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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1107 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 14 ottobre 2025 e vertente tra
TRA della ex “ ” (codice Parte_1 Controparte_1 fiscale;
partita iva ) rappresentata e difesa , giusta procura in atti, dagli P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.ti Roberto Nania e Andrea Cimmino;
APPELLANTE
E
1) (c.f./P.Iva ), rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_2 P.IVA_3 dall'Avv. Carlo D'Amata;
2) Parte_2
c.f. e p.iva n. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Vito
[...] P.IVA_4 NT (
APPELLATE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La Liquidazione Commissariale della ex “ ” adiva Controparte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale esponendo che a) era stata costituita il 29.1.2009 dalla
[...]
del Roma Fiction Fest Controparte_3
b) aveva poi aderito la Camera di Commercio di assumendo anch'essa lo status di socio Pt_2 fondatore c) i soci fondatori avevano l'obbligo di contribuire al fondo patrimoniale e alle spese di gestione d) in data 21.2.2011 i soci fondatori recedevano dalla fondazione, che veniva successivamente dichiarata estinta con provvedimento del Prefetto del 14.4.2011 d) la CP_1 chiedeva alla regione di provvedere alla copertura di quanto necessario al pagamento dei creditori della stessa e) a seguito di tali richieste, la regione aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della ma non provvedeva al versamento di quanto dovuto nè al ripianamento delle perdite CP_1 che in base allo statuto, la regione, in quanto socie recedente, era in ogni caso tenuta al ripianamento dell'esposizione debitoria e al pagamento dei contributi annuali a suo carico che aveva all'uopo effettuato degli stanziamenti in bilancio, i quali, tuttavia, non erano stati interamente erogati alla
. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 5.671.783,85, a titolo di riconoscimento di debito, o di ripianamento dei debiti della ex CP_1 oltre ulteriori spese e oneri di procedura o di contributi a suo carico.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, o, in via subordinata, nell'ipotesi di CP_2 accoglimento della stessa, la condanna della di in quanto obbligata in Parte_2 Pt_2 solido, che provvedeva a chiamare in causa.
Quest'ultima si costituiva contestando le avverse pretese ed eccependo l'insussistenza a proprio carico di alcun obbligo in relazione al ripianamento delle perdite conseguite dalla CP_1
La estendeva la domanda nei confronti della Camera di Commercio, chiedendone la CP_1 condanna, per le medesime ragioni già poste a fondamento della domanda diretta contro la CP_2 al ripianamento dei debiti o, in subordine, al pagamento della somma di € 1.000.000 a titolo di contributi dovuti per l'anno 2011.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Non si configura alcun riconoscimento di debito negli atti invocati dall'attore (cfr. comparsa conclusionale, pagg. 3
– 4), contenendo questi ultimi esclusivamente la manifestazione di un generico intento di affrontare il problema del trasferimento di risorse finanziarie alla attraverso l'erogazione dei contributi deliberati nei modi di legge, e CP_1 l'auspicio di risolverlo in tempi contenuti, o la rappresentazione dei passi a tal fine intrapresi, provenienti, peraltro, da organi di natura politica (come l'Assessore competente), privi del potere di rappresentare e impegnare giuridicamente l'ente, o da Uffici aventi mera rilevanza interna ( come l'ufficio legale o il direttore del dipartimento istituzionale), le cui dichiarazioni non possono coinvolgere la sfera giuridico – patrimoniale dell'ente.
Non induce a diverse conclusioni il fatto che la legge regionale attribuisca all'assessore delegato il potere di adottare “tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti della inerenti alla CP_2 qualità di socio fondatore (art. 21, della legge regionale n. 31 del 2008). Infatti, come è evidente sulla base della semplice lettura della norma in oggetto, i poteri attribuiti dalla legge regionale all'assessore delegato, attenendo a due esclusivi e definiti ambiti (perfezionamento della partecipazione ed esercizio dei diritti di socio) non comprendono certo quello di impegnare finanziariamente l'ente mediante il riconoscimento di debiti.
Inoltre, in base allo Statuto, spetta al Presidente della il potere di rappresentarla (art. 41), mentre l'Assessore non CP_2 si configura come un organo della stessa, essendo la Giunta l'organo esecutivo della (art. 46). CP_2 Quanto all'asserito obbligo di ripianare l'esposizione debitoria della deve escludersi che l'invocato art. 7, CP_1 comma 2, dello Statuto, nella parte in cui consente il recesso “fermo restando il dovere di adempimento di eventuali obbligazioni assunte”, possa essere interpretato nel senso che sul socio recedente ricada l'obbligo di far fronte ai debiti contratti dalla medesima nei confronti di terzi. CP_1 L'obbligo di adempiere costituisce, infatti, l'oggetto del rapporto obbligatorio. Quindi, nel prevedere il “dovere di adempimento“ che ricade sul socio recedente, lo Statuto ha necessariamente inteso riferirsi alle eventuali obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti della , essendo, rispetto a queste, CP_1 parte del rapporto obbligatorio.
La norma non riguarda, invece, le obbligazioni assunte dalla nei confronti di terzi, essendo la rispetto CP_1 CP_2 a queste ultime, soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, sulla quale non può quindi sussistere alcun dovere di adempimento.
Ove lo statuto avesse voluto porre a carico del socio recedente il ripianamento dell'esposizione debitoria della CP_1 lo avrebbe fatto espressamente e non richiamando il “dovere di adempimento”, che inerisce al rapporto obbligatorio.
Con riferimento alla richiesta di pagamento delle somme stanziate a titolo di contributi associativi, deve poi osservarsi che l'art. 7, comma 2, dello Statuto, stabilisce che i fondatori possono in ogni momento recedere dalla “fatto CP_1 salvo il versamento dei contributi di gestione dovuti per l'anno nel quale viene esercitato il recesso”.
La deduce che per il 2011 la aveva stanziato la somma di euro 1500000,00, e, per il 2012, la somma CP_1 CP_2 di euro 3000000,00, come risulterebbe dalla lettera del 10.8.2011, dell'Assessore alla Cultura, Arte e sport della CP_2
,
[...] indirizzata al Commissario Liquidatore della e che tali somme devono quindi esserle pagate. CP_1 In contrario, deve, tuttavia, osservarsi che l'obbligo di versamento previsto dallo Statuto sussiste soltanto con riferimento a quei contributi che al momento del recesso fossero “dovuti”, e quindi oggetto di una obbligazione già sorta nei confronti della CP_1 Ma deve invece escludersi che per effetto dello stanziamento di somme in bilancio sia insorta alcuna obbligazione della nei confronti della occorrendo, all'uopo, che sia esaurita la procedura di contabilità, con l'emissione CP_2 CP_1 CP_ del mandato di pagamento (artt. 38 e 39 della legge Regione , n. 25 del 2001). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità Sia pure con riferimento a diverso ambito), i debiti dello Stato, e in genere degli enti pubblici, diventano liquidi ad esigibili soltanto quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento
(ex plurimis, Cass., n. 18377 del 2010; Cass., n. 17909 del 2004). Per cui la liquidità ed esigibilità del credito non può prescindere dal presupposto formale del mandato contenente l'ordine di pagamento della spesa (Cass., n. 17909 del 2004) Non induce a diverse conclusioni l'art. 21, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2008, infondatamente invocato dall'attore.
Tale norma, infatti, definisce le modalità dell'appostamento in bilancio delle somme destinate all'attività della CP_1 ma non ricollega affatto la nascita dell'obbligazione pecuniaria allo “stanziamento”, ciò che del resto contrasterebbe con la disciplina di spesa prevista dalla procedura di contabilità, sopra richiamata. Ne deriva che non si è mai costituito un vincolo obbligatorio giuridicamente rilevante in favore della relativo CP_1 al pagamento delle somme stanziate in bilancio.
In ogni caso, risultano corrisposti gli importi stanziati dalla a titolo di contributi di gestione. CP_2 Infatti, come da quest'ultima dettagliatamente ricostruito, e non contestato, gli stanziamenti disposti dalla CP_2 nei bilanci relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011, ossia dalla costituzione della ex fino al momento del CP_1 recesso dell'Amministrazione, avvenuto in data 21.2.2011, ammontano complessivamente ad € 14.400.000,00.
L'Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare pagamenti per la minor somma di euro 11.645.000,00. Della residua somma stanziata (€ 2.755.000,00), l'importo di € 1.255.000,00 è stato corrisposto in corso di causa alla mentre l'importo di € 1.500.000,00, presente sul conto residui passivi del bilancio anno 2012, è stato CP_1 utilizzato per pagamenti in favore dell'Associazione Produttori Televisivi, individuata, in sostituzione della estinta udiovisivo, per promuovere la manifestazione relativa all'evento Roma Fiction Fest, Controparte_1 edizione 2011 (in forza della determinazione dirigenziale n. A9153 del 22.09.2011, adottata in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 341/2011), obiettivo originariamente attribuito dallo Statuto alla CP_1 Non esisteva alcun obbligo della di corrispondere alla la somma di euro 1500000,00, utilizzata in CP_2 CP_1 favore dell'Associazione Produttori Televisivi per far fronte alla promozione del Roma Fiction Fest 2011.
Infatti, tale somma è stata destinata alla suddetta Associazione per la realizzazione dell'indicato evento, che in precedenza rientrava tra i compiti della CP_1 Quanto all'asserito obbligo della regione di erogare la somma di € 3.000.000,00, che sarebbe stata stanziata in favore della per l'esercizio finanziario 2012, secondo quanto risulterebbe dalla dichiarazione dell'Assessore CP_1 regionale alla Cultura del 10.08.2011 (documento n. 15, allegato alla citazione), esso è inesistente anche per le seguenti, ulteriori ragioni. Come rappresentato dalla e non risulta contestato, tale preannunciato stanziamento nel bilancio di previsione CP_2 pluriennale 2011-2013 non è stato riproposto nei singoli bilanci annuali di competenza e in particolare in quello del 2012.
In ogni caso, come si è detto, lo stanziamento in bilancio di per se non è sufficiente a far sorgere un'obbligazione in favore di terzi, necessitando a tal fine che si perfezionino tutte le varie fasi della procedura di spesa previste dalla contabilità pubblica. La non è comunque obbligata a corrispondere alcunchè per il 2012, avendo esercitato il recesso nel 2011 e non CP_2 essendo quindi tenuta ad effettuare versamenti per il periodo ad esso successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello
Statuto.
La dichiarazione dell'Assessore alla cultura non ha ex se, alcuna rilevanza giuridica, per le ragioni già esposte, in quanto proveniente da un organo politico che non riveste la qualità di legale rappresentante dell'Ente e non si è tradotta in provvedimenti amministrativi.
Essa è in ogni caso successiva al recesso della (formalizzato il 21.2.2011), per cui l'Amministrazione CP_2 regionale non era più assoggettabile agli obblighi imposti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto.
Anche la domanda di pagamento dei contributi proposta nei confronti della Camera di Commercio è infondata.
Infatti, non risulta che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della alcun contributo a carico CP_1 della Camera di Commercio.
Mentre l'art. 11, punto 9, lett. h), dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delibera l'ingresso, il recesso e l'esclusione dei partecipanti alla stabilendone l'apporto economico a carico di ciascuno di essi. CP_1 Quindi, in assenza di una specifica delibera in tal senso, non esiste un obbligo della Camera di commercio, in quanto socio fondatore, di pagare alcunchè a titolo di contributi di gestione. Del resto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il socio fondatore è tenuto a contribuire al patrimonio della fondazione, mentre i costi di gestione sono coperti, secondo quanto stabilisce l'art. 4, con i contributi non espressamente destinati a patrimonio
(lett. b) e con le somme versate da soggetti pubblici e privati come contributi ordinari o straordinari di gestione (lett. f).
Il fatto che la Camera di commercio abbia versato, per l'anno 2010, un contributo di euro 1000000,00, non implica che su di essa ricada l'obbligo di versare il medesimo contributo, o altro di diverso importo, per l'anno 2011, alla luce della disciplina statutaria richiamata.
Nè può fondatamente invocarsi alcun legittimo affidamento, in considerazione delle disposizioni dello Statuto già esaminate, delle quali la era a conoscenza, e mancando inoltre la stabilizzazione della situazione di vantaggio CP_1 in suo favore, in presenza di un versamento una tantum da parte della Camera di commercio.
Deve infine escludersi anche nei confronti della l'obbligo di ripianare i debiti della Parte_2 CP_1 per quanto già osservato a proposito della ]» CP_2
§ 2 — Ha proposto appello Liquidazione Commissariale della ex “ Controparte_1
” contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ accertare
[...]
e dichiarare che le appellate , in persona del legale rappresentante p.t., e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 sono debitrici dell'appellante Liquidazione Commissariale della ex Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e per
[...]
l'effetto condannarle nei seguenti termini in favore della ex appellante: CP_1 a) condannare in via principale la in pers. l.r.p.t., a titolo di riconoscimento di debito, CP_2
a pagare all'appellante la somma corrispondente all'attuale esposizione debitoria della ex CP_1 allo stato pari a € 4.383.579,02, come da Relazione del Commissario liquidatore in data 8 gen. 2016, avendo già scomputato le somme corrisposte alla nel corso del giudizio di primo grado CP_1 dalla , oltre ulteriori spese e oneri di procedura da stimarsi in via equitativa in € CP_2
1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenuta di giustizia;
b) condannare in solido tra loro la in pers. l.r.p.t., ove la domanda sub a) non venga in CP_2 tutto o in parte accolta, nonché la in pers. l.r.p.t., in ogni caso, a Parte_2 ripianare i debiti della ex odierna appellante, previa occorrendo sollevazione di questione CP_1 di legittimità costituzionale di cui al § 2.3; e quindi a pagare la somma corrispondente all'attuale esposizione debitoria della ex allo stato pari a € 4.383.579,02, come da Relazione del CP_1
Commissario liquidatore in data 8 gen. 2016, avendo già scomputato le somme corrisposte alla nel corso del giudizio di primo grado dalla , oltre ulteriori spese e oneri di CP_1 CP_2 procedura da stimarsi in via equitativa in € 1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenuta di giustizia;
c) in ulteriore subordine, ove la domanda sub b) non venga in tutto o in parte accolta, condannare la in pers. l.r.p.t. (perlomeno entro il limite corrispondente alla complessiva esposizione CP_2 debitoria della ex allo stato pari a € 4.383.579,02 nonché alle ulteriori spese ed oneri di CP_1 procedura da stimarsi in via equitativa in € 1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02) nonché la di in pers. l.r.p.t., se del caso in via solidale, a pagare Parte_2 Pt_2 all'appellante i contributi a loro carico corrispondenti per la Regione a € 4.500.000 (= 1.500.000 CP_2
+3.000.000) e per la Camera di Commercio a 1.000.000, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenute di giustizia. Il tutto oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 o, comunque, interessi legali, nonché rivalutazione monetaria e altri oneri di legge (ivi inclusi interessi e oneri di cui al punto 4.4), dalla debenza sino al soddisfo. In via istruttoria, oltre alla produzione documentale, invocava nomina di CTU.
Resistevano entrambe le parti appellate. Con provvedimento in data 22 giugno 2021 il procedimento veniva , per competenza tabellare, trasferito dalla terza alla seconda sezione con riassegnazione a nuovo relatore. La causa veniva, successivamente, assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello, composto di 64 pagine, è articolato in sei motivi, di cui i primi quattro nei confronti della e il quinto nei confronti dell'altra appellata, mentre l'ultimo attiene ad entrambe CP_2 le parti originariamente convenute.
§ 3.1 —Dopo aver riportato i fatti anche processuali di primo grado, parte appellante col primo motivo (pagg. 14/23) – titolato “Sulla erroneità del rigetto della domanda ex art. 1988, c.c. (riconoscimento C di debito)” – devolve la questione del riconoscimento di debito che avrebbe posto in atto CP_2 deducendo: “è chiara l'erroneità del capo della sentenza gravata atteso che il Giudice di prime cure, nonché l'assoluta insufficienza della sua motivazione sul punto: • ha fatto erronea applicazione dei canoni di interpretazione applicabili anche agli atti unilaterali (art. 1324, c.c.) ed in particolare ha equivocato ― sia con riferimento al loro tenore letterale sia con riferimento all'intenzione del dichiarante (nonché, all'occorrenza, della ― il senso delle dichiarazioni sopra riportate CP_1
(art. 1362, c.c.): le quali dichiarazioni, anche in forza del criterio di buona fede (art. 1366, c.c.), non possono essere lette nel senso indicato in sentenza (meri auspici), ma stanno a testimoniare la piena consapevolezza della posizione debitoria della • ha conseguentemente errato nel ricostruire CP_2 la fattispecie e nell'applicare le pertinenti disposizioni normative, là dove ha estromesso le dichiarazione di cui trattasi dall'area di operatività dell'art. 1988, c.c., ossia negando la presunzione, sino a prova contraria, di esistenza del debito;
mentre dette dichiarazioni, in ragione della consapevolezza che esprimono in ordine alla posizione debitoria della sono pienamente CP_2 idonee a determinare la sussunzione della fattispecie medesima nell'ambito del menzionato archetipo normativo;
di talché, non soltanto ne risulta violato il citato art.1988 c.c., ma tale violazione è da ritenersi determinante nella specie posto che la non ha mai fornito la prova a suo carico CP_2 idonea a vincere la presunzione di cui alla disposizione codicistica;
• ha _ omesso di considerare l'idoneità probatoria dei pagamenti effettuati dalla in corso di causa. Non si può disconoscere CP_2 che gli aspetti della decisione, come sopra censurati, abbiano rilevato ai fini della errata decisione del Giudice di primo grado, così come non si può disconoscere la loro decisività ai fini dell'accoglimento della domanda attorea.”. In ordine , poi, all'”erroneo disconoscimento dell'elemento soggettivo delle dichiarazioni: rilevanza esterna dei soggetti dichiaranti” il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito la fattispecie, ritenendo che i poteri dell'assessore incontrassero limitazioni in concreto insussistenti e, in particolare, ha violato la normativa regionale pertinente, mal interpretandola (art. 21, L.R. n. 31/2008) ovvero omettendo di considerarla (art. 2, comma 53, della L.R. n. 2/2010): con la conseguenza di ritenere erroneamente che l'assessore, ancorché titolare di apposita delega di funzioni concernente il rapporto tra la regione e la fondazione, fosse sprovvisto dalla capacità rappresentativa dell'ente regionale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988, c.c.: con la precisazione che le violazioni denunziate assumono rilievo determinante per le ragioni in precedenza illustrate (mancanza di prova contraria da parte della atta a vincere la presunzione di sussistenza del debito); • con riferimento alla CP_2 fattispecie concreta, ha omesso del tutto di considerare nel loro insieme, travisando anche le risultanze istruttorie (all. 13 cit.), la nutrita schiera di dichiarazioni convergenti da parte degli organi istituzionali e amministrativi della che per la loro provenienza e per il loro tenore si dimostrano CP_2 irriducibili a mere manifestazioni ottative: dichiarazioni che logicamente in tanto sono state rese in quanto è stata data per pacifica la cogenza dell'obbligazione attestata;
• sotto convergente profilo, ha violato l'art. 1362, c.c., che prescrive al Giudice di svolgere ai fini ermeneutici la valutazione ― del tutto omessa nella sentenza gravata ― del complessivo comportamento delle parti, e nella specie dei dichiaranti organi regionali, ai fini della determinazione della relativa obbligazione a loro carico: valutazione che, se compiuta, non avrebbe potuto che confermare l'intenzione di riconoscere il debito de quo in capo alla .” CP_2
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 23/34) – titolato “sulla erroneità del rigetto della domanda di ripianamento dell'esposizione debitoria della ex – parte appellante lamenta che la
CP_1 sentenza impugnata sarebbe affetta dai seguenti vizi: • essa ha anzitutto errato nell'interpretare la domanda della che è volta ad ottenere la condanna della nei propri confronti e
CP_1 CP_2 non in favore dei terzi creditori;
• ha fatto cattiva applicazione dell'art. 7, comma 2, dello statuto, estromettendo il caso di specie dalla sfera operativa della menzionata disposizione;
mentre la clausola in parola ― per come interpretata dalla stessa sentenza (nel senso di istituire l'obbligo del socio recedente di farsi carico delle eventuali obbligazioni da egli assunte verso la ― risulta
CP_1 linearmente applicabile alla fattispecie concreta, vertendosi esclusivamente in tema di obblighi in capo al socio fondatore verso la e non già verso terzi;
• ha violato e male interpretato le
CP_1 norme statutarie sopra richiamate (art. 5 dell'atto costitutivo;
art. 4 e 7, co. 2, dello statuto), travisandone la lettera e la ratio (art. 1362, c.c.) nonché il senso complessivo (art. 1363, c.c.); • in particolare, ha omesso la considerazione, da ritenersi decisiva, che dalle medesime norme statutarie discende l'obbligo di versare le spese necessarie per l'attività della obbligo che non può
CP_1 che permanere all'esito dell'estinzione della stessa • infine, ha parimenti omesso di
CP_1 considerare l'intenzione dei contraenti (art. 1362, c.c.), il cui apprezzamento secondo buona fede (art. 1366, c.c.) sarebbe stato decisivo per assegnare il dovuto rilievo ai fini pubblici sottesi all'istituzione della fondazione e che sono inconciliabili con l'ipotesi di un disimpegno dell'ente pubblico fondatore, erroneamente avallato dal giudice di primo grado, rispetto agli oneri finanziari contratti dalla fondazione nel corso della sua attività; • in subordine: sollevazione di apposita questione di legittimità costituzionale a carico della legge regionale n. 31/2008 (nonché L.R. n. 9/2010 e L.R. n. 2/2012), nei termini prospettati al § 2.3 del presente motivo d'appello.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 34/43) – titolato “ sulla erroneità del rigetto della domanda di versamento dei contributi dovuti al momento del recesso” – la appellante si duole che la CP_1 sentenza impugnata è errata perché: • pur avendo interpretato l'art. 7, co. 2, dello statuto nel senso che il socio recedente deve corrispondere i contributi per i quali sia già insorto il relativo obbligo, ha contraddittoriamente ed erroneamente omesso di sussumere nell'ambito di tale previsione il caso di specie, nel quale l'obbligo contributivo era già sorto in virtù degli artt. 3-5, statuto, e 5 atto costitutivo (come testimoniato dall'intervenuto stanziamento a bilancio delle relative somme): in tal modo la sentenza, anche in violazione del principio di affidamento, ha attribuito alle disposizioni di cui sopra, sia singolarmente che nel loro insieme (art. 1363, c.c.), un senso contrastante con la loro lettera e la loro ratio (art. 1362, c.c.); • ha violato le norme di legge regionale (art. 37, L.R. n. 25/2001, e art. 21, comma 6, della L.R. n. 31/2008) e statale (art. 183, T.U.E.L.) che confermano come lo stanziamento a bilancio presupponga una obbligazione già sorta come tale ricadente nell'ambito dell'art. 7, co. 2, dello statuto;
• ha travisato il significato normativo delle fattispecie legali nelle quali ha preteso di sussumere il caso di specie, ritenendo erroneamente che il “mandato di pagamento” sia indispensabile ai fini dell'insorgere dell'obbligazione (art. 38 e 39, L.R. n. 25/2001); • ha richiamato, a sostegno della sua errata decisione, un orientamento giurisprudenziale (le citate, Cass. n. 18377/2010 e n.
17909/2004) riguardante fattispecie completamente diversa e non rilevante ai fini del decidere, in ogni caso orientamento contrastante con quello delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n.
3451/85, cit.) e comunque superato dalla più recente giurisprudenza secondo la quale il mandato di pagamento presuppone una _ obbligazione non solo già sorta (come è pacifico e non smentito nemmeno dalla giurisprudenza citata in sentenza), ma anche liquida (Cass. n. 11655/20, cit.), con la conseguente sussistenza nella specie dei requisiti di attivazione della normativa statutaria in tema di contributi dovuti alla all'atto del recesso dei soci fondatori. CP_1
§3.4 – Con il quarto motivo (pagg. 43/52) – titolato “ sulla erroneità del capo della sentenza impugnata secondo cui i contributi stanziati sarebbero stati corrisposti” – la parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata perché: • ha errato nel ritenere che il contributo di €
1.500.000 ― inizialmente stanziato nel bilancio 2011, e poi confluito tra i residui di competenza 2012
― fosse stato corrisposto, dato che la Fondazione creditrice non lo ha mai ricevuto e la Regione debitrice non ha esibito la prova del pagamento (ossia la relativa quietanza ex art. 1199, c.c.); • ha errato comunque nel ritenere che il pagamento medesimo fosse stato correttamente eseguito nelle mani del soggetto terzo asseritamente affidatario delle funzioni che giustificherebbero il suddetto pagamento, sia perché il terzo non era all'uopo autorizzato (art. 1188, c.c.), sia perché il contributo de quo ― diversamente dall'erroneo accertamento in punto di fatto compiuto in sentenza ― non poteva dirsi specificamente finalizzato alla realizzazione dell'evento affidato al terzo;
• ha ulteriormente mal ricostruito la fattispecie concreta, non essendosi avveduto che l'affidamento al soggetto terzo di cui si è detto è anteriore rispetto alla conferma nella legge di bilancio dello stanziamento di € 1.500.000 per la e che pertanto tale stanziamento possiede effetto CP_1 comunque prevalente;
• ha sempre errato, sia in punto di fatto che in punto di diritto, dimostrando di dubitare dell'esistenza dello stanziamento di € 3.000.000 e comunque postulando che detto stanziamento fosse venuto meno nell'esercizio finanziario 2012, mentre afferiva all'esercizio finanziario 2011 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa della ) e pertanto anch'esso dovuto CP_2 al momento del recesso (2011) come previsto dall'art. 7, co.2, statuto;
• ha conseguentemente violato e mal interpretato, anche in violazione del principio di affidamento, le più volte citate norme statutarie che impongono al socio recedente di versare i suddetti contributi, quantificati in complessivi di € 4.500.000 come da stanziamento a bilancio;
• ha infine totalmente omesso di pronunciarsi sulle somme dovute a titolo di interessi sui contributi dovuti per il 2010 e corrisposti tardivamente dalla (art. 112, c.p.c.). CP_2
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 52/59) – titolato “ sulla erroneità del rigetto delle domande di ripianamento e corresponsione dei contributi a carico della CCIAA” – l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nonché la insufficienza della relativa motivazione perché : • ha errato nell'interpretare le norme statutarie in materia di contributi, limitandosi a prendere in esame talune isolate disposizioni dell'art. 4 (lett. b, la lett. f) e 11 (punto 9, lett. h), da cui ha erroneamente tratto che la mancanza di una delibera di CdA impedisca di ritenere sussistente e determinato l'obbligo contributivo, senza considerare ex artt. 1362, 1363 e 1366, c.c., l'intero ordito statutario, la lettera e la ratio delle pertinenti disposizioni: l'art. 4 dello statuto nella parte in cui menzionando il contributo “ordinario” non può che rimandare all'obbligo di versare il contributo “annuale” di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo;
non ha considerato l'art. 6 dello statuto che collega lo status di socio sostenitore ― e, quindi, a fortiori di socio fondatore ― al versamento del contributo dovuto né l'art. 7, comma 2, dello statuto che impone il versamento dei contributi dovuti anche in caso di recesso;
non ha considerato la volontà e il contegno dei contraenti (con particolare riguardo al fatto che la CCIAA nel 2010 aveva versato il contributo dovuto per tale anno, pur in mancanza della menzionata delibera di quantificazione), da cui emerge nitidamente l'obbligo della CCIAA di pagare il contributo periodico di gestione (almeno nella misura dell'anno precedente) sino a quando permanga il vincolo associativo (art. 4, comma 1, lett. f, e art. 6, comma 3), ivi incluso l'anno del recesso (art. 7, comma 2, statuto); • in subordine ― ritenendo indispensabile, ai fini della debenza del contributo camerale, l'emanazione della menzionata delibera di CdA ― ha violato il principio giurisprudenziale a mente del quale l'adesione alla fondazione implica l'automatica assunzione dell'obbligo di versare i contributi associativi necessari alla vita dell'ente, senza che sia all'uopo necessaria l'assunzione di eventuali ulteriori atti;
• fermo restando il potere equitativo (art. 1226, c.c.) che avrebbe consentito al Giudice di determinare la giusta misura del contributo (nella subordinata ipotesi in cui non ritenesse idoneo l'importo previsto per l'anno precedente); • infine, ha errato la sentenza impugnata a respingere la domanda di condanna al ripianamento dei debiti, per motivi analoghi a quelli già esposti in relazione all'analoga domanda proposta contro la , cui CP_2 si fa integrale rinvio anche con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale.
§3.6 – Con il sesto motivo (pag. 59) – titolato “sulla erroneità della condanna alle spese” – l'appellante impugna la statuizione sulle spese di lite deducendo che , oltre alla fondatezza delle proprie domande, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la solo in corso di causa aveva versato il CP_2 contributo per l'anno 2010, sicchè avrebbe dovuto applicare la c.d. soccombenza virtuale e, in ogni caso, alla compensazione integrale delle dette spese.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione sono strettamente connessi tra loro e , per questo motivo, possono essere unitamente delibati.
Va, preliminarmente, evidenziato come la maggior parte delle allegazioni formulate in gravame altro non sono che gli argomenti già spesi dalla oggi appellante in primo grado e CP_1 sostanzialmente riproposti, senza un effettivo approfondimento o tanto meno in assenza di una reale
contro
-argomentazione rispetto a quanto indicato dalla sentenza che, seppur con alcune integrazioni, va totalmente confermata.
Il primo elemento, però, che la Corte ritiene di mettere in evidenza è proprio la natura della
, da qualificare – ma è implicito nella sentenza e parte appellante non si cura affatto di CP_1 valutare questo profilo con tutto quanto ne segue ai sensi della non specificità ex art. 342 CPC – di partecipazione. Giova ricordare che si tratta di un istituto “atipico”, con una forma ibrida che unisce l'efficienza del privato con gli scopi di interesse pubblico, caratterizzata dalla partecipazione attiva sia di enti pubblici che di soggetti privati e, dunque, è uno strumento flessibile che permette la gestione congiunta di progetti e servizi, basata sulla collaborazione per raggiungere finalità di utilità sociale, culturale o scientifica. Tali fondazioni di partecipazione nascono dalla collaborazione di più soggetti, siano essi fondatori o sostenitori, che apportano risorse e condividono gli obiettivi e che mantengono un controllo significativo sulle attività della fondazione, partecipando attivamente alla sua gestione attraverso un organo collegiale, un'assemblea che non è prevista nella fondazione classica.
Va, poi, evidenziato che l'ente deve avere uno scopo di pubblica utilità e non di lucro, deve essere finanziato in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'organo di amministrazione deve essere designato in maggioranza da un ente pubblico. Viene affermata dalla dottrina l'estraneità delle dette fondazioni dalla portata applicativa del TUSP con conseguente la sottrazione delle medesime al divieto di soccorso finanziario pubblico che il relativo art. 14, co. 5 sancisce con riguardo alle società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 3, L. 196/2009, salvo ovviamente il caso in cui la FP sia riconducibile all'insieme di dette amministrazioni.
Tale argomento, invero, non è neppure sfiorato da parte appellante, nonostante gli oneri di allegazione e di prova ex art. 342 CPC. La Corte, però, si fa carico – visto il tenore delle questioni comunque sollevate in gravame – di precisare quanto segue. Non è consentito all'amministrazione pubblica di assicurare forme indiscriminate di sostegno finanziario alla fondazione di partecipazione, men che meno allorché si configuri sostanzialmente come un intervento di ripianamento perdite (ontologicamente incompatibile rispetto all'ente fondazione). Non è in discussione l'ammissibilità di erogazioni da parte di amministrazioni fondatrici e/o partecipanti, finalizzate alla conservazione o all'incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, ma allo stesso modo quest'ultimo (al fine di raggiungere lo scopo per il quale è costituita) può intraprendere attività nel cui ambito può concludere specifici accordi con soggetti privati o pubblici, i quali, in relazione ai servizi richiesti (e dunque in un quadro contrattuale) o alla particolare importanza dell'attività svolta dallo stesso (e pertanto secondo uno schema convenzionale), possono erogare, rispettivamente, corrispettivi per i servizi ricevuti e contributi a destinazione vincolata. È del pari consentito, in relazione allo svolgimento di una particolare attività da parte della
, rientrante fra le competenze delle amministrazioni fondatrici e/o partecipanti, che queste CP_1 ultime si accollino specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione, purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi delle amministrazioni stesse. Il rapporto richiede però di essere regolamentato in via preventiva, prima dello svolgimento del servizio (e non quindi ex post, essendo questo l'elemento decisivo e discriminante), in relazione ai costi preventivati risultanti dal piano finanziario, che necessariamente deve essere adottato al fine di calibrare le possibilità operative della e preservare il patrimonio. CP_1
All'opposto, non è ammissibile una contribuzione “a regime” occorrente a colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile: l'amministrazione pubblica non può, cioè, accollarsi l'onere di ripianare, di anno in anno, le perdite gestionali della fondazione mediante la previsione di un generico contributo annuale;
e neppure può farlo occasionalmente.
Il concetto di perdita gestionale da ripianare è infatti senz'altro estraneo, a priori, alla nozione di fondazione tradizionale113, in ragione di una struttura che è ontologicamente diversa da quella societaria (trattandosi di ente il cui elemento costitutivo essenziale è l'esistenza di un patrimonio destinato alla soddisfazione dello scopo per il quale la fondazione è stata costituita e non, invece, la partecipazione di più soggetti) con conseguente impossibilità di concepirne la ricapitalizzazione. Ma a tale conclusione non sfuggono neppure le fondazioni di partecipazione: pur trattandosi di modello organizzativo peculiare, che rappresenta una sintesi tra l'elemento personale, proprio delle associazioni, e quello patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, resta che – attesa la tipicità delle persone giuridiche disciplinate dal codice civile – non configura un tertium genus, trattandosi pur sempre di ente connotato dalla prevalenza dell'elemento patrimoniale, il cui atto di fondazione, in conformità all'ampia autonomia negoziale riconosciuto agli originari fondatori nella predisposizione del regolamento negoziale;
il che è confermato dal fatto che tali modalità di partecipazione sono fondate sull'originaria previsione dell'atto costitutivo o dello statuto e non sulla partecipazione al patrimonio dell'ente, non suddiviso in partecipazioni come quello delle strutture societarie. La fondazione (di partecipazione o meno), insomma, deve essere costituita con un patrimonio sufficiente al suo scopo e le perdite devono essere assorbite dal suo patrimonio, diversamente imponendosi l'alternativa tra estinzione e trasformazione: se nell'ambito della gestione ordinaria si registra una perdita, alla stessa deve far fronte la con il suo patrimonio;
se questo risulta CP_1 insufficiente (ossia, se le risorse proprie dell'ente non permettono di sostenere le spese ordinarie) la fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, si estingue e il patrimonio residuo è trasferito a enti con analoga finalità, salvo l'autorità competente provveda alla trasformazione in altro ente. Non c'è quindi spazio per un intervento ex post dell'amministrazione pubblica, la quale non può farsi carico, né in via occasionale né tantomeno in via sistematica, del ripianamento delle perdite della fondazione. Diversamente, del resto, la vedrebbe snaturate le proprie caratteristiche CP_1 essenziali per tradursi, sostanzialmente, nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesso;
con ciò perdendo la natura di organismo privato autonomo, e finendo per essere ricondotta al paradigma dell'organismo strumentale dell'ente, con possibili riflessi sulla responsabilità verso terzi delle amministrazioni pubbliche che hanno reiteratamente investito risorse pubbliche pur di mantenere in piedi la fondazione. Fatta questa premessa, pare evidente alla Corte che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'appellante è manifestamente infondata, atteso che vengono invocate discipline proprie di altri enti (quelli societari) la cui natura, appunto, è ben diversa, sicchè – come insegna proprio la Corte Costituzionale – situazioni diverse devono essere trattate in modo differenziato nel rispetto del dettato di cui all'art. 3 Cost. Né parte appellante si spinge ad allegare e provare che la (con la Camera di CP_2
Commercio) ha fraudolentemente utilizzato questo strumento per “evitare” di incorrere in una disciplina pubblicistica più stringente: insomma, nessun elemento è stato fornito per poter affermare che lo scopo è stato raggiunto violando norme imperative. La normativa regionale, invece, appare del tutto conforme alle caratteristiche della fondazione ed alla sua natura, come sopra spiegato e precisato.
La questione, dunque, è stata sollevata in modo apodittico, senza tener conto di questo specifico e importante profilo;
anzi, la tesi è quella di voler creare una perfetta similitudine tra la (di CP_1 partecipazione o meno) ed una struttura societaria, così chiaramente confliggendo detta tesi con la natura stessa della natura che nel caso di specie non risulta essere stata modificata e/o CP_1 violata. D'altro canto, è la stessa fondazione appellante a rendersi conto che occorre distinguere tra la copertura delle spese di gestione e, quindi, di vita dell'ente (a cura dei fondatori ed aderenti) ed il ripianamento dei debiti (della fondazione nei confronti di terzi) al momento della sua cessazione in quanto non onorati per mancanza di fondi.
IN sostanza, quanto meno nei confronti della , la domanda attrice è stata sempre rivolta CP_2 ad ottenere una copertura di “garanzia” o meglio un “accollo” in favore dei terzi creditori che, invero, come ha già detto il Tribunale richiamando norme statutarie ed atto costitutivo, non è affatto rinvenibile in quegli obblighi primari.
Quindi, l'argomentazione sempre spesa da parte attrice – che la replica in modo pedissequo nei primi due motivi di gravame – è nel senso che o si interpretano quelle norme (anche di legislazione regionale) in senso estensivo o, addirittura, si deve rinvenire in certe condotte tenute anche da specifici soggetti (già sopra indicati) un impegno della ad ampliare i propri originari obblighi CP_2 fino al punto di riconoscere un debito o comunque accollarsi (appunto) la copertura dei debiti maturati dalla nei confronti dei terzi. CP_1
Mentre la prima operazione logico-giuridica non pare davvero conforme alla natura della fondazione
(e se la legislazione regionale venisse così interpretata o addirittura denunciata alla Corte Costituzionale ) con conseguente violazione di certi principi proprio di ordine pubblico, come lo stesso indicato dall'appellante contenuto nell'art. 97 Cost. (finanza pubblica a disposizione di enti privati senza alcun controllo di nesso causale tra spese non semplicemente di gestione e finalità pubblicistica) come del resto espresso anche dalla Corte dei Conti (v. C.Conti 130/2020/PAR/Noale
VE), tenuto anche conto che la fondazione, come già detto, trattiene per sé l'utile che realizza, senza conferirlo ai soci fondatori e partecipanti.
Quindi, il principio che va ricordato è nel senso che la fondazione, per la sua natura, deve saper gestire il proprio patrimonio , con la conseguenza che lì ove si fossero verificati episodi di mala gestio, non può di certo invocarsi l'”accollo” a carico degli enti pubblici partecipanti, quanto piuttosto poter esperire le azioni di responsabilità ex artt. 18 e 22 C.C.
Detto ciò, è da escludere, in primo luogo, l'esistenza di una promessa di pagamento o di un riconoscimento di debito, come condivisibilmente illustrato e motivato dal Tribunale.
Del resto, il gravame – come si è detto- è sostanzialmente la ripetizione di allegazioni già spese in primo grado e mira a raccogliere elementi plurimi che, però, non sono né gravi, né precisi né concordanti.
Anzi, va evidenziato come la necessità sia dell'assessore sia del funzionario di manifestare la volontà di trovare una soluzione per la situazione di esposizione debitoria della dimostra, ancora CP_1 una volta, come non poteva la essere considerata un “garante” per impegni economici CP_2 verso terzi, per i quali invero non vi è neanche la prova di un effettivo nesso eziologico con la finalità pubblicistica (culturale) che ad essa era stata assegnata.
Questo profilo, invero, va ad integrare la sentenza impugnata, atteso che era uno degli elementi fondamentali che parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare.
Quanto alla capacità dell'assessore così come del funzionario amministrativo di impegnare l'ente all'esterno il Tribunale ha detto in modo chiaro e netto: ovvio che si tratta di soggetti deputati a garantire che la perseguisse , con la gestione controllata appunto, quelle finalità e che, CP_1 quindi, si sono anche impegnati a trovare una soluzione, ma ciò per spirito di dedizione (politico e organico) per la cosa pubblica. Di certo, neppure parte appellante ha saputo indicare con chiari elementi concordanti, appunto, una volontà inequivoca di esporre l'ente pubblico al ripianamento dei conti. Ciò tanto più li avrebbe esposti a responsabilità contabile in quanto si sarebbe trattato di un contributo
“ex post” che è in totale conflitto con la natura non societaria della cui la CP_1 CP_2 partecipava. Il profilo, poi, relativo all'impegno di spesa è stato ampiamente affrontato dal Tribunale e non può che concordarsi con il ragionamento logico, perfettamente coerente con le considerazioni già sopra svolte a proposito della natura dell'odierna appellante.
Se il socio fondatore e partecipante hanno l'onere (anche per atto costitutivo e per statuto) di assicurare un patrimonio alla fondazione e garantire un sostegno per le spese di gestione, pare evidente che trattandosi di spesa pubblica tutto ciò deve trovare una organizzazione ed una programmazione preventiva, salvo poi eseguire saldi finali come è avvenuto nel caso in esame per i contributi 2010.
Ma l'impegno, si ripete, è limitato a ciò, mentre la deve saper gestire quei fondi e quel CP_1 patrimonio, utilizzare al meglio gli utili che derivano dalla sua attività, senza che vi sia alcun garante a coprire eventuali difficoltà economiche sopraggiunte per mancanza di fondi. Né vi è prova che l'esposizione debitoria finale (cioè al momento del recesso) sia collegata, almeno in parte, ad una carenza di fondi da parte della o della;
in sede di CP_2 Parte_2 gravame questo profilo non risulta specificamente sviluppato.
Escluso, allora, che la avesse l'obbligo di ripianare le perdite o che si fosse impegnata CP_2 in tal senso, occorre delibare sul motivo di gravame che riguarda gli stanziamenti dei fondi, questi ultimi non interamente erogati secondo parte appellante che ne rivendica il diritto.
Come ha ben spiegato la sentenza impugnata- che qui si conferma - uno stanziamento in bilancio regionale non è di per sé sufficiente a far sorgere un'obbligazione pecuniaria, ma è un atto contabile che autorizza una spesa, un impegno, solo al verificarsi di un altro evento: l'impegno della spesa, ossia la determinazione del creditore e l'ammontare del debito. Finché l'impegno non è perfezionato, la somma stanziata rimane disponibile e non genera un debito verso terzi Se dunque lo stanziamento è la previsione di una spesa nel bilancio regionale cioè l'autorizzazione a spendere una determinata somma di denaro per un certo scopo, l'impegno di spesa è invece l'atto con cui la assume un obbligo giuridicamente vincolante nei confronti di un terzo, determinando CP_2 la somma dovuta, il debitore e il creditore.
Ne consegue che lo stanziamento è il presupposto (vale a dire che senza uno stanziamento, la CP_2 non potrebbe impegnare una spesa e quindi non avrebbe l'autorizzazione a spendere) mentre l'impegno è la causa dell'obbligazione in quanto lega la somma stanziata ad un debito verso un creditore. La somma diventa un vero e proprio obbligo a carico dell'ente solo quando si perfeziona un atto giuridicamente valido che definisca il creditore e l'importo del debito.
In sintesi, lo stanziamento è l'atto di programmazione della spesa, ma è la successiva fase di impegno che trasforma quella disponibilità in un'obbligazione pecuniaria che la deve soddisfare. Su CP_2 questo profilo, invero, parte appellante argomenta criticando i richiami alla giurisprudenza di legittimità operati (in modo non conferente secondo la sua tesi) dal Tribunale: ma non incide affatto sull'argomentazione logico-giuridica che, a prescindere dalle citazioni giurisprudenziali, richiama i concetti sopra espressi, peraltro del tutto conformi alla disciplina relativa alla contabilità degli enti locali (v. art. 183 del TUEL) Dunque, richiamando tale normativa, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione ((e la relativa scadenza)) e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. Detto impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute.
Giova, ancora, ricordare che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili e ci sono normativamente precisi vincoli alla assunzione di obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente.
Sotto il profilo procedurale e richiamando le dette norme, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, atti definiti "determinazioni".
Insomma, il sistema è molto più complesso di quanto non sia rappresentato dall'appellante che riconosce come il contributo da versare alla è comunque determinato da legge regionale CP_1 di approvazione del bilancio con cadenza annuale, ma va certamente escluso che il mero stanziamento faccia insorgere di per sé l'obbligazione pecuniaria.
Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente anche con riguardo al quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante rivendica la somma appostata nel bilancio per l'anno 2011, come pure successivamente corretta nella legge di bilancio 2012. Invero, non può assolutamente affermarsi
– come ripete pedissequamente la – che la sola appostazione e la sua correzione siano CP_1 sufficienti a dimostrare che la aveva assunto l'impegno di sostenere la per CP_2 CP_1 tutta la esposizione debitoria del 2011 solo perché ha corretto l'importo nella legge di bilancio 2012, atteso che pur riferendosi il capitolo a detta funzione, trattasi niente altro che la normale operazione di contabilità pubblica sopra descritta. Tanto è vero che la stessa fondazione appellante non è stata in grado di indicare alcun altro elemento concordante che conducesse a provare la volontà inequivoca della di impegnarsi per CP_2
l'importo che oggi viene rivendicato.
Quanto, poi, al “dirottamento” di una parte di quello stanziamento in favore dell'Associazione
Produttori Televisivi – per la realizzazione del Roma Fiction Fest – questo è avvenuto dopo la estinzione della fondazione, vale a dire quando per quell'esigenza culturale di interesse pubblico non vi era più lo strumento organizzativo originario (la fondazione cioè) per realizzarlo;
interesse pubblico che dunque è stato tutelato mediante il perseguimento dell'obiettivo per mezzo di altra struttura organizzativa. Lo stanziamento, del resto, era funzionale a questo obiettivo, sicchè non vi è stata alcuna distrazione rispetto ad esso;
né, si ripete, può essere considerato un contributo dovuto alla fondazione, ormai estinta, che di certo quel risultato mai avrebbe potuto raggiungere né tanto meno avrebbe dovuto sostenere le relative spese di gestione.
In sostanza, anche per questo profilo, l'appellante – con il suo ragionamento – persegue la copertura dell'esposizione debitoria della del tutto estranea alle spese di gestione della stessa CP_1 necessarie per raggiungere il detto obiettivo già sopra indicato.
Né la ha mai sostenuto – neppure in questa sede – che quel pagamento ad una terzo CP_2
(la citata associazione) fosse liberatorio nei confronti della bensì, che non vi era alcun CP_1 obbligo nei confronti di quest'ultima , mentre vi era l'obbligo di perseguire l'interesse pubblicistico per il quale le somme erano state stanziate.
Del tutto irrilevante – anche per quanto già sopra evidenziato a proposito della disciplina contabile pubblicistica applicabile – il riferimento alle dichiarazioni (già condivisibilmente qualificate dal Tribunale come di natura squisitamente politica) dell'assessore, di certo non idonee ad integrare un impegno di spesa nel senso tecnico già spiegato. Resta assorbita, a questo punto, la doglianza relativa alla omessa pronuncia in punto di interessi.
Con riguardo, poi, al motivo di gravame che riguarda la , si osserva quanto Parte_2 segue.
Per il ripianamento delle esposizioni debitorie, non può che richiamarsi anche per questo ente quanto già espresso per la . CP_2
Con riguardo, invece, ad un impegno della per le spese di gestione e per i Parte_2 contributi ordinari, la lettura dello statuto da parte dell'appellante – come ha già rilevato il primo giudice – non trova alcun riscontro, trattandosi di una interpretazione che, peraltro, è in conflitto con la natura stessa della come già sopra evidenziato. CP_1
E' certo che la camera di commercio, nell'intervenire come socio fondatore (accanto alla CP_2
) ha contribuito alla costituzione del patrimonio dell'ente, sicchè tale obbligo è stato
[...] sicuramente adempiuto.
Per quanto attiene, invece, i “contributi” per la gestione ordinaria della non è superabile CP_1
l'ostacolo evidenziato dal Tribunale, quale è la mancata deliberazione da parte dell'organo consiliare della circa il contributo dovuto dai soci fondatori, sicchè ha correttamente qualificato il CP_1 versamento effettuato dalla camera di commercio nel 2010 come “una tantum”. La stessa fondazione appellante, in modo contraddittorio, invoca un obbligo a carico della Camera di Commercio, per poi affermare che effettivamente non vi è stata alcuna statuizione da parte della circa detto CP_1 obbligo, giungendo infine ad invocare una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 C.C. che utilizzi, quale parametro, il “giusto” contributo (così ritenuto) già versato dalla Camera di Commercio nel
2010. In sostanza, le norme statutarie, proprio globalmente valutate ed interpretate alla luce della natura della non conducono affatto alla imposizione di un obbligo predeterminato ed originario CP_1 per i contributi di gestione in mancanza di una apposita delibera della stessa che, così CP_1 facendo, ha tenuto un comportamento concludente di esclusione di un obbligo di tal genere.
Le richieste nei confronti della , infatti, sono giunte a fronte della esposizione Parte_2 debitoria, sicchè come per la Regione la finalità che traspare è quella di ottenere una sorta di “accollo”
a carico anche di questo ulteriore socio fondatore per detti debiti, la cui natura – come detto – non è dato ancora verificare come nesso eziologico rispetto alle necessità fondamentali di gestione della fondazione stessa. Il Tribunale, peraltro, ha indicato chiaramente che la somma versata nel 2010 è da qualificarsi “una tantum”, sicchè nessuna aspettativa o legittimo affidamento giuridicamente tutelabile può essere invocato alla tanto meno per un ripianamento delle perdite. CP_1
Di qui la reiezione della doglianza, con conseguente assorbimento della questione (ribadita dalla appellata) inerente alla ammissibilità della estensione della domanda alla terza chiamata in manleva dalla . CP_2
Residua, a questo punto, la doglianza relativa alle spese di lite. Ora, è certo che la oggi appellante è risultata – anche in forza dell'odierna conferma della CP_1 sentenza impugnata – totalmente soccombente. Va esclusa, peraltro, anche la c.d. soccombenza virtuale pure invocata nel gravame a proposito del “saldo” dovuto dalla , viste le CP_2 considerazioni sopra svolte su tale punto.
Anche , poi, a voler valutare il pagamento nelle more eseguito dalla (sempre CP_2 ricordando quanto già sopra indicato a proposito degli obblighi e dei vincoli a carico del socio fondatore) , in ogni caso resta la prevalente soccombenza della originaria attrice, sicchè CP_1 la compensazione (anche parziale) si configura come una mera discrezionalità che il primo giudice non ha ritenuto di esercitare e sulla quale questa Corte non può delibare. Di qui la reiezione anche di questo profilo di gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 12.536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 7.289,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 16.793,00
Fase decisionale, valore medio: € 20.843,00 Compenso tabellare (valori medi) € 57.461,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 10779/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l 'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano in Euro 57.641,00 – per ciascuna parte – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1107 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 14 ottobre 2025 e vertente tra
TRA della ex “ ” (codice Parte_1 Controparte_1 fiscale;
partita iva ) rappresentata e difesa , giusta procura in atti, dagli P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.ti Roberto Nania e Andrea Cimmino;
APPELLANTE
E
1) (c.f./P.Iva ), rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_2 P.IVA_3 dall'Avv. Carlo D'Amata;
2) Parte_2
c.f. e p.iva n. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Vito
[...] P.IVA_4 NT (
APPELLATE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La Liquidazione Commissariale della ex “ ” adiva Controparte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale esponendo che a) era stata costituita il 29.1.2009 dalla
[...]
del Roma Fiction Fest Controparte_3
b) aveva poi aderito la Camera di Commercio di assumendo anch'essa lo status di socio Pt_2 fondatore c) i soci fondatori avevano l'obbligo di contribuire al fondo patrimoniale e alle spese di gestione d) in data 21.2.2011 i soci fondatori recedevano dalla fondazione, che veniva successivamente dichiarata estinta con provvedimento del Prefetto del 14.4.2011 d) la CP_1 chiedeva alla regione di provvedere alla copertura di quanto necessario al pagamento dei creditori della stessa e) a seguito di tali richieste, la regione aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della ma non provvedeva al versamento di quanto dovuto nè al ripianamento delle perdite CP_1 che in base allo statuto, la regione, in quanto socie recedente, era in ogni caso tenuta al ripianamento dell'esposizione debitoria e al pagamento dei contributi annuali a suo carico che aveva all'uopo effettuato degli stanziamenti in bilancio, i quali, tuttavia, non erano stati interamente erogati alla
. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 5.671.783,85, a titolo di riconoscimento di debito, o di ripianamento dei debiti della ex CP_1 oltre ulteriori spese e oneri di procedura o di contributi a suo carico.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, o, in via subordinata, nell'ipotesi di CP_2 accoglimento della stessa, la condanna della di in quanto obbligata in Parte_2 Pt_2 solido, che provvedeva a chiamare in causa.
Quest'ultima si costituiva contestando le avverse pretese ed eccependo l'insussistenza a proprio carico di alcun obbligo in relazione al ripianamento delle perdite conseguite dalla CP_1
La estendeva la domanda nei confronti della Camera di Commercio, chiedendone la CP_1 condanna, per le medesime ragioni già poste a fondamento della domanda diretta contro la CP_2 al ripianamento dei debiti o, in subordine, al pagamento della somma di € 1.000.000 a titolo di contributi dovuti per l'anno 2011.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Non si configura alcun riconoscimento di debito negli atti invocati dall'attore (cfr. comparsa conclusionale, pagg. 3
– 4), contenendo questi ultimi esclusivamente la manifestazione di un generico intento di affrontare il problema del trasferimento di risorse finanziarie alla attraverso l'erogazione dei contributi deliberati nei modi di legge, e CP_1 l'auspicio di risolverlo in tempi contenuti, o la rappresentazione dei passi a tal fine intrapresi, provenienti, peraltro, da organi di natura politica (come l'Assessore competente), privi del potere di rappresentare e impegnare giuridicamente l'ente, o da Uffici aventi mera rilevanza interna ( come l'ufficio legale o il direttore del dipartimento istituzionale), le cui dichiarazioni non possono coinvolgere la sfera giuridico – patrimoniale dell'ente.
Non induce a diverse conclusioni il fatto che la legge regionale attribuisca all'assessore delegato il potere di adottare “tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti della inerenti alla CP_2 qualità di socio fondatore (art. 21, della legge regionale n. 31 del 2008). Infatti, come è evidente sulla base della semplice lettura della norma in oggetto, i poteri attribuiti dalla legge regionale all'assessore delegato, attenendo a due esclusivi e definiti ambiti (perfezionamento della partecipazione ed esercizio dei diritti di socio) non comprendono certo quello di impegnare finanziariamente l'ente mediante il riconoscimento di debiti.
Inoltre, in base allo Statuto, spetta al Presidente della il potere di rappresentarla (art. 41), mentre l'Assessore non CP_2 si configura come un organo della stessa, essendo la Giunta l'organo esecutivo della (art. 46). CP_2 Quanto all'asserito obbligo di ripianare l'esposizione debitoria della deve escludersi che l'invocato art. 7, CP_1 comma 2, dello Statuto, nella parte in cui consente il recesso “fermo restando il dovere di adempimento di eventuali obbligazioni assunte”, possa essere interpretato nel senso che sul socio recedente ricada l'obbligo di far fronte ai debiti contratti dalla medesima nei confronti di terzi. CP_1 L'obbligo di adempiere costituisce, infatti, l'oggetto del rapporto obbligatorio. Quindi, nel prevedere il “dovere di adempimento“ che ricade sul socio recedente, lo Statuto ha necessariamente inteso riferirsi alle eventuali obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti della , essendo, rispetto a queste, CP_1 parte del rapporto obbligatorio.
La norma non riguarda, invece, le obbligazioni assunte dalla nei confronti di terzi, essendo la rispetto CP_1 CP_2 a queste ultime, soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, sulla quale non può quindi sussistere alcun dovere di adempimento.
Ove lo statuto avesse voluto porre a carico del socio recedente il ripianamento dell'esposizione debitoria della CP_1 lo avrebbe fatto espressamente e non richiamando il “dovere di adempimento”, che inerisce al rapporto obbligatorio.
Con riferimento alla richiesta di pagamento delle somme stanziate a titolo di contributi associativi, deve poi osservarsi che l'art. 7, comma 2, dello Statuto, stabilisce che i fondatori possono in ogni momento recedere dalla “fatto CP_1 salvo il versamento dei contributi di gestione dovuti per l'anno nel quale viene esercitato il recesso”.
La deduce che per il 2011 la aveva stanziato la somma di euro 1500000,00, e, per il 2012, la somma CP_1 CP_2 di euro 3000000,00, come risulterebbe dalla lettera del 10.8.2011, dell'Assessore alla Cultura, Arte e sport della CP_2
,
[...] indirizzata al Commissario Liquidatore della e che tali somme devono quindi esserle pagate. CP_1 In contrario, deve, tuttavia, osservarsi che l'obbligo di versamento previsto dallo Statuto sussiste soltanto con riferimento a quei contributi che al momento del recesso fossero “dovuti”, e quindi oggetto di una obbligazione già sorta nei confronti della CP_1 Ma deve invece escludersi che per effetto dello stanziamento di somme in bilancio sia insorta alcuna obbligazione della nei confronti della occorrendo, all'uopo, che sia esaurita la procedura di contabilità, con l'emissione CP_2 CP_1 CP_ del mandato di pagamento (artt. 38 e 39 della legge Regione , n. 25 del 2001). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità Sia pure con riferimento a diverso ambito), i debiti dello Stato, e in genere degli enti pubblici, diventano liquidi ad esigibili soltanto quando la relativa spesa sia stata ordinata con l'emissione del mandato di pagamento
(ex plurimis, Cass., n. 18377 del 2010; Cass., n. 17909 del 2004). Per cui la liquidità ed esigibilità del credito non può prescindere dal presupposto formale del mandato contenente l'ordine di pagamento della spesa (Cass., n. 17909 del 2004) Non induce a diverse conclusioni l'art. 21, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2008, infondatamente invocato dall'attore.
Tale norma, infatti, definisce le modalità dell'appostamento in bilancio delle somme destinate all'attività della CP_1 ma non ricollega affatto la nascita dell'obbligazione pecuniaria allo “stanziamento”, ciò che del resto contrasterebbe con la disciplina di spesa prevista dalla procedura di contabilità, sopra richiamata. Ne deriva che non si è mai costituito un vincolo obbligatorio giuridicamente rilevante in favore della relativo CP_1 al pagamento delle somme stanziate in bilancio.
In ogni caso, risultano corrisposti gli importi stanziati dalla a titolo di contributi di gestione. CP_2 Infatti, come da quest'ultima dettagliatamente ricostruito, e non contestato, gli stanziamenti disposti dalla CP_2 nei bilanci relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011, ossia dalla costituzione della ex fino al momento del CP_1 recesso dell'Amministrazione, avvenuto in data 21.2.2011, ammontano complessivamente ad € 14.400.000,00.
L'Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare pagamenti per la minor somma di euro 11.645.000,00. Della residua somma stanziata (€ 2.755.000,00), l'importo di € 1.255.000,00 è stato corrisposto in corso di causa alla mentre l'importo di € 1.500.000,00, presente sul conto residui passivi del bilancio anno 2012, è stato CP_1 utilizzato per pagamenti in favore dell'Associazione Produttori Televisivi, individuata, in sostituzione della estinta udiovisivo, per promuovere la manifestazione relativa all'evento Roma Fiction Fest, Controparte_1 edizione 2011 (in forza della determinazione dirigenziale n. A9153 del 22.09.2011, adottata in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 341/2011), obiettivo originariamente attribuito dallo Statuto alla CP_1 Non esisteva alcun obbligo della di corrispondere alla la somma di euro 1500000,00, utilizzata in CP_2 CP_1 favore dell'Associazione Produttori Televisivi per far fronte alla promozione del Roma Fiction Fest 2011.
Infatti, tale somma è stata destinata alla suddetta Associazione per la realizzazione dell'indicato evento, che in precedenza rientrava tra i compiti della CP_1 Quanto all'asserito obbligo della regione di erogare la somma di € 3.000.000,00, che sarebbe stata stanziata in favore della per l'esercizio finanziario 2012, secondo quanto risulterebbe dalla dichiarazione dell'Assessore CP_1 regionale alla Cultura del 10.08.2011 (documento n. 15, allegato alla citazione), esso è inesistente anche per le seguenti, ulteriori ragioni. Come rappresentato dalla e non risulta contestato, tale preannunciato stanziamento nel bilancio di previsione CP_2 pluriennale 2011-2013 non è stato riproposto nei singoli bilanci annuali di competenza e in particolare in quello del 2012.
In ogni caso, come si è detto, lo stanziamento in bilancio di per se non è sufficiente a far sorgere un'obbligazione in favore di terzi, necessitando a tal fine che si perfezionino tutte le varie fasi della procedura di spesa previste dalla contabilità pubblica. La non è comunque obbligata a corrispondere alcunchè per il 2012, avendo esercitato il recesso nel 2011 e non CP_2 essendo quindi tenuta ad effettuare versamenti per il periodo ad esso successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello
Statuto.
La dichiarazione dell'Assessore alla cultura non ha ex se, alcuna rilevanza giuridica, per le ragioni già esposte, in quanto proveniente da un organo politico che non riveste la qualità di legale rappresentante dell'Ente e non si è tradotta in provvedimenti amministrativi.
Essa è in ogni caso successiva al recesso della (formalizzato il 21.2.2011), per cui l'Amministrazione CP_2 regionale non era più assoggettabile agli obblighi imposti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto.
Anche la domanda di pagamento dei contributi proposta nei confronti della Camera di Commercio è infondata.
Infatti, non risulta che sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della alcun contributo a carico CP_1 della Camera di Commercio.
Mentre l'art. 11, punto 9, lett. h), dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delibera l'ingresso, il recesso e l'esclusione dei partecipanti alla stabilendone l'apporto economico a carico di ciascuno di essi. CP_1 Quindi, in assenza di una specifica delibera in tal senso, non esiste un obbligo della Camera di commercio, in quanto socio fondatore, di pagare alcunchè a titolo di contributi di gestione. Del resto, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il socio fondatore è tenuto a contribuire al patrimonio della fondazione, mentre i costi di gestione sono coperti, secondo quanto stabilisce l'art. 4, con i contributi non espressamente destinati a patrimonio
(lett. b) e con le somme versate da soggetti pubblici e privati come contributi ordinari o straordinari di gestione (lett. f).
Il fatto che la Camera di commercio abbia versato, per l'anno 2010, un contributo di euro 1000000,00, non implica che su di essa ricada l'obbligo di versare il medesimo contributo, o altro di diverso importo, per l'anno 2011, alla luce della disciplina statutaria richiamata.
Nè può fondatamente invocarsi alcun legittimo affidamento, in considerazione delle disposizioni dello Statuto già esaminate, delle quali la era a conoscenza, e mancando inoltre la stabilizzazione della situazione di vantaggio CP_1 in suo favore, in presenza di un versamento una tantum da parte della Camera di commercio.
Deve infine escludersi anche nei confronti della l'obbligo di ripianare i debiti della Parte_2 CP_1 per quanto già osservato a proposito della ]» CP_2
§ 2 — Ha proposto appello Liquidazione Commissariale della ex “ Controparte_1
” contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ accertare
[...]
e dichiarare che le appellate , in persona del legale rappresentante p.t., e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 sono debitrici dell'appellante Liquidazione Commissariale della ex Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e per
[...]
l'effetto condannarle nei seguenti termini in favore della ex appellante: CP_1 a) condannare in via principale la in pers. l.r.p.t., a titolo di riconoscimento di debito, CP_2
a pagare all'appellante la somma corrispondente all'attuale esposizione debitoria della ex CP_1 allo stato pari a € 4.383.579,02, come da Relazione del Commissario liquidatore in data 8 gen. 2016, avendo già scomputato le somme corrisposte alla nel corso del giudizio di primo grado CP_1 dalla , oltre ulteriori spese e oneri di procedura da stimarsi in via equitativa in € CP_2
1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenuta di giustizia;
b) condannare in solido tra loro la in pers. l.r.p.t., ove la domanda sub a) non venga in CP_2 tutto o in parte accolta, nonché la in pers. l.r.p.t., in ogni caso, a Parte_2 ripianare i debiti della ex odierna appellante, previa occorrendo sollevazione di questione CP_1 di legittimità costituzionale di cui al § 2.3; e quindi a pagare la somma corrispondente all'attuale esposizione debitoria della ex allo stato pari a € 4.383.579,02, come da Relazione del CP_1
Commissario liquidatore in data 8 gen. 2016, avendo già scomputato le somme corrisposte alla nel corso del giudizio di primo grado dalla , oltre ulteriori spese e oneri di CP_1 CP_2 procedura da stimarsi in via equitativa in € 1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenuta di giustizia;
c) in ulteriore subordine, ove la domanda sub b) non venga in tutto o in parte accolta, condannare la in pers. l.r.p.t. (perlomeno entro il limite corrispondente alla complessiva esposizione CP_2 debitoria della ex allo stato pari a € 4.383.579,02 nonché alle ulteriori spese ed oneri di CP_1 procedura da stimarsi in via equitativa in € 1.000.000 ed allo stato già sostenute nella misura di cui alla sopra citata Relazione del Commissario liquidatore, per un totale complessivo di € 5.383.579,02) nonché la di in pers. l.r.p.t., se del caso in via solidale, a pagare Parte_2 Pt_2 all'appellante i contributi a loro carico corrispondenti per la Regione a € 4.500.000 (= 1.500.000 CP_2
+3.000.000) e per la Camera di Commercio a 1.000.000, ovvero nella misura maggiore o, in subordine, minore, ritenute di giustizia. Il tutto oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 o, comunque, interessi legali, nonché rivalutazione monetaria e altri oneri di legge (ivi inclusi interessi e oneri di cui al punto 4.4), dalla debenza sino al soddisfo. In via istruttoria, oltre alla produzione documentale, invocava nomina di CTU.
Resistevano entrambe le parti appellate. Con provvedimento in data 22 giugno 2021 il procedimento veniva , per competenza tabellare, trasferito dalla terza alla seconda sezione con riassegnazione a nuovo relatore. La causa veniva, successivamente, assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello, composto di 64 pagine, è articolato in sei motivi, di cui i primi quattro nei confronti della e il quinto nei confronti dell'altra appellata, mentre l'ultimo attiene ad entrambe CP_2 le parti originariamente convenute.
§ 3.1 —Dopo aver riportato i fatti anche processuali di primo grado, parte appellante col primo motivo (pagg. 14/23) – titolato “Sulla erroneità del rigetto della domanda ex art. 1988, c.c. (riconoscimento C di debito)” – devolve la questione del riconoscimento di debito che avrebbe posto in atto CP_2 deducendo: “è chiara l'erroneità del capo della sentenza gravata atteso che il Giudice di prime cure, nonché l'assoluta insufficienza della sua motivazione sul punto: • ha fatto erronea applicazione dei canoni di interpretazione applicabili anche agli atti unilaterali (art. 1324, c.c.) ed in particolare ha equivocato ― sia con riferimento al loro tenore letterale sia con riferimento all'intenzione del dichiarante (nonché, all'occorrenza, della ― il senso delle dichiarazioni sopra riportate CP_1
(art. 1362, c.c.): le quali dichiarazioni, anche in forza del criterio di buona fede (art. 1366, c.c.), non possono essere lette nel senso indicato in sentenza (meri auspici), ma stanno a testimoniare la piena consapevolezza della posizione debitoria della • ha conseguentemente errato nel ricostruire CP_2 la fattispecie e nell'applicare le pertinenti disposizioni normative, là dove ha estromesso le dichiarazione di cui trattasi dall'area di operatività dell'art. 1988, c.c., ossia negando la presunzione, sino a prova contraria, di esistenza del debito;
mentre dette dichiarazioni, in ragione della consapevolezza che esprimono in ordine alla posizione debitoria della sono pienamente CP_2 idonee a determinare la sussunzione della fattispecie medesima nell'ambito del menzionato archetipo normativo;
di talché, non soltanto ne risulta violato il citato art.1988 c.c., ma tale violazione è da ritenersi determinante nella specie posto che la non ha mai fornito la prova a suo carico CP_2 idonea a vincere la presunzione di cui alla disposizione codicistica;
• ha _ omesso di considerare l'idoneità probatoria dei pagamenti effettuati dalla in corso di causa. Non si può disconoscere CP_2 che gli aspetti della decisione, come sopra censurati, abbiano rilevato ai fini della errata decisione del Giudice di primo grado, così come non si può disconoscere la loro decisività ai fini dell'accoglimento della domanda attorea.”. In ordine , poi, all'”erroneo disconoscimento dell'elemento soggettivo delle dichiarazioni: rilevanza esterna dei soggetti dichiaranti” il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito la fattispecie, ritenendo che i poteri dell'assessore incontrassero limitazioni in concreto insussistenti e, in particolare, ha violato la normativa regionale pertinente, mal interpretandola (art. 21, L.R. n. 31/2008) ovvero omettendo di considerarla (art. 2, comma 53, della L.R. n. 2/2010): con la conseguenza di ritenere erroneamente che l'assessore, ancorché titolare di apposita delega di funzioni concernente il rapporto tra la regione e la fondazione, fosse sprovvisto dalla capacità rappresentativa dell'ente regionale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988, c.c.: con la precisazione che le violazioni denunziate assumono rilievo determinante per le ragioni in precedenza illustrate (mancanza di prova contraria da parte della atta a vincere la presunzione di sussistenza del debito); • con riferimento alla CP_2 fattispecie concreta, ha omesso del tutto di considerare nel loro insieme, travisando anche le risultanze istruttorie (all. 13 cit.), la nutrita schiera di dichiarazioni convergenti da parte degli organi istituzionali e amministrativi della che per la loro provenienza e per il loro tenore si dimostrano CP_2 irriducibili a mere manifestazioni ottative: dichiarazioni che logicamente in tanto sono state rese in quanto è stata data per pacifica la cogenza dell'obbligazione attestata;
• sotto convergente profilo, ha violato l'art. 1362, c.c., che prescrive al Giudice di svolgere ai fini ermeneutici la valutazione ― del tutto omessa nella sentenza gravata ― del complessivo comportamento delle parti, e nella specie dei dichiaranti organi regionali, ai fini della determinazione della relativa obbligazione a loro carico: valutazione che, se compiuta, non avrebbe potuto che confermare l'intenzione di riconoscere il debito de quo in capo alla .” CP_2
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 23/34) – titolato “sulla erroneità del rigetto della domanda di ripianamento dell'esposizione debitoria della ex – parte appellante lamenta che la
CP_1 sentenza impugnata sarebbe affetta dai seguenti vizi: • essa ha anzitutto errato nell'interpretare la domanda della che è volta ad ottenere la condanna della nei propri confronti e
CP_1 CP_2 non in favore dei terzi creditori;
• ha fatto cattiva applicazione dell'art. 7, comma 2, dello statuto, estromettendo il caso di specie dalla sfera operativa della menzionata disposizione;
mentre la clausola in parola ― per come interpretata dalla stessa sentenza (nel senso di istituire l'obbligo del socio recedente di farsi carico delle eventuali obbligazioni da egli assunte verso la ― risulta
CP_1 linearmente applicabile alla fattispecie concreta, vertendosi esclusivamente in tema di obblighi in capo al socio fondatore verso la e non già verso terzi;
• ha violato e male interpretato le
CP_1 norme statutarie sopra richiamate (art. 5 dell'atto costitutivo;
art. 4 e 7, co. 2, dello statuto), travisandone la lettera e la ratio (art. 1362, c.c.) nonché il senso complessivo (art. 1363, c.c.); • in particolare, ha omesso la considerazione, da ritenersi decisiva, che dalle medesime norme statutarie discende l'obbligo di versare le spese necessarie per l'attività della obbligo che non può
CP_1 che permanere all'esito dell'estinzione della stessa • infine, ha parimenti omesso di
CP_1 considerare l'intenzione dei contraenti (art. 1362, c.c.), il cui apprezzamento secondo buona fede (art. 1366, c.c.) sarebbe stato decisivo per assegnare il dovuto rilievo ai fini pubblici sottesi all'istituzione della fondazione e che sono inconciliabili con l'ipotesi di un disimpegno dell'ente pubblico fondatore, erroneamente avallato dal giudice di primo grado, rispetto agli oneri finanziari contratti dalla fondazione nel corso della sua attività; • in subordine: sollevazione di apposita questione di legittimità costituzionale a carico della legge regionale n. 31/2008 (nonché L.R. n. 9/2010 e L.R. n. 2/2012), nei termini prospettati al § 2.3 del presente motivo d'appello.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 34/43) – titolato “ sulla erroneità del rigetto della domanda di versamento dei contributi dovuti al momento del recesso” – la appellante si duole che la CP_1 sentenza impugnata è errata perché: • pur avendo interpretato l'art. 7, co. 2, dello statuto nel senso che il socio recedente deve corrispondere i contributi per i quali sia già insorto il relativo obbligo, ha contraddittoriamente ed erroneamente omesso di sussumere nell'ambito di tale previsione il caso di specie, nel quale l'obbligo contributivo era già sorto in virtù degli artt. 3-5, statuto, e 5 atto costitutivo (come testimoniato dall'intervenuto stanziamento a bilancio delle relative somme): in tal modo la sentenza, anche in violazione del principio di affidamento, ha attribuito alle disposizioni di cui sopra, sia singolarmente che nel loro insieme (art. 1363, c.c.), un senso contrastante con la loro lettera e la loro ratio (art. 1362, c.c.); • ha violato le norme di legge regionale (art. 37, L.R. n. 25/2001, e art. 21, comma 6, della L.R. n. 31/2008) e statale (art. 183, T.U.E.L.) che confermano come lo stanziamento a bilancio presupponga una obbligazione già sorta come tale ricadente nell'ambito dell'art. 7, co. 2, dello statuto;
• ha travisato il significato normativo delle fattispecie legali nelle quali ha preteso di sussumere il caso di specie, ritenendo erroneamente che il “mandato di pagamento” sia indispensabile ai fini dell'insorgere dell'obbligazione (art. 38 e 39, L.R. n. 25/2001); • ha richiamato, a sostegno della sua errata decisione, un orientamento giurisprudenziale (le citate, Cass. n. 18377/2010 e n.
17909/2004) riguardante fattispecie completamente diversa e non rilevante ai fini del decidere, in ogni caso orientamento contrastante con quello delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n.
3451/85, cit.) e comunque superato dalla più recente giurisprudenza secondo la quale il mandato di pagamento presuppone una _ obbligazione non solo già sorta (come è pacifico e non smentito nemmeno dalla giurisprudenza citata in sentenza), ma anche liquida (Cass. n. 11655/20, cit.), con la conseguente sussistenza nella specie dei requisiti di attivazione della normativa statutaria in tema di contributi dovuti alla all'atto del recesso dei soci fondatori. CP_1
§3.4 – Con il quarto motivo (pagg. 43/52) – titolato “ sulla erroneità del capo della sentenza impugnata secondo cui i contributi stanziati sarebbero stati corrisposti” – la parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata perché: • ha errato nel ritenere che il contributo di €
1.500.000 ― inizialmente stanziato nel bilancio 2011, e poi confluito tra i residui di competenza 2012
― fosse stato corrisposto, dato che la Fondazione creditrice non lo ha mai ricevuto e la Regione debitrice non ha esibito la prova del pagamento (ossia la relativa quietanza ex art. 1199, c.c.); • ha errato comunque nel ritenere che il pagamento medesimo fosse stato correttamente eseguito nelle mani del soggetto terzo asseritamente affidatario delle funzioni che giustificherebbero il suddetto pagamento, sia perché il terzo non era all'uopo autorizzato (art. 1188, c.c.), sia perché il contributo de quo ― diversamente dall'erroneo accertamento in punto di fatto compiuto in sentenza ― non poteva dirsi specificamente finalizzato alla realizzazione dell'evento affidato al terzo;
• ha ulteriormente mal ricostruito la fattispecie concreta, non essendosi avveduto che l'affidamento al soggetto terzo di cui si è detto è anteriore rispetto alla conferma nella legge di bilancio dello stanziamento di € 1.500.000 per la e che pertanto tale stanziamento possiede effetto CP_1 comunque prevalente;
• ha sempre errato, sia in punto di fatto che in punto di diritto, dimostrando di dubitare dell'esistenza dello stanziamento di € 3.000.000 e comunque postulando che detto stanziamento fosse venuto meno nell'esercizio finanziario 2012, mentre afferiva all'esercizio finanziario 2011 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa della ) e pertanto anch'esso dovuto CP_2 al momento del recesso (2011) come previsto dall'art. 7, co.2, statuto;
• ha conseguentemente violato e mal interpretato, anche in violazione del principio di affidamento, le più volte citate norme statutarie che impongono al socio recedente di versare i suddetti contributi, quantificati in complessivi di € 4.500.000 come da stanziamento a bilancio;
• ha infine totalmente omesso di pronunciarsi sulle somme dovute a titolo di interessi sui contributi dovuti per il 2010 e corrisposti tardivamente dalla (art. 112, c.p.c.). CP_2
§3.5 – Con il quinto motivo (pagg. 52/59) – titolato “ sulla erroneità del rigetto delle domande di ripianamento e corresponsione dei contributi a carico della CCIAA” – l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nonché la insufficienza della relativa motivazione perché : • ha errato nell'interpretare le norme statutarie in materia di contributi, limitandosi a prendere in esame talune isolate disposizioni dell'art. 4 (lett. b, la lett. f) e 11 (punto 9, lett. h), da cui ha erroneamente tratto che la mancanza di una delibera di CdA impedisca di ritenere sussistente e determinato l'obbligo contributivo, senza considerare ex artt. 1362, 1363 e 1366, c.c., l'intero ordito statutario, la lettera e la ratio delle pertinenti disposizioni: l'art. 4 dello statuto nella parte in cui menzionando il contributo “ordinario” non può che rimandare all'obbligo di versare il contributo “annuale” di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo;
non ha considerato l'art. 6 dello statuto che collega lo status di socio sostenitore ― e, quindi, a fortiori di socio fondatore ― al versamento del contributo dovuto né l'art. 7, comma 2, dello statuto che impone il versamento dei contributi dovuti anche in caso di recesso;
non ha considerato la volontà e il contegno dei contraenti (con particolare riguardo al fatto che la CCIAA nel 2010 aveva versato il contributo dovuto per tale anno, pur in mancanza della menzionata delibera di quantificazione), da cui emerge nitidamente l'obbligo della CCIAA di pagare il contributo periodico di gestione (almeno nella misura dell'anno precedente) sino a quando permanga il vincolo associativo (art. 4, comma 1, lett. f, e art. 6, comma 3), ivi incluso l'anno del recesso (art. 7, comma 2, statuto); • in subordine ― ritenendo indispensabile, ai fini della debenza del contributo camerale, l'emanazione della menzionata delibera di CdA ― ha violato il principio giurisprudenziale a mente del quale l'adesione alla fondazione implica l'automatica assunzione dell'obbligo di versare i contributi associativi necessari alla vita dell'ente, senza che sia all'uopo necessaria l'assunzione di eventuali ulteriori atti;
• fermo restando il potere equitativo (art. 1226, c.c.) che avrebbe consentito al Giudice di determinare la giusta misura del contributo (nella subordinata ipotesi in cui non ritenesse idoneo l'importo previsto per l'anno precedente); • infine, ha errato la sentenza impugnata a respingere la domanda di condanna al ripianamento dei debiti, per motivi analoghi a quelli già esposti in relazione all'analoga domanda proposta contro la , cui CP_2 si fa integrale rinvio anche con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale.
§3.6 – Con il sesto motivo (pag. 59) – titolato “sulla erroneità della condanna alle spese” – l'appellante impugna la statuizione sulle spese di lite deducendo che , oltre alla fondatezza delle proprie domande, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la solo in corso di causa aveva versato il CP_2 contributo per l'anno 2010, sicchè avrebbe dovuto applicare la c.d. soccombenza virtuale e, in ogni caso, alla compensazione integrale delle dette spese.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Ritiene la Corte che i motivi di impugnazione sono strettamente connessi tra loro e , per questo motivo, possono essere unitamente delibati.
Va, preliminarmente, evidenziato come la maggior parte delle allegazioni formulate in gravame altro non sono che gli argomenti già spesi dalla oggi appellante in primo grado e CP_1 sostanzialmente riproposti, senza un effettivo approfondimento o tanto meno in assenza di una reale
contro
-argomentazione rispetto a quanto indicato dalla sentenza che, seppur con alcune integrazioni, va totalmente confermata.
Il primo elemento, però, che la Corte ritiene di mettere in evidenza è proprio la natura della
, da qualificare – ma è implicito nella sentenza e parte appellante non si cura affatto di CP_1 valutare questo profilo con tutto quanto ne segue ai sensi della non specificità ex art. 342 CPC – di partecipazione. Giova ricordare che si tratta di un istituto “atipico”, con una forma ibrida che unisce l'efficienza del privato con gli scopi di interesse pubblico, caratterizzata dalla partecipazione attiva sia di enti pubblici che di soggetti privati e, dunque, è uno strumento flessibile che permette la gestione congiunta di progetti e servizi, basata sulla collaborazione per raggiungere finalità di utilità sociale, culturale o scientifica. Tali fondazioni di partecipazione nascono dalla collaborazione di più soggetti, siano essi fondatori o sostenitori, che apportano risorse e condividono gli obiettivi e che mantengono un controllo significativo sulle attività della fondazione, partecipando attivamente alla sua gestione attraverso un organo collegiale, un'assemblea che non è prevista nella fondazione classica.
Va, poi, evidenziato che l'ente deve avere uno scopo di pubblica utilità e non di lucro, deve essere finanziato in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'organo di amministrazione deve essere designato in maggioranza da un ente pubblico. Viene affermata dalla dottrina l'estraneità delle dette fondazioni dalla portata applicativa del TUSP con conseguente la sottrazione delle medesime al divieto di soccorso finanziario pubblico che il relativo art. 14, co. 5 sancisce con riguardo alle società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 3, L. 196/2009, salvo ovviamente il caso in cui la FP sia riconducibile all'insieme di dette amministrazioni.
Tale argomento, invero, non è neppure sfiorato da parte appellante, nonostante gli oneri di allegazione e di prova ex art. 342 CPC. La Corte, però, si fa carico – visto il tenore delle questioni comunque sollevate in gravame – di precisare quanto segue. Non è consentito all'amministrazione pubblica di assicurare forme indiscriminate di sostegno finanziario alla fondazione di partecipazione, men che meno allorché si configuri sostanzialmente come un intervento di ripianamento perdite (ontologicamente incompatibile rispetto all'ente fondazione). Non è in discussione l'ammissibilità di erogazioni da parte di amministrazioni fondatrici e/o partecipanti, finalizzate alla conservazione o all'incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, ma allo stesso modo quest'ultimo (al fine di raggiungere lo scopo per il quale è costituita) può intraprendere attività nel cui ambito può concludere specifici accordi con soggetti privati o pubblici, i quali, in relazione ai servizi richiesti (e dunque in un quadro contrattuale) o alla particolare importanza dell'attività svolta dallo stesso (e pertanto secondo uno schema convenzionale), possono erogare, rispettivamente, corrispettivi per i servizi ricevuti e contributi a destinazione vincolata. È del pari consentito, in relazione allo svolgimento di una particolare attività da parte della
, rientrante fra le competenze delle amministrazioni fondatrici e/o partecipanti, che queste CP_1 ultime si accollino specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione, purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi delle amministrazioni stesse. Il rapporto richiede però di essere regolamentato in via preventiva, prima dello svolgimento del servizio (e non quindi ex post, essendo questo l'elemento decisivo e discriminante), in relazione ai costi preventivati risultanti dal piano finanziario, che necessariamente deve essere adottato al fine di calibrare le possibilità operative della e preservare il patrimonio. CP_1
All'opposto, non è ammissibile una contribuzione “a regime” occorrente a colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile: l'amministrazione pubblica non può, cioè, accollarsi l'onere di ripianare, di anno in anno, le perdite gestionali della fondazione mediante la previsione di un generico contributo annuale;
e neppure può farlo occasionalmente.
Il concetto di perdita gestionale da ripianare è infatti senz'altro estraneo, a priori, alla nozione di fondazione tradizionale113, in ragione di una struttura che è ontologicamente diversa da quella societaria (trattandosi di ente il cui elemento costitutivo essenziale è l'esistenza di un patrimonio destinato alla soddisfazione dello scopo per il quale la fondazione è stata costituita e non, invece, la partecipazione di più soggetti) con conseguente impossibilità di concepirne la ricapitalizzazione. Ma a tale conclusione non sfuggono neppure le fondazioni di partecipazione: pur trattandosi di modello organizzativo peculiare, che rappresenta una sintesi tra l'elemento personale, proprio delle associazioni, e quello patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, resta che – attesa la tipicità delle persone giuridiche disciplinate dal codice civile – non configura un tertium genus, trattandosi pur sempre di ente connotato dalla prevalenza dell'elemento patrimoniale, il cui atto di fondazione, in conformità all'ampia autonomia negoziale riconosciuto agli originari fondatori nella predisposizione del regolamento negoziale;
il che è confermato dal fatto che tali modalità di partecipazione sono fondate sull'originaria previsione dell'atto costitutivo o dello statuto e non sulla partecipazione al patrimonio dell'ente, non suddiviso in partecipazioni come quello delle strutture societarie. La fondazione (di partecipazione o meno), insomma, deve essere costituita con un patrimonio sufficiente al suo scopo e le perdite devono essere assorbite dal suo patrimonio, diversamente imponendosi l'alternativa tra estinzione e trasformazione: se nell'ambito della gestione ordinaria si registra una perdita, alla stessa deve far fronte la con il suo patrimonio;
se questo risulta CP_1 insufficiente (ossia, se le risorse proprie dell'ente non permettono di sostenere le spese ordinarie) la fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, si estingue e il patrimonio residuo è trasferito a enti con analoga finalità, salvo l'autorità competente provveda alla trasformazione in altro ente. Non c'è quindi spazio per un intervento ex post dell'amministrazione pubblica, la quale non può farsi carico, né in via occasionale né tantomeno in via sistematica, del ripianamento delle perdite della fondazione. Diversamente, del resto, la vedrebbe snaturate le proprie caratteristiche CP_1 essenziali per tradursi, sostanzialmente, nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesso;
con ciò perdendo la natura di organismo privato autonomo, e finendo per essere ricondotta al paradigma dell'organismo strumentale dell'ente, con possibili riflessi sulla responsabilità verso terzi delle amministrazioni pubbliche che hanno reiteratamente investito risorse pubbliche pur di mantenere in piedi la fondazione. Fatta questa premessa, pare evidente alla Corte che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'appellante è manifestamente infondata, atteso che vengono invocate discipline proprie di altri enti (quelli societari) la cui natura, appunto, è ben diversa, sicchè – come insegna proprio la Corte Costituzionale – situazioni diverse devono essere trattate in modo differenziato nel rispetto del dettato di cui all'art. 3 Cost. Né parte appellante si spinge ad allegare e provare che la (con la Camera di CP_2
Commercio) ha fraudolentemente utilizzato questo strumento per “evitare” di incorrere in una disciplina pubblicistica più stringente: insomma, nessun elemento è stato fornito per poter affermare che lo scopo è stato raggiunto violando norme imperative. La normativa regionale, invece, appare del tutto conforme alle caratteristiche della fondazione ed alla sua natura, come sopra spiegato e precisato.
La questione, dunque, è stata sollevata in modo apodittico, senza tener conto di questo specifico e importante profilo;
anzi, la tesi è quella di voler creare una perfetta similitudine tra la (di CP_1 partecipazione o meno) ed una struttura societaria, così chiaramente confliggendo detta tesi con la natura stessa della natura che nel caso di specie non risulta essere stata modificata e/o CP_1 violata. D'altro canto, è la stessa fondazione appellante a rendersi conto che occorre distinguere tra la copertura delle spese di gestione e, quindi, di vita dell'ente (a cura dei fondatori ed aderenti) ed il ripianamento dei debiti (della fondazione nei confronti di terzi) al momento della sua cessazione in quanto non onorati per mancanza di fondi.
IN sostanza, quanto meno nei confronti della , la domanda attrice è stata sempre rivolta CP_2 ad ottenere una copertura di “garanzia” o meglio un “accollo” in favore dei terzi creditori che, invero, come ha già detto il Tribunale richiamando norme statutarie ed atto costitutivo, non è affatto rinvenibile in quegli obblighi primari.
Quindi, l'argomentazione sempre spesa da parte attrice – che la replica in modo pedissequo nei primi due motivi di gravame – è nel senso che o si interpretano quelle norme (anche di legislazione regionale) in senso estensivo o, addirittura, si deve rinvenire in certe condotte tenute anche da specifici soggetti (già sopra indicati) un impegno della ad ampliare i propri originari obblighi CP_2 fino al punto di riconoscere un debito o comunque accollarsi (appunto) la copertura dei debiti maturati dalla nei confronti dei terzi. CP_1
Mentre la prima operazione logico-giuridica non pare davvero conforme alla natura della fondazione
(e se la legislazione regionale venisse così interpretata o addirittura denunciata alla Corte Costituzionale ) con conseguente violazione di certi principi proprio di ordine pubblico, come lo stesso indicato dall'appellante contenuto nell'art. 97 Cost. (finanza pubblica a disposizione di enti privati senza alcun controllo di nesso causale tra spese non semplicemente di gestione e finalità pubblicistica) come del resto espresso anche dalla Corte dei Conti (v. C.Conti 130/2020/PAR/Noale
VE), tenuto anche conto che la fondazione, come già detto, trattiene per sé l'utile che realizza, senza conferirlo ai soci fondatori e partecipanti.
Quindi, il principio che va ricordato è nel senso che la fondazione, per la sua natura, deve saper gestire il proprio patrimonio , con la conseguenza che lì ove si fossero verificati episodi di mala gestio, non può di certo invocarsi l'”accollo” a carico degli enti pubblici partecipanti, quanto piuttosto poter esperire le azioni di responsabilità ex artt. 18 e 22 C.C.
Detto ciò, è da escludere, in primo luogo, l'esistenza di una promessa di pagamento o di un riconoscimento di debito, come condivisibilmente illustrato e motivato dal Tribunale.
Del resto, il gravame – come si è detto- è sostanzialmente la ripetizione di allegazioni già spese in primo grado e mira a raccogliere elementi plurimi che, però, non sono né gravi, né precisi né concordanti.
Anzi, va evidenziato come la necessità sia dell'assessore sia del funzionario di manifestare la volontà di trovare una soluzione per la situazione di esposizione debitoria della dimostra, ancora CP_1 una volta, come non poteva la essere considerata un “garante” per impegni economici CP_2 verso terzi, per i quali invero non vi è neanche la prova di un effettivo nesso eziologico con la finalità pubblicistica (culturale) che ad essa era stata assegnata.
Questo profilo, invero, va ad integrare la sentenza impugnata, atteso che era uno degli elementi fondamentali che parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare.
Quanto alla capacità dell'assessore così come del funzionario amministrativo di impegnare l'ente all'esterno il Tribunale ha detto in modo chiaro e netto: ovvio che si tratta di soggetti deputati a garantire che la perseguisse , con la gestione controllata appunto, quelle finalità e che, CP_1 quindi, si sono anche impegnati a trovare una soluzione, ma ciò per spirito di dedizione (politico e organico) per la cosa pubblica. Di certo, neppure parte appellante ha saputo indicare con chiari elementi concordanti, appunto, una volontà inequivoca di esporre l'ente pubblico al ripianamento dei conti. Ciò tanto più li avrebbe esposti a responsabilità contabile in quanto si sarebbe trattato di un contributo
“ex post” che è in totale conflitto con la natura non societaria della cui la CP_1 CP_2 partecipava. Il profilo, poi, relativo all'impegno di spesa è stato ampiamente affrontato dal Tribunale e non può che concordarsi con il ragionamento logico, perfettamente coerente con le considerazioni già sopra svolte a proposito della natura dell'odierna appellante.
Se il socio fondatore e partecipante hanno l'onere (anche per atto costitutivo e per statuto) di assicurare un patrimonio alla fondazione e garantire un sostegno per le spese di gestione, pare evidente che trattandosi di spesa pubblica tutto ciò deve trovare una organizzazione ed una programmazione preventiva, salvo poi eseguire saldi finali come è avvenuto nel caso in esame per i contributi 2010.
Ma l'impegno, si ripete, è limitato a ciò, mentre la deve saper gestire quei fondi e quel CP_1 patrimonio, utilizzare al meglio gli utili che derivano dalla sua attività, senza che vi sia alcun garante a coprire eventuali difficoltà economiche sopraggiunte per mancanza di fondi. Né vi è prova che l'esposizione debitoria finale (cioè al momento del recesso) sia collegata, almeno in parte, ad una carenza di fondi da parte della o della;
in sede di CP_2 Parte_2 gravame questo profilo non risulta specificamente sviluppato.
Escluso, allora, che la avesse l'obbligo di ripianare le perdite o che si fosse impegnata CP_2 in tal senso, occorre delibare sul motivo di gravame che riguarda gli stanziamenti dei fondi, questi ultimi non interamente erogati secondo parte appellante che ne rivendica il diritto.
Come ha ben spiegato la sentenza impugnata- che qui si conferma - uno stanziamento in bilancio regionale non è di per sé sufficiente a far sorgere un'obbligazione pecuniaria, ma è un atto contabile che autorizza una spesa, un impegno, solo al verificarsi di un altro evento: l'impegno della spesa, ossia la determinazione del creditore e l'ammontare del debito. Finché l'impegno non è perfezionato, la somma stanziata rimane disponibile e non genera un debito verso terzi Se dunque lo stanziamento è la previsione di una spesa nel bilancio regionale cioè l'autorizzazione a spendere una determinata somma di denaro per un certo scopo, l'impegno di spesa è invece l'atto con cui la assume un obbligo giuridicamente vincolante nei confronti di un terzo, determinando CP_2 la somma dovuta, il debitore e il creditore.
Ne consegue che lo stanziamento è il presupposto (vale a dire che senza uno stanziamento, la CP_2 non potrebbe impegnare una spesa e quindi non avrebbe l'autorizzazione a spendere) mentre l'impegno è la causa dell'obbligazione in quanto lega la somma stanziata ad un debito verso un creditore. La somma diventa un vero e proprio obbligo a carico dell'ente solo quando si perfeziona un atto giuridicamente valido che definisca il creditore e l'importo del debito.
In sintesi, lo stanziamento è l'atto di programmazione della spesa, ma è la successiva fase di impegno che trasforma quella disponibilità in un'obbligazione pecuniaria che la deve soddisfare. Su CP_2 questo profilo, invero, parte appellante argomenta criticando i richiami alla giurisprudenza di legittimità operati (in modo non conferente secondo la sua tesi) dal Tribunale: ma non incide affatto sull'argomentazione logico-giuridica che, a prescindere dalle citazioni giurisprudenziali, richiama i concetti sopra espressi, peraltro del tutto conformi alla disciplina relativa alla contabilità degli enti locali (v. art. 183 del TUEL) Dunque, richiamando tale normativa, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione ((e la relativa scadenza)) e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. Detto impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute.
Giova, ancora, ricordare che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili e ci sono normativamente precisi vincoli alla assunzione di obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente.
Sotto il profilo procedurale e richiamando le dette norme, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, atti definiti "determinazioni".
Insomma, il sistema è molto più complesso di quanto non sia rappresentato dall'appellante che riconosce come il contributo da versare alla è comunque determinato da legge regionale CP_1 di approvazione del bilancio con cadenza annuale, ma va certamente escluso che il mero stanziamento faccia insorgere di per sé l'obbligazione pecuniaria.
Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente anche con riguardo al quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante rivendica la somma appostata nel bilancio per l'anno 2011, come pure successivamente corretta nella legge di bilancio 2012. Invero, non può assolutamente affermarsi
– come ripete pedissequamente la – che la sola appostazione e la sua correzione siano CP_1 sufficienti a dimostrare che la aveva assunto l'impegno di sostenere la per CP_2 CP_1 tutta la esposizione debitoria del 2011 solo perché ha corretto l'importo nella legge di bilancio 2012, atteso che pur riferendosi il capitolo a detta funzione, trattasi niente altro che la normale operazione di contabilità pubblica sopra descritta. Tanto è vero che la stessa fondazione appellante non è stata in grado di indicare alcun altro elemento concordante che conducesse a provare la volontà inequivoca della di impegnarsi per CP_2
l'importo che oggi viene rivendicato.
Quanto, poi, al “dirottamento” di una parte di quello stanziamento in favore dell'Associazione
Produttori Televisivi – per la realizzazione del Roma Fiction Fest – questo è avvenuto dopo la estinzione della fondazione, vale a dire quando per quell'esigenza culturale di interesse pubblico non vi era più lo strumento organizzativo originario (la fondazione cioè) per realizzarlo;
interesse pubblico che dunque è stato tutelato mediante il perseguimento dell'obiettivo per mezzo di altra struttura organizzativa. Lo stanziamento, del resto, era funzionale a questo obiettivo, sicchè non vi è stata alcuna distrazione rispetto ad esso;
né, si ripete, può essere considerato un contributo dovuto alla fondazione, ormai estinta, che di certo quel risultato mai avrebbe potuto raggiungere né tanto meno avrebbe dovuto sostenere le relative spese di gestione.
In sostanza, anche per questo profilo, l'appellante – con il suo ragionamento – persegue la copertura dell'esposizione debitoria della del tutto estranea alle spese di gestione della stessa CP_1 necessarie per raggiungere il detto obiettivo già sopra indicato.
Né la ha mai sostenuto – neppure in questa sede – che quel pagamento ad una terzo CP_2
(la citata associazione) fosse liberatorio nei confronti della bensì, che non vi era alcun CP_1 obbligo nei confronti di quest'ultima , mentre vi era l'obbligo di perseguire l'interesse pubblicistico per il quale le somme erano state stanziate.
Del tutto irrilevante – anche per quanto già sopra evidenziato a proposito della disciplina contabile pubblicistica applicabile – il riferimento alle dichiarazioni (già condivisibilmente qualificate dal Tribunale come di natura squisitamente politica) dell'assessore, di certo non idonee ad integrare un impegno di spesa nel senso tecnico già spiegato. Resta assorbita, a questo punto, la doglianza relativa alla omessa pronuncia in punto di interessi.
Con riguardo, poi, al motivo di gravame che riguarda la , si osserva quanto Parte_2 segue.
Per il ripianamento delle esposizioni debitorie, non può che richiamarsi anche per questo ente quanto già espresso per la . CP_2
Con riguardo, invece, ad un impegno della per le spese di gestione e per i Parte_2 contributi ordinari, la lettura dello statuto da parte dell'appellante – come ha già rilevato il primo giudice – non trova alcun riscontro, trattandosi di una interpretazione che, peraltro, è in conflitto con la natura stessa della come già sopra evidenziato. CP_1
E' certo che la camera di commercio, nell'intervenire come socio fondatore (accanto alla CP_2
) ha contribuito alla costituzione del patrimonio dell'ente, sicchè tale obbligo è stato
[...] sicuramente adempiuto.
Per quanto attiene, invece, i “contributi” per la gestione ordinaria della non è superabile CP_1
l'ostacolo evidenziato dal Tribunale, quale è la mancata deliberazione da parte dell'organo consiliare della circa il contributo dovuto dai soci fondatori, sicchè ha correttamente qualificato il CP_1 versamento effettuato dalla camera di commercio nel 2010 come “una tantum”. La stessa fondazione appellante, in modo contraddittorio, invoca un obbligo a carico della Camera di Commercio, per poi affermare che effettivamente non vi è stata alcuna statuizione da parte della circa detto CP_1 obbligo, giungendo infine ad invocare una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 C.C. che utilizzi, quale parametro, il “giusto” contributo (così ritenuto) già versato dalla Camera di Commercio nel
2010. In sostanza, le norme statutarie, proprio globalmente valutate ed interpretate alla luce della natura della non conducono affatto alla imposizione di un obbligo predeterminato ed originario CP_1 per i contributi di gestione in mancanza di una apposita delibera della stessa che, così CP_1 facendo, ha tenuto un comportamento concludente di esclusione di un obbligo di tal genere.
Le richieste nei confronti della , infatti, sono giunte a fronte della esposizione Parte_2 debitoria, sicchè come per la Regione la finalità che traspare è quella di ottenere una sorta di “accollo”
a carico anche di questo ulteriore socio fondatore per detti debiti, la cui natura – come detto – non è dato ancora verificare come nesso eziologico rispetto alle necessità fondamentali di gestione della fondazione stessa. Il Tribunale, peraltro, ha indicato chiaramente che la somma versata nel 2010 è da qualificarsi “una tantum”, sicchè nessuna aspettativa o legittimo affidamento giuridicamente tutelabile può essere invocato alla tanto meno per un ripianamento delle perdite. CP_1
Di qui la reiezione della doglianza, con conseguente assorbimento della questione (ribadita dalla appellata) inerente alla ammissibilità della estensione della domanda alla terza chiamata in manleva dalla . CP_2
Residua, a questo punto, la doglianza relativa alle spese di lite. Ora, è certo che la oggi appellante è risultata – anche in forza dell'odierna conferma della CP_1 sentenza impugnata – totalmente soccombente. Va esclusa, peraltro, anche la c.d. soccombenza virtuale pure invocata nel gravame a proposito del “saldo” dovuto dalla , viste le CP_2 considerazioni sopra svolte su tale punto.
Anche , poi, a voler valutare il pagamento nelle more eseguito dalla (sempre CP_2 ricordando quanto già sopra indicato a proposito degli obblighi e dei vincoli a carico del socio fondatore) , in ogni caso resta la prevalente soccombenza della originaria attrice, sicchè CP_1 la compensazione (anche parziale) si configura come una mera discrezionalità che il primo giudice non ha ritenuto di esercitare e sulla quale questa Corte non può delibare. Di qui la reiezione anche di questo profilo di gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 12.536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 7.289,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 16.793,00
Fase decisionale, valore medio: € 20.843,00 Compenso tabellare (valori medi) € 57.461,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 10779/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l 'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano in Euro 57.641,00 – per ciascuna parte – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore