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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 953 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
e rappresentate e difese dalle avv.te Silvia Parte_1 Parte_2
TE e FR ON
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. , dipendente della società Errebian s.p.a. e figlia convivente Parte_1 della sig.ra invalida civile, riconosciuta portatrice di handicap grave ai Parte_2 sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 (cfr. verbale dell' del 3 giugno 2016 – doc. n. 2), CP_1 ha proposto ricorso avverso i provvedimenti con cui l' ha rigettato la sua domanda di CP_1 fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i periodi dal 23 maggio
2018, dall'8 gennaio 2019 al 10 gennaio 2020, dal 9 gennaio 2020 al 10 gennaio 2020 e dal 9 marzo
2020 al 13 marzo 2020. La parte ricorrente ha esposto che l'istituto ha motivato il rigetto in ragione della mancata presentazione della madre alla visita di revisione. La visita non si è tenuta poiché, nelle more, la sig.ra si era trasferita in altro Comune e la convocazione Parte_2 non è mai giunta al suo nuovo indirizzo.
Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del comma 6-bis dell'art 25 D.L. 90/2014 conv. da
L114/2014, ritenere valido e pienamente operante ed efficace il verbale del 03/06/2016 di riconoscimento di
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
handicap grave, quantomeno sino al compimento dell'iter di revisione della grave disabilità che l dovesse CP_1 attivare a mezzo di invio di convocazione a visita;
b) Conseguentemente, ritenere accertato in capo alle odierne ricorrenti i rispettivi requisiti e benefici derivanti dal verbale di accertamento,
c) annullare i provvedimenti di reiezione delle domande di permesso ex Lege 104/92, tutti comunicati in data 07/05/2021, ed identificati con il n. con il n. 743101, con il n A1076389 e con il n. Nume_1
A1110282, in quanto da ritenersi illegittimi e nulli, avendo omesso l' l'invio della seconda convocazione a CP_1 visita di revisione alla sig , madre della ricorrente;
Parte_2
d) in conseguenza dell'annullamento di cui al capo c), ritenere legittime e fondate le domande di giorni di permesso richieste dalla sig. . Parte_1
Con vittoria di spese di lite».
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Emerge dalla documentazione in atti che la sig. fosse stata Parte_2 riconosciuta in situazione di handicap grave e che il verbale contenesse la previsione di revisione
(cfr. doc. n. 2).
Deduce la parte ricorrente che l'Istituto ha invitato la sig.ra a presentarsi alla visita Pt_2 medica di revisione con raccomandata inviata all'originario indirizzo di residenza che veniva restituita al mittente in data 30 gennaio 2018 con esito “trasferito” (cfr. doc. n. 3) e precisa che era a conoscenza del nuovo indirizzo di residenza, avendo ivi inviato, nel giugno 2018, CP_1 raccomandata contenente l'invito a visita per la verifica dei requisiti dell'invalidità civile.
Deve allora ricordarsi l'art. 25, comma 6-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che «nelle more dell'effettuazione della visita di revisione […]
i benefici sono conservati». La disposizione risponde alla finalità di evitare vuoti di tutela a danno di soggetti già riconosciuti come portatori di disabilità in situazione di gravità, sino a quando non intervenga una nuova valutazione sanitaria. Ne consegue che la perdita del beneficio può legittimamente conseguire soltanto all'effettivo espletamento della visita di revisione con esito negativo o alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla visita stessa.
Nel caso in esame, non può ritenersi che, alla data della fruizione dei permessi, lo stato di disabilità fosse venuto meno in quanto la mancata presentazione a visita è giustificata dalla circostanza che la convocazione non sia stata regolarmente notificata all'interessato. E invero, come si è detto, la convocazione è stata restituita al mittente con esito “trasferito”. In detta ipotesi, secondo la circolare dell' n. 127 del 2016 (cfr. doc. n. 7), «le strutture territoriali saranno tenute CP_1
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione».
Nella specie, rimasto contumace, non ha dimostrato di aver effettuato i conseguenti CP_1 controlli, che avrebbero consentito di effettuare una seconda convocazione presso il nuovo indirizzo di residenza, rilevato che già nel giugno 2018, ha correttamente inviato diversa CP_1 comunicazione presso il nuovo indirizzo.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di rigetto opposto dall' il quale avrebbe CP_1 dovuto provvedere a nuova convocazione, fermo restando, nelle more, il diritto del familiare all'utilizzo dei permessi ex art. 33, L. 104/1992.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara il diritto di a fruire dei permessi ex art. 33 L. Parte_1
104/1992 indicati in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti dell comunicati in CP_1 data 07/05/2021, ed identificati con il n. A574951, con il n. 743101, con il n A1076389 e con il n.
A1110282;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.143,03, di CP_1 cui €1.863,50 a titolo di compensi ed €279,53 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 6 novembre 2025
GIUDICE
SA IL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 953 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
e rappresentate e difese dalle avv.te Silvia Parte_1 Parte_2
TE e FR ON
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. , dipendente della società Errebian s.p.a. e figlia convivente Parte_1 della sig.ra invalida civile, riconosciuta portatrice di handicap grave ai Parte_2 sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 (cfr. verbale dell' del 3 giugno 2016 – doc. n. 2), CP_1 ha proposto ricorso avverso i provvedimenti con cui l' ha rigettato la sua domanda di CP_1 fruizione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per i periodi dal 23 maggio
2018, dall'8 gennaio 2019 al 10 gennaio 2020, dal 9 gennaio 2020 al 10 gennaio 2020 e dal 9 marzo
2020 al 13 marzo 2020. La parte ricorrente ha esposto che l'istituto ha motivato il rigetto in ragione della mancata presentazione della madre alla visita di revisione. La visita non si è tenuta poiché, nelle more, la sig.ra si era trasferita in altro Comune e la convocazione Parte_2 non è mai giunta al suo nuovo indirizzo.
Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del comma 6-bis dell'art 25 D.L. 90/2014 conv. da
L114/2014, ritenere valido e pienamente operante ed efficace il verbale del 03/06/2016 di riconoscimento di
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
handicap grave, quantomeno sino al compimento dell'iter di revisione della grave disabilità che l dovesse CP_1 attivare a mezzo di invio di convocazione a visita;
b) Conseguentemente, ritenere accertato in capo alle odierne ricorrenti i rispettivi requisiti e benefici derivanti dal verbale di accertamento,
c) annullare i provvedimenti di reiezione delle domande di permesso ex Lege 104/92, tutti comunicati in data 07/05/2021, ed identificati con il n. con il n. 743101, con il n A1076389 e con il n. Nume_1
A1110282, in quanto da ritenersi illegittimi e nulli, avendo omesso l' l'invio della seconda convocazione a CP_1 visita di revisione alla sig , madre della ricorrente;
Parte_2
d) in conseguenza dell'annullamento di cui al capo c), ritenere legittime e fondate le domande di giorni di permesso richieste dalla sig. . Parte_1
Con vittoria di spese di lite».
1.1. Regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Emerge dalla documentazione in atti che la sig. fosse stata Parte_2 riconosciuta in situazione di handicap grave e che il verbale contenesse la previsione di revisione
(cfr. doc. n. 2).
Deduce la parte ricorrente che l'Istituto ha invitato la sig.ra a presentarsi alla visita Pt_2 medica di revisione con raccomandata inviata all'originario indirizzo di residenza che veniva restituita al mittente in data 30 gennaio 2018 con esito “trasferito” (cfr. doc. n. 3) e precisa che era a conoscenza del nuovo indirizzo di residenza, avendo ivi inviato, nel giugno 2018, CP_1 raccomandata contenente l'invito a visita per la verifica dei requisiti dell'invalidità civile.
Deve allora ricordarsi l'art. 25, comma 6-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che «nelle more dell'effettuazione della visita di revisione […]
i benefici sono conservati». La disposizione risponde alla finalità di evitare vuoti di tutela a danno di soggetti già riconosciuti come portatori di disabilità in situazione di gravità, sino a quando non intervenga una nuova valutazione sanitaria. Ne consegue che la perdita del beneficio può legittimamente conseguire soltanto all'effettivo espletamento della visita di revisione con esito negativo o alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla visita stessa.
Nel caso in esame, non può ritenersi che, alla data della fruizione dei permessi, lo stato di disabilità fosse venuto meno in quanto la mancata presentazione a visita è giustificata dalla circostanza che la convocazione non sia stata regolarmente notificata all'interessato. E invero, come si è detto, la convocazione è stata restituita al mittente con esito “trasferito”. In detta ipotesi, secondo la circolare dell' n. 127 del 2016 (cfr. doc. n. 7), «le strutture territoriali saranno tenute CP_1
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione».
Nella specie, rimasto contumace, non ha dimostrato di aver effettuato i conseguenti CP_1 controlli, che avrebbero consentito di effettuare una seconda convocazione presso il nuovo indirizzo di residenza, rilevato che già nel giugno 2018, ha correttamente inviato diversa CP_1 comunicazione presso il nuovo indirizzo.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di rigetto opposto dall' il quale avrebbe CP_1 dovuto provvedere a nuova convocazione, fermo restando, nelle more, il diritto del familiare all'utilizzo dei permessi ex art. 33, L. 104/1992.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara il diritto di a fruire dei permessi ex art. 33 L. Parte_1
104/1992 indicati in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti dell comunicati in CP_1 data 07/05/2021, ed identificati con il n. A574951, con il n. 743101, con il n A1076389 e con il n.
A1110282;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.143,03, di CP_1 cui €1.863,50 a titolo di compensi ed €279,53 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 6 novembre 2025
GIUDICE
SA IL
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