Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n.302/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 302/2018 R.G. promossa da:
(c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv.ti Antonio Mario Di Francesco e Massimo Miracola;
- attori -
nei confronti di:
(c.f. ), e CP_1 CodiceFiscale_3
(c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Rosario Bianco;
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Pag. 1 di 9
premettendo di essere comproprietari, insieme a , in ragione di 1/3 CP_1
ciascuno, del fabbricato (composto da appartamento e magazzino) sito in Santo Stefano di
Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Fg. 1, part. 521, sub 2 e 5, pervenuto alle parti per successione legittima del padre (nato l'[...] e deceduto il Persona_1
05.11.2016), hanno convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il predetto CP_1
e la di lui moglie per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] CP_2
conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere:
*nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
*ordinare la divisione dei cespiti comuni con attribuzione e assegnazione agli attori della quota ad essi spettanti, tramutando la pars quota in pars quanta;
*disporre lo scioglimento della comunione ordinando la divisione dei cespiti, con attribuzione agli attori della quota ad essi spettante, immettendoli nel possesso della stessa ed ordinando ai convenuti il rilascio;
ed in caso di non comoda divisibilità procedere alla vendita ai sensi dell'art. 720 c.c.;
*ordinare ai convenuti di rendere il conto della gestione dal 19.4.2017 (data deposito istanza di mediazione), condannandoli a corrispondere agli attori un equo indennizzo per l'esclusiva utilizzazione, nella misura che sarà determinata dalla disponenda CTU o che sarà equitativamente liquidata;
*porre le spese di divisione a carico della massa e condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del giudizio, nonché alle spese e compensi del procedimento di mediazione.
Con comparsa del 18.05.2018 si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, e spiegando
[...] domanda riconvenzionale tesa ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato oggetto di causa o, in subordine, una pronuncia costitutiva ex art. 2932 CC (per non aver il de cuius adempiuto un preliminare, stipulato in data 21.01.2000, avente ad oggetto il medesimo fabbricato).
Pag. 2 di 9 In via ulteriormente gradata, i convenuti hanno chiesto l'estensione del giudizio divisionale ad altri beni ereditari, e segnatamente: a) al fabbricato sito in Santo Stefano di Camastra, C.da
Palamara, censito in Catasto al Foglio n. 1, particella 521, sub. 6; b) all'alloggio popolare occupato dall'attore , sito in Santo Stefano di Camastra, via Ernesto Basile Parte_1
n. 7, censito in Catasto al Foglio n. 2, part. 1104, sub. 2.
Gli attori hanno contestato le superiori eccezioni e domande riconvenzionali, evidenziando: a) che ha accettato tacitamente l'eredità; b) che la causa è stata promossa CP_1
anche nei confronti di al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato;
CP_2
c) che le domande di accertamento di usucapione e quella ex art. 2932 CC sono antitetiche tra loro;
d) che i convenuti non hanno mai avuto il possesso uti domini dell'immobile sito in Santo
Stefano di Camastra, C.da Palamara;
e) che il diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 CC per il mancato adempimento del preliminare stipulato in data 21.01.2000 è prescritto.
In corso di causa sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 CPC, di cui tuttavia si sono avvalsi solo gli attori, non avendo i convenuti (attori in via riconvenzionale) depositato ulteriori scritti difensivi rispetto alla comparsa responsiva.
Indi è stata disposta CTU al fine di individuare i beni oggetto di divisione, stimarli e valutare la possibilità di dividerli in natura.
Nelle more, con sentenza n. 844/2024 emessa da questo Tribunale in data 04/07/2024, R.G.
1790/2017, l'immobile sito in Santo Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al
Foglio n. 1, particella 521, sub 6, che i convenuti avevano chiesto di comprendere nella massa ereditaria, è stato trasferito ex art. 2932 CC a terzi.
Espletata l'istruttoria, non avendo le parti approvato il progetto di divisione redatto dal CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 13.11.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
1. Eccezione difetto legittimazione passiva.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dai convenuti secondo cui gli stessi sarebbero privi di legittimazione passiva per non aver ancora accettato CP_1
Pag. 3 di 9 l'eredità di , e per non rientrare (nuora del de cuius) Persona_1 CP_2 tra i soggetti chiamati all'eredità.
L'eccezione è infondata in quanto nell'ambito del procedimento di CP_1 mediazione, e segnatamente in occasione dell'incontro tenutosi in data 06.07.2017, ha chiesto espressamente la divisione della comunione ereditaria in relazione all'immobile sito in Santo
Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Foglio n. 1, particella 521, sub 6.
Ciò costituisce una forma tacita di accettazione dell'eredità, trattandosi di un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare l'eredità e che lo stesso non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Su un caso analogo si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, enunciando il seguente principio di diritto “l'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa” (v. Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n. 10655).
In virtù di detto orientamento, che questo giudice condivide, e da cui non vi è motivo di discostarsi, va rigettata l'eccezione preliminare sollevata da . CP_1
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata da , essendo la stessa stata CP_2
convenuta in giudizio non nella qualità di erede di , ma quale occupante Persona_1
l'immobile oggetto di divisione e quindi quale destinataria dell'ordine di rilascio richiesto dagli attori.
Nel merito, si rileva quanto appresso.
2. Sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione
e , costituendosi in giudizio, hanno spiegato domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale tesa a far accertare in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione del fabbricato (composto da appartamento e magazzino) sito in Santo Stefano di Camastra, C.da
Palamara, censito in Catasto al Fg. 1, part. 521, sub 2 e 5, in relazione al quale gli attori avevano chiesto sciogliersi la divisione.
Pag. 4 di 9 e hanno contestato la superiore domanda, Parte_1 Parte_2
evidenziando che i convenuti - attori in via riconvenzionale - non hanno mai avuto il possesso uti domini del fabbricato.
Ebbene, costituisce ius receptum il principio secondo cui “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (v. ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Nel caso di specie e non hanno fornito alcuna prova CP_1 CP_2
del loro possesso uti domini sul fabbricato sito in Santo Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Fg. 1, part. 521, sub 2 e 5.
Anzi, l'unico documento da loro prodotto (oltre alla visura catastale e al certificato di morte del de cuius), ossia il preliminare di compravendita stipulato in data 21.01.2000 tra il de cuius
, da un lato, e i predetti e , Persona_1 CP_1 CP_2 dall'altro, prova che fino a quel momento gli stessi non hanno avuto alcun possesso uti domini sull'immobile, essendo il bene rimasto nella disponibilità del de cuius.
Invero, il godimento dell'immobile, per quanto documentato, è avvenuto in virtù di autorizzazione del proprietario, come avviene nel contratto preliminare con effetti anticipati.
Si richiama in tal senso il costante insegnamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza
Cassazione civile sez. II, 11/04/2019, n.10186, così in massima: “La materiale disponibilità della res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in esecuzione del contratto preliminare, ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso utile ad usucapionem, salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141, comma 2, c.c.” .
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione va rigettata, siccome infondata.
3. Sulla domanda riconvenzionale ex art. 2932 CC.
In subordine, i convenuti e hanno chiesto emettersi CP_1 CP_2
in loro favore, in virtù del citato contratto preliminare del 21.01.2000, siccome non adempiuto dal de cuius (parte promittente venditrice), una pronuncia costitutiva ex art. 2932 CC.
Pag. 5 di 9 e hanno contestato la superiore domanda, Parte_1 Parte_2
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto.
L'eccezione è fondata, in quanto al momento della proposizione della domanda riconvenzionale erano già trascorsi oltre dieci anni dalla stipula del contratto preliminare, e quindi è decorso il termine previsto dall'art. 2946 CC.
Si rileva che nel caso in esame, non essendo previsto nel preliminare un termine per la stipula del definitivo, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 1183 CC, secondo cui “se non
è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185”.
Donde avrebbero dovuto i promissari acquirenti e - CP_1 CP_2
entro il termine di dieci anni dalla stipula del preliminare- richiedere o il trasferimento del bene o la fissazione di un termine per la stipula del definitivo.
In mancanza di dette attività, i diritti nascenti dal contratto preliminare sono inesorabilmente prescritti.
La domanda riconvenzionale ex art. 2932 CC spiegata dai convenuti va pertanto rigettata.
4. Sulla domanda di divisione.
Per quanto concerne la domanda di scioglimento della comunione, si rileva quanto appresso.
Al momento dell'apertura della successione di avvenuta in data Persona_1
05.11.20, rientravano nella massa ereditaria i seguenti beni immobili:
a) appartamento, ubicato al primo piano, sito in Santo Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Foglio n. 1, particella 521, sub 2;
b) locale deposito, ubicato al piano terra, sito in Santo Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Foglio n. 1, particella 521, sub 5;
c) locale deposito, ubicato al piano terra, sito in Santo Stefano di Camastra, C.da Palamara, censito in Catasto al Foglio n. 1, particella 521, sub 6.
Pag. 6 di 9 La tesi di parte convenuta, secondo cui bisognerebbe includere nella massa anche l'alloggio popolare, in passato occupato dal de cuius, sito in Santo Stefano di Camastra, via Ernesto Basile
n. 7, censito in Catasto al Foglio n. 2, part. 1104, sub. 2, non può trovare accoglimento, trattandosi di un bene non appartenente al de cuius, ma all'Istituto Autonomo Case Popolari.
Deve inoltre escludersi tra i beni oggetto di divisione il locale deposito sopra indicato con la lettera c), essendo lo stesso nelle more con sentenza n. 844/2024 emessa da questo Tribunale in data 04/07/2024, R.G. 1790/2017, stato trasferito a terzi.
Gli unici beni rimasti in comunione sono pertanto l'appartamento e il locale deposito sopra indicati con le lettere a) e b).
In ordine a detti immobili è stata disposta CTU, all'esito della quale è emerso gli stessi non sono suscettibili di comoda divisibilità; sicché è necessario assegnarli entrambi a uno dei condividendi, prevedendo un conguaglio in denario in favore degli altri, ovvero disporne la vendita all'incanto.
Il CTU ha valutato complessivamente detti beni 125.600,00 euro, e segnatamente 116.800,00 euro l'appartamento sopra indicato alla lettera a), e 8.800,00 euro il locale deposito sopra indicato alla lettera b).
Ne consegue che la quota idealmente spettante a ciascun condividente è pari a (125.600,00 / 3
-) 41.866,66 euro.
All'udienza del 22.10.2024 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto, congiuntamente, l'assegnazione dei superiori beni;
mentre il convenuto CP_1
non ha formulato analoga richiesta.
[...]
La superiore domanda merita accoglimento, essendo la richiesta di assegnazione congiunta da parte di alcuni dei condividenti espressamente prevista dall'art. 720 CC.
Ne consegue che va dichiarato lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto di causa e disposta l'assegnazione in favore degli attori e , in Parte_1 Parte_2
ragione di ½ ciascuno, prevedendosi un conguaglio di 41.866,66 euro in favore del convenuto
, il quale è tenuto, insieme alla moglie , a rilasciare gli CP_1 CP_2
immobili.
Pag. 7 di 9 Non può invece essere accolta la domanda attorea tesa ad ottenere il rimborso delle somme versate in favore della massa, essendo la relativa documentazione stata prodotta oltre i termini ex art. 183 CPC e quindi tardivamente.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore degli attori, come da dispositivo in base ai parametri medi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, per scaglione di valore (tra 26.000 e 52.000 euro).
Le spese di CTU, siccome necessarie ai fini della divisione, vanno invece integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. DICHIARA LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE, TRA , Parte_1
E , SUGLI IMMOBILI OGGETTO DI CAUSA, Parte_2 CP_1
SITI IN SANTO STEFANO DI CAMASTRA, C.DA PALAMARA, CENSITI IN
CATASTO AL FG. 1, PART. 521, SUB 2 E 5;
II. ASSEGNA A E , IN RAGIONE DI ½ Parte_1 Parte_2
CIASCUNO, LA PIENA PROPRIETA' DEI SUDDETTI IMMOBILI, PONENDO A LORO
CARICO, IN SOLIDO, UN CONGUAGLIO DI 41.866,66 EURO DA VERSARE IN
FAVORE DI;
CP_1
III. ORDINA AL CONSERVATORE DEI RR.II. DI MESSINA DI PROCEDERE ALLE
RELATIVE TRASCRIZIONI;
IV. ORDINA A E DI RILASCIARE IN FAVORE DI CP_1 CP_2
E GLI IMMOBILI OGGETTO DI CAUSA;
Parte_1 Parte_2
V. CONDANNA E , IN SOLIDO TRA , ALLA CP_1 CP_2 Pt_3
REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI E Parte_1
, CHE SI LIQUIDANO IN 545,00 EURO PER SPESE, E 7.616,00 Parte_2
EURO PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL
15%, IVA E CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE;
Pag. 8 di 9 VI. COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI CTU.
4 Aprile 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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