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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Rossella Albanese Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Francesca Salucci Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., Parte_1
, premesso di avere intrattenuto con una relazione non
[...] Controparte_1
matrimoniale dalla quale è nato il figlio in Roma in data Persona_1
19.03.2018, riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale
1 domandando disciplinarsi il regime di affidamento del minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. Con istanze depositate da entrambe le parti in data 20.6.2025, queste hanno rappresentato essere tra le stesse intervenuto un accordo a componimento delle questioni controverse, che hanno prodotto in allegato alle suddette note.
3. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle esigenze del minore, sia conforme a legge, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
6. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordo giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
- affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le condizioni indicate nel documento depositato dalle parti in data
20.6.2025, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Rossella Albanese Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Francesca Salucci Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., Parte_1
, premesso di avere intrattenuto con una relazione non
[...] Controparte_1
matrimoniale dalla quale è nato il figlio in Roma in data Persona_1
19.03.2018, riconosciuto da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale
1 domandando disciplinarsi il regime di affidamento del minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. Con istanze depositate da entrambe le parti in data 20.6.2025, queste hanno rappresentato essere tra le stesse intervenuto un accordo a componimento delle questioni controverse, che hanno prodotto in allegato alle suddette note.
3. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle esigenze del minore, sia conforme a legge, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti.
6. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordo giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
- affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le condizioni indicate nel documento depositato dalle parti in data
20.6.2025, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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