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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15565 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata in [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano La Venuta, presso il cui studio a Palermo, via Libertà n. 193, sono elettivamente domiciliati e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13/12/2023 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché, al ricorrere dei successivi requisiti, la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3184/2024, emessa il 29/05/2024-03/06/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed omologato le condizioni dell'accordo; dopodiché, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
1 Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3184/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/05/2024 - 03/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi resta libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno e potrà mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso, con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge al solo fine di definire il ricorso consensuale congiunto di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nessun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autonomi, avendo ognuno il proprio reddito;
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
5) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro
a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo e ragione;
6) I coniugi esprimono fin da ora reciproco assenso e autorizzazione per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti, dovendo, pertanto, la presente dichiarazione servire quale nullaosta per qualsiasi attività competente”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Dall'unione delle parti non sono nati figli.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Tanzania il 24/05/2019 da Pt_1
, nato a [...] il [...] ( ) e
[...] C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...] ( , alle condizioni
[...] C.F._2
indicate nel ricorso congiunto del 13/12/2023 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale (PA) al n.
46, parte II, serie C, dell'anno 2019).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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