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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10803/16 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10803/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “querela di falso”
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso gli avv.ti Carola Magistro e Emanuela Natoli, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...], il [...] ( ), in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._2
di legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Misterbianco Calcio, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Paolo Marletta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E – Direzione provinciale di Catania), in persona del Controparte_2
suo direttore pro tempore, con sede legale in Roma, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catania;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da note depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso convenendo in giudizio , in proprio e Parte_1 Controparte_1
n.q. di legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Misterbianco Calcio, e l'
[...]
, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta Controparte_3
sulla domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 dell'A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti, e sugli atti costitutivi del 27.06.2011 e del 31.05.2012 della medesima ASD, nei quali risultava indicato quale componente del Consiglio Direttivo.
Con successivo atto di citazione, iscritto al n. R.G. 13459/2016, l'attore estendeva la querela di falso anche ai verbali di assemblea del 16.07.2011 e del 22.08.2011, nella parte in cui attestavano la sua partecipazione alle sedute e, in particolare, al verbale del 16.07.2011 nella parte recante la sua sottoscrizione quale segretario.
L'attore riferiva di essere venuto a conoscenza dei predetti atti in occasione della notifica dell'avviso di accertamento n. TYS042A00297/2016 emesso dall' nei confronti dell'A.S.D. Controparte_2
Misterbianco Calcio a seguito di verifica fiscale. In tale avviso risultava coobbligato con l'associazione in qualità di componente del Consiglio Direttivo con la qualifica di cassiere, circostanza che l'attore riconduceva alla presunta sottoscrizione apposta nella domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 trasmessa alla FIGC.
A seguito di richieste di informazioni e documentazione alla FIGC e agli uffici competenti, apprendeva dell'esistenza degli atti in contestazione, nei quali figurava come membro del Consiglio Direttivo, presente alle sedute e sottoscrittore dei relativi atti. Contestava tuttavia di non avere mai partecipato ad assemblee né
sottoscritto documenti dell'associazione, da cui la falsa attestazione delle presenze e delle firme ivi apposte.
Depositava, a fini comparativi, atti pubblici recanti proprie sottoscrizioni autografe e chiedeva di espletare una perizia grafologica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di causa.
I procedimenti così instaurati venivano successivamente riuniti in un unico giudizio. Si costituiva in giudizio , il quale confermava di avere gestito personalmente ed Controparte_1
esclusivamente le attività dell'associazione, come da lui stesso dichiarato alla G.D.F. nel verbale in atti, e che non vi era alcun Consiglio Direttivo della A.S.D.; tuttavia, rilevava come tale circostanza non fosse di per sé
idonea ad attribuirgli la responsabilità della falsità dei documenti contestati.
Si costituiva altresì l' , eccependo l'inammissibilità della domanda attorea sul presupposto Controparte_2
che i documenti oggetto di causa non fossero atti pubblici o scritture private riconosciute, ma semplici scritture private;
rilevava inoltre la mancanza di specifica indicazione degli elementi e delle prove della falsità, nonché
la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU la Dott.ssa con Persona_1
l'incarico di accertare se le firme apposte sui documenti oggetto di querela di falso, ed in particolare la domanda di iscrizione al campionato 2011/2012, l'atto costitutivo del 27.06.2011, l'atto costitutivo del
31.05.2012 e il verbale di assemblea del 16.07.2011, fossero apposte da parte attrice o fossero comunque ad essa riferibili. Veniva altresì previsto che gli originali dei documenti contestati fossero prodotti al CTU, anche a cura delle parti convenute.
Conclusa l'attività istruttoria, all'udienza del 28.06.2021 tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 23.10.24 la causa veniva rimessa sul ruolo per la ricostruzione del fascicolo e posta nuovamente in decisione;
indi con ordinanza del 5.12.2024 era rimessa sul ruolo dinnanzi al subentrato G.I.
perché non risultava nel fascicolo la copia della comparsa di costituzione di (invero Controparte_1
depositata il 3.12.24).
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano nuovamente le conclusioni come da note depositate e si riportavano integralmente alle conclusioni già spiegate in atti.
Con ordinanza del 29.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale si esprimeva favorevolmente sull'accoglimento della querela, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica.
Parte attrice depositava nei termini comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento della querela di falso, in conformità alle risultanze della CTU. Tanto premesso, preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' P_
. Ed infatti, i documenti contestati, qualificati come scritture private registrate, sono stati utilizzati
[...]
dall'amministrazione finanziaria quale fondamento dell'accertamento fiscale notificato all'attore. Pertanto, la loro autenticità e veridicità possono essere accertate anche nell'ambito del presente giudizio mediante querela di falso, e sussiste la legittimazione passiva dell' he ha inteso avvalersene. CP_4
Deve aggiungersi che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito, oltre al disconoscimento, proporre querela di falso al fine di ottenere un accertamento definitivo sulla genuinità del documento. La scelta di tale strumento, non essendo preclusa da alcuna disposizione normativa, consente di perseguire un risultato più incisivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes” (così Cass. Civ. Ord. n. 15823 del 23/07/2020, secondo cui “Alla parte cui sia riferita una scrittura
privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione,
ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del
documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più
gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa
rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello
che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale
verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento).”
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Va rilevato che il CTU ha reso edotto il Tribunale di aver ricevuto solo tre dei quattro documenti oggetto di verificazione, conseguentemente chiedendo la modifica del quesito. Nella relazione depositata, il CTU ha evidenziato di avere potuto esaminare in originale soltanto la domanda di iscrizione al campionato 2011/2012
della A.S.D. Misterbianco, mentre l'atto costitutivo del 31.5.2012 era stato prodotto in copia conforme e il verbale di assemblea del 16.7.2011 in copia fotostatica.
Ciò posto, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha svolto un'ampia e motivata indagine, utilizzando le scritture di comparazione in atti, attività riassunta nella relazione della consulenza d'ufficio; le conclusioni rassegnate dal consulente vanno in questa sede condivise.
Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio, in merito al quesito di “accertare se le firme apposte sui
seguenti documenti:
1. domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti;
2. Atto costitutivo del 31.5.2012; 3. Verbale di assemblea del
16.7.2011, siano state apposte dalla parte attrice ovvero se siano ad essa riferibile sulla base delle valutazioni
tecniche effettuate e dei documenti forniti”, ha concluso che: “la sottoscrizione in verifica al punto 1. del
mandato non è riferibile alla mano del signor mentre è molto alta la probabilità di non Parte_1
potere riferire le sottoscrizioni ai punti 2. e 3. del mandato alla mano del signor e alla Parte_1
sua gestualità grafomotori”.
La relazione peritale, ampia, coerente e tecnicamente motivata, ha concluso che la sottoscrizione apposta sulla domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti non è riferibile all'attore, e vi è alta probabilità che non siano a lui riferibili neanche le firme apposte sull' Atto costitutivo del 31.5.2012 e sul Verbale di assemblea del 16.7.2011.
In relazione al verbale di assemblea del 22.08.2011, la querela di falso attiene alla parte in cui è attestata la sua presenza all'assemblea e la carica ricoperta. In ordine a tale aspetto, non vi è prova circa l'assenza dell'attore in quella data, nè sono stati articolati capitoli di prova specifici per tale assemblea idonei a comprovare la dedotta falsa attestazione (al di là dei capitoli generici formulati in atti circa l'assenza dell'attore da tutte le assemblee dell'A.S.D.).
Pertanto, va dichiarata la falsità della sottoscrizione di apposta sui documenti oggetto Parte_1
di giudizio nei limiti sopra precisati.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, e della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la falsità della sottoscrizione di apposta sui seguenti documenti: Parte_1
- domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti;
- atto costitutivo A.S.D. Misterbianco del 31.5.2012;
- verbale di assemblea A.S.D. Misterbianco del 16.7.2011;
rigetta le altre domande delle parti;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'attore liquidate in € 7.616,00 oltre s.g.,
i.v.a. e c.p.a.;
pone definitivamente a carico dei convenuti il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in atti;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10803/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “querela di falso”
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso gli avv.ti Carola Magistro e Emanuela Natoli, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...], il [...] ( ), in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._2
di legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Misterbianco Calcio, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni Paolo Marletta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E – Direzione provinciale di Catania), in persona del Controparte_2
suo direttore pro tempore, con sede legale in Roma, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catania;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, come da note depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso convenendo in giudizio , in proprio e Parte_1 Controparte_1
n.q. di legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Misterbianco Calcio, e l'
[...]
, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta Controparte_3
sulla domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 dell'A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti, e sugli atti costitutivi del 27.06.2011 e del 31.05.2012 della medesima ASD, nei quali risultava indicato quale componente del Consiglio Direttivo.
Con successivo atto di citazione, iscritto al n. R.G. 13459/2016, l'attore estendeva la querela di falso anche ai verbali di assemblea del 16.07.2011 e del 22.08.2011, nella parte in cui attestavano la sua partecipazione alle sedute e, in particolare, al verbale del 16.07.2011 nella parte recante la sua sottoscrizione quale segretario.
L'attore riferiva di essere venuto a conoscenza dei predetti atti in occasione della notifica dell'avviso di accertamento n. TYS042A00297/2016 emesso dall' nei confronti dell'A.S.D. Controparte_2
Misterbianco Calcio a seguito di verifica fiscale. In tale avviso risultava coobbligato con l'associazione in qualità di componente del Consiglio Direttivo con la qualifica di cassiere, circostanza che l'attore riconduceva alla presunta sottoscrizione apposta nella domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 trasmessa alla FIGC.
A seguito di richieste di informazioni e documentazione alla FIGC e agli uffici competenti, apprendeva dell'esistenza degli atti in contestazione, nei quali figurava come membro del Consiglio Direttivo, presente alle sedute e sottoscrittore dei relativi atti. Contestava tuttavia di non avere mai partecipato ad assemblee né
sottoscritto documenti dell'associazione, da cui la falsa attestazione delle presenze e delle firme ivi apposte.
Depositava, a fini comparativi, atti pubblici recanti proprie sottoscrizioni autografe e chiedeva di espletare una perizia grafologica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di causa.
I procedimenti così instaurati venivano successivamente riuniti in un unico giudizio. Si costituiva in giudizio , il quale confermava di avere gestito personalmente ed Controparte_1
esclusivamente le attività dell'associazione, come da lui stesso dichiarato alla G.D.F. nel verbale in atti, e che non vi era alcun Consiglio Direttivo della A.S.D.; tuttavia, rilevava come tale circostanza non fosse di per sé
idonea ad attribuirgli la responsabilità della falsità dei documenti contestati.
Si costituiva altresì l' , eccependo l'inammissibilità della domanda attorea sul presupposto Controparte_2
che i documenti oggetto di causa non fossero atti pubblici o scritture private riconosciute, ma semplici scritture private;
rilevava inoltre la mancanza di specifica indicazione degli elementi e delle prove della falsità, nonché
la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale CTU la Dott.ssa con Persona_1
l'incarico di accertare se le firme apposte sui documenti oggetto di querela di falso, ed in particolare la domanda di iscrizione al campionato 2011/2012, l'atto costitutivo del 27.06.2011, l'atto costitutivo del
31.05.2012 e il verbale di assemblea del 16.07.2011, fossero apposte da parte attrice o fossero comunque ad essa riferibili. Veniva altresì previsto che gli originali dei documenti contestati fossero prodotti al CTU, anche a cura delle parti convenute.
Conclusa l'attività istruttoria, all'udienza del 28.06.2021 tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 23.10.24 la causa veniva rimessa sul ruolo per la ricostruzione del fascicolo e posta nuovamente in decisione;
indi con ordinanza del 5.12.2024 era rimessa sul ruolo dinnanzi al subentrato G.I.
perché non risultava nel fascicolo la copia della comparsa di costituzione di (invero Controparte_1
depositata il 3.12.24).
All'udienza del 19.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano nuovamente le conclusioni come da note depositate e si riportavano integralmente alle conclusioni già spiegate in atti.
Con ordinanza del 29.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il quale si esprimeva favorevolmente sull'accoglimento della querela, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica.
Parte attrice depositava nei termini comparsa conclusionale, insistendo per l'accoglimento della querela di falso, in conformità alle risultanze della CTU. Tanto premesso, preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' P_
. Ed infatti, i documenti contestati, qualificati come scritture private registrate, sono stati utilizzati
[...]
dall'amministrazione finanziaria quale fondamento dell'accertamento fiscale notificato all'attore. Pertanto, la loro autenticità e veridicità possono essere accertate anche nell'ambito del presente giudizio mediante querela di falso, e sussiste la legittimazione passiva dell' he ha inteso avvalersene. CP_4
Deve aggiungersi che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito, oltre al disconoscimento, proporre querela di falso al fine di ottenere un accertamento definitivo sulla genuinità del documento. La scelta di tale strumento, non essendo preclusa da alcuna disposizione normativa, consente di perseguire un risultato più incisivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes” (così Cass. Civ. Ord. n. 15823 del 23/07/2020, secondo cui “Alla parte cui sia riferita una scrittura
privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione,
ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del
documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più
gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa
rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello
che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito sfavorevole dell'eventuale
verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento).”
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Va rilevato che il CTU ha reso edotto il Tribunale di aver ricevuto solo tre dei quattro documenti oggetto di verificazione, conseguentemente chiedendo la modifica del quesito. Nella relazione depositata, il CTU ha evidenziato di avere potuto esaminare in originale soltanto la domanda di iscrizione al campionato 2011/2012
della A.S.D. Misterbianco, mentre l'atto costitutivo del 31.5.2012 era stato prodotto in copia conforme e il verbale di assemblea del 16.7.2011 in copia fotostatica.
Ciò posto, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha svolto un'ampia e motivata indagine, utilizzando le scritture di comparazione in atti, attività riassunta nella relazione della consulenza d'ufficio; le conclusioni rassegnate dal consulente vanno in questa sede condivise.
Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio, in merito al quesito di “accertare se le firme apposte sui
seguenti documenti:
1. domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti;
2. Atto costitutivo del 31.5.2012; 3. Verbale di assemblea del
16.7.2011, siano state apposte dalla parte attrice ovvero se siano ad essa riferibile sulla base delle valutazioni
tecniche effettuate e dei documenti forniti”, ha concluso che: “la sottoscrizione in verifica al punto 1. del
mandato non è riferibile alla mano del signor mentre è molto alta la probabilità di non Parte_1
potere riferire le sottoscrizioni ai punti 2. e 3. del mandato alla mano del signor e alla Parte_1
sua gestualità grafomotori”.
La relazione peritale, ampia, coerente e tecnicamente motivata, ha concluso che la sottoscrizione apposta sulla domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti non è riferibile all'attore, e vi è alta probabilità che non siano a lui riferibili neanche le firme apposte sull' Atto costitutivo del 31.5.2012 e sul Verbale di assemblea del 16.7.2011.
In relazione al verbale di assemblea del 22.08.2011, la querela di falso attiene alla parte in cui è attestata la sua presenza all'assemblea e la carica ricoperta. In ordine a tale aspetto, non vi è prova circa l'assenza dell'attore in quella data, nè sono stati articolati capitoli di prova specifici per tale assemblea idonei a comprovare la dedotta falsa attestazione (al di là dei capitoli generici formulati in atti circa l'assenza dell'attore da tutte le assemblee dell'A.S.D.).
Pertanto, va dichiarata la falsità della sottoscrizione di apposta sui documenti oggetto Parte_1
di giudizio nei limiti sopra precisati.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, e della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la falsità della sottoscrizione di apposta sui seguenti documenti: Parte_1
- domanda di iscrizione al campionato 2011/2012 della A.S.D. Misterbianco trasmessa alla FIGC – Lega
Nazionale Dilettanti;
- atto costitutivo A.S.D. Misterbianco del 31.5.2012;
- verbale di assemblea A.S.D. Misterbianco del 16.7.2011;
rigetta le altre domande delle parti;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite all'attore liquidate in € 7.616,00 oltre s.g.,
i.v.a. e c.p.a.;
pone definitivamente a carico dei convenuti il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in atti;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco