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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [avverso la Sentenza N° 1241/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 20.06.2024] iscritta al n. r.g. 65/2025 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORAZIO Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI e dell'avv. SILVIA PELLEGRINI del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRIA Controparte_1 C.F._2
FATTAMBRINI del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 18.03.2025.
CONCLUSIONI
1 Per : Parte_1
“1- Confermare la decisione sullo status, e, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza n. 1241.2024, stabilire un assegno divorzile nella misura di € 200,00, rivalutabili, o nella diversa somma che parrà di giustizia, da porsi a carico dell'Appellato, dalla data della sentenza di primo grado, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nelle note coordinate bancarie;
2- accertare e assegnare la quota TFR / TFS e le somme di Buonuscita, percepite dal sig. CP_1
, come in atti documentate, nella misura del 40%, secondo la legge sul divorzio, art. 12 bis
[...]
della Legge n. 898/1970, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 della predetta Legge, alla sig.ra
per un ammontare di 20.992,00 €; Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e secondo grado”;
per : CP_1
“In via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
Nel merito:
- rigettarsi il gravame per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1241/2024 del Tribunale di Vicenza resa in data 18.06.2024 e depositata in data
20.06.2024 ivi impugnata;
- condannarsi parte Appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei valori massimi indicati per lo scaglione di valore applicabile alla presente controversia dal DM 55/94;
- condannarsi l'Appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, I comma, c.p.c. per le ragioni in fatto e in diritto di cui in narrativa”;
per la Procura Generale:
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 03.12.2021, chiedeva la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario con celebrato a Vicenza l'8.12.1984. Controparte_1
2 Esponeva che dall'unione era nato il [...] il figlio da tempo maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che con Decreto del 05.06.2020 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale;
che gli accordi prevedevano l'obbligo, a carico del marito, di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 200,00.
Domandava che le fosse riconosciuto un assegno divorzile sempre di € 200,00 al mese e che le venisse assegnata, ai sensi dell'art. 12 bis Legge n. 898/1970, la quota del 40% del TFR spettante al coniuge.
2. Con comparsa di data 08.03.2022, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Controparte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma pretendendo - a sua volta - un assegno divorzile di € 150,00 al mese per sé ed a carico della nonché il rigetto delle domande Parte_1
tutte avanzate dalla moglie.
3. All'udienza del 22.03.2022, i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente del
Tribunale che, dopo avere esperito senza esito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti emessi in sede di separazione, nominava il Giudice Istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
4. Instauratasi la fase contenziosa, disposti alcuni ordini di esibizione nei confronti delle parti e di
AC NA S.p.A. (ex datore di lavoro di ), espletato l'interrogatorio formale della CP_1
, all'udienza del 07.03.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle Parte_1
conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero.
5. Con Sentenza collegiale N° 1241/2024, pubblicata il 20.06.2024, il Tribunale di Vicenza ha statuito:
“a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Vicenza l'8.12.1984; CP_1
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto al n. 492 , parte II, serie A, anno 1984;
c) rigetta ogni altra domanda;
d) compensa le spese”.
6. Per il Tribunale, le condizioni economico-reddituali delle parti dimostrano che né , né Parte_1 hanno diritto all'assegno divorzile, in quanto non ci sono elementi per ritenere (visto il Controparte_1
reddito netto mensile percepito da ciascuno e stante la disponibilità, in capo ad entrambi, di una casa di proprietà) che uno dei due sia privo di mezzi adeguati a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e che versi in una situazione tale da imporre all'altro il versamento di un emolumento con funzione assistenziale.
3 Il Collegio è giunto alla medesima conclusione anche per l'assegno con funzione compensativa- perequativa, poiché nessuna parte ha dedotto - e tanto meno provato - di avere contribuito alla costituzione del patrimonio dell'altro coniuge o di avere rinunciato alle proprie ambizioni professionali o di avere limitato le proprie potenzialità di carriera per agevolare quelle del partner; inoltre, i coniugi hanno mancato di disquisire su eventuali scelte condivise che abbiano - in qualche modo - penalizzato le loro chances individuali.
7. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze. Parte_1
Reiezione assegno di mantenimento e conseguente reiezione quota del TFR.
- Mancata e/o errata disamina dell'apporto dato dalla moglie (v. cura della casa, della famiglia, e del figlio) al sodalizio coniugale.
- Mancato rilievo dell'evidente perdita di occasioni lavorative (rinuncia ad occupazione a tempo pieno) di cui alle pagg. 8 (da riga 1 a riga 12), 11 (da riga 18 a riga 25) e 12 (prime 4 righe) della Sentenza.
- Mancato rilievo e conseguente errata disamina della grave condizione in cui versa l'appellante (v. linfoma di Hogdikin), con ingenti oneri personali e finanziari (pag. 11 da riga 4 a riga 6).
Un reddito da € 800,00 al mese non è tale da assicurare una piena indipendenza economica e va equamente integrato con un assegno divorzile di € 200,00 al mese oppure con altra somma reputata di giustizia.
Per l'appellante, se è vero che l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione non ha la stessa natura di quello divorzile, è altrettanto vero che tale determinazione - volontariamente pattuita fra i coniugi - può costituire un indice concreto di riferimento.
8. si è costituito in II Grado eccependo l'inammissibilità dell'Appello e l'infondatezza Controparte_1
delle ragioni avversarie, dovendo trovare integrale conferma la statuizione di I , con rifusione Pt_2
delle spese dei due gradi.
9. Anche la Procura Generale si è pronunciata a favore della decisione impugnata.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 31.03.2025.
11. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione appellata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o
4 parziale della Sentenza censurata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in Appello della è immune da vizi. Parte_1
12. Il presente gravame è fondato e va accolto.
A. e si sono sposati nel dicembre del 1984, quando entrambi avevano Parte_1 Controparte_1
22 anni;
hanno avuto un unico figlio nel 1986; il matrimonio è durato ben 35 anni.
La lavora dall'1.09.1999 (v. circa 15 anni dopo il matrimonio e circa 13 anni dopo la nascita Parte_1
del figlio) come commessa alle dipendenze di con contratto part time; il suo Controparte_2
CUD relativo all'anno 2022 espone un reddito lordo di € 13.884,52 che, al netto dell'imposta (€
3.193,44), ammonta ad € 10.691,08, pari ad € 890,92 mensili x 12 mensilità.
L'appellante abita a Vicenza in un immobile di sua proprietà; nessuna prova è emersa riguardo ad un'eventuale convivenza more uxorio di costei con tale Controparte_3
Non esistono riscontri di spese mediche che la sosterrebbe per la patologia da cui è affetta (v. Parte_1
linfoma di Hodgkin).
, dopo essere stato impiegato alle dipendenze di AC NA S.p.A. dal 06.06.1984 CP_1
(qualche mese prima del matrimonio) al 31.03.2022 (v. separazione avvenuta a giugno 2020 e inizio causa di divorzio ai primi di dicembre 2021), è attualmente in pensione ed ha ricevuto a marzo 2022 il saldo del TFR di € 44.749,58.
Mentre lo stipendio che l'appellato riceveva al tempo della separazione era di poco superiore a nette €
2.000,00 al mese, il trattamento pensionistico riconosciuto dall'INPS è in media di € 1.625,20 al mese
x 13 mensilità, al netto delle trattenute (v. poco meno del doppio rispetto all'ex coniuge).
abita a Vicenza in un immobile di sua proprietà; a differenza della moglie, è gravato dal CP_1
pagamento di un mutuo per la casa con scadenza 21.10.2028 e con rate che - ad oggi - ammontano a circa € 777,00 al mese; nella comparsa in Appello si legge “esborso mensile di euro 777,91
(settecentosettantasette//91) quale importo dovuto per fronteggiare la rata di mutuo mensile della casa, finanziamento che andrà a scadere nell'ottobre del 2028 (all. 4); quindi, è possibile per l'appellato portare in detrazione gli interessi passivi beneficiando di un rimborso irpef.
B. Non è contestato che , durante la convivenza (1984-2020), abbia osservato il preciso Parte_1
dovere di contribuzione nella famiglia stabilito dalla legge per entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 143
c.c., in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e/o domestico di ciascuno.
5 A riprova di questo - sebbene si sia trattato per i primi 15 anni di una famiglia “monoreddito” (quello del marito) - va rimarcato che la coppia (in regime di comunione legale dei beni) è Controparte_4
riuscita a divenire contitolare di due immobili ad uso abitativo che poi si è spartita alla fine della convivenza.
Nonostante ciò, esiste un oggettivo divario economico fra le odierne parti.
La ha un'entrata che è inferiore alla soglia di sopravvivenza di circa nette € 1.000,00 al mese Parte_1
e che difficilmente potrà lasciare spazio ad un emolumento pensionistico mensile di maggiore entità; difatti, l'interessata beneficia di una copertura previdenziale di molto inferiore all'ex marito, il quale ha maturato una rilevante anzianità contributiva (v. circa 38 anni di servizio), avendo sempre svolto lavoro a tempo pieno come operaio-metalmeccanico dall'età di 22 anni;
la - invece - ha avuto il Parte_1
figlio a 24 anni, ha iniziato a lavorare part-time a 37 anni ed attualmente (v. 63 anni) è affetta da neoplasia che interessa i tessuti linfoidi secondari (v. Linfoma di Hodgkin) e che potrebbe avere ripercussioni anche sulla capacità lavorativa.
Verosimilmente, sarebbe stato “anti-economico” per il menage familiare dei coniugi Controparte_4
pagare una baby-sitter per consentire alla madre di lavorare almeno a tempo parziale, in quanto il padre era vincolato ai turni (su 24 ore) in Acciaieria; il modesto stipendio da operaia o commessa (vista la mancanza di particolari qualifiche in capo alla ) sarebbe solo bastato a sostenere l'esborso per Parte_1
l'ausilio domestico, come spesso accade nell'ambito di nuclei dove i genitori non possiedono titoli di studio, sbocchi professionali e risorse extralavorative tali da consentire ausili esterni a titolo oneroso.
C. Il fatto che abbia ora qualche difficoltà a mantenersi conferma i presupposti per Parte_1
riconoscerle un importo mirato a sanare il deficit derivato dalla fine del legame coniugale, poiché il matrimonio è durato ben 35 anni con la nascita di un figlio, ma non le ha assicurato - nel lungo periodo
- quelle prospettive a cui ha senz'altro fatto affidamento quando ha rinunciato nei primi 15 anni di matrimonio a svolgere un lavoro stabile, regolare e con orario pieno, preferendo ottimizzare le forze a solo beneficio della famiglia.
D'altro canto, non si può non considerare che l'odierna appellante vive una situazione d'incertezza economica legata ai suoi modesti requisiti previdenziali ai fini pensionistici;
si tratta di posizione che è stata in parte “arginata” grazie all'assegno di mantenimento a carico di di lorde € Controparte_1
200,00 al mese (soggette a tassazione).
D. Ai fini dell'assegno divorzile per cui è lite, è sufficiente verificare - in concreto e nell'attualità - il persistere dell'esigenza assistenziale, che ricorre laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze (così da vivere autonomamente e dignitosamente) e non possa procurarsele;
sia l'esistenza di disponibilità che la diligenza spesa nel tentativo di procurarsela
6 sono da valutare nel presente, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui versa il richiedente (v. Cass. n. 13420/2023).
Se è vero che l'emolumento di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, è altrettanto vero che può assumere rilievo preminente anche una sola di queste finalità, quella assistenziale nell'ipotesi in esame;
alla base c'è sempre il vincolo di solidarietà che è sorto con il matrimonio e che il legislatore considera affievolito, ma non estinto, con il divorzio.
Quindi, anche se non ricorrono condizioni di assoluta indigenza dell'avente diritto, com'è oggi per la
, l'assegno divorzile può comunque essere attribuito in virtù del rilievo imprescindibile dei Parte_1
principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali della famiglia.
Quanto esposto rende congruo l'assegno divorzile di € 140,00 al mese (soggetto a tassazione per l'avente diritto ed a detrazione fiscale per l'obbligato), a decorrere dalla pronuncia di I Grado, quale importo idoneo a consentire all'appellante di raggiungere una minima autonomia legata ad un'entrata complessiva netta di poco inferiore ad € 1.000,00 al mese (perlomeno sino al suo pensionamento), ciò sul presupposto che le entrate a disposizione di calcolate su Controparte_1
12 mensilità (come per l'ex moglie) ammontano in media a circa nette € 1.734,00 al mese, le quali diventano - tenuto conto della rata di mutuo (in essere fino ad ottobre 2028) soggetta a detrazione fiscale - pari a circa nette € 1.000,00 al mese, cosi di raggiungere una sorta di equilibrio fra gli ex coniugi che hanno condiviso ben 35 anni della loro esistenza.
E. Occorre mettere in risalto che non vi è prova che fra ed il compagno attuale vi sia un Parte_1
rapporto affettivo caratterizzato da un alto grado di stabilità, da una reale comunione di vita e dal reciproco esercizio di diritti e doveri morali e materiali, tale da assumere i connotati della c.d. famiglia di fatto (v. Cass. n.2139/2022); solo in questa specifica situazione, l'ex coniuge non può continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, poiché il suo nuovo legame - sotto il profilo della tutela in parola - si sostituisce al precedente.
In altri termini, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge rappresenta un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorziale - anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione - allorché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che nega il diritto all'assegno divorzile (v. Cass. n. 3645/2023).
Rispetto a , mancano in toto i presupposti per affermare l'esistenza di un regime di vita Parte_1
della stessa davvero incompatibile con la solidarietà coniugale pur sempre scaturita dal matrimonio con nonostante il sopraggiunto divorzio. Controparte_1
7 E. A questo punto, si deve considerare che - come rivendicato dall'odierna appellante - il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata Sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza (v. art. 12 bis L. n.
898/1970); tale beneficio è pari al quaranta per cento dell'indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ebbene, il matrimonio fra le parti è durato dal 08.12.1984 fino alla pronuncia di scioglimento mediante
Sentenza pubblicata del 20.06.2024.
Il rapporto lavorativo di è iniziato il 06.06.1984 ed è cessato il 31.03.2022 (v. 13.812 Controparte_1
giorni, pari a 460,4 mesi, pari a 38 anni e 36 giorni); quindi, si è protratto in costanza di vincolo coniugale di con la dal 08.12.1984 al 31.03.2022 (v. 13.637 giorni, pari a 454,56 mesi, CP_1 Parte_1
pari a 37 anni ed 88 anni).
L'ex datore di lavoro di (v. ACCIAIERIE VALBRUNA Spa) ha attestato: CP_1
Quindi,
€ 8.368,08 sono state pagate a dicembre 1998 (prima della separazione)
€ 304,77 sono state pagate a dicembre 2004 (prima della separazione)
€ 304,77 sono state pagate a dicembre 2005 (prima della separazione)
€ 44.749,58 sono state pagate a marzo 2022 (prima del divorzio).
Mentre gli anticipi sono avvenuti in costanza di matrimonio, il saldo è successivo alla separazione;
il
40% di nette € 44.749,58 corrisponde a nette € 17.899,832 e costituisce la quota spettante a Parte_1
[...]
13. Le spese di entrambi i gradi non possono che seguire la soccombenza dell'appellato e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
8
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'Appello, RIFORMA la Sentenza impugnata e CONDANNA a Controparte_1 pagare a l'assegno divorzile di € 140,00 al mese a decorrere dalla pronuncia di I Parte_1
Grado, con rivalutazione periodica Istat e da corrispondere entro il giorno 5 del mese, nonché la somma di (nette) € 17.899,832 a titolo di quota del TFR spettante ex lege (v. art. 12 bis L. n.
898/1970) al coniuge titolare di assegno divorzile.
2. CONDANNA a rifondere a le spese di entrambi liquidate Controparte_1 Parte_1 Pt_3 in € 6.700,00 per il I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 5.200,00 per il
II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 07.04.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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