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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 13.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.
2993 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Maria Carchia e Costantino Nardella, Parte_1
- ricorrente-
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente in epigrafe indicato deduceva quanto segue: che con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sottoscritto in data 02.06.2023 (fino al 31.12.2023), veniva assunto da con la qualifica di “bracciante agricolo”, livello 2A2 (C.C.N.L. Controparte_1 relativo alle aziende del settore di riferimento “coltivazione di ortaggi” (doc. 1 comunicazione di assunzione); che l'orario lavorativo andava dal lunedì al sabato, dalle ore 06.30 alle 14.00, e a richiesta anche la domenica;
che nel mese di ottobre 2023, prima della naturale scadenza, si dimetteva poiché il datore di lavoro non gli corrispondeva la retribuzione;
che non ha percepito la retribuzione corrispondente a quella indicata in busta paga nei mesi di Giugno, Luglio ed
Agosto 2023, percependo, rispettivamente: € 910 (€ novecentodieci/00) mensili anziché € 1240 (€ milleduecentoquaranta) indicati in busta paga, € 882 (€ottocentoottantadue) anziché €1260 ed € 1092 (€millenovantadue) anziché € 1261 (doc. 2 buste paga); che, alla data delle dimissioni, parte resistente non gli corrispondeva le retribuzioni di settembre e ottobre 2023, nè tantomeno gli veniva consegnata la relativa busta paga;
che, in data 24.10.2023, il richiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro ai fini conciliativi, tuttavia senza esito alcuno.
Concludeva come segue: “Accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con P.VA , con sede legale in Via Attilio Lombardi 25 – P.VA_1
71016–San Severo (FG), dal 02/6/2023 al mese di ottobre 2023 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni di “bracciante agricolo” corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di 2A2 del C.C.N.L. di riferimento. Per l'effetto condannare la ditta in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in Controparte_1
favore del ricorrente, la somma complessiva di € 1969,00 (€ millenovecentosessantanove/00), a titolo di retribuzione e differenze retributive per i periodi anzidetti, ai sensi degli artt. 2099 c.c.
e 36 Cost., ovvero quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, dalle date di maturazione dei singoli crediti ed agli interessi legali dalle stesse date su ciascun credito rivalutato, come per legge. Condannare, altresì, la ditta al pagamento delle spese e competenze per il presente di giudizio con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.”
1.1Con ordinanza del 17.5.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
2.La causa veniva istruita per mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente e l' ammissione dei mezzi istruttori da questi articolati.
All' odierna udienza la causa, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3.La domanda è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei termini di seguito precisati
È provato documentalmente che il ricorrente veniva assunto, in data 2.6.2023, con contratto subordinato a tempo determinato, alle dipendenze di parte resistente e con le mansioni dedotte in ricorso. Il rapporto di lavoro cessava, secondo quanto dedotto dal ricorrente, nel mese di ottobre 2023, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre ed ottobre 2023, nonchè del parziale pagamento delle mensilità antecedenti. Di tale circostanza il ricorrente informava anche l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Il ricorrente deduce di essere creditore dei salari maturati per i mesi di settembre e ottobre 2023
e di non essere in possesso delle relative buste paga, nonché della somma maturata a titolo di differenze retributive per le mensilità antecedenti, per le quali le retribuzioni venivano solo parzialmente corrisposte.
A sostegno di tale ultima circostanza, ha versato in atti copia dell'estratto conto relativo al conto corrente a sé intestato, sul quale risultano accreditate le somme accreditategli a titolo di retribuzione da parte resistente per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2023, di importo inferiore alla retribuzione riportata in busta paga per mensilità citate.
Inoltre, il teste di parte ricorrente, escusso all' udienza del 28.2.2025 ha confermato le circostanze da questi capitolate, con particolare riferimento al periodo di lavoro dedotto in giudizio ed alla osservanza dell'orario di lavoro e delle mansioni dedotte, che trovano peraltro riscontro nella comunicazione di assunzione versata in atti. Il teste, collega del ricorrente e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti, non ha saputo tuttavia confermare lo svolgimento del dedotto lavoro festivo (domenicale).
Il legale rappresentante della convenuta non si presentava a rendere interrogatorio formale, sebbene il verbale che ne disponeva l'ammissione gli fosse stato regolarmente notificato (cfr. nota di deposito del 2.5.2025). È pacifico che detta evenienza, ai sensi dell'art 116 cpc, può essere valutata dal giudice- unitamente alle altre risultanze di causa-ai fini della formazione del proprio convincimento. (cfr. Cass nr 3258/2007; nr 22407/2006).
Va, in definitiva, ritenuto provato l'inadempimento di parte resistente nei termini dedotti in ricorso, con la sola eccezione dell'inadempimento dell'obbligo di retribuire il ricorrente per il dedotto lavoro domenicale, il cui svolgimento non è stato confermato dal teste escusso.
Per la quantificazione del dovuto, soccorrono i conteggi formulati dal ricorrente, in quanto conformi al CCNL applicabile ed alle mansioni indicate nella comunicazione di assunzione, confermate all' esito dell' istruttoria orale.
Ne consegue che la ditta convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.847,80.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la non complessità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -accoglie la domanda;
-per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
€. 1.847,00, oltre accessori di legge;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.314,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Foggia, 13.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli