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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2024, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'8 ottobre 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1549/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Medici N.252 98076 C.F._1
ANTA IT (ME) presso lo studio dell'Avv. NOTARO
TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP, indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2021 esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa, in data 24.01.2019, per essere sottoposto ad accertamento sanitario e vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'all'indennità di accompagnamento, ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e 508/88; che, con provvedimento del 22.07.2019, la competente Commissione Medica aveva rigettato l'istanza presentata dall'odierno ricorrente riconoscendolo
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%” e, con ulteriore provvedimento, sempre datato 22.07.2019, lo aveva riconosciuto soggetto portatore di Handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92; che pertanto l'odierno ricorrente aveva depositato, in data 17.01.2020, istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che il ricorrente era affetto dalle seguenti patologie “spondilodiscoartrosi con stenosi del canale l-s; cardiopatia ipertensiva in paziente con esiti d'intervento di aneurisma aorta addominale e rivascolarizzazione carotidea bilaterale;
diabete mellito in trattamento combinato con complicanze micro e macroangiopatiche;
irc;note di bronchite in ex fumatore”, ed aveva concluso escludendo il diritto all'indennità di accompagnamento. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo la nullità della C.U.T. espletata in fase di a.t.p., e che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, o da altra data da individuarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, CP_1
oltre accessori, e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21.11.2022 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase, ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. 197/2020 R.G.), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza in capo al ricorrente delle seguenti patologie:
“SPONDILODISCOARTROSI CON STENOSI DEL CANALE L-S;
IPERTENSIVA IN PAZIENTE CON ESITI D'INTERVENTO DI CP_2
Controparte_3
; IN TRATTAMENTO
[...] Controparte_4
COMBINATO CON COMPLICANZE MICRO E MACROANGIOPATICHE;
Con ;NOTE DI BRONCHITE IN EX FUMATORE” escludendo che le stesse potessero comportare il diritto all'indennità di accompagnamento. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, ha accertato che il ricorrente
è affetto da: “SPONDILODISCOARTROSI CON STENOSI DEL CANALE L-S;
IPERTENSIVA IN PAZIENTE CON ESITI D'INTERVENTO DI CP_2
Controparte_3
; IN TRATTAMENTO
[...] Controparte_4
COMBINATO CON COMPLICANZE MICRO E MACROANGIOPATICHE;
IRC;NOTE DI BRONCHITE IN EX FUMATORE e cioè dalle stesse patologie diagnosticate all'epoca della precedente visita”.
3 Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Ad esempio, per quanto riguarda la patologia osteoarticolare, che potrebbe essere maggiormente incisiva ai fini del beneficio richiesto, il CTU ha esaminato l'esame radiografico eseguito nel corso del 2021 arrivando alla conclusione che lo stesso è sovrapponibile a tutte le altre indagini strumentali precedentemente già esaminate. Anche l'ulteriore documentazione appare sovrapponibile alle condizioni sanitarie ed alle patologie già accertate (e compatibili con la valutazione originariamente fatta dall'Istituto sull'handicap ex comma 3 art. 3 L
104 riconosciuto).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 07/05/2021 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' tecnica, liquidati con separato decreto.
Patti, 8 ottobre 2024
5
gli esborsi relativi alla consulenza
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)