Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr. Carmine Esposito - Giudice -
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 542 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'avv. Mariella Elena Cirillo presso il cui studio in Agropoli via Pio X nr.
14 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) nata in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come verbale di causa del 22.1.2025 “Fa presente che è stato depositato nel processo telematico, l'accordo di separazione sottoscritto tra le
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, l'odierna parte ricorrente, il sig. Giudice
Mario, adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.10.1993 in Ascea (SA) con la signora
[...]
odierna resistente;
che dalla loro unione nasceva un solo figlio, allo stato CP_1 maggiorenne e autosufficiente economicamente;
che i coniugi, venuta meno l'affectio, si separavano dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Ascea il 25.10.2022; che da allora perdura la separazione, avendo egli intrapreso anche una nuova relazione;
che nonostante la pacifica autosufficienza della moglie e del figlio, e quindi la superfluità di ogni statuizione accessoria, era stato impossibile proporre un ricorso congiunto. Tanto premesso, insisteva affinchè l'intestato Tribunale, sentite le parti e verificata l'impossibilità di una riconciliazione, dichiari in questa sede la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi, con ogni statuizione accessoria per legge. Trattenuta la causa in decisione alla prima udienza del 26.09.2024, la causa veniva poi rimessa in istruttoria al fine di consentire il deposito dell'accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Ascea in data 25.10.2022, titolo della separazione e non riscontrato in atti. La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio del GI all'udienza del
22.1.2025. Alla suddetta udienza, verificato il rituale deposito, la causa veniva nuovamente riservata in decisione, previa discussione dell'unico procuratore costituito.
^^^
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la signora CP_1
che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata per
[...]
l'udienza dinanzi al giudice delegato (cfr. notifica a mani proprie del 7.6.2024).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett.
b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale normativamente previsto, computato dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (25.10.2022) fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio del 6.5.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo l'unico figlio nato dall'unione maggiorenne e autosufficiente, e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Nella natura necessaria del giudizio e nella non contestazione del contumace si ravvisano i motivi per dichiarare non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
b) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
16.10.1993 in Ascea (SA) ( atto n. 33, parte II , serie A Reg. Atti Matrimonio anno 1993);
c) dichiara non ripetibili le spese;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascea (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 10.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni