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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14566 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40484/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40484/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], C. F.: e Parte_1 C.F._1
C.F. nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zofrea, del Foro di Roma;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e a
[...] Controparte_2
ON, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.09.2023 e entrambi Parte_2 Parte_1 cittadini della repubblica Popolare Cinese, hanno impugnato il provvedimento del Consolato generale d'Italia a ON, emesso in data 09.06.2023 e notificato, in data 15.06.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del visto d'ingresso al sig. per ricongiungimento familiare con la Parte_1
1 moglie titolare di permesso di soggiorno per lavoro e Parte_2 regolarmente residente sul territorio nazionale.
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_3 il difetto di legittimazione passiva del a ON e Controparte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
3. Fissata l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono comparse tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione nelle forme della trattazione scritta;
all'esito è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Preliminarmente, per quanto concerne il rilievo del difetto della legittimazione passiva del , si osserva quanto segue. CP_2
6. Sebbene il sia un'articolazione del convenuto, sussiste CP_2 CP_1 una sua autonoma legittimazione passiva rispetto all'impugnazione del diniego di visto, in ragione della natura non vincolata del provvedimento emesso, appunto, dal . Gli Uffici consolari hanno, infatti, un potere CP_2 di valutazione specifica nell'esame dei presupposti del ricongiungimento, che trova il proprio fondamento nell'art. 29 TUI, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, sulla scorta dei quali, in presenza di indici di fittizietà, la PA ben può effettuare un'istruttoria più approfondita, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto al solo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Sussiste pertanto la legittimazione dell'Autorità consolare, e per essa del - peraltro regolarmente Controparte_1 convenuto nel presente giudizio - una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario (cfr. Cass. civ. n. 209 del 5 gennaio
2005).
7. Quanto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
8. La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda
2 fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. L'art.29, c.9 del D.lgs. N.286 del 1998 prevede inoltre che “la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”.
9. I ricorrenti deducono di aver celebrato il loro matrimonio in Cina in data
11.12.2018; di essersi conosciuti nove anni prima il , quando entrambi CP_2 lavoravano a Prato in una fabbrica e di aver instaurato una relazione sentimentale nel 2010, nonostante la fosse all'epoca ancora coniugata Pt_2 con il precedente marito;
che il rientrava in Cina per assistere il padre Pt_1 malato e che dopo aver ottenuto il divorzio dal primo marito, la lo Pt_2 raggiungeva per fare la conoscenza della sua famiglia e contrarre matrimonio.
Che da quel momento, pur lontani, i coniugi si sono sempre sostenuti a vicenda e che la moglie, con il suo lavoro in Italia, provvede a mantenere il marito in Cina;
che l'impossibilità di ricongiungersi svilisce il legittimo desiderio della coppia di vivere compiutamente il rapporto matrimoniale ed è di ulteriore ostacolo alla realizzazione del desiderio di avere un figlio, già compromesso da documentati problemi di fertilità della coppia.
10. Come documentato in atti, la ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il marito, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Macerata in data 27.7.2022 con n. P-
MC/F/N/2019/100691.
11. Tuttavia, in data 14.6.2023, il Consolato generale d'Italia a ON ha rigettato la richiesta del visto alla coniuge del ricorrente, deducendo l'assenza di elementi in grado di fornire evidenza di condizioni di “reciproca conoscenza delle rispettive vicende personali alla base dell'unità familiare che si intende garantire con i1 suo ingresso nel TN, né l'esistenza di un progetto di vita coniugale comune”, in particolare rappresentando come questi elementi non siano emersi nell'ambito dell'intervista dalla quale, invece sarebbero emerse
“informazioni contraddittorie in merito all'asserito periodo di convivenza
3 prematrimoniale, alla rispettiva attività lavorativa, alla zona residenza e alla sistemazione alloggiativa”. Ha quindi ritenuto che l'intenzione del ricorrente di fare ingresso nel territorio nazionale sia riconducibile a una volontà diversa dalla costituzione di uno stabile nucleo familiare.
12. A supporto del diritto vantato, i ricorrenti hanno depositato documentazione a sostegno dell'esistenza e dell'effettività del vincolo familiare, in particolare, certificato di matrimonio tradotto e legalizzato;
copia nulla osta al ricongiungimento familiare;
documenti dei ricorrenti;
copia e traduzione di alcune chat di coppia;
diverse rimesse in denaro (n. 5 rimesse tra febbraio
2021 e dicembre 2023); n. 5 foto della coppia e n. 7 foto che ritraggono la coppia in alcuni momenti della vita privata assieme ai familiari del marito;
verbale dell'intervista telefonica alla moglie referto medico del Parte_2
27.5.2025 relativo all'esame istopatologico del padre di sig. Parte_1
libretto di famiglia di ricevute fiscali relative a Persona_1 Persona_1 cure mediche per la fertilità di e Parte_2 Parte_1
13. La documentazione prodotta risulta coerente con le dichiarazioni rilasciate dai coniugi in sede di intervista, in particolare rispetto alle rimesse in denaro effettuate dalla moglie al marito, i problemi di salute del padre del , le Pt_1 circostanze precedenti la celebrazione del matrimonio;
inoltre dal raffronto tra le due interviste, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero resistente, risultano chiare e concordanti le versioni dei coniugi in relazione al loro incontro (avvenuto sulla sede di lavoro a Prato nel 2009), all'evoluzione della relazione sentimentale e alle circostanze che hanno determinato il divorzio della con il precedente marito prima di poter contrarre un nuovo Pt_2 matrimonio con il . Pt_1
14. Non può dunque essere condivisa la valutazione sulla fittizietà del matrimonio effettuata dal . CP_2
15. La valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio è inevitabilmente del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro paese che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia. Basti
4 pensare che anche nel nostro paese, in epoca non così lontana, il matrimonio riparatore estingueva il reato di violenza sessuale nei confronti della donna che lo aveva subito.
16. Nel caso che qui interessa, il , pur non contestando, neppure nel CP_2 corso del presente giudizio, l'autenticità della documentazione prodotta dai ricorrenti, dubita dell'autenticità del matrimonio sulla base di una valutazione del tutto soggettiva della vicenda, fondata su circostanze in parte irrilevanti – come l'esistenza di un precedente matrimonio della o la differenza tra Pt_2
l'indirizzo di residenza e quello del domicilio dei ricorrenti - ed in parte superate dalle successive precisazioni fornite dai ricorrenti, documentate nel corso del presente giudizio.
17. Non trova neppure riscontro il timore, manifestato dal Ministero che il matrimonio dei ricorrenti sia stato celebrato al fine di far entrare manodopera cinese nel territorio europeo, in quanto “nella zona di provenienza di entrambi opererebbero organizzazioni criminali dedite ad organizzare matrimoni di comodo”; ciò sia per la mancata produzione di documentazione probante tale circostanza, sia per la contraddittorietà di tale valutazione rispetto alla documentazione prodotta dai ricorrenti che, al contrario, conferma l'esistenza di un rapporto genuino, nato nel 2009 sul luogo di lavoro e che ha determinato infine la decisione della di porre fine al precedente Pt_2 matrimonio per vivere pienamente la nuova relazione. A ciò si aggiunga che, come conferma la documentazione prodotta, i coniugi si sono sottoposti a cure specifiche per la fertilità, animati dal desiderio di formare una nuova famiglia e di superare le difficoltà di concepimento di cui si trova traccia anche nelle conversazioni private depositate in atti.
18. Ciò detto, il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona
(Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provato. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729
c.c.). Gli elementi forniti dal ministero sono, invece, fondati su valutazioni del
5 tutto soggettive e su elementi di fatto, affermati e non provati, che non presentano il carattere delle univocità.
19. Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento, e nessuna prova parte resistente ha fornito in merito.
20. Il ricorso deve essere pertanto accolto.
21. Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1106 pos.
di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento CodiceFiscale_3 familiare emesso dal a ON (Cina) in data Controparte_2
9.6.2023;
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente,
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.06.1978 in favore del coniuge nato a [...] il Parte_1
03.02.1980, C. F.: C.F._1
- Condanna il , in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_4 complessivi € 1.960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Zofrea.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
6
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40484/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], C. F.: e Parte_1 C.F._1
C.F. nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zofrea, del Foro di Roma;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. e a
[...] Controparte_2
ON, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.09.2023 e entrambi Parte_2 Parte_1 cittadini della repubblica Popolare Cinese, hanno impugnato il provvedimento del Consolato generale d'Italia a ON, emesso in data 09.06.2023 e notificato, in data 15.06.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del visto d'ingresso al sig. per ricongiungimento familiare con la Parte_1
1 moglie titolare di permesso di soggiorno per lavoro e Parte_2 regolarmente residente sul territorio nazionale.
2. Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_3 il difetto di legittimazione passiva del a ON e Controparte_2 chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
3. Fissata l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono comparse tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione nelle forme della trattazione scritta;
all'esito è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Preliminarmente, per quanto concerne il rilievo del difetto della legittimazione passiva del , si osserva quanto segue. CP_2
6. Sebbene il sia un'articolazione del convenuto, sussiste CP_2 CP_1 una sua autonoma legittimazione passiva rispetto all'impugnazione del diniego di visto, in ragione della natura non vincolata del provvedimento emesso, appunto, dal . Gli Uffici consolari hanno, infatti, un potere CP_2 di valutazione specifica nell'esame dei presupposti del ricongiungimento, che trova il proprio fondamento nell'art. 29 TUI, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, sulla scorta dei quali, in presenza di indici di fittizietà, la PA ben può effettuare un'istruttoria più approfondita, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto al solo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Sussiste pertanto la legittimazione dell'Autorità consolare, e per essa del - peraltro regolarmente Controparte_1 convenuto nel presente giudizio - una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario (cfr. Cass. civ. n. 209 del 5 gennaio
2005).
7. Quanto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
8. La procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda
2 fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. L'art.29, c.9 del D.lgs. N.286 del 1998 prevede inoltre che “la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”.
9. I ricorrenti deducono di aver celebrato il loro matrimonio in Cina in data
11.12.2018; di essersi conosciuti nove anni prima il , quando entrambi CP_2 lavoravano a Prato in una fabbrica e di aver instaurato una relazione sentimentale nel 2010, nonostante la fosse all'epoca ancora coniugata Pt_2 con il precedente marito;
che il rientrava in Cina per assistere il padre Pt_1 malato e che dopo aver ottenuto il divorzio dal primo marito, la lo Pt_2 raggiungeva per fare la conoscenza della sua famiglia e contrarre matrimonio.
Che da quel momento, pur lontani, i coniugi si sono sempre sostenuti a vicenda e che la moglie, con il suo lavoro in Italia, provvede a mantenere il marito in Cina;
che l'impossibilità di ricongiungersi svilisce il legittimo desiderio della coppia di vivere compiutamente il rapporto matrimoniale ed è di ulteriore ostacolo alla realizzazione del desiderio di avere un figlio, già compromesso da documentati problemi di fertilità della coppia.
10. Come documentato in atti, la ricorrente ha regolarmente richiesto il nulla osta per il ricongiungimento con il marito, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Macerata in data 27.7.2022 con n. P-
MC/F/N/2019/100691.
11. Tuttavia, in data 14.6.2023, il Consolato generale d'Italia a ON ha rigettato la richiesta del visto alla coniuge del ricorrente, deducendo l'assenza di elementi in grado di fornire evidenza di condizioni di “reciproca conoscenza delle rispettive vicende personali alla base dell'unità familiare che si intende garantire con i1 suo ingresso nel TN, né l'esistenza di un progetto di vita coniugale comune”, in particolare rappresentando come questi elementi non siano emersi nell'ambito dell'intervista dalla quale, invece sarebbero emerse
“informazioni contraddittorie in merito all'asserito periodo di convivenza
3 prematrimoniale, alla rispettiva attività lavorativa, alla zona residenza e alla sistemazione alloggiativa”. Ha quindi ritenuto che l'intenzione del ricorrente di fare ingresso nel territorio nazionale sia riconducibile a una volontà diversa dalla costituzione di uno stabile nucleo familiare.
12. A supporto del diritto vantato, i ricorrenti hanno depositato documentazione a sostegno dell'esistenza e dell'effettività del vincolo familiare, in particolare, certificato di matrimonio tradotto e legalizzato;
copia nulla osta al ricongiungimento familiare;
documenti dei ricorrenti;
copia e traduzione di alcune chat di coppia;
diverse rimesse in denaro (n. 5 rimesse tra febbraio
2021 e dicembre 2023); n. 5 foto della coppia e n. 7 foto che ritraggono la coppia in alcuni momenti della vita privata assieme ai familiari del marito;
verbale dell'intervista telefonica alla moglie referto medico del Parte_2
27.5.2025 relativo all'esame istopatologico del padre di sig. Parte_1
libretto di famiglia di ricevute fiscali relative a Persona_1 Persona_1 cure mediche per la fertilità di e Parte_2 Parte_1
13. La documentazione prodotta risulta coerente con le dichiarazioni rilasciate dai coniugi in sede di intervista, in particolare rispetto alle rimesse in denaro effettuate dalla moglie al marito, i problemi di salute del padre del , le Pt_1 circostanze precedenti la celebrazione del matrimonio;
inoltre dal raffronto tra le due interviste, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero resistente, risultano chiare e concordanti le versioni dei coniugi in relazione al loro incontro (avvenuto sulla sede di lavoro a Prato nel 2009), all'evoluzione della relazione sentimentale e alle circostanze che hanno determinato il divorzio della con il precedente marito prima di poter contrarre un nuovo Pt_2 matrimonio con il . Pt_1
14. Non può dunque essere condivisa la valutazione sulla fittizietà del matrimonio effettuata dal . CP_2
15. La valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo per affermare la fittizietà o meno di un matrimonio è inevitabilmente del tutto soggettiva ed ancorata ai parametri culturali del nostro paese che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia. Basti
4 pensare che anche nel nostro paese, in epoca non così lontana, il matrimonio riparatore estingueva il reato di violenza sessuale nei confronti della donna che lo aveva subito.
16. Nel caso che qui interessa, il , pur non contestando, neppure nel CP_2 corso del presente giudizio, l'autenticità della documentazione prodotta dai ricorrenti, dubita dell'autenticità del matrimonio sulla base di una valutazione del tutto soggettiva della vicenda, fondata su circostanze in parte irrilevanti – come l'esistenza di un precedente matrimonio della o la differenza tra Pt_2
l'indirizzo di residenza e quello del domicilio dei ricorrenti - ed in parte superate dalle successive precisazioni fornite dai ricorrenti, documentate nel corso del presente giudizio.
17. Non trova neppure riscontro il timore, manifestato dal Ministero che il matrimonio dei ricorrenti sia stato celebrato al fine di far entrare manodopera cinese nel territorio europeo, in quanto “nella zona di provenienza di entrambi opererebbero organizzazioni criminali dedite ad organizzare matrimoni di comodo”; ciò sia per la mancata produzione di documentazione probante tale circostanza, sia per la contraddittorietà di tale valutazione rispetto alla documentazione prodotta dai ricorrenti che, al contrario, conferma l'esistenza di un rapporto genuino, nato nel 2009 sul luogo di lavoro e che ha determinato infine la decisione della di porre fine al precedente Pt_2 matrimonio per vivere pienamente la nuova relazione. A ciò si aggiunga che, come conferma la documentazione prodotta, i coniugi si sono sottoposti a cure specifiche per la fertilità, animati dal desiderio di formare una nuova famiglia e di superare le difficoltà di concepimento di cui si trova traccia anche nelle conversazioni private depositate in atti.
18. Ciò detto, il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona
(Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo, ex art 29 comma 9 del D.Lvo n. 286/1998, deve essere rigorosamente provato. Prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729
c.c.). Gli elementi forniti dal ministero sono, invece, fondati su valutazioni del
5 tutto soggettive e su elementi di fatto, affermati e non provati, che non presentano il carattere delle univocità.
19. Alla stregua dell'articolo 2697 c.c. è onere di chi allega la simulazione provare i fatti che ne costituiscano il fondamento, e nessuna prova parte resistente ha fornito in merito.
20. Il ricorso deve essere pertanto accolto.
21. Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate, tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1106 pos.
di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento CodiceFiscale_3 familiare emesso dal a ON (Cina) in data Controparte_2
9.6.2023;
- dispone il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con la ricorrente,
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.06.1978 in favore del coniuge nato a [...] il Parte_1
03.02.1980, C. F.: C.F._1
- Condanna il , in Controparte_1 persona del p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_4 complessivi € 1.960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Zofrea.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
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