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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 743/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via L. De Franco n. 25, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
RC OV - resistente
Oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - provvedere alla revisione del provvedimento di rigetto
della domanda ADI n. Protocollo , mediante annullamento dello Controparte_2
stesso e concessione del beneficio richiesto, sussistendone i requisiti;
- per l'effetto
dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento e alla fruizione del beneficio Parte_1
ADI richiesto in ragione della sussistenza dei requisiti giuridici, fattuali ed economici
necessari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) Preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità della domanda veicolata ex artt. 696 bis e 445 bis c.p.c.; b) in via vicaria,
rigettare la domanda perché nulla e/o inammissibile, per le ragioni esplicitate al punto 2
1 della presente memoria;
c) gradatamente, nel merito, rigettare la domanda in quanto
infondata e/o non provata, con vittoria di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio opponendosi al provvedimento dell con cui era stata rigettata la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno di inclusione,
assumendo che sussistevano i presupposti per l'erogazione della prestazione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile poiché veicolata nelle forme dell'art. 445 bis c.p.c., oltre che nulla per l'indeterminatezza nell'esposizione dei fatti;
che la domanda era infondata anche nel merito, anche in ragione della mancata allegazione dei requisiti per il riconoscimento del beneficio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha affermato che i riferimenti all'art. 445 bis c.p.c. contenuti in ricorso
(“… seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c., richiamato dall'art. 445
bis c.p.c., disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilirne il
termine per la notifica …”) sono frutto di refuso.
In merito, effettivamente la disciplina dell'art. 445 bis c.p.c. non è richiamata e non si mostra attinente con l'oggetto del giudizio e, in ogni caso, non si determina alcuna nullità della domanda per i riferimenti all'art. 445 bis c.p.c. limitati alle modalità di fissazione dell'udienza.
CP_ Allo stesso modo, non si ravvisa la nullità nella domanda eccepita dall , atteso che la domanda è formulata in modo compiuto nei termini di richiesta di attribuzione dell'assegno di inclusione.
2 Tuttavia, su tali premesse, debbono dirsi sussistenti profili di incertezza della domanda non superabili, atteso che la parte ricorrente non ha indicato compiutamente, nonostante la richiesta di chiarimenti con ordinanza del 18.6.2025, i criteri per il parametro di equivalenza
(secondo l'art. 2 del D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, pari ad 1 con incremento di 0,15 per ogni figlio minore), l'eventuale proprietà della casa di abitazione per il calcolo del valore del patrimonio immobiliare (di €. 69.216,00, dunque superiore ai limiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione. La parte ricorrente, in merito, non ha dimostrato la proprietà della casa di abitazione il cui valore sarebbe da valutare nel calcolo del patrimonio immobiliare e ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo di altro immobile in San Pietro A Guarano, in senso di fatto inconciliabile con l'asserita proprietà
della casa di abitazione), limitandosi ad argomentazioni prive di compiuti riferimenti fattuali.
La domanda, dunque, non può accogliersi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nella domanda come evidenziato, determina la compensazione delle spese di lite (in merito, occorre rilevare che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente è invalida, non essendo riferita all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, secondo quanto stabilito dalla norma).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 743/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via L. De Franco n. 25, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
RC OV - resistente
Oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - provvedere alla revisione del provvedimento di rigetto
della domanda ADI n. Protocollo , mediante annullamento dello Controparte_2
stesso e concessione del beneficio richiesto, sussistendone i requisiti;
- per l'effetto
dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento e alla fruizione del beneficio Parte_1
ADI richiesto in ragione della sussistenza dei requisiti giuridici, fattuali ed economici
necessari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) Preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità della domanda veicolata ex artt. 696 bis e 445 bis c.p.c.; b) in via vicaria,
rigettare la domanda perché nulla e/o inammissibile, per le ragioni esplicitate al punto 2
1 della presente memoria;
c) gradatamente, nel merito, rigettare la domanda in quanto
infondata e/o non provata, con vittoria di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio opponendosi al provvedimento dell con cui era stata rigettata la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno di inclusione,
assumendo che sussistevano i presupposti per l'erogazione della prestazione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile poiché veicolata nelle forme dell'art. 445 bis c.p.c., oltre che nulla per l'indeterminatezza nell'esposizione dei fatti;
che la domanda era infondata anche nel merito, anche in ragione della mancata allegazione dei requisiti per il riconoscimento del beneficio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha affermato che i riferimenti all'art. 445 bis c.p.c. contenuti in ricorso
(“… seguendo le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c., richiamato dall'art. 445
bis c.p.c., disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilirne il
termine per la notifica …”) sono frutto di refuso.
In merito, effettivamente la disciplina dell'art. 445 bis c.p.c. non è richiamata e non si mostra attinente con l'oggetto del giudizio e, in ogni caso, non si determina alcuna nullità della domanda per i riferimenti all'art. 445 bis c.p.c. limitati alle modalità di fissazione dell'udienza.
CP_ Allo stesso modo, non si ravvisa la nullità nella domanda eccepita dall , atteso che la domanda è formulata in modo compiuto nei termini di richiesta di attribuzione dell'assegno di inclusione.
2 Tuttavia, su tali premesse, debbono dirsi sussistenti profili di incertezza della domanda non superabili, atteso che la parte ricorrente non ha indicato compiutamente, nonostante la richiesta di chiarimenti con ordinanza del 18.6.2025, i criteri per il parametro di equivalenza
(secondo l'art. 2 del D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, pari ad 1 con incremento di 0,15 per ogni figlio minore), l'eventuale proprietà della casa di abitazione per il calcolo del valore del patrimonio immobiliare (di €. 69.216,00, dunque superiore ai limiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione. La parte ricorrente, in merito, non ha dimostrato la proprietà della casa di abitazione il cui valore sarebbe da valutare nel calcolo del patrimonio immobiliare e ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo di altro immobile in San Pietro A Guarano, in senso di fatto inconciliabile con l'asserita proprietà
della casa di abitazione), limitandosi ad argomentazioni prive di compiuti riferimenti fattuali.
La domanda, dunque, non può accogliersi.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza nella domanda come evidenziato, determina la compensazione delle spese di lite (in merito, occorre rilevare che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente è invalida, non essendo riferita all'anno precedente all'instaurazione del giudizio, secondo quanto stabilito dalla norma).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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