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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1418/2022 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
FRANCESCA BELLACCHI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MARCELLO ROSATI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CP_2 (c.f. C.F. 2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello:
- In via principale dichiarare la nullità della consulenza tecnica di ufficio in atti e disporre la sostituzione del CTU nominato, Ing. Persona_1 con altro consulente esperto '
in materia di ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali. 'Persona_1 a chiarimenti su
-In via subordinata, chiamare il CTU nominato, Ing. quanto esposto in atti, in particolare nelle osservazioni del CTP alla bozza del CTU, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, al fine di fornire tutte le necessarie spiegazioni di natura tecnico-scientifica in relazione al contenuto della consulenza tecnica di ufficio dallo stesso depositata ed alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice P.i. A. Parte 2 , ad ogni effetto di legge.
In particolare chiedere al Ctu di chiarire:
1. Per quale motivo non ha eseguito i rilievi stradali con le opportune misurazioni sul luogo del sinistro;
2. Se ha applicato una metodologia tecnico scientifica per la ricostruzione del sinistro, non risultandone richiamata alcuna nella relazione in atti;
3. Per quale motivo non ha eseguito una planimetria in scala;
4. Se è corretto non effettuare calcoli per quantificare la velocità pre urto e post urto dei veicoli incidentati;
5. Se è corretto non effettuare calcoli per stimare la possibilità di avvistamento reciproco dei veicoli al fine di verificarne l'effettiva posizione al momento della collisione;
6. Per quale motivo non ha tenuto conto nel determinare la dinamica del sinistro delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra T_ e dalla Sig.ra Parte_3 contenute nel rapporto di incidente della polizia Municipale di San Giuliano Terme;
7. Sulla base di quale ragionamento tecnico scientifico ha potuto affermare che, sebbene avesse violato l'art. 143 del CDS, il sinistro fosse stato causatola Sig.ra CP_3 esclusivamente dalla Sig.ra T_ escludendo un concorso di colpa;
- In via ulteriormente subordinata, pur ritenendo che la causa non sia matura per la decisione ed insistendo sulle istanze che precedono, si conclude come da atto di appello, chiedendo che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata n.76/22 emessa dal Tribunale di Pisa, Got Dott.ssa C. Beconi, nella causa n.
4915/2017 rg in data 20.01.2022, depositata in cancelleria e pubblicata in data
21.01.2022, contrariis reiectiis, voglia accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono:
- in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra
Controparte_4 nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in San Giuliano Terme
(PI) in data 01/12/14 per cui è causa e conseguentemente
(P.I. condannare in solido tra di loro e ciascuno per il proprio titolo la CP_1
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento,
Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, e la Sig.ra CP_2 Codice Fiscale_3
residente in [...] per i motivi di cui in premessa, a dare ed a pagare in favore della Sig.ra Parte_1 la somma di € 46.612,00 (quarantaseimilaseicentododici euro), e successivamente, fino al saldo effettivo, nella misura stabilita dall'art. 1284, comma 4 cc, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (€ 1638,00, comprensivi delle spese mediche e delle perizie) e non patrimoniali (€ 44.974,00, comprensivi del danno biologico e del danno morale pari ad e
€ 5000,00) già dettagliatamente indicati in premessa e subiti a seguito del sinistro avvenuto in san Giuliano Terme 01/12/2014 per cui è causa, il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data del sinistro alla notifica dell'atto di citazione, e successivamente, fino al saldo effettivo, nella misura stabilita dall'art. 1284, comma 4 cc;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della eventuale corresponsabilità della Sig.ra nella causazione del sinistro, accertareParte_1 comunque i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo e condannare la CP_1 (P.I. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, cap 38123, Piazza delle Donne
Lavoratrici n.2, e la Sig.ra CP_2 ( Codice Fiscale_3 residente in '
Portoferraio, Via Concia di Terra n.34, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore dell'attrice nella misura percentuale che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
- In via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste e non ammesse in primo grado ed in particolare compresa la Ctu medico legale sulla persona dell'appellante.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimb. spese geRAli
15%, per entrambi i gradi di giudizio."
Per parte appellata:
"Voglia la Corte di Appello di Firenze:
- in via istruttoria, tenuto conto di quanto in precedenza (nelle presenti note) dedotto, ammettere, ove occorra, tutte le prove, istanze e richieste istruttorie proposte da CP_1
[...] in primo grado ed eventualmente non ammesse;
- sempre in via istruttoria, rigettare le domande di ammissione di ogni e qualsiasi prova, istanza e richiesta istruttoria proposte dall'appellante anche in appello;
- nel merito, previa conferma integrale della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata da T_ Parte_1 rigettare nella sua totalità l'appello proposto da
/
quest'ultima, anche, occorrendo, sulla base delle eccezioni proposte in via preliminare / pregiudiziale da CP_1 nella presente comparsa, delle quali si chiede comunque l'accoglimento; CP_1 per le spese legali
- con condanna a carico dell'appellante ed in favore di giudiziali relative alla fase di appello,
oltre rimborso forfettario delle spese 15%, cap ed iva".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Parte_1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Pisa CP_2 e CP_1
[...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e per spese mediche, conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 1°.12.2014.
A supporto della sua domanda, aveva allegato che: in tale data, alle ore 18,00 circa, in San Giuliano Terme, sulla S.S. Abetone e
Brennero, essa era alla guida della CI Y tg DT953SS di proprietà di T_
CP_5 (assicurato con CP_6 con direzione di marcia Pisa-Lucca;
all'altezza dell'incrocio con via Campolungo, essa azionava l'indicatore di svolta a sinistra e si arrestava all'interno della propria corsia di marcia in attesa di poter svoltare;
CP_2 enel mentre, l'autoveicolo CI Y tg ER027TL di proprietà di
• condotto da Controparte_4 (assicurato CP_1 ), proveniente dall'opposto senso di marcia, invadeva la sua corsia e urtava l'auto di essa attrice spingendola sull'argine destro che costeggiava la strada;
persone presenti, tra cui Persona_2 si informavano delle sue condizioni di salute, quindi essa veniva condotta in autoambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Pisa;
• sul luogo interveniva la Polizia Municipale di San Giuliano Terme;
• a seguito dell'urto l'auto da lei condotta subiva ingenti danni ed essa pativa gravi personali.
La CP 2 era rimasta contumace, mentre il suo assicuratore si era costituito ed aveva contestato sia la dinamica del sinistro - deducendo che la Pt 1 giunta all'altezza dell'intersezione, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al veicolo proveniente in senso opposto - sia la quantificazione del danno.
La causa era istruita e, all'esito, con sentenza n. 76/22, il tribunale respingeva la domanda e compensava le spese di lite, rilevando che: "La teste presente sul luogo del sinistro indotta dall'attrice non ha saputo riferire circostanze utili a chiarire la dinamica perché ha solo sentito l'urto: si trovava come terza auto in coda dietro l'auto condotta da
Pt 1 e, guardando per vedere per quale motivo si erano fermati, ha visto che l'auto di
Pt 1 aveva l'indicatore di direzione sinistro in funzione ma ancora ferma nella propria corsia, dopodiché ha sentito l'urto e ha visto l'auto arretrare e fermarsi sull'argine destro mentre l'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia si fermava dopo pochi metri.
Il rapporto della Polizia Municipale intervenuta dopo il fatto riferisce che la strada è a due corsie con doppio senso di marcia con limite di velocità di 60 km orari, nell'occasione con fondo bagnato, presenta la linea di margine continua ma è assente la linea di mezzeria, è presente segnaletica orizzontale e verticale, l'illuminazione notturna (ora del rapporto
18,40) è scarsa, dalle foto in atti si vede un fosso costeggiante la strada sul lato destro per chi viene da Lucca e la strada, sulla quale c'è divieto di sorpasso, appare stretta;
le foto scattate dagli agenti verbalizzanti dopo il sinistro evidenziano i danni occorsi allo spigolo sinistro del veicolo condotto da CP 3 e nella parte frontale-sinistra del veicolo condotto da T_
La perizia di parte depositata da T_ sulla dinamica dell'evento mostra la ricostruzione della collisione dei veicoli, sulla base delle foto dei danni, nella quale si può notare la posizione diritta rispetto al suo senso di marcia del veicolo condotto da CP_3 e la posizione obliqua inclinata a sinistra, rispetto al senso di marcia, del veicolo condotto da
T_
L'attrice non ha fornito la prova delle circostanze che, in questo caso, potevano escludere la sussistenza del nesso causale (causalità materiale) tra la sua condotta e l'evento dannoso addebitandone la responsabilità in via esclusiva o concorrente all'altro veicolo, cioè l'essere ferma in attesa di poter svoltare a sinistra e posizionata all'interno dello spazio di sua pertinenza della carreggiata;
sulla base degli elementi di fatto acquisiti alla causa, non è applicabile il secondo comma dell'art. 2054 cc, mentre il movimento dell'auto condotta da T_ per iniziare o compiere la svolta a sinistra appare l'antecedente idoneo ad aver determinato l'evento; lo stato dei luoghi - strada stretta e trafficata in condizioni di scarsa illuminazione (appartiene al notorio che la strada SS
Abetone Brennero sia intensamente utilizzata) - dovevano consigliare un comportamento particolarmente prudente prima di affrontare la svolta a sinistra.
Conclusivamente, la domanda attrice è infondata e va respinta.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della incertezza nella ricostruzione fattuale."
Pt 1 ha appellato tale sentenza, facendo valere le seguenti doglianze: I. era errata l'affermazione del tribunale secondo cui la teste presente sul luogo del sinistro non aveva saputo riferire circostanze utili a chiarirne la dinamica perché aveva soltanto sentito l'urto, posto che, invece, essa aveva confermato le circostanze allegate dall'attrice ed in particolare che poco prima dell'urto la
T_ era ferma all'interno della propria corsia di marcia con l'indicatore di direzione inserito in attesa di svoltare a sinistra;
il primo giudice aveva aderito acriticamente alle conclusioni della polizia II.
municipale che, tuttavia, non godevano di fede privilegiata, laddove i danni riportati dai mezzi confermavano invece la propria ricostruzione;
se anche l'autoveicolo della Sig.ra T_ era posizionato leggermente obliquo III.
rispetto alla carreggiata, come riportato dal suo ctp p.i. Parte_2 era solo perché essa aveva intenzione di svoltare a sinistra non appena la corsia nell'opposto senso di marcia fosse stata libera, e ciò non smentiva affatto che la medesima fosse ferma all'interno della propria corsia con l'indicatore azionato, sebbene in prossimità del centro della strada (conformemente al codice della strada che impone a chi deve svoltare a sinistra di accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata); come emergeva dalla propria perizia di parte, la CP_3 oltre a non tenere la IV.
propria destra, stava marciando alla velocità di 57 km/h, eccessiva data la strada stretta, la mancanza di illuminazione, il fondo stradale bagnato,
l'approssimarsi di una intersezione, la manifestata intenzione dell'altro autoveicolo di svoltare, e di ciò il tribunale avrebbe dovuto tener conto;
vi era contrasto tra l'affermazione effettuata in sentenza secondo cui "sulla V.
base degli elementi di fatto acquisiti nella causa, non è applicabile il secondo comma dell'art 2054 c.c." e quella secondo cui "Le spese processuali possono essere compensate in ragione dell'incertezza nella ricostruzione fattuale", posto che proprio l'insuperabile incertezza nella ricostruzione fattuale determinava l'applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 comma secondo c.C.;
VI. ad ogni modo, ove il primo giudice non avesse ritenuto di recepire le proprie allegazioni fattuali avrebbe dovuto ricostruire la dinamica del sinistro disponendo una ctu sul punto.
L'appellante ha quindi insistito tanto in tale ctu quanto in quella medico-legale, per la quantificazione del danno. La CP_2è rimasta contumace anche in questo grado, mentre il suo assicuratore s'è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, e in subordine per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, contestando le ragioni d'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza appellata. Con ordinanza in data 20.2.2024, questa Corte ha disposto ctu volta a ricostruire la
Per dinamica del sinistro (con l'ing. Per 3 poi sostituito dall'ing. perché impossibilitato ad accettare l'incarico).
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.6.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La tempestività dell'appello.
L'assicuratore appellato ha eccepito la decadenza dall'impugnazione per l'asserita tardività della notifica dell'atto d'appello, rilevando che esso aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione in appello in data 22.7.2022, laddove la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 21.1.2022.
L'eccezione è palesemente infondata.
E' sufficiente infatti esaminare la relata di notifica dell'atto di citazione in atti per verificare che l'appellante ha consegnato l'atto all'organo notificatore in data 18.07.2022, di talché fin da tale momento la notifica poteva dirsi per lui perfezionata.
Invero, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo la consolidata giurisprudenza la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (v. da ult. Cass. n. 12930 del 14/05/2025).
L'appellato, nell'affermare del tutto apoditticamente che tale principio contrasterebbe con il fondamento dell'istituto della decadenza, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le ragioni di tale indirizzo giurisprudenziale, che non mina affatto la certezza del giudicato, ignora anche il dato normativo, ormai chiarissimo a seguito dell'inserimento di un terzo comma nell'art. 149 c.p.c. a mente del quale "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
3. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello pure ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
4. Il motivo di appello in punto di ctu cinematica.
All'esito del primo grado, non avendo il tribunale disposto la ctu volta a ricostruire la dinamica del sinistro chiesta dalla T_ gli elementi di prova emersi dall'istruttoria erano, da un canto, la deposizione della testimone Parte_3, presente sui luoghi di causa al momento del sinistro, e, dall'altro, la relazione dei Vigili Urbani sopraggiunti dopo che l'incidente si era verificato (peraltro confermata, superfluamente, dai medesimi in sede di prova testimoniale).
La teste Parte_3,in particolare, aveva dichiarato: "ero presente al momento del sinistro.
[...] Mi sono fermata e ho visto la CI Y RA ferma davanti ad altra auto davanti me, cioè io ero la terza in coda, ho guardato per vedere perché eravamo fermi e ho visto che la CI Y RA aveva la freccia sinistra in funzione ma non stava ancora voltando era ferma sulla propria corsia;
confermo di aver solo sentito l'urto dopodiché ho visto la
CI Y RA arretrare sulla mia destra e fermarsi sull'argine/scarpata a destra davanti a me, nel contempo ho visto un'altra auto CI Y GR percorrere la corsia opposta di marcia e fermarsi pochi metri dopo rispetto al luogo dove io ero ferma."
La relazione dei Vigili, premesso che i due veicoli coinvolti nell'incidente percorrevano la medesima Strada statale dell'Abetone, a due sensi di marcia, provenendo da direzioni opposte, evidenziava che: La conducente del veicolo A, giunta all'altezza di via di Campolungo posta alla sua sinistra, iniziava la manovra di svolta a sinistra nella via in narrativa. Con la manovra posta in essere non dava la precedenza al veicolo B proveniente in senso opposto e quindi dalla propria destra. L'urto tra i due veicoli si concretizzava tra lo spigolo anteriore destro-parte anteriore destra del veicolo A e lo spigolo anteriore sinistro del veicolo B. Il veicolo A a causa dell'urto, veniva proiettato indietro obliquamente rispetto al proprio senso di marcia arrestandosi sulla scarpata dell'argine del canale posto sul lato destro della statale direzione Pisa-Lucca. Il veicolo B dopo l'urto, si fermava poco più avanti nella propria corsia di
La posizione statica di entrambe i veicoli e lo stato dei luoghi è stata marcia.
fotografata e riportata nel fascicolo fotografico. یانSul piano viabile interessante il campo del sinistro non si evidenziavano tracce di-frenata e/o altri segni eventualmente lasciati dai veicoli coinvolti. GIULIA
Tale relazione precisava anche che l'illuminazione della strada era scarsa e la striscia di mezzeria mancante. I Verbalizzanti non eseguirono rilievi metrici dello stato dei luoghi e, pertanto, non sono disponibili le posizioni dei veicoli in posizione di quiete;
dalla loro relazione non emerge che sul piano viabile fossero visibili tracce lasciate dai due veicoli;
sono invece allegate alla relazione fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi e dei veicoli immediatamente dopo il sinistro (Foto 14-15-16-17).
Questa Corte ha già implicitamente scrutinato positivamente il motivo d'appello di T_
disponendo la ctu cinematica richiesta.
Si tratta allora di ricostruire, sulla scorta di tale accertamento peritale nonché delle ulteriori risultanze istruttorie, la dinamica del sinistro.
5. Gli ulteriori motivi d'appello e la dinamica del sinistro.
In primo luogo, si deve rilevare che, come già riportato nel precedente paragrafo, ma anche nella sentenza appellata, la teste Parte_3 ha sì riferito di aver visto la vettura della T_ fermarsi, in attesa d'intraprendere la svolta a sinistra (per poi imboccare via
Campolungo) e dunque tale circostanza deve ritenersi provata ma ha anche aggiunto di non aver veduto lo scontro tra i due veicoli, non escludendo affatto che al momento dell'impatto la T_ si fosse rimessa in movimento né fornendo elementi utili a ricostruire la posizione di lei sulla carreggiata.
In secondo luogo, si deve concordare con l'appellante in merito al fatto che le valutazioni espresse dai Vigili nel verbale dell'incidente stradale nello specifico, l'attribuzione di responsabilità alla T_ per aver intrapreso la svolta a sinistra senza concedere la precedenza alla CP_3 - non costituiscono prova legale, precisando, tuttavia, che godono invece di tale forza probatoria i rilievi fattuali e, in particolare, la descrizione dello stato dei luoghi al momento del sinistro, dei danni riportati dai mezzi e della loro posizione al momento dell'arrivo degli accertatori (che, ciò non è contestato, corrisponde anche alla posizione immediatamente dopo l'urto, non essendo i veicoli stati spostati prima dell'arrivo dei Vigili).
Si deve, dunque, passare all'esame delle risultanze peritali. Per_ ha premesso che il sinistro in esame è avvenuto lungo la via S.S. Il ctu Ing.
dell'Abetone e del Brennero, in corrispondenza dell'intersezione con via Campolungo in
San Giuliano Terme (PI). Lucca
Senso di percorrenza
Via di
Luogo del
Senso di percorrenza
Pisa
Ha poi dato conto delle opposte versioni date dalle parti delle modalità di accadimento del sinistro:
a) CP_3 "Ero alla guida della mia vettura e percorrevo la statale del Brennero con direzione di marcia Lucca>Pisa. Giunta in prossimità di via di Campolungo, posta alla mia destra, ho visto una vettura proveniente dal senso opposto che metteva la freccia e girava subito in via Campolungo sulla sua sinistra. Io ho inchiodato ma non ho potuto evitare l'urto in quanto era vicino alla via di Campolungo e quindi non c'era lo spazio necessario per frenare";
b) T_ "Percorrevo la S.S. Abetone in qualità di conducente della CI Y targata
DT953SS con direzione di marcia Pisa > San Giuliano Terme. Mi sono fermata in prossimità dell'intersezione con la via di Campolungo nella mia corsia di marcia azionando l'indicatore di direzione sinistro in attesa di effettuare la svolta nella suddetta via in quanto stavano sopraggiungendo dal senso opposto delle autovetture. Ad un certo punto ho visto un veicolo che perdeva il controllo e mi veniva ad urtare frontalmente. Preciso che tale veicolo percorreva S.S. Abetone con direzione di marcia San Giuliano Terme > Pisa".
Ha dunque descritto la strada in esame: "La larghezza della strada statale è pari a circa
6,00 quindi circa m.3,00 per ciascuna corsia di marcia ancorché, neppure al momento del sopralluogo, non risulti visibile alcuna striscia di mezzeria. La larghezza di entrambi i veicoli era pari a circa m.1,70 pertanto ampiamente inferiore rispetto allo spazio disponibile per il transito".
Ha poi evidenziato come una eventuale perdita di controllo del veicolo diretto verso Pisa con conseguente deviazione verso sinistra ed invasione dell'opposta corsia di marcia come sostenuto dall'appellante - avrebbe coinvolto non solo il veicolo intento a svoltare verso via di Campolungo, ma anche gli altri veicoli in fila dietro di esso, e sia pertanto da escludere.
Dalle fotografie scattate dai Vigili il ctu ha inoltre ricavato che sull'autovettura CI Y condotta dalla signora Pt 1 vi era una evidente introflessione della porzione destra del paraurti anteriore e della griglia centrale ed una deformazione di consenso del cofano sul
Pt 1 fosse lato sinistro (Foto 19-20-21), ciò che fa ritenere che il veicolo condotto dalla giunto all'urto con il veicolo antagonista con la propria parte anteriore destra.
Per quanto concerne, invece, la CI Y condotta dalla CP_3 l'analisi degli scatti fotografici disponibili (Foto 22-23) ha indotto il ctu a ritenere che l'urto con il veicolo antagonista abbia interessato la parte anteriore sinistra;
si rileva, infatti, una profonda introflessione del lato sinistro del paraurti anteriore, la rottura del faro anteriore sinistro ed una deformazione di consenso del cofano lato sinistro.
Il ctu ha dunque evidenziato che le due auto pervennero all'urto secondo le posizioni sotto riportate, e che la CI Y procedeva in prossimità della mezzeria della carreggiata, con traiettoria pressoché parallela all'asse stradale, posto che un'inclinazione diversa, rivolta verso l'opposta corsia di marcia, risulterebbe incompatibile con i danni riportati dai veicoli e con le posizioni di quiete degli stessi rilevate dai verbalizzanti dopo l'urto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei veicoli fermi in fila dietro la
CI Y condotta dalla Pt 1 che ne sarebbe derivato.
Direzione Pisa
Direzione Lucca
Figura 01 - Veicoli all'urto - Veicolo A (Fanelli) in Rosso - Veicolo B (Puccini) in Azzurro Il ctu, sulla base dei danni ai veicoli, ha inoltre chiarito che l'auto condotta dalla signora
CP 3 giunse all'urto ad una velocità ampiamente inferiore al limite imposto nel tratto di strada in questione ovvero 60 Km/h (mentre la velocità di quella condotta dalla T_ era assai modesta), precisando che entrambi i veicoli avevano piena possibilità di reciproco avvistamento.
L'appellante ha eccepito la nullità della ctu e comunque la sua erroneità, rilevando che l'elaborato era stato depositato in ritardo rispetto ai termini assegnati, era superficiale e non dava spiegazioni utili alla ricostruzione delle dinamica del sinistro;
in particolare, a suo dire esso era carente non contendendo alcuna formula matematica né simulazione numerica, contrariamente alla perizia di parte, si era basata unicamente su quanto contenuto nel rapporto di incidente ed aveva privato di qualsiasi considerazione sia la dichiarazione della Sig.ra T_ sia quella della teste Parte_3.
Nessuna di tali censure coglie nel segno.
La circostanza, vera, che la relazione peritale sia stata depositata in ritardo comporta unicamente una decurtazione del compenso (v. il relativo decreto di liquidazione).
Non è invece affatto vero che il ctu non abbia tenuto conto della dichiarazione della sig.ra
Per_ T_ l'ing. ne ha infatti dato conto commentandola e spiegando le ragioni che la rendevano incompatibile con i dati oggettivi. Quanto alle dichiarazioni della teste, come già rilevato sono parziali, non comprendendo il momento immediatamente precedente al sinistro, e quindi non consentono di escludere che la T_ si sia, per quanto magari lentamente, spostata verso sinistra.
Non è poi vero che il ctu si sia adagiato sul verbale dei Vigili: correttamente, egli ha estrapolato da tale verbale i soli dati oggettivi riscontrati dagli agenti.
Neppure è vero che il ctu non avrebbe valutato la velocità dei veicoli, né preso in considerazione la possibilità di reciproco avvistamento dei veicoli antagonisti, avendo invece esaminato, quantificato e commentato entrambi tali profili.
Che, poi, differentemente dal ctp, il ctu non abbia utilizzato il software PC-Crash, lungi dal costituire una carenza, è frutto invece di una corretta metodologia, avendo ben spiegato il consulente dell'ufficio che con gli scarni dati disponibili (non vi erano tracce di frenata né segni sul selciato idonei a ricostruire le coordinate del punto di impatto rispetto al centro di massa dei veicoli, all'andamento delle deformazioni dei due veicoli ed ai conseguenti valori di EES, alla presunta zona d'urto ed alle evoluzioni post-urto compiute dai due veicoli) i dati assunti dal CTP erano frutto di personali interpretazioni, e dunque le conseguenti conclusioni cui il perito Parte_2 era giunto su incarico dell'attrice erano prive di fondamento tecnico e conducevano ad una ricostruzione non condivisibile.
Il ctu ha quindi concluso che: • La signora T_ ometteva di dare la precedenza al veicolo di cui intersecava la traiettoria in violazione dell'art. 145 CdS;
ella intraprese la manovra di attraversamento mal valutando il moto dei veicoli che impegnavano l'opposta corsia di marcia, pur avendo piena capacità di avvistamento: "Si ritiene che la condotta di guida tenuta dalla signora
T_ intenta ad effettuare l'attraversamento della Strada Statale verso la via di
Campolungo, sia stata causa del sinistro de quo". La signora CP_3 al momento dell'impatto, teneva una posizione sulla carreggiata non conforme a quanto prescritto dall'art.143 CdS, in quanto non procedeva in prossimità del margine destro.
Riguardo a quest'ultimo profilo, l'appellata ha rilevato che la posizione della CP 3 era:
Irrilevante, posto che, se anche la Y10 si fosse trovata per 65 cm ancor più spostata verso destra nella sua corsia di pertinenza, l'urto si sarebbe comunque verificato;
Corretta, posto che, se da m.3,00 (spazio di corsia) si sottraevano m. 1,70
(larghezza auto), rimaneva uno spazio pari a m. 1,30 e dunque, dovendosi lasciare almeno cm. 65 di distanza dal fossato, che correva lungo il margine destro della corsia di pertinenza della CP_3 l'auto teneva strettamente la destra;
inoltre, la posizione di quiete raggiunta dall'auto della CP 3 dopo lo
-
era verosimilmente dovuta al tentativo di evitare lo scontro con l'auto scontro-
condotta dalla T_
Tuttavia, nessuno di tali argomenti è condivisibile: la presenza del fossato avrebbe dovuto in ipotesi indurre la CP 3 a moderare particolarmente la propria velocità, non certo a spostarsi verso la mezzeria, essendo peraltro sufficiente lasciare mezzo metro sulla propria destra;
affermare che la Y 10 si trovava in prossimità della mezzeria,
d'altro canto, non significa affatto affermare che essa si trovasse a 65 cm. dal centro della strada, bensì che fosse ben più vicina ad esso;
è estremamente improbabile che vi sia stato uno spostamento verso la mezzeria determinato dal tentativo di evitare la
T_ ché, anzi, la reazione istintiva, e proficua, sarebbe semmai stata quella di spostarsi sulla destra, allontanandosi dal pericolo.
Non vi è poi alcuna prova che se la CP_3 si fosse tenuta sul margine destro lo scontro vi sarebbe comunque stato, e tale prova avrebbe dovuto essere fornita dall'appellata, stante la presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esoRA l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (v. ex plurimis 19/12/2024 n. 33483:
“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta").
Ciò, tuttavia, non significa che le parti abbiano concorso in eguale misura al fatto: è evidente che la condotta della T_ che arrivò ad impegnare la corsia di pertinenza della CP_3 è ben più grave di quella della CP_3 che rimase sempre all'interno della propria corsia, seppur in posizione scorretta, e che, seppur avvistando la T_ avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria velocità, tuttavia procedeva pur sempre a 60 km/h, dunque ad una velocità tutt'altro che folle.
Nel raffrontare i due contegni, e la rispettiva efficienza causale, si deve allora affermare che il sinistro in esame è da ascrivere nella misura del 75% a responsabilità dell'appellante e nella misura del 25% a responsabilità dell'appellata.
Al riguardo, appare infine opportuno chiarire che la circostanza che il ctu abbia affermato che la condotta di guida tenuta dalla signora T_ che mal valutò il moto dei veicoli che impegnavano l'opposta corsia di marcia pur avendo piena capacità di avvistamento, sia stata causa del sinistro de quo, non equivale ad esimere da responsabilità la CP_3 avendo anzi il ctu dato conto della di lei scorretta posizione sulla carreggiata - né comunque tale giudizio conclusivo, di natura prettamente giuridica, e di esclusiva pertinenza del giudice, potrebbe essere rimesso al ctu, il cui compito è unicamente quello di fornire dati tecnici.
In conclusione, all'appellante dev'essere riconosciuto un credito risarcitorio pari ad 1/4 del danno complessivamente patito.
Poiché dalla documentazione medica in atti emerge che la signora T_ in conseguenza del sinistro, ha riportato una frattura diafisaria dell'omero destro, e poiché, tuttavia, il tribunale non ha disposto la ctu medico-legale chiesta dalla danneggiata, per la quantificazione del danno appare necessario rimettere la causa sul ruolo e disporre tale accertamento.
Le spese di lite dei due gradi saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 76/22 del Tribunale Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa od di Pisa, ogni altra domanda,
assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che il sinistro in esame è ascrivibile agli appellati nella misura del 25% ed alla stessa appellante nella misura del 75% e che pertanto la T_ vanta un credito risarcitorio pari ad 1/4
del danno patito;
rimette la causa sul ruolo per disporre, con separata ordinanza, una ctu volta a quantificare l'invalidità permanente e temporanea riportate dalla T_ in conseguenza del sinistro e l'entità e congruità delle spese mediche connesse a tali lesioni.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Carla Santese
Consigliere Estensore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1418/2022 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
FRANCESCA BELLACCHI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
contro
CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MARCELLO ROSATI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CP_2 (c.f. C.F. 2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello:
- In via principale dichiarare la nullità della consulenza tecnica di ufficio in atti e disporre la sostituzione del CTU nominato, Ing. Persona_1 con altro consulente esperto '
in materia di ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali. 'Persona_1 a chiarimenti su
-In via subordinata, chiamare il CTU nominato, Ing. quanto esposto in atti, in particolare nelle osservazioni del CTP alla bozza del CTU, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, al fine di fornire tutte le necessarie spiegazioni di natura tecnico-scientifica in relazione al contenuto della consulenza tecnica di ufficio dallo stesso depositata ed alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice P.i. A. Parte 2 , ad ogni effetto di legge.
In particolare chiedere al Ctu di chiarire:
1. Per quale motivo non ha eseguito i rilievi stradali con le opportune misurazioni sul luogo del sinistro;
2. Se ha applicato una metodologia tecnico scientifica per la ricostruzione del sinistro, non risultandone richiamata alcuna nella relazione in atti;
3. Per quale motivo non ha eseguito una planimetria in scala;
4. Se è corretto non effettuare calcoli per quantificare la velocità pre urto e post urto dei veicoli incidentati;
5. Se è corretto non effettuare calcoli per stimare la possibilità di avvistamento reciproco dei veicoli al fine di verificarne l'effettiva posizione al momento della collisione;
6. Per quale motivo non ha tenuto conto nel determinare la dinamica del sinistro delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra T_ e dalla Sig.ra Parte_3 contenute nel rapporto di incidente della polizia Municipale di San Giuliano Terme;
7. Sulla base di quale ragionamento tecnico scientifico ha potuto affermare che, sebbene avesse violato l'art. 143 del CDS, il sinistro fosse stato causatola Sig.ra CP_3 esclusivamente dalla Sig.ra T_ escludendo un concorso di colpa;
- In via ulteriormente subordinata, pur ritenendo che la causa non sia matura per la decisione ed insistendo sulle istanze che precedono, si conclude come da atto di appello, chiedendo che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata n.76/22 emessa dal Tribunale di Pisa, Got Dott.ssa C. Beconi, nella causa n.
4915/2017 rg in data 20.01.2022, depositata in cancelleria e pubblicata in data
21.01.2022, contrariis reiectiis, voglia accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si trascrivono:
- in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra
Controparte_4 nella verificazione del sinistro stradale avvenuto in San Giuliano Terme
(PI) in data 01/12/14 per cui è causa e conseguentemente
(P.I. condannare in solido tra di loro e ciascuno per il proprio titolo la CP_1
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento,
Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, e la Sig.ra CP_2 Codice Fiscale_3
residente in [...] per i motivi di cui in premessa, a dare ed a pagare in favore della Sig.ra Parte_1 la somma di € 46.612,00 (quarantaseimilaseicentododici euro), e successivamente, fino al saldo effettivo, nella misura stabilita dall'art. 1284, comma 4 cc, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (€ 1638,00, comprensivi delle spese mediche e delle perizie) e non patrimoniali (€ 44.974,00, comprensivi del danno biologico e del danno morale pari ad e
€ 5000,00) già dettagliatamente indicati in premessa e subiti a seguito del sinistro avvenuto in san Giuliano Terme 01/12/2014 per cui è causa, il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data del sinistro alla notifica dell'atto di citazione, e successivamente, fino al saldo effettivo, nella misura stabilita dall'art. 1284, comma 4 cc;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della eventuale corresponsabilità della Sig.ra nella causazione del sinistro, accertareParte_1 comunque i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo e condannare la CP_1 (P.I. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, cap 38123, Piazza delle Donne
Lavoratrici n.2, e la Sig.ra CP_2 ( Codice Fiscale_3 residente in '
Portoferraio, Via Concia di Terra n.34, per i motivi di cui in premessa, al pagamento in favore dell'attrice nella misura percentuale che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
- In via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste e non ammesse in primo grado ed in particolare compresa la Ctu medico legale sulla persona dell'appellante.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimb. spese geRAli
15%, per entrambi i gradi di giudizio."
Per parte appellata:
"Voglia la Corte di Appello di Firenze:
- in via istruttoria, tenuto conto di quanto in precedenza (nelle presenti note) dedotto, ammettere, ove occorra, tutte le prove, istanze e richieste istruttorie proposte da CP_1
[...] in primo grado ed eventualmente non ammesse;
- sempre in via istruttoria, rigettare le domande di ammissione di ogni e qualsiasi prova, istanza e richiesta istruttoria proposte dall'appellante anche in appello;
- nel merito, previa conferma integrale della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata da T_ Parte_1 rigettare nella sua totalità l'appello proposto da
/
quest'ultima, anche, occorrendo, sulla base delle eccezioni proposte in via preliminare / pregiudiziale da CP_1 nella presente comparsa, delle quali si chiede comunque l'accoglimento; CP_1 per le spese legali
- con condanna a carico dell'appellante ed in favore di giudiziali relative alla fase di appello,
oltre rimborso forfettario delle spese 15%, cap ed iva".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Parte_1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Pisa CP_2 e CP_1
[...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e per spese mediche, conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 1°.12.2014.
A supporto della sua domanda, aveva allegato che: in tale data, alle ore 18,00 circa, in San Giuliano Terme, sulla S.S. Abetone e
Brennero, essa era alla guida della CI Y tg DT953SS di proprietà di T_
CP_5 (assicurato con CP_6 con direzione di marcia Pisa-Lucca;
all'altezza dell'incrocio con via Campolungo, essa azionava l'indicatore di svolta a sinistra e si arrestava all'interno della propria corsia di marcia in attesa di poter svoltare;
CP_2 enel mentre, l'autoveicolo CI Y tg ER027TL di proprietà di
• condotto da Controparte_4 (assicurato CP_1 ), proveniente dall'opposto senso di marcia, invadeva la sua corsia e urtava l'auto di essa attrice spingendola sull'argine destro che costeggiava la strada;
persone presenti, tra cui Persona_2 si informavano delle sue condizioni di salute, quindi essa veniva condotta in autoambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Pisa;
• sul luogo interveniva la Polizia Municipale di San Giuliano Terme;
• a seguito dell'urto l'auto da lei condotta subiva ingenti danni ed essa pativa gravi personali.
La CP 2 era rimasta contumace, mentre il suo assicuratore si era costituito ed aveva contestato sia la dinamica del sinistro - deducendo che la Pt 1 giunta all'altezza dell'intersezione, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza al veicolo proveniente in senso opposto - sia la quantificazione del danno.
La causa era istruita e, all'esito, con sentenza n. 76/22, il tribunale respingeva la domanda e compensava le spese di lite, rilevando che: "La teste presente sul luogo del sinistro indotta dall'attrice non ha saputo riferire circostanze utili a chiarire la dinamica perché ha solo sentito l'urto: si trovava come terza auto in coda dietro l'auto condotta da
Pt 1 e, guardando per vedere per quale motivo si erano fermati, ha visto che l'auto di
Pt 1 aveva l'indicatore di direzione sinistro in funzione ma ancora ferma nella propria corsia, dopodiché ha sentito l'urto e ha visto l'auto arretrare e fermarsi sull'argine destro mentre l'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia si fermava dopo pochi metri.
Il rapporto della Polizia Municipale intervenuta dopo il fatto riferisce che la strada è a due corsie con doppio senso di marcia con limite di velocità di 60 km orari, nell'occasione con fondo bagnato, presenta la linea di margine continua ma è assente la linea di mezzeria, è presente segnaletica orizzontale e verticale, l'illuminazione notturna (ora del rapporto
18,40) è scarsa, dalle foto in atti si vede un fosso costeggiante la strada sul lato destro per chi viene da Lucca e la strada, sulla quale c'è divieto di sorpasso, appare stretta;
le foto scattate dagli agenti verbalizzanti dopo il sinistro evidenziano i danni occorsi allo spigolo sinistro del veicolo condotto da CP 3 e nella parte frontale-sinistra del veicolo condotto da T_
La perizia di parte depositata da T_ sulla dinamica dell'evento mostra la ricostruzione della collisione dei veicoli, sulla base delle foto dei danni, nella quale si può notare la posizione diritta rispetto al suo senso di marcia del veicolo condotto da CP_3 e la posizione obliqua inclinata a sinistra, rispetto al senso di marcia, del veicolo condotto da
T_
L'attrice non ha fornito la prova delle circostanze che, in questo caso, potevano escludere la sussistenza del nesso causale (causalità materiale) tra la sua condotta e l'evento dannoso addebitandone la responsabilità in via esclusiva o concorrente all'altro veicolo, cioè l'essere ferma in attesa di poter svoltare a sinistra e posizionata all'interno dello spazio di sua pertinenza della carreggiata;
sulla base degli elementi di fatto acquisiti alla causa, non è applicabile il secondo comma dell'art. 2054 cc, mentre il movimento dell'auto condotta da T_ per iniziare o compiere la svolta a sinistra appare l'antecedente idoneo ad aver determinato l'evento; lo stato dei luoghi - strada stretta e trafficata in condizioni di scarsa illuminazione (appartiene al notorio che la strada SS
Abetone Brennero sia intensamente utilizzata) - dovevano consigliare un comportamento particolarmente prudente prima di affrontare la svolta a sinistra.
Conclusivamente, la domanda attrice è infondata e va respinta.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della incertezza nella ricostruzione fattuale."
Pt 1 ha appellato tale sentenza, facendo valere le seguenti doglianze: I. era errata l'affermazione del tribunale secondo cui la teste presente sul luogo del sinistro non aveva saputo riferire circostanze utili a chiarirne la dinamica perché aveva soltanto sentito l'urto, posto che, invece, essa aveva confermato le circostanze allegate dall'attrice ed in particolare che poco prima dell'urto la
T_ era ferma all'interno della propria corsia di marcia con l'indicatore di direzione inserito in attesa di svoltare a sinistra;
il primo giudice aveva aderito acriticamente alle conclusioni della polizia II.
municipale che, tuttavia, non godevano di fede privilegiata, laddove i danni riportati dai mezzi confermavano invece la propria ricostruzione;
se anche l'autoveicolo della Sig.ra T_ era posizionato leggermente obliquo III.
rispetto alla carreggiata, come riportato dal suo ctp p.i. Parte_2 era solo perché essa aveva intenzione di svoltare a sinistra non appena la corsia nell'opposto senso di marcia fosse stata libera, e ciò non smentiva affatto che la medesima fosse ferma all'interno della propria corsia con l'indicatore azionato, sebbene in prossimità del centro della strada (conformemente al codice della strada che impone a chi deve svoltare a sinistra di accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata); come emergeva dalla propria perizia di parte, la CP_3 oltre a non tenere la IV.
propria destra, stava marciando alla velocità di 57 km/h, eccessiva data la strada stretta, la mancanza di illuminazione, il fondo stradale bagnato,
l'approssimarsi di una intersezione, la manifestata intenzione dell'altro autoveicolo di svoltare, e di ciò il tribunale avrebbe dovuto tener conto;
vi era contrasto tra l'affermazione effettuata in sentenza secondo cui "sulla V.
base degli elementi di fatto acquisiti nella causa, non è applicabile il secondo comma dell'art 2054 c.c." e quella secondo cui "Le spese processuali possono essere compensate in ragione dell'incertezza nella ricostruzione fattuale", posto che proprio l'insuperabile incertezza nella ricostruzione fattuale determinava l'applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 comma secondo c.C.;
VI. ad ogni modo, ove il primo giudice non avesse ritenuto di recepire le proprie allegazioni fattuali avrebbe dovuto ricostruire la dinamica del sinistro disponendo una ctu sul punto.
L'appellante ha quindi insistito tanto in tale ctu quanto in quella medico-legale, per la quantificazione del danno. La CP_2è rimasta contumace anche in questo grado, mentre il suo assicuratore s'è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, e in subordine per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, contestando le ragioni d'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza appellata. Con ordinanza in data 20.2.2024, questa Corte ha disposto ctu volta a ricostruire la
Per dinamica del sinistro (con l'ing. Per 3 poi sostituito dall'ing. perché impossibilitato ad accettare l'incarico).
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 13.6.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La tempestività dell'appello.
L'assicuratore appellato ha eccepito la decadenza dall'impugnazione per l'asserita tardività della notifica dell'atto d'appello, rilevando che esso aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione in appello in data 22.7.2022, laddove la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 21.1.2022.
L'eccezione è palesemente infondata.
E' sufficiente infatti esaminare la relata di notifica dell'atto di citazione in atti per verificare che l'appellante ha consegnato l'atto all'organo notificatore in data 18.07.2022, di talché fin da tale momento la notifica poteva dirsi per lui perfezionata.
Invero, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo la consolidata giurisprudenza la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (v. da ult. Cass. n. 12930 del 14/05/2025).
L'appellato, nell'affermare del tutto apoditticamente che tale principio contrasterebbe con il fondamento dell'istituto della decadenza, oltre a non confrontarsi adeguatamente con le ragioni di tale indirizzo giurisprudenziale, che non mina affatto la certezza del giudicato, ignora anche il dato normativo, ormai chiarissimo a seguito dell'inserimento di un terzo comma nell'art. 149 c.p.c. a mente del quale "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
3. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello pure ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
4. Il motivo di appello in punto di ctu cinematica.
All'esito del primo grado, non avendo il tribunale disposto la ctu volta a ricostruire la dinamica del sinistro chiesta dalla T_ gli elementi di prova emersi dall'istruttoria erano, da un canto, la deposizione della testimone Parte_3, presente sui luoghi di causa al momento del sinistro, e, dall'altro, la relazione dei Vigili Urbani sopraggiunti dopo che l'incidente si era verificato (peraltro confermata, superfluamente, dai medesimi in sede di prova testimoniale).
La teste Parte_3,in particolare, aveva dichiarato: "ero presente al momento del sinistro.
[...] Mi sono fermata e ho visto la CI Y RA ferma davanti ad altra auto davanti me, cioè io ero la terza in coda, ho guardato per vedere perché eravamo fermi e ho visto che la CI Y RA aveva la freccia sinistra in funzione ma non stava ancora voltando era ferma sulla propria corsia;
confermo di aver solo sentito l'urto dopodiché ho visto la
CI Y RA arretrare sulla mia destra e fermarsi sull'argine/scarpata a destra davanti a me, nel contempo ho visto un'altra auto CI Y GR percorrere la corsia opposta di marcia e fermarsi pochi metri dopo rispetto al luogo dove io ero ferma."
La relazione dei Vigili, premesso che i due veicoli coinvolti nell'incidente percorrevano la medesima Strada statale dell'Abetone, a due sensi di marcia, provenendo da direzioni opposte, evidenziava che: La conducente del veicolo A, giunta all'altezza di via di Campolungo posta alla sua sinistra, iniziava la manovra di svolta a sinistra nella via in narrativa. Con la manovra posta in essere non dava la precedenza al veicolo B proveniente in senso opposto e quindi dalla propria destra. L'urto tra i due veicoli si concretizzava tra lo spigolo anteriore destro-parte anteriore destra del veicolo A e lo spigolo anteriore sinistro del veicolo B. Il veicolo A a causa dell'urto, veniva proiettato indietro obliquamente rispetto al proprio senso di marcia arrestandosi sulla scarpata dell'argine del canale posto sul lato destro della statale direzione Pisa-Lucca. Il veicolo B dopo l'urto, si fermava poco più avanti nella propria corsia di
La posizione statica di entrambe i veicoli e lo stato dei luoghi è stata marcia.
fotografata e riportata nel fascicolo fotografico. یانSul piano viabile interessante il campo del sinistro non si evidenziavano tracce di-frenata e/o altri segni eventualmente lasciati dai veicoli coinvolti. GIULIA
Tale relazione precisava anche che l'illuminazione della strada era scarsa e la striscia di mezzeria mancante. I Verbalizzanti non eseguirono rilievi metrici dello stato dei luoghi e, pertanto, non sono disponibili le posizioni dei veicoli in posizione di quiete;
dalla loro relazione non emerge che sul piano viabile fossero visibili tracce lasciate dai due veicoli;
sono invece allegate alla relazione fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi e dei veicoli immediatamente dopo il sinistro (Foto 14-15-16-17).
Questa Corte ha già implicitamente scrutinato positivamente il motivo d'appello di T_
disponendo la ctu cinematica richiesta.
Si tratta allora di ricostruire, sulla scorta di tale accertamento peritale nonché delle ulteriori risultanze istruttorie, la dinamica del sinistro.
5. Gli ulteriori motivi d'appello e la dinamica del sinistro.
In primo luogo, si deve rilevare che, come già riportato nel precedente paragrafo, ma anche nella sentenza appellata, la teste Parte_3 ha sì riferito di aver visto la vettura della T_ fermarsi, in attesa d'intraprendere la svolta a sinistra (per poi imboccare via
Campolungo) e dunque tale circostanza deve ritenersi provata ma ha anche aggiunto di non aver veduto lo scontro tra i due veicoli, non escludendo affatto che al momento dell'impatto la T_ si fosse rimessa in movimento né fornendo elementi utili a ricostruire la posizione di lei sulla carreggiata.
In secondo luogo, si deve concordare con l'appellante in merito al fatto che le valutazioni espresse dai Vigili nel verbale dell'incidente stradale nello specifico, l'attribuzione di responsabilità alla T_ per aver intrapreso la svolta a sinistra senza concedere la precedenza alla CP_3 - non costituiscono prova legale, precisando, tuttavia, che godono invece di tale forza probatoria i rilievi fattuali e, in particolare, la descrizione dello stato dei luoghi al momento del sinistro, dei danni riportati dai mezzi e della loro posizione al momento dell'arrivo degli accertatori (che, ciò non è contestato, corrisponde anche alla posizione immediatamente dopo l'urto, non essendo i veicoli stati spostati prima dell'arrivo dei Vigili).
Si deve, dunque, passare all'esame delle risultanze peritali. Per_ ha premesso che il sinistro in esame è avvenuto lungo la via S.S. Il ctu Ing.
dell'Abetone e del Brennero, in corrispondenza dell'intersezione con via Campolungo in
San Giuliano Terme (PI). Lucca
Senso di percorrenza
Via di
Luogo del
Senso di percorrenza
Pisa
Ha poi dato conto delle opposte versioni date dalle parti delle modalità di accadimento del sinistro:
a) CP_3 "Ero alla guida della mia vettura e percorrevo la statale del Brennero con direzione di marcia Lucca>Pisa. Giunta in prossimità di via di Campolungo, posta alla mia destra, ho visto una vettura proveniente dal senso opposto che metteva la freccia e girava subito in via Campolungo sulla sua sinistra. Io ho inchiodato ma non ho potuto evitare l'urto in quanto era vicino alla via di Campolungo e quindi non c'era lo spazio necessario per frenare";
b) T_ "Percorrevo la S.S. Abetone in qualità di conducente della CI Y targata
DT953SS con direzione di marcia Pisa > San Giuliano Terme. Mi sono fermata in prossimità dell'intersezione con la via di Campolungo nella mia corsia di marcia azionando l'indicatore di direzione sinistro in attesa di effettuare la svolta nella suddetta via in quanto stavano sopraggiungendo dal senso opposto delle autovetture. Ad un certo punto ho visto un veicolo che perdeva il controllo e mi veniva ad urtare frontalmente. Preciso che tale veicolo percorreva S.S. Abetone con direzione di marcia San Giuliano Terme > Pisa".
Ha dunque descritto la strada in esame: "La larghezza della strada statale è pari a circa
6,00 quindi circa m.3,00 per ciascuna corsia di marcia ancorché, neppure al momento del sopralluogo, non risulti visibile alcuna striscia di mezzeria. La larghezza di entrambi i veicoli era pari a circa m.1,70 pertanto ampiamente inferiore rispetto allo spazio disponibile per il transito".
Ha poi evidenziato come una eventuale perdita di controllo del veicolo diretto verso Pisa con conseguente deviazione verso sinistra ed invasione dell'opposta corsia di marcia come sostenuto dall'appellante - avrebbe coinvolto non solo il veicolo intento a svoltare verso via di Campolungo, ma anche gli altri veicoli in fila dietro di esso, e sia pertanto da escludere.
Dalle fotografie scattate dai Vigili il ctu ha inoltre ricavato che sull'autovettura CI Y condotta dalla signora Pt 1 vi era una evidente introflessione della porzione destra del paraurti anteriore e della griglia centrale ed una deformazione di consenso del cofano sul
Pt 1 fosse lato sinistro (Foto 19-20-21), ciò che fa ritenere che il veicolo condotto dalla giunto all'urto con il veicolo antagonista con la propria parte anteriore destra.
Per quanto concerne, invece, la CI Y condotta dalla CP_3 l'analisi degli scatti fotografici disponibili (Foto 22-23) ha indotto il ctu a ritenere che l'urto con il veicolo antagonista abbia interessato la parte anteriore sinistra;
si rileva, infatti, una profonda introflessione del lato sinistro del paraurti anteriore, la rottura del faro anteriore sinistro ed una deformazione di consenso del cofano lato sinistro.
Il ctu ha dunque evidenziato che le due auto pervennero all'urto secondo le posizioni sotto riportate, e che la CI Y procedeva in prossimità della mezzeria della carreggiata, con traiettoria pressoché parallela all'asse stradale, posto che un'inclinazione diversa, rivolta verso l'opposta corsia di marcia, risulterebbe incompatibile con i danni riportati dai veicoli e con le posizioni di quiete degli stessi rilevate dai verbalizzanti dopo l'urto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei veicoli fermi in fila dietro la
CI Y condotta dalla Pt 1 che ne sarebbe derivato.
Direzione Pisa
Direzione Lucca
Figura 01 - Veicoli all'urto - Veicolo A (Fanelli) in Rosso - Veicolo B (Puccini) in Azzurro Il ctu, sulla base dei danni ai veicoli, ha inoltre chiarito che l'auto condotta dalla signora
CP 3 giunse all'urto ad una velocità ampiamente inferiore al limite imposto nel tratto di strada in questione ovvero 60 Km/h (mentre la velocità di quella condotta dalla T_ era assai modesta), precisando che entrambi i veicoli avevano piena possibilità di reciproco avvistamento.
L'appellante ha eccepito la nullità della ctu e comunque la sua erroneità, rilevando che l'elaborato era stato depositato in ritardo rispetto ai termini assegnati, era superficiale e non dava spiegazioni utili alla ricostruzione delle dinamica del sinistro;
in particolare, a suo dire esso era carente non contendendo alcuna formula matematica né simulazione numerica, contrariamente alla perizia di parte, si era basata unicamente su quanto contenuto nel rapporto di incidente ed aveva privato di qualsiasi considerazione sia la dichiarazione della Sig.ra T_ sia quella della teste Parte_3.
Nessuna di tali censure coglie nel segno.
La circostanza, vera, che la relazione peritale sia stata depositata in ritardo comporta unicamente una decurtazione del compenso (v. il relativo decreto di liquidazione).
Non è invece affatto vero che il ctu non abbia tenuto conto della dichiarazione della sig.ra
Per_ T_ l'ing. ne ha infatti dato conto commentandola e spiegando le ragioni che la rendevano incompatibile con i dati oggettivi. Quanto alle dichiarazioni della teste, come già rilevato sono parziali, non comprendendo il momento immediatamente precedente al sinistro, e quindi non consentono di escludere che la T_ si sia, per quanto magari lentamente, spostata verso sinistra.
Non è poi vero che il ctu si sia adagiato sul verbale dei Vigili: correttamente, egli ha estrapolato da tale verbale i soli dati oggettivi riscontrati dagli agenti.
Neppure è vero che il ctu non avrebbe valutato la velocità dei veicoli, né preso in considerazione la possibilità di reciproco avvistamento dei veicoli antagonisti, avendo invece esaminato, quantificato e commentato entrambi tali profili.
Che, poi, differentemente dal ctp, il ctu non abbia utilizzato il software PC-Crash, lungi dal costituire una carenza, è frutto invece di una corretta metodologia, avendo ben spiegato il consulente dell'ufficio che con gli scarni dati disponibili (non vi erano tracce di frenata né segni sul selciato idonei a ricostruire le coordinate del punto di impatto rispetto al centro di massa dei veicoli, all'andamento delle deformazioni dei due veicoli ed ai conseguenti valori di EES, alla presunta zona d'urto ed alle evoluzioni post-urto compiute dai due veicoli) i dati assunti dal CTP erano frutto di personali interpretazioni, e dunque le conseguenti conclusioni cui il perito Parte_2 era giunto su incarico dell'attrice erano prive di fondamento tecnico e conducevano ad una ricostruzione non condivisibile.
Il ctu ha quindi concluso che: • La signora T_ ometteva di dare la precedenza al veicolo di cui intersecava la traiettoria in violazione dell'art. 145 CdS;
ella intraprese la manovra di attraversamento mal valutando il moto dei veicoli che impegnavano l'opposta corsia di marcia, pur avendo piena capacità di avvistamento: "Si ritiene che la condotta di guida tenuta dalla signora
T_ intenta ad effettuare l'attraversamento della Strada Statale verso la via di
Campolungo, sia stata causa del sinistro de quo". La signora CP_3 al momento dell'impatto, teneva una posizione sulla carreggiata non conforme a quanto prescritto dall'art.143 CdS, in quanto non procedeva in prossimità del margine destro.
Riguardo a quest'ultimo profilo, l'appellata ha rilevato che la posizione della CP 3 era:
Irrilevante, posto che, se anche la Y10 si fosse trovata per 65 cm ancor più spostata verso destra nella sua corsia di pertinenza, l'urto si sarebbe comunque verificato;
Corretta, posto che, se da m.3,00 (spazio di corsia) si sottraevano m. 1,70
(larghezza auto), rimaneva uno spazio pari a m. 1,30 e dunque, dovendosi lasciare almeno cm. 65 di distanza dal fossato, che correva lungo il margine destro della corsia di pertinenza della CP_3 l'auto teneva strettamente la destra;
inoltre, la posizione di quiete raggiunta dall'auto della CP 3 dopo lo
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era verosimilmente dovuta al tentativo di evitare lo scontro con l'auto scontro-
condotta dalla T_
Tuttavia, nessuno di tali argomenti è condivisibile: la presenza del fossato avrebbe dovuto in ipotesi indurre la CP 3 a moderare particolarmente la propria velocità, non certo a spostarsi verso la mezzeria, essendo peraltro sufficiente lasciare mezzo metro sulla propria destra;
affermare che la Y 10 si trovava in prossimità della mezzeria,
d'altro canto, non significa affatto affermare che essa si trovasse a 65 cm. dal centro della strada, bensì che fosse ben più vicina ad esso;
è estremamente improbabile che vi sia stato uno spostamento verso la mezzeria determinato dal tentativo di evitare la
T_ ché, anzi, la reazione istintiva, e proficua, sarebbe semmai stata quella di spostarsi sulla destra, allontanandosi dal pericolo.
Non vi è poi alcuna prova che se la CP_3 si fosse tenuta sul margine destro lo scontro vi sarebbe comunque stato, e tale prova avrebbe dovuto essere fornita dall'appellata, stante la presunzione posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esoRA l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (v. ex plurimis 19/12/2024 n. 33483:
“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta").
Ciò, tuttavia, non significa che le parti abbiano concorso in eguale misura al fatto: è evidente che la condotta della T_ che arrivò ad impegnare la corsia di pertinenza della CP_3 è ben più grave di quella della CP_3 che rimase sempre all'interno della propria corsia, seppur in posizione scorretta, e che, seppur avvistando la T_ avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria velocità, tuttavia procedeva pur sempre a 60 km/h, dunque ad una velocità tutt'altro che folle.
Nel raffrontare i due contegni, e la rispettiva efficienza causale, si deve allora affermare che il sinistro in esame è da ascrivere nella misura del 75% a responsabilità dell'appellante e nella misura del 25% a responsabilità dell'appellata.
Al riguardo, appare infine opportuno chiarire che la circostanza che il ctu abbia affermato che la condotta di guida tenuta dalla signora T_ che mal valutò il moto dei veicoli che impegnavano l'opposta corsia di marcia pur avendo piena capacità di avvistamento, sia stata causa del sinistro de quo, non equivale ad esimere da responsabilità la CP_3 avendo anzi il ctu dato conto della di lei scorretta posizione sulla carreggiata - né comunque tale giudizio conclusivo, di natura prettamente giuridica, e di esclusiva pertinenza del giudice, potrebbe essere rimesso al ctu, il cui compito è unicamente quello di fornire dati tecnici.
In conclusione, all'appellante dev'essere riconosciuto un credito risarcitorio pari ad 1/4 del danno complessivamente patito.
Poiché dalla documentazione medica in atti emerge che la signora T_ in conseguenza del sinistro, ha riportato una frattura diafisaria dell'omero destro, e poiché, tuttavia, il tribunale non ha disposto la ctu medico-legale chiesta dalla danneggiata, per la quantificazione del danno appare necessario rimettere la causa sul ruolo e disporre tale accertamento.
Le spese di lite dei due gradi saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 76/22 del Tribunale Parte_1 istanza, eccezione, deduzione disattesa od di Pisa, ogni altra domanda,
assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che il sinistro in esame è ascrivibile agli appellati nella misura del 25% ed alla stessa appellante nella misura del 75% e che pertanto la T_ vanta un credito risarcitorio pari ad 1/4
del danno patito;
rimette la causa sul ruolo per disporre, con separata ordinanza, una ctu volta a quantificare l'invalidità permanente e temporanea riportate dalla T_ in conseguenza del sinistro e l'entità e congruità delle spese mediche connesse a tali lesioni.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.