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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/08/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Stefana Curadi Giudice Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 158 /2025 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RENELLA CATELLI, MARZADURI ALICE, elettivamente domiciliata in Livorno, presso lo studio dell'Avv. MARTINA DIARA. PARTE RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 10.06.2025: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile de quo contratto in GL (PI) il 21 febbraio 2004, in regime di separazione dei beni con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di GL (PI), atto portante il n. 1, parte I, dell'anno 2004 mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri;
2) condannare parte convenuta alla refusione dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.”
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.01.2025, il sig. onveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra , chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio Controparte_1 celebrato tra le parti in GL (PI) in data 21.02.2004, dalla cui unione non nascevano figli.
La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con sentenza n.1054 del
2012.
Alla prima udienza del 10.06.2025 la Presidente, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente. In tale sede, la Presidente ascoltava parte ricorrente e rimetteva la causa in decisione previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole per l'accoglimento della domanda
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il ricorrente ha, in sede di prima udienza, dichiarato di non avere “notizie di sua moglie, anche prima della separazione. Da quando ha fatto la denuncia di scomparsa”.
Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, essendo piuttosto la situazione attuale dedotta compatibile con la volontà di avere una propria esistenza autonoma, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili in considerazione della natura della causa promossa.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. e Parte_1 C.F._3 CP_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in GL (PI) il
[...] C.F._4
21.02.2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n° 1, Parte 1,
Anno 2004.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Pisa, camera di consiglio del 05/08/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Stefana Curadi Giudice Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 158 /2025 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RENELLA CATELLI, MARZADURI ALICE, elettivamente domiciliata in Livorno, presso lo studio dell'Avv. MARTINA DIARA. PARTE RICORRENTE
contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale del 10.06.2025: Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile de quo contratto in GL (PI) il 21 febbraio 2004, in regime di separazione dei beni con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di GL (PI), atto portante il n. 1, parte I, dell'anno 2004 mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei Pubblici Registri;
2) condannare parte convenuta alla refusione dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.”
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.01.2025, il sig. onveniva in giudizio la Parte_1 sig.ra , chiedendo fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio Controparte_1 celebrato tra le parti in GL (PI) in data 21.02.2004, dalla cui unione non nascevano figli.
La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con sentenza n.1054 del
2012.
Alla prima udienza del 10.06.2025 la Presidente, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente. In tale sede, la Presidente ascoltava parte ricorrente e rimetteva la causa in decisione previa trasmissione degli atti al PM.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole per l'accoglimento della domanda
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Il ricorrente ha, in sede di prima udienza, dichiarato di non avere “notizie di sua moglie, anche prima della separazione. Da quando ha fatto la denuncia di scomparsa”.
Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, essendo piuttosto la situazione attuale dedotta compatibile con la volontà di avere una propria esistenza autonoma, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili in considerazione della natura della causa promossa.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. e Parte_1 C.F._3 CP_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in GL (PI) il
[...] C.F._4
21.02.2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n° 1, Parte 1,
Anno 2004.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune competente di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
Pisa, camera di consiglio del 05/08/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3