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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2020
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1635/2020
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Donatella Cennamo, sono comparsi:
Per la FI NPL INVESTING S.p.A. e, per essa, FI NPL SERVICING S.p.A. e per delega dell'avv. Marco Pesenti è comparso l'avv. Rosa Capolongo che, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, domandato ed eccepito da controparte e si oppone e contesta qualsivoglia eventuale nuova domanda e/o eccezione avversaria dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove eccezioni e sui nuovi fatti tardivamente introdotti e in ordine ai quali controparte è decaduta.
Pertanto, l'avv. Capolongo precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle note conclusive del
10.02.2025 ed insiste per il loro accoglimento, con vittoria di spese ed onorari, chiedendo decidersi la causa dando lettura del dispositivo.
Fino alle ore 11:08 nessuno è comparso per gli opponenti.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 8 N. 1635/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del
18 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1635 dell'anno
2020, vertente
TRA
RE MO (C.F.: [...]) ed SI DA (C.F.:
[...]), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Maria Grazia La Marca, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nola (Na), alla via On.le F. Napolitano D'Auria n. 103;
- OPPONENTI -
e
FI NPL INVESTING S.p.a. (C.F. 04494710272 e P. IVA: 04570150278), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria FI NPL SERVICING S.p.a. (C.F. 04602210272 e
P.I.: 04570150278), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 2.11.2022 dall'avv. Marco Pesenti, domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 101/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. DO MO ed OS DA hanno spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2020, con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ifis pagina 2 di 8 PL S.p.a., li aveva condannati a pagare la somma di euro 25.321,46 a titolo di canoni non versati ed interessi di mora relativi al contratto di finanziamento n. 20174925919011 stipulato con la cedente
Findomestic S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, i debitori ingiunti hanno eccepito: - la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio a costituire prova certa del credito;
- la mancata offerta della possibilità di rateizzazione del debito in forza dell'art. 19 del documento contrattuale;
- la erronea quantificazione del credito;
- l'usurarietà degli interessi moratori;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi derivante dal piano di ammortamento alla francese.
2. Ha resistito all'opposizione FI PL IN S.p.a. (d'ora in poi per brevità “Ifis”), per il tramite della mandataria enunciata nell'intestazione, contestando estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione ed insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio, o in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 25.321,46 o di quella diversa risultante dall'istruttoria, con il carico dei successivi interessi ed il favore delle spese di lite.
3. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, nel frattempo subentrato, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Mette conto evidenziare, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU.
n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la pagina 3 di 8 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta – attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21), mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria) di copia del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed il piano di rimborso rateale sottoscritto dagli odierni opponenti, della prova dell'effettiva erogazione del credito
(evincibile dal parziale rimborso del prestito), dell'estratto del rapporto e del prospetto del calcolo degli interessi. Ha, inoltre, prodotto documentazione attestante la propria legittimazione attiva. Del resto, tali circostanze, come quella dell'inadempimento addebitato ai soggetti beneficiario del finanziamento, costituiscono fatti pacifici, in quanto in alcun modo contestati.
La documentazione depositata attesta in modo incontrovertibile sia la sussistenza del contratto azionato che l'importo del credito maturato nello svolgimento del rapporto negoziale.
Ed invero, a fronte dell'analitica quantificazione del credito operata dall'opposta, gli opponenti si sono limitati a contestazioni del tutto generiche, lamentando l'esorbitanza della somma richiesta senza specificamente indicare quali sarebbero le poste erronee e perché, così non assolvendo all'onere probatorio sugli stessi incombente di provare l'avvenuto esatto adempimento.
1.3. Del tutto infondata è anche la paventata usurarietà dei tassi di interesse moratori applicati.
L'eccezione difetta di specificità, avendo la parte opponente mancato di indicare quale fosse il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura sarebbe stato travalicato ed omesso, come era suo onere, di produrre in giudizio i decreti ministeriali di riferimento.
Invero, anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che in contrasto con
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie,
pagina 4 di 8 attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n.
9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza
n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
La deduzione di usurarietà dei tassi di interesse moratori è in ogni caso del tutto destituita di fondamento, poiché si fonda sulla erronea tesi secondo la quale ai fini della verifica dell'usurarietà dovrebbe essere inclusa la penale di estinzione anticipata.
In diritto, è bene ricordate che la più recente giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di prestare consapevole adesione, ha ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U.,
18/09/2020, n. 19597, pag. 18).
In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021,
n. 31615).
pagina 5 di 8 Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464).
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori (cfr. da ultimo Cass. 7352/2022 e 5379/2023).
La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori costituiscono, invece, una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
Ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
1.4. Infondata è, infine, la contestazione mossa dagli opponenti sul piano di ammortamento alla francese.
Ed infatti, l'utilizzo di tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Sul punto, si è espresso il Tribunale di Catania con la recente sentenza dell'8 aprile 2024: “va osservato che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. III, n. 12922 del 26/06/2020) e che non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della
pagina 6 di 8 legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con
l'avanzare del rapporto. Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”.
Tale conclusione, d'altronde, ha trovato avallo in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite che, nell'affermare la validità dei mutui con piano di ammortamento «alla francese», ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che esclude una loro violazione del divieto di anatocismo. Secondo i rilievi svolti dalla Suprema Corte, infatti, alcun effetto anatocistico vietato è riscontrabile nell'ammortamento «alla francese» in quanto gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. unite 15130/24).
1.5. Le esposte considerazioni hanno fondato l'implicito valutazione di inammissibilità della più volte sollecitata CTU contabile e conducono al certo rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula, nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività
pagina 7 di 8 in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato - previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opposta depositato le memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 101/2020, emesso da questo Tribunale in data
10.01.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 8686/2019) e notificato il 17.01.2020, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti, in solido, a rifondere nei confronti di Ifis PL IN S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e per essa della mandataria Ifis PL Servicing S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1635/2020
Oggi 18 marzo 2025 innanzi al dott. Donatella Cennamo, sono comparsi:
Per la FI NPL INVESTING S.p.A. e, per essa, FI NPL SERVICING S.p.A. e per delega dell'avv. Marco Pesenti è comparso l'avv. Rosa Capolongo che, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, domandato ed eccepito da controparte e si oppone e contesta qualsivoglia eventuale nuova domanda e/o eccezione avversaria dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove eccezioni e sui nuovi fatti tardivamente introdotti e in ordine ai quali controparte è decaduta.
Pertanto, l'avv. Capolongo precisa le conclusioni riportandosi integralmente alle note conclusive del
10.02.2025 ed insiste per il loro accoglimento, con vittoria di spese ed onorari, chiedendo decidersi la causa dando lettura del dispositivo.
Fino alle ore 11:08 nessuno è comparso per gli opponenti.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 8 N. 1635/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del
18 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1635 dell'anno
2020, vertente
TRA
RE MO (C.F.: [...]) ed SI DA (C.F.:
[...]), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Maria Grazia La Marca, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nola (Na), alla via On.le F. Napolitano D'Auria n. 103;
- OPPONENTI -
e
FI NPL INVESTING S.p.a. (C.F. 04494710272 e P. IVA: 04570150278), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria FI NPL SERVICING S.p.a. (C.F. 04602210272 e
P.I.: 04570150278), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 2.11.2022 dall'avv. Marco Pesenti, domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 101/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. DO MO ed OS DA hanno spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2020, con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ifis pagina 2 di 8 PL S.p.a., li aveva condannati a pagare la somma di euro 25.321,46 a titolo di canoni non versati ed interessi di mora relativi al contratto di finanziamento n. 20174925919011 stipulato con la cedente
Findomestic S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, i debitori ingiunti hanno eccepito: - la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio a costituire prova certa del credito;
- la mancata offerta della possibilità di rateizzazione del debito in forza dell'art. 19 del documento contrattuale;
- la erronea quantificazione del credito;
- l'usurarietà degli interessi moratori;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi derivante dal piano di ammortamento alla francese.
2. Ha resistito all'opposizione FI PL IN S.p.a. (d'ora in poi per brevità “Ifis”), per il tramite della mandataria enunciata nell'intestazione, contestando estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione ed insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio, o in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 25.321,46 o di quella diversa risultante dall'istruttoria, con il carico dei successivi interessi ed il favore delle spese di lite.
3. Denegata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, nel frattempo subentrato, sulle conclusioni rassegnate oralmente dai procuratori costituiti viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1.1. Mette conto evidenziare, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU.
n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la pagina 3 di 8 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
1.2. Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta – attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. da ultimo Cass. 2 gennaio 2023, n. 21), mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria) di copia del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed il piano di rimborso rateale sottoscritto dagli odierni opponenti, della prova dell'effettiva erogazione del credito
(evincibile dal parziale rimborso del prestito), dell'estratto del rapporto e del prospetto del calcolo degli interessi. Ha, inoltre, prodotto documentazione attestante la propria legittimazione attiva. Del resto, tali circostanze, come quella dell'inadempimento addebitato ai soggetti beneficiario del finanziamento, costituiscono fatti pacifici, in quanto in alcun modo contestati.
La documentazione depositata attesta in modo incontrovertibile sia la sussistenza del contratto azionato che l'importo del credito maturato nello svolgimento del rapporto negoziale.
Ed invero, a fronte dell'analitica quantificazione del credito operata dall'opposta, gli opponenti si sono limitati a contestazioni del tutto generiche, lamentando l'esorbitanza della somma richiesta senza specificamente indicare quali sarebbero le poste erronee e perché, così non assolvendo all'onere probatorio sugli stessi incombente di provare l'avvenuto esatto adempimento.
1.3. Del tutto infondata è anche la paventata usurarietà dei tassi di interesse moratori applicati.
L'eccezione difetta di specificità, avendo la parte opponente mancato di indicare quale fosse il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura sarebbe stato travalicato ed omesso, come era suo onere, di produrre in giudizio i decreti ministeriali di riferimento.
Invero, anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che in contrasto con
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie,
pagina 4 di 8 attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n.
9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza
n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
La deduzione di usurarietà dei tassi di interesse moratori è in ogni caso del tutto destituita di fondamento, poiché si fonda sulla erronea tesi secondo la quale ai fini della verifica dell'usurarietà dovrebbe essere inclusa la penale di estinzione anticipata.
In diritto, è bene ricordate che la più recente giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di prestare consapevole adesione, ha ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U.,
18/09/2020, n. 19597, pag. 18).
In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021,
n. 31615).
pagina 5 di 8 Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464).
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori (cfr. da ultimo Cass. 7352/2022 e 5379/2023).
La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori costituiscono, invece, una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
Ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
1.4. Infondata è, infine, la contestazione mossa dagli opponenti sul piano di ammortamento alla francese.
Ed infatti, l'utilizzo di tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Sul punto, si è espresso il Tribunale di Catania con la recente sentenza dell'8 aprile 2024: “va osservato che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. III, n. 12922 del 26/06/2020) e che non fondata è la censura relativa alla pretesa invalidità del cd. ammortamento alla francese sulla base di un suo preteso effetto anatocistico, atteso che nel piano di ammortamento costruito alla francese il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma solo dalla diversa costruzione delle rate;
peraltro, ad ulteriore sostegno della
pagina 6 di 8 legittimità di tale piano di ammortamento, va rilevata la piena aderenza al dettato normativo di cui all'art.1194 cc (Imputazione del pagamento agli interessi), dal momento che nelle prime rate il debitore viene a corrispondere una rata prevalentemente composta da interessi, via via decrescenti con
l'avanzare del rapporto. Con sentenza n. 4913/2016 del 04/10/2016, emessa da questa Sezione è stata rigettata la relativa domanda di nullità statuendo che nel contratto di mutuo il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento ed inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto”.
Tale conclusione, d'altronde, ha trovato avallo in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite che, nell'affermare la validità dei mutui con piano di ammortamento «alla francese», ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che esclude una loro violazione del divieto di anatocismo. Secondo i rilievi svolti dalla Suprema Corte, infatti, alcun effetto anatocistico vietato è riscontrabile nell'ammortamento «alla francese» in quanto gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. unite 15130/24).
1.5. Le esposte considerazioni hanno fondato l'implicito valutazione di inammissibilità della più volte sollecitata CTU contabile e conducono al certo rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula, nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività
pagina 7 di 8 in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato - previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opposta depositato le memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 101/2020, emesso da questo Tribunale in data
10.01.2020 (all'esito del procedimento n.r.g. 8686/2019) e notificato il 17.01.2020, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti, in solido, a rifondere nei confronti di Ifis PL IN S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e per essa della mandataria Ifis PL Servicing S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e IVA se dovuta come per legge.
Nola, 18.03.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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