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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/09/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8439/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dall'avv. Cosimo Damiano Introna, presso il cui studio in Barletta, alla via Raffaele Mauro n. 12/C, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'8.11.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto
a percepire l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n.
222/84, escluso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo stato tempestivamente depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dopo il deposito dell'atto di dissenso.
3. Nel merito, in primo luogo, va osservato che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84. Com'è noto, l'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce
2 invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la Controparte_1 cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. Persona_1
, specializzato in medicina del lavoro, le cui conclusioni appaiono
[...] condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento e che non risultano contestate dalle parti, ha ritenuto che la ricorrente non versa in una condizione clinica tale da ridurre in maniera permanente a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (operaia ortofrutticola) e non presenta, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta (cfr. CTU in atti).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, osservato che la ricorrente è affetta da “Postumi di intervento chirurgico di tiroidectomia linfadenectomia -
Nevrosi ansiosa”.
Più specificamente, per quanto concerne la sussistenza o meno del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità, il consulente d'ufficio ha osservato che “Nella valutazione del danno è stato necessario considerare il quadro clinico nel suo insieme, valutare l'incidenza sulla capacità lavorativa e l'attuale attività lavorativa. la signora ha avuto di tiroidite trattata farmacologicamente che Pt_1 non ha dato significato clinico per la disfunzione della ghiandola tiroidea. In seguito, per disturbi cardiaci (extrasistoli) è stato eseguito esame ecografico che ha rilevato noduli il cui esame istocitologico ha diagnosticato CA alla tiroide. Eseguito un intervento di tiroidectomia e linfadenectomia attualmente la funzione tiroide è compensata da Eutirox 125 mg”
Sulla base di questa motivazione, la c.t.u. ha quindi escluso che tali patologie incidano riducendo a meno di un terzo la capacità lavorativa specifica.
3 Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con il quadro complessivo sanitario della parte, come risulta dalla documentazione medica e anche dall'esame diretto della parte che in questo tipo di accertamento assume un rilievo decisivo.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'assegno di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8439/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 10.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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