Art. 1. Revisione degli estimi dei terreni
Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 , e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.
Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.
Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 , e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.
Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.