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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7855/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 116
59100 PRATO presso il difensore avv. LENZI LUCIANO MARIO.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE CP_1 P.IVA_2
ALBINA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA 51 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RASILE ALBINA. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso Pt_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura di un software personalizzato, eccependo l'inadempimento di controparte per non avere fornito quanto promesso e di avere dunque risolto legittimamente il contratto per grave inadempimento. In via
1 di 4 riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subìti pari ad € 28.106,00 per la penale del 1.872% applicatagli da (committente principale), oltre ad € CP_2
101.894,00 per il mancato guadagno che avrebbe ottenuto se avesse Pt_1 CP_1
adempiuto.
Si costituiva precisando che il credito si riferiva solo alla fornitura di CP_1
software (€ 95.000+iva= € 115.900,00), considerato che la fase successiva (per cui era previsto un compenso di € 20.000,00), a causa dell'inadempimento di non era Pt_1
stata eseguita. Rilevava di aver correttamente adempiuto a quanto promesso e che, per inadempimento della controparte, non era stata possibile la consegna del software, sebbene terminato nei termini previsti dal contrattualmente (come da PEC avente data certa). Infatti, controparte, dopo aver inizialmente collaborato, improvvisamente, nei mesi di ottobre/novembre, aveva dichiarato il contratto risolto, ritenendo il software non adeguato alle esigenze della committenza CP_2
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Risulta documentalmente che, fino ai mesi di luglio/agosto le parti avevano collaborato nella personalizzazione del software, quando, ad un certo punto, iniziava a Pt_1
sostenere che esso non era confacente alle proprie esigenze (sostenendo che si trattava di software generalista, non personalizzato), fino a dichiarare il contratto risolto - cioè, di fatto recedere unilateralmente - nonostante il termine per l'adempimento non fosse ancora scaduto. Pur in presenza dell'offerta da parte dell'opposta di consegna del software, la rifiutava, eccependo la risoluzione del contratto per Pt_1 inadempimento dell'opposta.
Richiamato l'orientamento consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio, risulta nel caso di specie che parte opposta abbia fornito prova dell'adempimento della propria prestazione, risultando, dunque, la risoluzione del contratto eccepita da parte di non sussistente nei propri requisiti. Pt_1
È, infatti, incontestata la consegna da parte di dei codici sorgente con PEC CP_1
e, né antecedentemente, né nell'ambito del presente giudizio, onerata in tal Pt_1
senso, ha fornito allegazione specifiche circa il supposto inadempimento, essendo le contestazioni sempre generiche e non circostanziate, essendosi limitata ad eccepire che il software non era stato personalizzato e che il contratto dovesse considerarsi risolto.
2 di 4 Anche prima del giudizio, rispetto ai presunti inadempimenti, risulta che abbia Pt_1
negato lo svolgimento di incontri con la committenza principale e comunque non abbia rappresentato correttamente a le asserite problematiche sollevate dalla CP_1
committenza, in violazione anche del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, impedendo dunque ad di modificare il CP_1
software secondo le esigenze (sebbene, comunque, risulti che le specifiche erano state stabilite in origine, come avvenuto anche in altri casi, sussistendo un rapporto duraturo e consolidato tra le parti).
A tutto concedere, anche ad ammettersi un inadempimento per mancata personalizzazione del software, esso poteva essere verosimilmente risolvibile, dunque di scarsa importanza, tenuto conto del tempo rimanente per la consegna del prodotto, considerato che le competenze tecniche di non sono contestate e tenuto conto CP_1
dei pregressi rapporti tra le parti, improntati a collaborazione reciproca, risultando invece l'interruzione del rapporto da parte di del tutto immotivata e repentina, Pt_1
non risultando, ad esempio, diffide ad adempiere o contestazioni l'inadempimento, se non in modo, come detto, generico (mancata personalizzazione).
In assenza dei presupposti per la risoluzione e tenuto conto dell'avvenuta consegna del software tramite PEC e dei codici sorgente, risulta, pertanto, il diritto al pagamento del corrispettivo richiesto pari al solo valore del software (mentre non sono dovuti – e infatti nemmeno richiesti – i compensi previsti per lo svolgimento dei servizi accessori che avrebbero dovuto rendersi in caso di esecuzione del contratto.
Si precisa rispetto a quanto dedotto da (secondo cui la mancata esecuzione dei Pt_1
servizi successivi dimostrerebbe la mancata prestazione anche dei precedenti), che la mancata esecuzione dei servizi successivi è semplicemente dovuta al fatto che Pt_1
ha rifiutato ingiustificatamente l'adempimento della prestazione principale, non rilevandosi dunque argomenti a supporto della tesi attorea.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione dell'aumento richiesto non apparendo le domande riconvenzionali introdurre specifici temi nuovi, distraendo in favore dell'avv.
Rasile i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1
nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 6701/2022,
[...] CP_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, già esecutivo.
2- CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Distrae in favore dell'avv. Rasile Albina i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 21 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7855/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO MARIO, elettivamente domiciliato in VIALE MONTEGRAPPA 116
59100 PRATO presso il difensore avv. LENZI LUCIANO MARIO.
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASILE CP_1 P.IVA_2
ALBINA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA 51 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. RASILE ALBINA. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso Pt_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura di un software personalizzato, eccependo l'inadempimento di controparte per non avere fornito quanto promesso e di avere dunque risolto legittimamente il contratto per grave inadempimento. In via
1 di 4 riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subìti pari ad € 28.106,00 per la penale del 1.872% applicatagli da (committente principale), oltre ad € CP_2
101.894,00 per il mancato guadagno che avrebbe ottenuto se avesse Pt_1 CP_1
adempiuto.
Si costituiva precisando che il credito si riferiva solo alla fornitura di CP_1
software (€ 95.000+iva= € 115.900,00), considerato che la fase successiva (per cui era previsto un compenso di € 20.000,00), a causa dell'inadempimento di non era Pt_1
stata eseguita. Rilevava di aver correttamente adempiuto a quanto promesso e che, per inadempimento della controparte, non era stata possibile la consegna del software, sebbene terminato nei termini previsti dal contrattualmente (come da PEC avente data certa). Infatti, controparte, dopo aver inizialmente collaborato, improvvisamente, nei mesi di ottobre/novembre, aveva dichiarato il contratto risolto, ritenendo il software non adeguato alle esigenze della committenza CP_2
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Risulta documentalmente che, fino ai mesi di luglio/agosto le parti avevano collaborato nella personalizzazione del software, quando, ad un certo punto, iniziava a Pt_1
sostenere che esso non era confacente alle proprie esigenze (sostenendo che si trattava di software generalista, non personalizzato), fino a dichiarare il contratto risolto - cioè, di fatto recedere unilateralmente - nonostante il termine per l'adempimento non fosse ancora scaduto. Pur in presenza dell'offerta da parte dell'opposta di consegna del software, la rifiutava, eccependo la risoluzione del contratto per Pt_1 inadempimento dell'opposta.
Richiamato l'orientamento consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio, risulta nel caso di specie che parte opposta abbia fornito prova dell'adempimento della propria prestazione, risultando, dunque, la risoluzione del contratto eccepita da parte di non sussistente nei propri requisiti. Pt_1
È, infatti, incontestata la consegna da parte di dei codici sorgente con PEC CP_1
e, né antecedentemente, né nell'ambito del presente giudizio, onerata in tal Pt_1
senso, ha fornito allegazione specifiche circa il supposto inadempimento, essendo le contestazioni sempre generiche e non circostanziate, essendosi limitata ad eccepire che il software non era stato personalizzato e che il contratto dovesse considerarsi risolto.
2 di 4 Anche prima del giudizio, rispetto ai presunti inadempimenti, risulta che abbia Pt_1
negato lo svolgimento di incontri con la committenza principale e comunque non abbia rappresentato correttamente a le asserite problematiche sollevate dalla CP_1
committenza, in violazione anche del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, impedendo dunque ad di modificare il CP_1
software secondo le esigenze (sebbene, comunque, risulti che le specifiche erano state stabilite in origine, come avvenuto anche in altri casi, sussistendo un rapporto duraturo e consolidato tra le parti).
A tutto concedere, anche ad ammettersi un inadempimento per mancata personalizzazione del software, esso poteva essere verosimilmente risolvibile, dunque di scarsa importanza, tenuto conto del tempo rimanente per la consegna del prodotto, considerato che le competenze tecniche di non sono contestate e tenuto conto CP_1
dei pregressi rapporti tra le parti, improntati a collaborazione reciproca, risultando invece l'interruzione del rapporto da parte di del tutto immotivata e repentina, Pt_1
non risultando, ad esempio, diffide ad adempiere o contestazioni l'inadempimento, se non in modo, come detto, generico (mancata personalizzazione).
In assenza dei presupposti per la risoluzione e tenuto conto dell'avvenuta consegna del software tramite PEC e dei codici sorgente, risulta, pertanto, il diritto al pagamento del corrispettivo richiesto pari al solo valore del software (mentre non sono dovuti – e infatti nemmeno richiesti – i compensi previsti per lo svolgimento dei servizi accessori che avrebbero dovuto rendersi in caso di esecuzione del contratto.
Si precisa rispetto a quanto dedotto da (secondo cui la mancata esecuzione dei Pt_1
servizi successivi dimostrerebbe la mancata prestazione anche dei precedenti), che la mancata esecuzione dei servizi successivi è semplicemente dovuta al fatto che Pt_1
ha rifiutato ingiustificatamente l'adempimento della prestazione principale, non rilevandosi dunque argomenti a supporto della tesi attorea.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione dell'aumento richiesto non apparendo le domande riconvenzionali introdurre specifici temi nuovi, distraendo in favore dell'avv.
Rasile i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1
nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 6701/2022,
[...] CP_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, già esecutivo.
2- CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Distrae in favore dell'avv. Rasile Albina i compensi e le spese che il procuratore dichiara rispettivamente di non aver riscosso e di aver sostenuto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 21 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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