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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le memorie difensive autorizzate e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 7.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1003/2024
da: C. F. residente in [...] C.F._1
8/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Ferrieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Cerignola al Viale Fra Daniele 26, come da procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore IG. TE
, P.IV , corrente in Treviso alla Via Alzaia n. 5, rappresentata e Controparte_2 P.VA_1
difesa dall'Avv. Maria Laura Dalla Giustina, C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Treviso (TV), Strada Santa Bona Vecchia n. 5 come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Ricorrente: Tribunale di Treviso
"1. Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per l'insegnamento delle materie di diritto ed economia dal 24 gennaio 2023 fino al
30 agosto 2024;
2. Accertare e dichiarare che al ricorrente non sono state corrisposte le retribuzioni per i mesi di
gennaio febbraio e maggio 2023, di cui in premessa, per un totale di €. 1.290,00, nonché omessi i
relativi contributi previdenziali e per l'effetto condannare l' P.VA TE
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Treviso alla Via Alzaia, anche P.VA_1
ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del
ricorrente della somma complessiva di Euro 1.290,00 comprensiva dei relativi contributi
previdenziali non versati, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa, anche a titolo di contributi previdenziali omessi, oltre interessi monetari
dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
3. Accertare e dichiarare che il contratto di collaborazione tra le parti è stato prorogato per fatti
concludenti dal 18 settembre 2024 alla fine delle lezioni e comunque fino al 30 agosto 2025;
4. Accertare e dichiarare illegittimo e privo di giusta causa il recesso dal contratto a termine
operato dalla Committente in data 20 ottobre 2023;
5. Per l'effetto condannare l' P.VA in persona del legale TE P.VA_1
rappresentante p.t. con sede in Treviso alla Via Alzaia al risarcimento del danno subito dal
ricorrente pari alle retribuzioni spettantegli fino alla scadenza del contratto a termine, quantificate
secondo una media di 14 ore di lavoro settimanali dal 18 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025, in
€. 7.714,00 o alla diversa somma che sarà quantificata e/ o ritenuta equa dal Giudice, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
6. Condannare al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a causa del comportamento
e del recesso ingiustificato dal contratto, danno da liquidarsi in via equitativa secondo
l'apprezzamento dell'Onorevole Tribunale;
- 2 - Tribunale di Treviso
7. Accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto di prelazione sui futuri nuovi contratti di
collaborazione della Committente per la stessa tipologia di attività ai sensi dell'art. 7 del contratto
sottoscritto.
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".
Per la Convenuta:
"In principalità Per quanto esposto e motivato in narrativa si accerti e per l'effetto si dichiari la
nullità della domanda formulata nell'avversario ricorso al punto 3) delle conclusioni ivi assunte,
per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni, e comunque per l'evidente incongruenza, e inconferenza dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
per l'effetto si dichiari l'inammissibilità o
comunque l'infondatezza di tutte le conseguenti domande avversarie indicate nel ricorso con la
seguente numerazione, riportata come in atto: 4), 3), 4), 5) e 6). In ogni caso anche in via
subordinata Per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettarsi tutte le domande e le conclusioni
assunte da controparte nel proprio ricorso perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto
dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente per le causali dedotte in giudizio. Spese e competenze
di lite rifuse"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2024, il IG. ha adito questo Tribunale per sentir Parte_1
condannare l' al pagamento di retribuzioni residue relative ad un rapporto TE
di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti tra il mese di gennaio e di giugno
2023, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per l'esercizio,
asseritamente illegittimo, del recesso unilaterale dal rapporto che l'attore assume essersi rinnovato per fatti concludenti anche nel 2024 e per violazione del diritto di prelazione previsto dal contratto.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essersi visto affidare dall' , società TE
avente ad oggetto attività di insegnamento e corsi di recupero scolastico, l'incarico avente ad
- 3 - Tribunale di Treviso
oggetto l'attività di insegnamento delle materie Diritto ed Economia per il periodo dall'8 marzo
2023 al 31 agosto 2023, pur avendo a suo dire intrapreso l'attività di insegnamento già a partire dal
24 gennaio 2023, come dimostrerebbe un messaggio WhatsApp del 23 gennaio 2023.
Le prestazioni dell'attore sarebbero consistite in circa 13-15 ore di lezioni settimanali, suddivise in tre/quattro giorni a settimana, secondo un calendario stabilito di volta in volta, in parte in presenza presso la struttura dell'Istituto e in parte mediante collegamento da remoto, sotto la direzione e il coordinamento della IG.ra , del IG. e di , a Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
fronte di un compenso concordato in € 14,50 lordi a singola lezione.
Il ricorrente lamenta di aver percepito il compenso soltanto per i mesi di marzo, aprile e giugno
2023, ma di non aver ricevuto la retribuzione per 13 ore di lezione nel gennaio 2023 (€ 188,50), 40
ore nel febbraio 2023 (€ 580,00) e 36 ore nel maggio 2023 (€ 522,00), per un totale di 89 ore non retribuite pari a complessivi € 1.290,00, oltre ai relativi contributi previdenziali obbligatori.
A comprova di tali pretese, ha prodotto messaggi WhatsApp relativi alle lezioni concordate ed effettuate, un messaggio riepilogativo delle ore espletate del 6 marzo 2023 e un messaggio del 14
giugno 2023 da in cui si richiedeva la specifica delle ore di maggio da versare. Controparte_2
Il Dott. ha altresì sostenuto che, terminato l'incarico nella seconda metà di giugno 2023, si Pt_1
sarebbe realizzata la proroga "per fatti concludenti" del rapporto contrattuale, peraltro espressamente prevista dall'art. 3 del contratto stesso.
Ciò risulterebbe in particolare dalla chat del 24 luglio 2023 con , nonché dal Controparte_2
messaggio dell'11 agosto 2023 inviatogli dalla SI.ra , con il quale il prof. Persona_1 Pt_1
veniva invitato a partecipare alla riunione organizzativa del 29 agosto 2023 in vista del nuovo anno scolastico.
Lamenta ancora l'attore che, avendo riposto il proprio affidamento nella prosecuzione del rapporto di collaborazione con la società convenuta per un numero di ore maggiore o uguale a quelle già
svolte, avrebbe desistito dal presentare domande di messa a disposizione (MAD) presso altri istituti
- 4 - Tribunale di Treviso
scolastici, perdendo così anche il punteggio utile ai fini della graduatoria per l'insegnamento e che,
nonostante le proprie manifestazioni di disponibilità, in data 11 ottobre 2023 l'Istituto
inopinatamente gli comunicava di essersi già organizzato diversamente per le lezioni del mattino e che sarebbe residuata unicamente una limitata disponibilità per corsi serali, salvo poi, in data
20.10.2023, invitare l'attore a “ritenersi libero”.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante che quantificava in € 7.714,00 nonché del danno non patrimoniale, oltre al riconoscimento del proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7
del contratto e alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale.
La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo innanzitutto la nullità della domanda per vizio della edictio actionis, in quanto il ricorso originariamente faceva testuale riferimento a un contratto asseritamente prorogato dal 18 settembre 2024 al 30 agosto 2025.
Nel merito, in relazione ai presunti mancati pagamenti per gennaio, febbraio e maggio 2023, la convenuta in primo luogo contestava al ricorrente di non aver offerto prova idonea delle ore di lezione realmente svolte e dell'accordo sul corrispettivo.
Inoltre, l' affermava di aver regolarmente corrisposto i corrispettivi per gennaio e febbraio CP_1
2023 e che le prestazioni di maggio 2023 sarebbero state remunerate unitamente ai corrispettivi di giugno 2023, come documentato dalla relativa busta paga.
Parte convenuta negava recisamente che il contratto di collaborazione originario (dall'8 marzo al 31
agosto 2023, o fino a completamento incarichi a metà giugno 2023) fosse stato prorogato o rinnovato, né formalmente, né per fatti concludenti e che, conseguentemente, non vi fosse alcun rapporto pendente da cui recedere a ottobre 2023.
In via subordinata, parte convenuta invocava l'Art. 4 del contratto, che consente a ciascuna parte di recedere con 30 giorni di preavviso scritto senza obbligo di motivazione, prevedendo una penale di
€ 500,00 in caso di mancato preavviso.
- 5 - Tribunale di Treviso
L'Istituto ha ritenuto che il Dott. avrebbe diritto al massimo a tale penale. L'Istituto ha negato Pt_1
di aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede, affermando che la mancata conclusione di un nuovo accordo per l'anno scolastico 2023/2024 è dovuta unicamente al ricorrente. Ha infine contestato il criterio di quantificazione del danno, ribadendo che il numero di ore di lezione è
variabile e non garantito, e che la proposta per un nuovo contratto era per 6/7 ore settimanali,
decisamente inferiore. Per quanto riguarda il diritto di prelazione, la convenuta ha osservato che l'Art. 7 del contratto lo prevede solo nel caso in cui al collaboratore siano stati conferiti "almeno due consecutivi" incarichi, mentre il Dott. ha svolto un solo incarico. Pt_1
All'udienza del 30.10.2024, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, parte attrice precisava che le proprie domande inclusa quella risarcitoria, si riferivano al periodo 2023/2024 e non, come erroneamente indicato in ricorso, al 2024/2025.
Fissata dal giudice precedentemente deSInato l'udienza di discussione al 17.4.2025, le parti depositavano le rispettive memorie conclusive e, assegnato il fascicolo allo scrivente, la causa è
stata infine discussa mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, quanto alla domanda di condanna di parte convenuta al pagamento delle retribuzioni vantate dall'attore per le mensilità di gennaio, febbraio e maggio 2023, deve rilevarsi come non sia contestato (e l'attore ha offerto un SInificativo principio di prova in tal senso, mediante la produzione in giudizio dei messaggi whatsapp – di indiscutibile provenienza datoriale – dai quali è
agevole evincere il sistematico espletamento delle proprie prestazioni d'insegnamento sin dal gennaio 2023) né la sussistenza del rapporto di collaborazione continuativa, né l'espletamento delle prestazioni lavorative da parte del . Pt_1
D'altro canto, va rammentato la nota e consolidata regola di giudizio per cui, ove il lavoratore lamenti il mancato pagamento della retribuzione dovuta, ovvero la corrispondenza tra quanto
- 6 - Tribunale di Treviso
dovuto e quanto effettivamente erogato, l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione del datore di lavoro incombe su quest'ultimo e non può essere assolto con la mera produzione dei cedolini paga, essendo invece necessaria la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 1150 del 04/02/1994).
Nel caso di specie, l'attore ha affermato di non aver percepito la retribuzione per un totale di 89 ore di lezione per le quali era contrattualmente previsto un compenso di € 14,50 lordi “a singola lezione oraria o frazione di ora concordata” (art. 5 scrittura privata del 6.3.2023)
A fronte di tale allegazione, parte convenuta si è limitata ad una contestazione generica, sostenendo di aver regolarmente corrisposto i compensi per le ore di lezione di gennaio e febbraio 2023 e di aver saldato l'importo relativo alle prestazioni di maggio 2023 unitamente ai corrispettivi di giugno
2023, come risulterebbe dalla busta paga di quel mese.
Tuttavia, parte convenuta non solo non ha prodotto alcuna busta paga per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, ma non ha nemmeno indicato in che modo la retribuzione dell'attore sarebbe stata corrisposta, né prodotto prova documentale dell'avvenuto pagamento.
La busta paga di giugno 2023 (doc. 2 fasc. convenuta) riporta nella descrizione un'unica generica voce denominata “compenso collaboratore”, senza alcuna specificazione delle modalità di computo e, soprattutto, di imputazione.
Parte convenuta, inoltre, non ha specificamente contestato il numero di ore (89) che l'attore assume non essergli state remunerate, né l'entità del compenso orario pattuito (€ 14,50 lordi).
L'attore ha dunque diritto ad ottenere il pagamento dell'importo lordo di € 1.290,50 (€ 14,50 x 89).
È invece totalmente destituita di fondamento la domanda risarcitoria da negato rinnovo (o recesso,
nella prospettazione attorea) del contratto di collaborazione.
La scrittura privata sottoscritta in data 6 marzo 2023 prevedeva quale termine di efficacia del vincolo contrattuale il “completo espletamento degli incarichi”, ovvero, in ogni caso, la data del
31.8.2023.
- 7 - Tribunale di Treviso
Lo stesso art. 3 del contratto esclude radicalmente il rinnovo tacito (“Alla scadenza, il contratto
dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta ovvero obbligo di preavviso”) e,
pertanto, l'apparentemente contraddittoria clausola di salvezza della “eventuale proroga
concordata tra le parti, anche per fatti concludenti”, deve essere interpretata nel senso di garantire copertura contrattuale all'espletamento delle prestazioni di insegnamento che, eccezionalmente,
dovessero protrarsi oltre il suddetto termine finale del 31.8.2023, ma non può essere estesa sino al punto da far ritenere che qualsiasi contatto tra le parti posteriore a tale scadenza possa determinare la dilatazione, sine die, di un rapporto che le parti hanno chiaramente inteso circoscrivere chiaramente nella sua efficacia temporale.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal patrocinio di parte convenuta, l'ipotetico accordo,
espresso o tacito, per la “proroga” del contratto pendente avrebbe dovuto realizzarsi prima della sua scadenza e, in quanto patto modificativo del rapporto originario, rispettare la forma scritta imposta dal successivo art. 21 del contratto (“ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto
dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si
intende modificare e/o integrare”), pattuizione che, nell'interpretazione complessiva e integrata del testo contrattuale, impone alle parti l'onere del rispetto di un requisito formale convenzionale, di per sé incompatibile con patti aggiunti (quali, per l'appunto un ipotetico accordo di proroga o di rinnovo) verbali o per facta concludentia.
Da tali considerazioni non può che discendere l'inevitabile precipitato per cui, essendo fisiologicamente cessato il rapporto di collaborazione nel giugno 2023, nel mese di ottobre 2023
non vi poteva essere alcun rapporto giuridico da cui la convenuta poteva recedere.
La comunicazione della IG.ra del 20 ottobre 2023, che il ricorrente vorrebbe interpretare Per_1
come atto di recesso ad nutum, non è altro che la mera manifestazione (se vogliamo, un po' brusca)
della carenza d'interesse dell'istituto ad avvalersi per l'anno 2023/2024 delle prestazioni del dott.
. Pt_1
- 8 - Tribunale di Treviso
Non vi è poi possibilità di riqualificare la domanda risarcitoria (che l'attore riconduce all'asserita illegittimità e contrarietà a buona fede del suddetto ipotetico recesso) in termini di responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c., atteso che, anche a voler prescindere dall'obbiettiva eterogeneità
delle due diverse cause petendi, non si potrebbe comunque ascrivere alla società convenuta alcun rimprovero per non aver considerato l'aspettativa dell'odierno attore a proseguire il rapporto di collaborazione nel 2024, posto che, per stessa ammissione di quest'ultimo, le richieste di comunicare con sollecitudine la propria disponibilità non sono state riscontrate nel termine sollecitato ma solo martedì 9 ottobre 2023, a causa di un non meglio precisato “disguido tecnico”
nell'invio del relativo messaggio di posta elettronica (il SI. si è così giustificato: “La mail Pt_1
non è partita perché ero in montagna e non c'era campo, ma l'avevo scritta il 14 agosto”), disguido che l'attore non può che imputare a sé stesso.
È infine evidente come non sussistano i presupposti per accertare a favore dell'attore la sussistenza di un diritto di prelazione nel conferimento degli incarichi di insegnamento, atteso che l'art. 7 del contratto richiede a tal fine l'affidamento di almeno due incarichi consecutivi per la medesima professionalità, laddove è invece pacifico che il SI. ha lavorato solo nella prima metà del Pt_1
2023.
Per tutte le ragioni esposte, le domande risarcitorie del ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. Andrea
Valerio Cambi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' TE
al pagamento in favore del SI. dell'importo lordo di € 1.290,50,
[...] Parte_1
- 9 - Tribunale di Treviso
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta ogni altra domanda dell'attore;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 14/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le memorie difensive autorizzate e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 7.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1003/2024
da: C. F. residente in [...] C.F._1
8/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Ferrieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Cerignola al Viale Fra Daniele 26, come da procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore IG. TE
, P.IV , corrente in Treviso alla Via Alzaia n. 5, rappresentata e Controparte_2 P.VA_1
difesa dall'Avv. Maria Laura Dalla Giustina, C.F. , ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Treviso (TV), Strada Santa Bona Vecchia n. 5 come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Ricorrente: Tribunale di Treviso
"1. Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per l'insegnamento delle materie di diritto ed economia dal 24 gennaio 2023 fino al
30 agosto 2024;
2. Accertare e dichiarare che al ricorrente non sono state corrisposte le retribuzioni per i mesi di
gennaio febbraio e maggio 2023, di cui in premessa, per un totale di €. 1.290,00, nonché omessi i
relativi contributi previdenziali e per l'effetto condannare l' P.VA TE
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Treviso alla Via Alzaia, anche P.VA_1
ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, al pagamento in favore del
ricorrente della somma complessiva di Euro 1.290,00 comprensiva dei relativi contributi
previdenziali non versati, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo
Giudice in corso di causa, anche a titolo di contributi previdenziali omessi, oltre interessi monetari
dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
3. Accertare e dichiarare che il contratto di collaborazione tra le parti è stato prorogato per fatti
concludenti dal 18 settembre 2024 alla fine delle lezioni e comunque fino al 30 agosto 2025;
4. Accertare e dichiarare illegittimo e privo di giusta causa il recesso dal contratto a termine
operato dalla Committente in data 20 ottobre 2023;
5. Per l'effetto condannare l' P.VA in persona del legale TE P.VA_1
rappresentante p.t. con sede in Treviso alla Via Alzaia al risarcimento del danno subito dal
ricorrente pari alle retribuzioni spettantegli fino alla scadenza del contratto a termine, quantificate
secondo una media di 14 ore di lavoro settimanali dal 18 settembre 2024 fino al 30 giugno 2025, in
€. 7.714,00 o alla diversa somma che sarà quantificata e/ o ritenuta equa dal Giudice, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
6. Condannare al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a causa del comportamento
e del recesso ingiustificato dal contratto, danno da liquidarsi in via equitativa secondo
l'apprezzamento dell'Onorevole Tribunale;
- 2 - Tribunale di Treviso
7. Accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto di prelazione sui futuri nuovi contratti di
collaborazione della Committente per la stessa tipologia di attività ai sensi dell'art. 7 del contratto
sottoscritto.
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".
Per la Convenuta:
"In principalità Per quanto esposto e motivato in narrativa si accerti e per l'effetto si dichiari la
nullità della domanda formulata nell'avversario ricorso al punto 3) delle conclusioni ivi assunte,
per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni, e comunque per l'evidente incongruenza, e inconferenza dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
per l'effetto si dichiari l'inammissibilità o
comunque l'infondatezza di tutte le conseguenti domande avversarie indicate nel ricorso con la
seguente numerazione, riportata come in atto: 4), 3), 4), 5) e 6). In ogni caso anche in via
subordinata Per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettarsi tutte le domande e le conclusioni
assunte da controparte nel proprio ricorso perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto
dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente per le causali dedotte in giudizio. Spese e competenze
di lite rifuse"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2024, il IG. ha adito questo Tribunale per sentir Parte_1
condannare l' al pagamento di retribuzioni residue relative ad un rapporto TE
di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti tra il mese di gennaio e di giugno
2023, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per l'esercizio,
asseritamente illegittimo, del recesso unilaterale dal rapporto che l'attore assume essersi rinnovato per fatti concludenti anche nel 2024 e per violazione del diritto di prelazione previsto dal contratto.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essersi visto affidare dall' , società TE
avente ad oggetto attività di insegnamento e corsi di recupero scolastico, l'incarico avente ad
- 3 - Tribunale di Treviso
oggetto l'attività di insegnamento delle materie Diritto ed Economia per il periodo dall'8 marzo
2023 al 31 agosto 2023, pur avendo a suo dire intrapreso l'attività di insegnamento già a partire dal
24 gennaio 2023, come dimostrerebbe un messaggio WhatsApp del 23 gennaio 2023.
Le prestazioni dell'attore sarebbero consistite in circa 13-15 ore di lezioni settimanali, suddivise in tre/quattro giorni a settimana, secondo un calendario stabilito di volta in volta, in parte in presenza presso la struttura dell'Istituto e in parte mediante collegamento da remoto, sotto la direzione e il coordinamento della IG.ra , del IG. e di , a Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
fronte di un compenso concordato in € 14,50 lordi a singola lezione.
Il ricorrente lamenta di aver percepito il compenso soltanto per i mesi di marzo, aprile e giugno
2023, ma di non aver ricevuto la retribuzione per 13 ore di lezione nel gennaio 2023 (€ 188,50), 40
ore nel febbraio 2023 (€ 580,00) e 36 ore nel maggio 2023 (€ 522,00), per un totale di 89 ore non retribuite pari a complessivi € 1.290,00, oltre ai relativi contributi previdenziali obbligatori.
A comprova di tali pretese, ha prodotto messaggi WhatsApp relativi alle lezioni concordate ed effettuate, un messaggio riepilogativo delle ore espletate del 6 marzo 2023 e un messaggio del 14
giugno 2023 da in cui si richiedeva la specifica delle ore di maggio da versare. Controparte_2
Il Dott. ha altresì sostenuto che, terminato l'incarico nella seconda metà di giugno 2023, si Pt_1
sarebbe realizzata la proroga "per fatti concludenti" del rapporto contrattuale, peraltro espressamente prevista dall'art. 3 del contratto stesso.
Ciò risulterebbe in particolare dalla chat del 24 luglio 2023 con , nonché dal Controparte_2
messaggio dell'11 agosto 2023 inviatogli dalla SI.ra , con il quale il prof. Persona_1 Pt_1
veniva invitato a partecipare alla riunione organizzativa del 29 agosto 2023 in vista del nuovo anno scolastico.
Lamenta ancora l'attore che, avendo riposto il proprio affidamento nella prosecuzione del rapporto di collaborazione con la società convenuta per un numero di ore maggiore o uguale a quelle già
svolte, avrebbe desistito dal presentare domande di messa a disposizione (MAD) presso altri istituti
- 4 - Tribunale di Treviso
scolastici, perdendo così anche il punteggio utile ai fini della graduatoria per l'insegnamento e che,
nonostante le proprie manifestazioni di disponibilità, in data 11 ottobre 2023 l'Istituto
inopinatamente gli comunicava di essersi già organizzato diversamente per le lezioni del mattino e che sarebbe residuata unicamente una limitata disponibilità per corsi serali, salvo poi, in data
20.10.2023, invitare l'attore a “ritenersi libero”.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attore chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante che quantificava in € 7.714,00 nonché del danno non patrimoniale, oltre al riconoscimento del proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7
del contratto e alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale.
La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo innanzitutto la nullità della domanda per vizio della edictio actionis, in quanto il ricorso originariamente faceva testuale riferimento a un contratto asseritamente prorogato dal 18 settembre 2024 al 30 agosto 2025.
Nel merito, in relazione ai presunti mancati pagamenti per gennaio, febbraio e maggio 2023, la convenuta in primo luogo contestava al ricorrente di non aver offerto prova idonea delle ore di lezione realmente svolte e dell'accordo sul corrispettivo.
Inoltre, l' affermava di aver regolarmente corrisposto i corrispettivi per gennaio e febbraio CP_1
2023 e che le prestazioni di maggio 2023 sarebbero state remunerate unitamente ai corrispettivi di giugno 2023, come documentato dalla relativa busta paga.
Parte convenuta negava recisamente che il contratto di collaborazione originario (dall'8 marzo al 31
agosto 2023, o fino a completamento incarichi a metà giugno 2023) fosse stato prorogato o rinnovato, né formalmente, né per fatti concludenti e che, conseguentemente, non vi fosse alcun rapporto pendente da cui recedere a ottobre 2023.
In via subordinata, parte convenuta invocava l'Art. 4 del contratto, che consente a ciascuna parte di recedere con 30 giorni di preavviso scritto senza obbligo di motivazione, prevedendo una penale di
€ 500,00 in caso di mancato preavviso.
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L'Istituto ha ritenuto che il Dott. avrebbe diritto al massimo a tale penale. L'Istituto ha negato Pt_1
di aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede, affermando che la mancata conclusione di un nuovo accordo per l'anno scolastico 2023/2024 è dovuta unicamente al ricorrente. Ha infine contestato il criterio di quantificazione del danno, ribadendo che il numero di ore di lezione è
variabile e non garantito, e che la proposta per un nuovo contratto era per 6/7 ore settimanali,
decisamente inferiore. Per quanto riguarda il diritto di prelazione, la convenuta ha osservato che l'Art. 7 del contratto lo prevede solo nel caso in cui al collaboratore siano stati conferiti "almeno due consecutivi" incarichi, mentre il Dott. ha svolto un solo incarico. Pt_1
All'udienza del 30.10.2024, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, parte attrice precisava che le proprie domande inclusa quella risarcitoria, si riferivano al periodo 2023/2024 e non, come erroneamente indicato in ricorso, al 2024/2025.
Fissata dal giudice precedentemente deSInato l'udienza di discussione al 17.4.2025, le parti depositavano le rispettive memorie conclusive e, assegnato il fascicolo allo scrivente, la causa è
stata infine discussa mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, quanto alla domanda di condanna di parte convenuta al pagamento delle retribuzioni vantate dall'attore per le mensilità di gennaio, febbraio e maggio 2023, deve rilevarsi come non sia contestato (e l'attore ha offerto un SInificativo principio di prova in tal senso, mediante la produzione in giudizio dei messaggi whatsapp – di indiscutibile provenienza datoriale – dai quali è
agevole evincere il sistematico espletamento delle proprie prestazioni d'insegnamento sin dal gennaio 2023) né la sussistenza del rapporto di collaborazione continuativa, né l'espletamento delle prestazioni lavorative da parte del . Pt_1
D'altro canto, va rammentato la nota e consolidata regola di giudizio per cui, ove il lavoratore lamenti il mancato pagamento della retribuzione dovuta, ovvero la corrispondenza tra quanto
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dovuto e quanto effettivamente erogato, l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione del datore di lavoro incombe su quest'ultimo e non può essere assolto con la mera produzione dei cedolini paga, essendo invece necessaria la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr. Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 1150 del 04/02/1994).
Nel caso di specie, l'attore ha affermato di non aver percepito la retribuzione per un totale di 89 ore di lezione per le quali era contrattualmente previsto un compenso di € 14,50 lordi “a singola lezione oraria o frazione di ora concordata” (art. 5 scrittura privata del 6.3.2023)
A fronte di tale allegazione, parte convenuta si è limitata ad una contestazione generica, sostenendo di aver regolarmente corrisposto i compensi per le ore di lezione di gennaio e febbraio 2023 e di aver saldato l'importo relativo alle prestazioni di maggio 2023 unitamente ai corrispettivi di giugno
2023, come risulterebbe dalla busta paga di quel mese.
Tuttavia, parte convenuta non solo non ha prodotto alcuna busta paga per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, ma non ha nemmeno indicato in che modo la retribuzione dell'attore sarebbe stata corrisposta, né prodotto prova documentale dell'avvenuto pagamento.
La busta paga di giugno 2023 (doc. 2 fasc. convenuta) riporta nella descrizione un'unica generica voce denominata “compenso collaboratore”, senza alcuna specificazione delle modalità di computo e, soprattutto, di imputazione.
Parte convenuta, inoltre, non ha specificamente contestato il numero di ore (89) che l'attore assume non essergli state remunerate, né l'entità del compenso orario pattuito (€ 14,50 lordi).
L'attore ha dunque diritto ad ottenere il pagamento dell'importo lordo di € 1.290,50 (€ 14,50 x 89).
È invece totalmente destituita di fondamento la domanda risarcitoria da negato rinnovo (o recesso,
nella prospettazione attorea) del contratto di collaborazione.
La scrittura privata sottoscritta in data 6 marzo 2023 prevedeva quale termine di efficacia del vincolo contrattuale il “completo espletamento degli incarichi”, ovvero, in ogni caso, la data del
31.8.2023.
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Lo stesso art. 3 del contratto esclude radicalmente il rinnovo tacito (“Alla scadenza, il contratto
dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di disdetta ovvero obbligo di preavviso”) e,
pertanto, l'apparentemente contraddittoria clausola di salvezza della “eventuale proroga
concordata tra le parti, anche per fatti concludenti”, deve essere interpretata nel senso di garantire copertura contrattuale all'espletamento delle prestazioni di insegnamento che, eccezionalmente,
dovessero protrarsi oltre il suddetto termine finale del 31.8.2023, ma non può essere estesa sino al punto da far ritenere che qualsiasi contatto tra le parti posteriore a tale scadenza possa determinare la dilatazione, sine die, di un rapporto che le parti hanno chiaramente inteso circoscrivere chiaramente nella sua efficacia temporale.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal patrocinio di parte convenuta, l'ipotetico accordo,
espresso o tacito, per la “proroga” del contratto pendente avrebbe dovuto realizzarsi prima della sua scadenza e, in quanto patto modificativo del rapporto originario, rispettare la forma scritta imposta dal successivo art. 21 del contratto (“ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto
dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si
intende modificare e/o integrare”), pattuizione che, nell'interpretazione complessiva e integrata del testo contrattuale, impone alle parti l'onere del rispetto di un requisito formale convenzionale, di per sé incompatibile con patti aggiunti (quali, per l'appunto un ipotetico accordo di proroga o di rinnovo) verbali o per facta concludentia.
Da tali considerazioni non può che discendere l'inevitabile precipitato per cui, essendo fisiologicamente cessato il rapporto di collaborazione nel giugno 2023, nel mese di ottobre 2023
non vi poteva essere alcun rapporto giuridico da cui la convenuta poteva recedere.
La comunicazione della IG.ra del 20 ottobre 2023, che il ricorrente vorrebbe interpretare Per_1
come atto di recesso ad nutum, non è altro che la mera manifestazione (se vogliamo, un po' brusca)
della carenza d'interesse dell'istituto ad avvalersi per l'anno 2023/2024 delle prestazioni del dott.
. Pt_1
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Non vi è poi possibilità di riqualificare la domanda risarcitoria (che l'attore riconduce all'asserita illegittimità e contrarietà a buona fede del suddetto ipotetico recesso) in termini di responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c., atteso che, anche a voler prescindere dall'obbiettiva eterogeneità
delle due diverse cause petendi, non si potrebbe comunque ascrivere alla società convenuta alcun rimprovero per non aver considerato l'aspettativa dell'odierno attore a proseguire il rapporto di collaborazione nel 2024, posto che, per stessa ammissione di quest'ultimo, le richieste di comunicare con sollecitudine la propria disponibilità non sono state riscontrate nel termine sollecitato ma solo martedì 9 ottobre 2023, a causa di un non meglio precisato “disguido tecnico”
nell'invio del relativo messaggio di posta elettronica (il SI. si è così giustificato: “La mail Pt_1
non è partita perché ero in montagna e non c'era campo, ma l'avevo scritta il 14 agosto”), disguido che l'attore non può che imputare a sé stesso.
È infine evidente come non sussistano i presupposti per accertare a favore dell'attore la sussistenza di un diritto di prelazione nel conferimento degli incarichi di insegnamento, atteso che l'art. 7 del contratto richiede a tal fine l'affidamento di almeno due incarichi consecutivi per la medesima professionalità, laddove è invece pacifico che il SI. ha lavorato solo nella prima metà del Pt_1
2023.
Per tutte le ragioni esposte, le domande risarcitorie del ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. Andrea
Valerio Cambi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' TE
al pagamento in favore del SI. dell'importo lordo di € 1.290,50,
[...] Parte_1
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oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta ogni altra domanda dell'attore;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Treviso, 14/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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