Articolo 11 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 ottobre 1962
Art. 11.
Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.
Le riunioni dei Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962