Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2737/2024 R.G.A.C.,
TRA
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
IN (BN) il 27/08/1977,
E
(c.f. ) nata ad [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(BN) il 24/11/1977,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. LUONGO ROSARIO e dall'avv.
TRETOLA RITA;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
-1 di 5-
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 settembre 2008, a LC alle condizioni concordate. In particolare, i patti tra i coniugi, come modificati all'udienza del 12 marzo 2025, hanno previsto il trasferimento alla sig.ra , della quota Parte_2 di ½ del diritto di proprietà, spettante a Parte_1
sull'immobile sito in Benevento, alla Via Fratelli Addabbo,
13, censito al catasto Fabbricati al f. 90 part. 350 sub. 15
-come descritto nel ricorso congiunto e nella relazione notarile depositata congiuntamente al ricorso ed integrata con nuova relazione del 5 marzo 2025 depositata nel fascicolo in data 9 marzo 2025- con la previsione del versamento al
-a fronte di un valore della quota trasferita pari ad Pt_1
€ 80.000,00- da parte della sig.ra della minor somma Pt_2 di € 50.000,00, da effettuarsi quanto ad € 10.000,00 all'atto della pronuncia del divorzio e quanto ad € 40.000,00 entro il
31 dicembre 2025.
All'udienza del 13 marzo 2025 sono comparsi il sig. Pt_1
e specificando nel verbale, e nel
[...] Parte_2 foglio ad esso allegato, le condizioni del trasferimento immobiliare di cui è causa.
Il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla legge 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 16 gennaio 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi dui all'art. 3, n° 2, lett.
b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione
-2 di 5- dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
(22 marzo 2023) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 4 maggio 2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti aggiunti, con foglio separato, al verbale dell'udienza del 12 marzo 2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e all'interesse dei figli, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal nei confronti della si sottolinea, in Pt_1 Pt_2 particolare, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 21761/2021, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo all'ammissibilità nell'ambito delle condizioni concordate tra le parti in sede di separazione e divorzio, di accordi relativi al trasferimento di immobili tra le stesse o a favore dei figli, ha affermato che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29,
-3 di 5- comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La Corte di cassazione ha successivamente ulteriormente precisato che la sentenza di divorzio, nelle cui conclusioni congiunte le parti hanno previsto un trasferimento immobiliare, ha efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato dell'accordo raggiunto (sul punto cfr.
Cass. Ord. 15169/2022).
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10 settembre 2008 a LC (Registro atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2008, Parte seconda, serie A, N. 36) tra nato a [...] Parte_1
IN (BN) il 27/08/1977, e nata ad Parte_2
AMOROSI (BN) il 24/11/1977 alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 12 marzo 2025 e foglio ad esso allegato;
-dà atto che per effetto della pronuncia della presente sentenza il verbale di udienza del 12 marzo 2025 costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c;
-dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a seguito del passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies comma 2 c.p.c.
-4 di 5- -nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-5 di 5-