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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
definitiva nella causa civile n.15535/2024 R.G. posta in deliberazione Oggetto: separazione all'udienza camerale del 25/03/2025 e promossa dai coniugi consensuale dei coniugi e divorzio congiunto
Parte_1 nato il [...] a [...]
C.F. C.F._1 residente a[...] elettivamente domiciliato a Bologna (BO), Corte de' Galluzzi n.13 (avv. Ida Gurzillo); e
Parte_2 nata il [...] a [...]à di Piave (VE),
C.F. C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliata a Bologna, Corte de' Galluzzi n.13 (avv. Ida Gurzillo); con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 12.2.2025
* * * Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024; sentiti all'udienza camerale - tenutasi mediante scambio di note scritte - i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata il Persona_1
05.04.2008 a Bentivoglio (BO); nato il [...] a [...] Persona_2
(BO) e nata il [...] a [...]; Parte_3
pagina 1 di 4
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; rilevato che le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli;
P.Q.M.
-non definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale tra:
Parte_1 nato il [...] a [...]
e
Parte_2
Nata il 16/08/1975 a San Donà di Piave (VE)
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 24/11/2007 a Bologna (BO), con atto iscritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n.616 P.1 – Anno 2007;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Anzola dell'Emilia (BO), Via F. De Rosa n.1, viene assegnata alla moglie ed ella ivi manterrà la residenza anagrafica, mentre il sig. trasferirà Parte_1 altrove la propria residenza;
3) i figli minori ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Pt_3 con residenza nella casa familiare presso la madre. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata in modo condiviso tra i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita dei minori.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno, pertanto, essere assunte autonomamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno;
4) Fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici dei minori, potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi- disporre che ed Per_1 Per_2 Pt_3 trascorreranno con il padre due weekend al mese a settimane alterne, dal venerdì alla domenica sera senza pernottamento fino a quando il sig. non avrà trovato un Pt_1 immobile idoneo ad ospitare anche per la notte i figli, nel rispetto sempre delle loro esigenze e degli impegni scolastici e sportivi;
quando saranno con la madre il fine settimana, rimarranno con il padre il mercoledì e il giovedì dopo la scuola o dopo il lavoro del padre sino a dopo la cena. Quando il sig. avrà trovato un immobile idoneo ad ospitare i Pt_1 figli per la notte, nei weekend di spettanza materna, questi rimarranno con il padre dal pagina 2 di 4 mercoledì dopo la scuola fino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola nei periodi scolastici o a casa della madre nei periodi extrascolastici;
i figli trascorreranno le festività natalizie con la madre e con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente trascorreranno le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del
Venerdì Santo alla sera di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera di mercoledì con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figli per due settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio. I figli potranno trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (Festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della Mamma di ogni anno. I minori potranno trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti. Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli durante i giorni di visita trascorsi con l'altro, almeno 1 o 2 volte al giorno.
5) Disporre che il sig. sia obbligato a versare mensilmente alla signora Parte_1 [...]
entro i primi 15 giorni di ogni mese, la somma pari ad euro 1.300,00 Pt_2
(milletrecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minori. Tale importo verrà versato mensilmente alla signora fino a quando il signor non avrà trovato un appartamento idoneo a far Pt_2 Pt_1 pernottare i tre figli e, pertanto, dal momento in cui il padre troverà un appartamento più grande e sarà in grado di tenere di più i figli con sé, questi verserà alla signora a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minori, la somma mensile pari ad euro
1.100,00 euro (millecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per i figli da ciascun genitore così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna. Il contributo al mantenimento ordinario per i figli verrà versato dal signor alla signora Pt_1 Pt_2 fino all'autosufficienza economica dei predetti.
6) L'assegno unico per i figli verrà percepito unicamente dalla signora e il sig. Parte_2 si renderà disponibile a fornire alla stessa tutta la documentazione Parte_1 necessaria per la richiesta;
7) I genitori dovranno mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Le parti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi, a non utilizzare un linguaggio scurrile e offensivo davanti ai pagina 3 di 4 minori e di non valersi di ed quali tramite per le comunicazioni tra Per_1 Per_2 Pt_3 di loro.
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando di voler rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento e/o qualsiasi altra somma dovuta l'uno nei confronti dell'altra, nonché a rivendicazioni di qualsiasi genere su beni o somme intestate a loro direttamente;
si dichiarano altresì soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, diritto e/o ragione di legge;
9) Il giudizio è rimesso sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva, per la decisione sulla domanda di divorzio;
10) Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice est. dott. Francesca Neri
Il presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
definitiva nella causa civile n.15535/2024 R.G. posta in deliberazione Oggetto: separazione all'udienza camerale del 25/03/2025 e promossa dai coniugi consensuale dei coniugi e divorzio congiunto
Parte_1 nato il [...] a [...]
C.F. C.F._1 residente a[...] elettivamente domiciliato a Bologna (BO), Corte de' Galluzzi n.13 (avv. Ida Gurzillo); e
Parte_2 nata il [...] a [...]à di Piave (VE),
C.F. C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliata a Bologna, Corte de' Galluzzi n.13 (avv. Ida Gurzillo); con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 12.2.2025
* * * Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024; sentiti all'udienza camerale - tenutasi mediante scambio di note scritte - i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata il Persona_1
05.04.2008 a Bentivoglio (BO); nato il [...] a [...] Persona_2
(BO) e nata il [...] a [...]; Parte_3
pagina 1 di 4
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; rilevato che le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse dei figli;
P.Q.M.
-non definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale tra:
Parte_1 nato il [...] a [...]
e
Parte_2
Nata il 16/08/1975 a San Donà di Piave (VE)
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 24/11/2007 a Bologna (BO), con atto iscritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n.616 P.1 – Anno 2007;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Anzola dell'Emilia (BO), Via F. De Rosa n.1, viene assegnata alla moglie ed ella ivi manterrà la residenza anagrafica, mentre il sig. trasferirà Parte_1 altrove la propria residenza;
3) i figli minori ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Pt_3 con residenza nella casa familiare presso la madre. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata in modo condiviso tra i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che, man mano, si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito dell'evoluzione e della crescita dei minori.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno, pertanto, essere assunte autonomamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno;
4) Fermo restando che i genitori, in pieno accordo ed in base ai rispettivi impegni e a quelli scolastici dei minori, potranno modificare ogni pattuizione che segue – anche con la previsione di periodi più lunghi e continuativi- disporre che ed Per_1 Per_2 Pt_3 trascorreranno con il padre due weekend al mese a settimane alterne, dal venerdì alla domenica sera senza pernottamento fino a quando il sig. non avrà trovato un Pt_1 immobile idoneo ad ospitare anche per la notte i figli, nel rispetto sempre delle loro esigenze e degli impegni scolastici e sportivi;
quando saranno con la madre il fine settimana, rimarranno con il padre il mercoledì e il giovedì dopo la scuola o dopo il lavoro del padre sino a dopo la cena. Quando il sig. avrà trovato un immobile idoneo ad ospitare i Pt_1 figli per la notte, nei weekend di spettanza materna, questi rimarranno con il padre dal pagina 2 di 4 mercoledì dopo la scuola fino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola nei periodi scolastici o a casa della madre nei periodi extrascolastici;
i figli trascorreranno le festività natalizie con la madre e con il padre ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
ugualmente trascorreranno le festività pasquali ad anni alterni, dalla mattina del
Venerdì Santo alla sera di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera di mercoledì con l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figli per due settimane, anche non consecutive, alle date da concordare con la madre entro il mese di maggio. I figli potranno trascorrere con il padre l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno (Festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della Mamma di ogni anno. I minori potranno trascorrere con entrambi i genitori i festeggiamenti più importanti: compleanno (da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), cerimonie scolastiche, sportive, religiose (queste ultime da intendersi pranzo con un genitore e cena con l'altro), salvo diversi accordi tra le parti. Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli durante i giorni di visita trascorsi con l'altro, almeno 1 o 2 volte al giorno.
5) Disporre che il sig. sia obbligato a versare mensilmente alla signora Parte_1 [...]
entro i primi 15 giorni di ogni mese, la somma pari ad euro 1.300,00 Pt_2
(milletrecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minori. Tale importo verrà versato mensilmente alla signora fino a quando il signor non avrà trovato un appartamento idoneo a far Pt_2 Pt_1 pernottare i tre figli e, pertanto, dal momento in cui il padre troverà un appartamento più grande e sarà in grado di tenere di più i figli con sé, questi verserà alla signora a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minori, la somma mensile pari ad euro
1.100,00 euro (millecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per i figli da ciascun genitore così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna. Il contributo al mantenimento ordinario per i figli verrà versato dal signor alla signora Pt_1 Pt_2 fino all'autosufficienza economica dei predetti.
6) L'assegno unico per i figli verrà percepito unicamente dalla signora e il sig. Parte_2 si renderà disponibile a fornire alla stessa tutta la documentazione Parte_1 necessaria per la richiesta;
7) I genitori dovranno mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Le parti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e di terzi, a non utilizzare un linguaggio scurrile e offensivo davanti ai pagina 3 di 4 minori e di non valersi di ed quali tramite per le comunicazioni tra Per_1 Per_2 Pt_3 di loro.
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando di voler rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento e/o qualsiasi altra somma dovuta l'uno nei confronti dell'altra, nonché a rivendicazioni di qualsiasi genere su beni o somme intestate a loro direttamente;
si dichiarano altresì soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, stabilendo così di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale pregresso e pendente, e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, diritto e/o ragione di legge;
9) Il giudizio è rimesso sul ruolo del Giudice Relatore a udienza successiva, per la decisione sulla domanda di divorzio;
10) Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice est. dott. Francesca Neri
Il presidente dott. Stefano Giusberti
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