Decreto presidenziale 10 luglio 2023
Sentenza 16 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6430 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06430/2025REG.PROV.COLL.
N. 07434/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2024, proposto dalla Secosvim – Società di servizi comprensoriali e di sviluppo immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Di Noia e Francesco Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del Made in Italy e della salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
della Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico presso l’ufficio dell’Avvocatura dell’ente, in Roma, via IV novembre 119/a;
della Avio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Benozzo e Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dei difensori, in Roma, corso Italia 29;
del Comune di Colleferro, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione II, 16 febbraio 2024 n.3165, che ha respinto il ricorso n. 1324/2017 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella parte in cui includono le aree di proprietà ovvero disponibilità della ricorrente appellante nel perimetro del sito di interesse nazionale “Bacino del fiume Sacco”:
a) del decreto 22 novembre 2016 n.321, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 dicembre 2016 n.293, di perimetrazione del sito;
e degli atti presupposti e connessi, in particolare
b) dei verbali della conferenza dei servizi 19 gennaio 2015, 12 febbraio 2015, 10 luglio 2015, 10 settembre 2015, 15 dicembre 2015 e 7 novembre 2016, nonché, ove occorra, dei verbali delle riunioni 8 settembre 2014, 25 novembre 2014, 26 maggio 2016, 6 luglio 2016 e 20 ottobre 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è una società immobiliare che ha acquistato a Colleferro (Rm) un complesso di circa 1.000 ettari di aree industriali corrispondenti agli ex stabilimenti di un’impresa chimica, la BPD- Bomprini- Parodi- Delfino, in parte dismesse, in parte affittate ad altre imprese (doc. 6 ricorso I grado, osservazioni nel procedimento; si tratta comunque di fatto non controverso in causa). In questa sua qualità, contesta gli atti di cui in epigrafe, e principalmente il D.M. 22 novembre 2016 n.321 (doc. 17 ricorso I grado), che hanno incluso i terreni nella sua disponibilità nel perimetro del sito di interesse nazionale- SIN “Bacino del fiume Sacco”.
2. Ai fini di causa, è pertanto necessario illustrare preliminarmente la disciplina generale SIN come istituto, per poi spiegare come il SIN di cui si tratta sia stato istituito e come esso sia arrivato a comprendere i terreni in questione.
3. La disciplina in materia di SIN si può riassumere nei termini che seguono.
3.1 In generale, un SIN è una porzione, di regola abbastanza estesa, del territorio nazionale, considerata di particolare pregio ambientale e intesa con riferimento alle diverse matrici ambientali che la compongono, compresi gli eventuali corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, individuata per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche di contaminazione che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.
3.2 Il concetto normativo di sito di interesse nazionale è stato introdotto dalla l. 9 dicembre 1998 n.426, la quale dispone in materia di “ concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ”, in proposito, all’art. 1 comma 4, prevede che “ sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente… ” e di seguito li elenca. Il relativo elenco contenuto nel testo originario della legge è stato successivamente integrato con il metodo della cd. novellazione e in questo modo, come si vedrà, è arrivato in particolare a comprendere il SIN per cui è causa.
3.3 Nel testo originario della l. 426/1988, era previsto che il perimetro del sito, fosse determinato, ai sensi del citato art. 1 comma 4, “ sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ”, cd. decreto Ronchi, che rinviava ad un regolamento attuativo, poi emanato come d.m. Ambiente 25 ottobre 1999 n.471. Questo regolamento, all’art. 15 comma 1, conteneva i criteri stessi, che dopo l’abrogazione del decreto Ronchi sono stati trasfusi, e successivamente integrati, nell’art. 252 comma 2 del testo unico d. lgs. 3 aprile 2006 n.152.
3.4 Il testo rilevante ai fini di causa è quindi quello di quest’ultima norma, per cui: “ All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f- bis ) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie ”.
3.5 Questa Sezione, in particolare nella sentenza 14 febbraio 2023 n.1547, ha avuto già modo di affermare che l’inclusione di una data area, che potrebbe coincidere anche con il territorio di un Comune, all’interno di un SIN non significa che ciascuna di esse all’interno del relativo perimetro sia contaminata e debba essere sottoposta a bonifica; l’inclusione nel SIN infatti ha di per sé una sola conseguenza, ovvero l’accentramento in capo al Ministero delle competenze per la bonifica stessa, che deve poi avvenire applicando le relative norme generali: ciò si ricava dall’art. 1 commi 3 e 5 della citata l. 426/1998, che demandano appunto al Ministero di predisporre il programma di bonifica e di attuarlo. Quest’affermazione va però precisata ed approfondita nella sua esatta portata.
3.6 Una giurisprudenza che si condivide ha avuto infatti modo di affermare che l’inclusione nel SIN di un dato terreno assorba, e quindi ne rappresenti un equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152\06 del “ verificarsi di un evento … potenzialmente in grado di contaminare il sito ” che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica: ciò si desume dalla lettera, sopra riportata, dell’art. 252 c. lgs. 152/2006, che prevede appunto l’individuazione del SIN sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell’impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico. In questo modo, l’inclusione di un terreno nel SIN viene a costituire un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tener conto, ad esempio, nel momento in cui si rilasci un permesso di costruire (in questi termini, Cass. pen. sez. III 2 febbraio 2018 n.5075 imp. Buglisi ed altri, nonché T.a.r. Lazio Roma sez. I 15 ottobre 2008 n.8920 e T.r.g.a. Trento 20 novembre 2013 n.382, sentenze di I grado non appellate e passate in giudicato, che si citano in mancanza di precedenti di questo Giudice negli esatti termini).
3.7 In questi termini va allora intesa l’affermazione del Ministero nel quadro dell’incontro 20 ottobre 2016 di cui si dirà, per cui (doc. 13 ricorso I grado, p.3 del file) “ l’inclusione all’interno del perimetro del SIN non comporta alcuna preclusione delle attività produttive e di trasformazione urbana rispetto alle aree esterne, che devono essere compatibili con l’attuazione dei necessari interventi di messa in sicurezza/bonifica delle matrici ambientali nonché con l’adozione di misure di prevenzione e non devono comportare rischi sanitari per i lavoratori e, più in generale, per i fruitori delle aree ”.
3.8 Per completezza, ancorché essa non rilevi in via diretta ai fini di causa, va precisato che la disciplina della bonifica di un SIN è complessa.
3.8.1 La norma originaria, ovvero l’art. 1 comma 3 della l. 426/1998 rinviava per la bonifica alle norme in materia allora vigenti, e prevedeva quindi si tenesse conto “ dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ” e precisamente del già citato d.m. 471/1999.
3.8.2 Il d. lgs. 22/1997, come si è detto, è stato abrogato e sostituito dal d. lgs. 152/2006, che prevede a sua volta, negli artt. 242 e ss., una specifica procedura di bonifica, ora espressamente richiamata per il SIN dal comma 4 bis , introdotto dall’art. 53 comma 1 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla l. 11 settembre 2020 n.120.
3.8.3 Le due procedure, quella prevista dal d.m. 471/1999 e quella prevista dal d. lgs. 152/2006, sono sostanzialmente identiche negli strumenti previsti, che sono la messa in sicurezza di emergenza- m.i.s.e. ed il piano di caratterizzazione, prodromico alla bonifica vera e propria; differiscono però nei presupposti della loro adozione.
3.8.4 L’art. 4 comma 1 d.m. 471/1999 prevede infatti che “ in caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma 1, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili, ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto ”. In altre parole, gli interventi scattano per il sol fatto che nel sito interessato si siano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti previste in via generale ed astratta dal decreto in questione, per le quali vige, in sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità.
3.8.5 Nel quadro delineato dall’art. 242 d. lgs. 152/2006, che invece tiene conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel frattempo verificatasi, vi è una maggior considerazione delle concrete caratteristiche del sito e il procedimento si svolge in più fasi. La prima fase si attiva nel momento in cui vengono superate le cd concentrazioni soglia di contaminazione, ovvero CSC, concentrazioni di sostanze inquinanti che fanno, per così dire, scattare l’allarme e obbligano a verificare la effettiva necessità di provvedere. Superate le CSC, occorre infatti attivare un’indagine preliminare cd sito specifica, la quale deve accertare attraverso la caratterizzazione se siano superate le concentrazioni soglia di rischio, ovvero CSR, per quelle stesse sostanze, ai sensi dell’art. 242 comma 4 d. lgs. 152/2006, e se ciò è in concreto avvenuto si deve procedere alla bonifica ai sensi dell’art. 242 comma 7 dello stesso decreto.
3.8.6 Il coordinamento fra le due disposizioni è stato dato dall’art. 264 comma 1 lettera i) del d. lgs. 152/2006, che da un lato ha abrogato in modo espresso il d.lgs. 22/1997, dall’altro però ha previsto che “ Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto ”.
4. Ciò posto, vanno ricostruite le vicende che hanno portato ad istituire il SIN per il quale è causa.
4.1 Come dato storico, da considerare localmente notorio, nella valle del fiume Sacco, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, si sono insediate importanti industrie chimiche, a cominciare dai poli di Ceccano e di Colleferro, facenti capo alla citata BPD, produttrice di esplosivi e munizioni ad uso militare. Dopo la Seconda guerra mondiale, questo complesso produttivo si riconvertì ad uso civile, in particolare con la produzione di plastiche, antiparassitari ed insetticidi. Fra questi ultimi, ebbe rilevante importanza il lindano, insetticida cloro-organico attualmente in Italia di uso proibito e non più prodotto perché considerato pericoloso per l’ambiente, che veniva impiegato sia in agricoltura, sia nella produzione farmaceutica, per il trattamento di alcune parassitosi umane.
4.2 Proprio un sottoprodotto della produzione del lindano, il β-esaclorocicloesano, un inquinante organico persistente, che quindi tende ad accumularsi negli organismi e nei tessuti, è all’origine dei primi interventi nel sito, dal momento che nel 2005 fu rilevato in quantità superiori al livello limite consentito dalla normativa europea nel latte di alcune aziende agricole della zona, creando una situazione di inquinamento aggravata dalle esondazioni del fiume Sacco, che hanno disperso ulteriormente nell’ambiente questo composto e gli altri inquinanti ivi presenti.
4.3 Ciò posto, con D.P.C.M. 19 maggio 2005, fu dichiarato lo “ stato di emergenza economico ambientale ” nel territorio del bacino del fiume Sacco, con riferimento ai comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, ed ai comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, appunto con riguardo all’accertata “ gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché' la presenza di sostanze organo-clorurate-fitofarmaci nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche ”.
4.4 Successivamente, con ordinanze della Presidenza del Consiglio 10 giugno 2005 n.3441 e 14 luglio 2005 n.3447, per questo territorio venne nominato Commissario straordinario il Presidente della Regione Lazio, con l’incarico di procedere alla caratterizzazione e perimetrazione dell'area interessata dall’ inquinamento, nonché alla programmazione ed all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, e di successiva bonifica e ripristino ambientale.
4.5 Parallelamente, l’art. 11 quaterdecies comma 15 del d.l. 30 settembre 2005 n.203 ha classificato l’area complessiva come SIN, aggiungendo al citato elenco di cui all’art. 1 comma 4 della l. 426/1998 una lettera p- quaterdecies , relativa appunto all’area “ del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005 ”, che secondo la norma dello stesso articolo sopra citata si sarebbe dovuta perimetrare con successivo decreto del Ministero dell’ambiente.
4.6 Una prima perimetrazione del SIN è infatti intervenuta con il decreto 31 gennaio 2008 n.4352 dell’allora Ministero per la tutela del territorio e del mare- MATTM (all. 26 amministrazione I grado), che ha approvato un perimetro provvisorio, demandando all’ARPA competente di “ validare ” all’interno di esso le aree sulle quali si dovesse effettivamente intervenire; ciò però ferme le competenze del Commissario straordinario di cui si è detto, e quindi, secondo logica, con esclusione delle aree interessate dal suo intervento.
4.7 La gestione commissariale, per parte sua, è cessata al 31 dicembre 2012, senza che però le operazioni sulle aree coinvolte fossero completate: per questo motivo, l’ordinanza 14 marzo 2013 n.61 del Capo dipartimento della Protezione civile ha devoluto alla Regione Lazio “ il superamento del contesto critico ” e la “ ricognizione ed… accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Lazio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate ”.
4.8 Parallelamente, il decreto MATTM 11 gennaio 2013 (all. 27 amministrazione I grado) ha declassato il SIN in questione a sito di interesse regionale; questo decreto però, impugnato dalla Regione Lazio, è stato annullato con sentenza T.a.r. Lazio Roma sez. II bis 16 luglio 2014 n.7586.
4.9 Il SIN valle del fiume Sacco ha quindi ripreso giuridica esistenza.
5. Si arriva in questo modo ai fatti direttamente rilevanti ai fini di causa, che si riassumono nei passaggi fondamentali così come segue.
5.1 Nel corso di una riunione tenutasi il giorno 8 settembre 2014 (doc. 2 ricorso I grado, verbale relativo), il Ministero dell’ambiente ha preso atto dell’annullamento di cui sopra e comunicato alla Regione Lazio la necessità di procedere ad una riperimetrazione del sito.
5.2 Il procedimento relativo si è svolto inizialmente attraverso tre conferenze di servizi cui hanno partecipato le sole amministrazioni, rispettivamente il 19 gennaio, 12 febbraio e 10 luglio 2015; nel corso delle ultime due di queste sedute, il Comune di Colleferro ha rappresentato la possibilità di stralciare dal perimetro del SIN le aree sulle quali era già intervenuta la gestione del Commissario straordinario (doc. ti 3-5 ricorso I grado; cfr. il doc. 4 a p. 6 del file e il doc. 5 a p. 4 del file per la posizione del Comune). Peraltro, nel corso della riunione 10 luglio 2015 (doc. 5 ricorso I grado cit. p. 11 del file) si è evidenziato che per queste aree non era possibile rilasciare in ogni caso una certificazione di avvenuta bonifica, dato che i documenti relativi si trovavano sotto sequestro a seguito di una non meglio precisata indagine penale.
5.3 Con nota 23 luglio 2015 indirizzata anzitutto al Ministero dell’ambiente (doc. 6 ricorso I grado), la ricorrente appellante, venutane evidentemente a conoscenza, ha chiesto di partecipare al procedimento e da subito ha fatto presente che le bonifiche sulle aree di sua disponibilità sarebbero state già eseguite dalla gestione commissariale.
5.4 Nella successiva conferenza di servizi 10 settembre 2015, ancora senza partecipazione di privati, il Comune di Colleferro quanto alle aree della ricorrente appellante ha proposto una distinzione, nel senso di stralciare quelle già caratterizzate e di mantenerne alcune (doc 7 ricorso I grado, p. 8 del file).
5.5 Con due successive note 24 settembre e 9 dicembre 2015 (doc. ti 8 e 9 ricorso I grado), la società ha presentato ulteriori osservazioni, in sostanza nel senso già evidenziato con la nota 23 luglio 2015.
5.6 Si arriva quindi alla conferenza di servizi 15 dicembre 2015 (doc. 10 ricorso I grado p. 10), in cui si è deciso formalmente di procedere alla consultazione dei soggetti privati – fra i quali, evidentemente, la ricorrente appellante- proprietari delle aree considerate interne al perimetro.
5.7 Di conseguenza, la ricorrente appellante ha fatto pervenire un’ulteriore nota di osservazioni 5 agosto 2016 (doc. 12 ricorso I grado), in cui ha ancora ribadito la propria posizione.
5.8 Il successivo 20 ottobre 2016, il Ministero ha poi indetto un “incontro tecnico” per illustrare agli interessati le controdeduzioni alle osservazioni formulate, che per quanto riguarda la ricorrente appellante hanno il contenuto ora illustrato (doc. ti 13 e 14 ricorso I grado).
5.8.1 L’osservazione della società, che porta il numero 219, è stata sintetizzata come segue: “ 1. Non solo sono state già individuate e progettate tutte le necessarie attività di indagine, messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica occorrenti per il ripristino ambientale del sito, ma sono state in gran parte completate, ovvero sono in corso o in via di conclusione. 2. L’inclusione nel SIN comporterebbe un aggravio procedimentale sia per la prosecuzione degli interventi, sia per il rilascio di avvenuta bonifica o di chiusura del procedimento ”.
5.8.2 La risposta dell’amministrazione segue lo stesso ordine espositivo: “ 1. A seguito dell’approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall’art. 252 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1. ”
5.9 All’esito, la conferenza di servizi del giorno 7 novembre 2016 (doc. 16 ricorso I grado, verbale) ha approvato la perimetrazione nel senso sfavorevole alla ricorrente appellante, e questa decisione è stata recepita nel decreto impugnato.
6. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dall’interessata contro questo provvedimento, con la motivazione che di seguito si riassume.
6.1 In primo luogo (motivazione, pp. 7-11) ha respinto il motivo con il quale la ricorrente aveva dedotto la propria mancata partecipazione al procedimento, sostenendo invece che essa vi sarebbe stata, e sarebbe stata effettiva.
6.2 In secondo luogo (motivazione, pp. 11- 14) ha ritenuto nella sostanza corretta e congrua, respingendo il motivo con cui la ricorrente aveva dedotto il contrario, l’istruttoria compiuta dall’amministrazione, e ragionevole quindi la scelta di includere nel perimetro del SIN anche le aree sulle quali era già intervenuta la gestione commissariale.
6.3 In particolare, (p. 9 della motivazione) per quanto concerne l’attività compiuta dal Commissario, il T.a.r. ha evidenziato che “ gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza posti in essere sotto la supervisione di quest’ultimo, ivi compresi quelli già eseguiti o in corso di esecuzione nelle aree di proprietà di parte ricorrente, pur a fronte di quanto rappresentato dalla società, non potessero comunque considerarsi terminati in assenza delle relative certificazioni delle autorità competenti necessarie ai sensi dell’art. 242, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006 ratione temporis applicabile (per quel che interessa la Provincia di Roma), invero impedite dall’avvenuto sequestro di tutta la relativa documentazione (circostanza incontestata tra le parti) ”.
7. Contro questa sentenza, l’impresa ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, così come segue.
7.1 Con il primo di essi, alle pp. 10-16 dell’atto, deduce eccesso di potere per falso presupposto, perché a suo dire, in sintesi, non sussisterebbero i presupposti di fatto che legittimerebbero l’inclusione delle sue aree nel perimetro del SIN.
7.2 Con il secondo motivo, alle pp. 16-19 dell’atto, deduce eccesso di potere per irragionevolezza. Sostiene, criticando l’opposta decisione del Giudice di I grado, che la scelta del Ministero di includere nel perimetro del SIN tutte le aree sulle quali aveva operato il Commissario straordinario sarebbe anzitutto sproporzionata ed eccederebbe altresì le competenze del Ministero stesso. La parte appellante sostiene infatti (p. 18 dell’atto, § II c 1 in fine) che “ Il trasferimento di competenze operate con l’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 61/2013 ” renderebbe “ chiaro ed operativo anche il subentro della Regione in tutti gli accordi che la Società aveva stipulato e in cui si era impegnata, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, per eseguire e completare le indagini e, se del caso, le opere di bonifica ”.
7.3 Con il terzo motivo, alle pp. 19-22 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 252 d. lgs. 152/2006 e sostiene che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di I grado, la sua partecipazione al procedimento sarebbe mancata, perché non effettiva, nel senso che l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni presentate, le quali invece, con la documentazione allegata, avrebbero dovuto condurre ad escludere le aree di propria pertinenza dal perimetro del SIN.
8. Hanno resistito le amministrazioni statali, con atto 7 ottobre 2024, la Città metropolitana, con atto 4 ottobre 2024 e la Regione Lazio, con atto 9 marzo 2024, e chiesto tutte la reiezione dell’appello. La Avio S.p.a., già interveniente in primo grado quale affittuaria di parte dei terreni per i quali è causa, sui quali insiste un suo stabilimento, con atto 2 aprile 2024 si è costituita nel grado ed ha chiesto invece che l’appello sia accolto
9. Con memoria 24 aprile 2025, le amministrazioni statali hanno precisato la loro posizione, così come segue.
9.1 Preliminarmente, le stesse hanno chiesto l’estromissione dal processo dei Ministeri delle imprese e della salute, non risultando impugnato alcun atto di loro competenza.
9.2 Hanno poi sostenuto l’infondatezza nel merito dei due primi motivi di appello, dato che le aree di pertinenza della ricorrente appellante non potrebbero dirsi comunque non contaminate, sia perché ancora contaminata sarebbe la falda acquifera sottostante, sia perché le bonifiche dei suoli avviate dal Commissario straordinario sarebbero o non iniziate o comunque non ritualmente portate a termine, mancando la necessaria certificazione in proposito.
9.3 Hanno sostenuto infine l’infondatezza anche del terzo motivo di appello, dato che evidentemente l’interessata ha potuto partecipare al procedimento.
10. Con memoria 5 maggio e replica 15 maggio 2025 per la Avio e con replica 15 maggio 2025 per la ricorrente appellante, le controparti hanno insistito sulle proprie tesi.
11. Alla pubblica udienza del giorno 05 giugno 2025, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.
12. Preliminarmente, accogliendo la relativa richiesta, vanno estromessi dal processo i Ministeri delle imprese e del Made in Italy, nonché della salute, essendo del tutto evidente che essi non sono gli autori del provvedimento impugnato.
13. Ciò posto, l’appello è infondato nel merito, per le ragioni ora esposte.
14. I motivi primo e secondo sono connessi, in quanto riguardano più aspetti della stessa questione, ovvero individuare i presupposti in base ai quali un dato terreno va incluso o escluso nel perimetro di un SIN; come tali, vanno esaminati congiuntamente e risultano entrambi infondati.
14.1 Ad avviso del Collegio, il criterio da adottare per decidere se una data area vada oppure no inclusa nel perimetro del SIN discende secondo logica dall’elaborazione giurisprudenziale di cui si è dato conto sopra al § 3.6 e che si condivide. L’inclusione nel perimetro è infatti l’equivalente normativo del presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152\06 perché si proceda ad una bonifica, ovvero l’equivalente del “ verificarsi di un evento … potenzialmente in grado di contaminare il sito ”, accertato facendo applicazione dei criteri contenuti nell’art. 252 comma 2 del d. lgs. 152/2006.
14.2 È quindi evidente che l’inclusione nel SIN non può essere arbitraria, ma richiede di necessità, in applicazione dei criteri di legge, che si spieghi perché l’area è “sospetta”, ovvero che si individuino indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato l’istituzione del sito, e richiede che in motivazione si dia conto del percorso logico seguito per arrivare a questo risultato. Si tratta, come è evidente, di un apprezzamento discrezionale, che è sindacabile dal giudice amministrativo di legittimità, secondo pacifica giurisprudenza, che come tale non richiede particolari citazioni, nei soli casi di esiti manifestamente illogici o contrari ai fatti accertati.
14.3 Nel caso di specie, questo apprezzamento ad avviso del Collegio è stato correttamente compiuto.
14.3.1 Sulla base dell’interpretazione appena esposta, per cui la perimetrazione del SIN è equivalente normativo della verificazione di un evento contaminante, sicuramente non è illogico comprendere nel SIN per cui è causa le aree della ricorrente appellante, che già erano state inserite, senza che all’epoca sorgesse alcuna contestazione nel perimetro delle aree che già il Commissario straordinario avrebbe dovuto bonificare. Con tutta evidenza, infatti, ciò rappresenta un sufficiente indizio per considerarle aree “sospette” nel senso che si è detto.
14.3.2 Questa conclusione rimane ferma anche considerando quanto deduce la società, ovvero l’asserita necessità di tener conto di quanto il Commissario straordinario stesso avrebbe fatto. In realtà, infatti, i contorni della presunta opera del Commissario straordinario e, soprattutto, i risultati che questi avrebbe raggiunto non sono ricostruibili, dato che (fatto non contestato) la relativa documentazione non si è reperita, sia essa stata o no, come è stato affermato in corso di causa, sequestrata nel corso di un’indagine penale asseritamente in corso. È allora evidente che, in mancanza di questa documentazione e in particolare di un certificato di avvenuta bonifica rilasciato a termini di legge, la qualifica di “sospette” delle aree in questione rimane intatta.
14.3.3 Si aggiunge infine che, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellante, il fatto che la Regione abbia ricevuto lo stralcio delle competenze del Commissario non significa affatto che le competenze del Ministero siano paralizzate, e infatti l’ordinanza 14 marzo 2013 n.61 del Capo dipartimento della Protezione civile sopra citata nulla dice di simile.
15. È da ultimo respinto anche il terzo motivo, secondo il quale alla ricorrente appellante sarebbe stata preclusa la partecipazione al procedimento. In termini logici, prima ancora che giuridici, la norma che garantisce la partecipazione al procedimento si può dire rispettata per il solo fatto che l’interessato abbia avuto in tempo utile notizia dell’avvio di esso e abbia avuto la possibilità di interloquirvi, ciò che nella specie è pacificamente avvenuto, dato che, come si è detto sopra ai §§ 5.3, 5.5 e 5.8.1, la società ha presentato articolate memorie all’amministrazione. La circostanza che l’apporto procedimentale del privato non sia stato affatto valutato, ovvero sia stato valutato in modo erroneo, integra invece un altro tipo di vizio, propriamente un vizio della motivazione, che nella specie è stato fatto valere con i motivi che precedono, in concreto però respinti.
16. L’appello va quindi respinto; la particolarità del caso deciso, sul quale non constano precedenti editi di questo Giudice negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7434/2024), così provvede:
a) dichiara l’estromissione dal processo dei Ministeri delle imprese e del Made in Italy e della salute;
b) respinge l’appello stesso;
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO