
La presidente
EL OR
5
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL OR presidente
AR AT consigliera
LA NA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 831 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Nicola Piluso), in persona del rappresentante CP_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata P.IVA_1
Doriana D'Auria), e l , in persona Controparte_2 del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. L'appellante – dirigente medico in quiescenza, reclutato dalla società convenuta, e avviato presso l' , al fine di partecipare Controparte_2 alla campagna vaccinale emergenziale – contesta l'opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale (e tradottasi nella reiezione della domanda di lui), secondo la quale opzione l'attività d'inoculazione del vaccino anti COVID-19, svolta (dal professionista) oltre l'orario normale di lavoro (quale osservato dal medico, in regime contrattuale di somministrazione), avrebbe dovuto essere remunerata
(come in concreto avvenuto) a titolo di straordinario e non di prestazioni aggiuntive: qualificazione – quest'ultima – preferita, invece, dall'appellante, il quale aderisce a una concezione (delle prestazioni aggiuntive in discorso) quantitativa e non qualitativa, per dedurre il proprio diritto all'ottenimento della remunerazione (delle mansioni vaccinali svolte fuori orario) nella misura contrattual-collettiva prevista – appunto – per le cosiddette prestazioni aggiuntive.
4. Le controparti resistono al gravame, perorano l'ineccepibilità della ricostruzione del primo giudice, e insistono per il rigetto dell'impugnazione.
5. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18 novembre 2025,
e della camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vertenza è stata composta sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. Come ancora recentemente puntualizzato – fra le altre – da Trib. Napoli, Sez.
Lav., sent. n. 2433/2025, «Il tema centrale della controversia attiene all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa, poiché parte ricorrente deduce che le stesse andrebbero remunerate quali “prestazioni aggiuntive”, mentre la convenuta nega questa qualificazione, e la applicazione, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020. Appare, dunque, opportuno riportare il disposto dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis: "le aziende
2 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, [...] per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, [...].
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività".
Il compenso per prestazioni aggiuntive, dunque, spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni che siano funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2433/2025 del 30-03-2025)».
7. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 C.C.N.L. del Comparto Sanità rappresentano – più segnatamente – un ultraventennale istituto normativo ed economico riservato al personale dirigenziale di ruolo, concepito per assicurare la continuità assistenziale attraverso l'erogazione di servizi all'utenza, funzionali – ad esempio – ad abbattere i tempi e la lunghezza delle liste d'attesa.
8. Tali prestazioni, pertanto, non consistono – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – in attività la cui protrazione si estenda (puramente) al di là dell'orario di lavoro, ma in prestazioni caratterizzate da contenuti e finalità non sovrapponibili a quelle fisiologicamente demandate al lavoratore (poiché – appunto – destinate ad altri ambiti lavorativi, pur affini, ma sofferenti).
9. La proprietà coessenziale a tali prestazioni (ossia l'essere le medesime
"aggiuntive") non si risolve – perciò – nella collocazione (temporale) di esse al di fuori dell'orario lavorativo consueto, ma nel consistere esse in incombenti dai contenuti diversi (ancorché compatibili con il profilo professionale rivestito) rispetto a quelli espletati usualmente.
3 10. Nella vicenda in discorso, il sanitario veniva contrattualizzato allo scopo precipuo di somministrare vaccini, nel contesto della relativa campagna emergenziale destinata alla popolazione generale.
11. La circostanza per la quale tale somministrazione sia proseguita al di là dell'orario lavorativo normale non implica – di per sé – quell'ontologica diversità
(tra le prestazioni ordinarie e le prestazioni ulteriori) imprescindibile ai fini della riconduzione delle mansioni espletate fuori orario sotto l'egida dell'istituto ex art. 115 C.C.N.L. Sanità.
12. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – avendo il lavoratore ottenuto la remunerazione della propria prestazione (eccedente) a titolo di straordinario, ed essendo tale qualificazione (avallata dal primo giudice) irreprensibile, l'appello va respinto, ma la controvertibilità della fattispecie, la sua novità, il mancato consolidamento di una giurisprudenza (di legittimità) sull'argomento depongono per la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi.
13. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , ciascuna in persona del
[...] Controparte_2 rispettivo rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese di ambo i gradi giudiziali;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
4 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il relatore
LA NA
La presidente
EL OR
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