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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01674/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00446 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01674/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2025, proposto da
AR TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza non definitiva n.603/2024 pubblicata in data 16.10.2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice del lavoro Dott.ssa Chiara
CO Calzavara, notificata all'Amministrazione in data 18.10.2024, non impugnata, passata in giudicato e alla sentenza definitiva n.50/2025, pubblicata in data 22/01/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice N. 01674/2025 REG.RIC.
del lavoro Dott.ssa Chiara CO Calzavara, notificata all'Amministrazione in data
23.01.2024, non impugnata, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con sentenza non definitiva n. 603/2024 e con sentenza definitiva n. 50/2025, di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2021 al 2023.
2. Poiché il decisum non è stato spontaneamente eseguito dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza delle sentenze indicate, al fine di conseguire l'assegnazione della carta elettronica con l'accredito della somma stabilita, quale contributo alla formazione professionale.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio. N. 01674/2025 REG.RIC.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Le sentenza di cui si chiede l'ottemperanza sono passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed sono state notificata all'Amministrazione in data 18 ottobre 2024 e 23 gennaio 2025.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alle sentenze in epigrafe descritte, nella parte in cui hanno condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che vi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente. N. 01674/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che
“spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria
(e dell'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01674/2025 REG.RIC.
T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101;
T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n.
3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta.
7. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 01674/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Nicola DI
IL PRESIDENTE
ON AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00446 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01674/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2025, proposto da
AR TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza non definitiva n.603/2024 pubblicata in data 16.10.2024, emessa dal
Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice del lavoro Dott.ssa Chiara
CO Calzavara, notificata all'Amministrazione in data 18.10.2024, non impugnata, passata in giudicato e alla sentenza definitiva n.50/2025, pubblicata in data 22/01/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del Giudice N. 01674/2025 REG.RIC.
del lavoro Dott.ssa Chiara CO Calzavara, notificata all'Amministrazione in data
23.01.2024, non impugnata, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Nicola
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con sentenza non definitiva n. 603/2024 e con sentenza definitiva n. 50/2025, di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2021 al 2023.
2. Poiché il decisum non è stato spontaneamente eseguito dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza delle sentenze indicate, al fine di conseguire l'assegnazione della carta elettronica con l'accredito della somma stabilita, quale contributo alla formazione professionale.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio. N. 01674/2025 REG.RIC.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Le sentenza di cui si chiede l'ottemperanza sono passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed sono state notificata all'Amministrazione in data 18 ottobre 2024 e 23 gennaio 2025.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alle sentenze in epigrafe descritte, nella parte in cui hanno condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che vi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente. N. 01674/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Con riguardo all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo” (cfr. Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui “non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che
“spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo”).
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria
(e dell'orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. N. 01674/2025 REG.RIC.
T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101;
T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836).
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n.
3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta.
7. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AN, Presidente
Nicola DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 01674/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Nicola DI
IL PRESIDENTE
ON AN
IL SEGRETARIO