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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/02/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Patrizia Garofano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
P. Iva C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., in qualità di cessionaria della , e per essa la sua CP_2
mandataria elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CP_3
Antonio Actis, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/2021, emesso dal Tribunale di
Benevento in data 03.06.2021, con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore della società il pagamento di € 372.354,20, oltre Controparte_4
interessi e spese della procedura monitoria, quale residuo delle somme dovute dalla predetta alla in virtù del Controparte_4 Controparte_5
1 contratto di mutuo, repertorio n. 25371, stipulato in data 19.07.2007 con la e CP_5 poi ceduto all'odierna parte opposta, Controparte_1
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepiva la nullità della fideiussione Pt_1
prestata in favore della società in quanto il relativo contratto Controparte_4 replicava lo schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie che la Banca d'IA, con provvedimento n. 55/2005, aveva censurato per violazione della disciplina antitrust (l. n. 287/1990), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 08.02.2022, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava l'avversa opposizione, evidenziando la Controparte_6
legittimità del provvedimento monitorio e la pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione stessa;
eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva per le eventuali situazioni debitorie derivanti dai rapporti medio tempore ad essa ceduti;
deduceva l'inammissibilità dell'avversa domanda di declaratoria di nullità della fideiussione, per incompetenza funzionale del Giudice adito, trattandosi di questione di competenza della Sezione
Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli;
argomentava in ordine alla validità ed efficacia della garanzia prestata dall'opponente, evidenziando che, trattandosi di fideiussione specifica, non erano applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di Cassazione - Sez. U., sentenza n. 41994/2021 - in materia di fideiussioni omnibus, sottolineando che - alla luce di tale giurisprudenza – in ogni caso tratterebbesi di mera nullità parziale;
parte opposta, infine, evidenziava che nel caso in esame l'opponente non aveva dimostrato detta circostanza, né si era premurato di allegare il provvedimento n. 55/2005 dell'AGCM per consentire al Giudice di verificare l'eventuale sussumibilità della fideiussione azionata in quelle censurate.
Alla prima udienza, celebrata mediante scambio di note telematiche in data
10.02.2022, parte opposta non depositava le note d'udienza, ragion per cui la sottoscritta si limitava ad assegnarle il termine per intraprendere la mediazione, senza vagliare l'istanza ex art. 648 c.p.c. pur formulata nella comparsa di costituzione e non reiterata in detta sede, rinviando, per l'eventuale prosieguo, all'udienza del
13.10.2022.
2 Fallito il tentativo di mediazione, per omessa partecipazione dell'opponente, il giudizio continuava con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni dalle parti (che si riportavano ai propri scritti), la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per la prima volta in comparsa conclusionale, parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'intimante, deducendo che non risultava provata né
l'avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio, né la titolarità dello stesso, eccezione a cui parte opposta replicava specificamente nella propria memoria di replica pur invocandone l'inammissibilità per tardività.
DIRITTO
Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito a favore della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli, sollevata dall'opposta Controparte_1
Il sig. infatti, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva CP_7
l'accertamento della nullità della fideiussione prestata a garanzia del mutuo ipotecario sottoscritto dalla società con Controparte_4 Controparte_5
in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dalla cessionaria
[...]
(cfr. I memoria istruttoria del 06.03.2023). Controparte_6
Il principio che si applica, pertanto, è quello confermato dalla Suprema Corte nella recente Ordinanza n. 22305/2024: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale
(Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023)”.
La competenza a conoscere e decidere l'eccezione riconvenzionale sollevata dall'opponente, dunque, appartiene al Giudice dell'opposizione in ragione della competenza funzionale del Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto.
3 Va disattesa, parimenti, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva per le eventuali situazioni debitorie derivanti dai rapporti medio tempore ad essa ceduti, pure sollevata dalla società opposta, in quanto questioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il cui thema decidendum è circoscritto, unicamente, all'esigibilità del credito ceduto da e portato dal Controparte_8
decreto ingiuntivo n. 588/2021.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_6 sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, inammissibile in ragione della tardiva proposizione, a parere della società opposta, bisogna rilevare che la Suprema Corte, con ordinanza n. 39528/2021 (in linea con le precedenti pronunce) ha riaffermato il principio per cui la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio, di conseguenza è chiaro come, specialmente in ipotesi di cessione di crediti, alla controparte è sempre riconosciuta e data la possibilità di dedurre la titolarità del diritto di credito.
Parte opponente contestava, in particolare, la titolarità del rapporto controverso in capo alla alla luce del mancato deposito del contratto di Controparte_6 cessione del credito, ritenendo non sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, questo Tribunale ha avuto già, più volte, modo di applicare l'ultima condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prova della legittimazione attiva non è circoscritta al deposito del contratto di cessione, con allegato l'elenco degli specifici crediti ceduti.
Come è noto, infatti, la normativa vigente in materia è improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, non imponendo particolari requisiti formali ed, anzi, mirando a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, di talché il
4 creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative al rigoroso deposito del negozio di trasferimento.
Consolidato principio giurisprudenziale in materia, del resto, è quello espresso dalla
VI Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Da detta condivisibile argomentazione, ne deriva che – proprio alla luce della ratio legis evidenziata – la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare,
l'inclusione nel contratto di cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione (sia pure incidentalmente): non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche, semplicemente, per presunzioni, purché abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
5 notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (richiamata anche da Cassazione civile sez.
I, 08/11/2024 n. 28790).
Venendo al caso in esame, quindi, costituendosi in giudizio, la Controparte_6 depositava l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 08.08.2017 n. 93, dal quale si
[...]
evinceva che aveva acquistato, pro soluto, da (nel 2010 Controparte_5 [...]
era stata incorporata nella capogruppo crediti CP_5 Controparte_5
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali rientrava anche il credito oggetto di causa;
la Controparte_6
depositava, inoltre, la documentazione contrattuale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (contratto di mutuo, fideiussione specifica, certificazione notarile del credito).
L'opponente non contestava, specificamente, detta documentazione, di talché - pur trattandosi di documenti che isolatamente considerati hanno un valore puramente indiziario - l'univoca convergenza delle complessive risultanze della citata documentazione rende adeguatamente provata la legittimazione sostanziale della parte opposta costituita, non apparendo altrimenti giustificato il suo possesso della documentazione contrattuale sottoscritta dall'opponente.
Occorre, infine, passare in rassegna l'eccezione di nullità della fideiussione, per contrarietà alla normativa antitrust, unica eccezione sollevata dall'opponente nel proprio atto introduttivo.
Alla luce di quanto, correttamente, eccepito dalla società opposta, occorre precisare che il noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (“ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”), con il quale la
Banca d'IA aveva disposto l'invocata nullità, era rivolto esclusivamente alle c.d. fideiussioni omnibus.
Con il citato provvedimento, infatti, la Banca d'IA aveva chiarito che “gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2,
6 comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, chiarendo – altresì – che b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza (cfr. in tal senso anche il provvedimento n. 14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 20 Aprile 2005, nonché la nota pronuncia delle Sezioni Unite, che ha chiarito trattasi di mera nullità parziale3, nonché
l'Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 in ordine alla competenza della sezione specializzata delle imprese).
Come giustamente evidenziato dall'opposta, però, nel caso in esame le clausole contrattuali poste a fondamento del ricorso monitorio non appaiono rientrare in quelle dichiarate lesive della concorrenza, giacché nel corpo del citato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'IA ha avuto modo di chiarire che l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca; la fideiussione azionata in questa sede – invece - non rientra nello schema delle fideiussioni omnibus, giacché l'odierno opponente, in data
19.07.2007, aveva sottoscritto una fideiussione specifica, fino alla concorrenza di €
585.000,00, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, repertorio n. 25371, stipulato, in pari data, dalla società Controparte_4
(di cui egli, inoltre, era legale rappresentante), con Controparte_5
poi azionato, dalla cessionaria della in sede monitoria (cfr. atto di fideiussione CP_5
allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in riferimento al contratto di fideiussione, quindi, l'opposizione spiegata andrà rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Benevento, ogni altra eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
588/2021, emesso dal Tribunale di Benevento in data 03.06.2021, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) CONDANNA il sig. a rimborsare in favore della Parte_1 [...] le spese relative al presente giudizio che si liquidano in € Controparte_1
7.823,00 per onorari (di cui € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 4 giugno 2025
Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaela Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_9
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni. 3 Sez. U - Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.