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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1390/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Punzo, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Catania n. 146 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
appellante,
e
, Controparte_1
Tribunale di Palermo n. 159/2013 (p. iva ), con sede in Palermo, P.IVA_1 via Ugo La Malfa n. 28/A, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Longo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Simone Cuccia n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Francesco Punzo per : Parte_1
“conclude in conformità all'atto di appello, e, tenuto conto anche di quanto fatto presente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10 Dicembre 2021, insiste quindi per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto di ogni contraria domanda, eccezione e difesa, con la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi del presente giudizio”;
- avv. Guido Longo per la Curatela del Controparte_1
“conclude riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente ripetuto, insistendo nel rigetto dei motivi di gravame formulati da controparte e, pertanto, chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 675/2021 Reg. Sent. del 18 giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 246/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1264/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2928/2017 R.G., con il quale, su ricorso della
, le era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di €15.823,40 per la fornitura di acqua per uso domestico presso l'utenza a lei intestata relativa all'abitazione sita in Termini Imerese, c.da Chiarera, di cui alle seguenti fatture:
1. fattura n. 2011168166 emessa il 12/05/2011 di €15.387,95;
2. fattura n. 201338309 emessa il 06/02/2013 di €41,35;
3. fattura n. 2013180071 emessa il 13/05/2013 di €1.505,25;
4. fattura n. 2014119900 emessa il 05/02/2014 di €-1.111,15.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imeresee così statuiva:
“- rigetta l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
- rigetta l'opposizione proposta dalla Sig.ra avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1264/2017, emesso dal emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.11.2017 e pubblicato in data 07.11.2017, notificato in data 02.12.2017, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 15.823,50, oltre interessi legali sino al soddisfo, e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive, perché infondata in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, conferma il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del Curatore pro Controparte_1 tempore, avv. Massimo Pensabene, Tribunale di Palermo n. 159/2013, P.I., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 Il primo giudice ritiene provato che, nel periodo di riferimento della fattura n. 2011168166 di €15.387,95, oggetto di contestazione, l'impianto di tubazione di pertinenza della opponente, che va dal contatore alle vasche di accumulo, fosse danneggiato, rinvenendo la relativa prova nella missiva del 13 marzo 2013 in cui la stessa aveva riferito, producendo la relativa fattura, di avere sottoposto Pt_1
a verifica l'impianto, riparando un tubo e sostituendo il galleggiante.
Da tale circostanza il giudicante trae il convincimento che il consumo anomalo registrato e riportato nella fattura sia imputabile a perdite verificatisi nell'impianto della utente, prima della riparazione dello stesso, come anche confermato dal fatto che, successivamente, i consumi erano rientrati nella normalità, secondo quanto evincibile dalla fattura del 06 febbraio 2013, di
€41,35.
Il Tribunale soggiunge che non è stata fornita alcuna prova circa il non corretto funzionamento o riguardo eventuali sostituzioni o riparazioni del contatore e che la circostanza per cui l'abitazione in questione fosse utilizzata solo in estate consente di ritenere che l'opponente, non frequentando quotidianamente l'immobile, non si fosse accorta della perdita proveniente dal proprio impianto.
*****
Proponendo impugnazione, - richiamate le ragioni Parte_1 dell'opposizione ed ipotizzata la verificazione di un guasto nel contatore o una errata lettura delle risultanze dello stesso da parte degli operatori della ditta opposta - con il primo motivo contesta l'affermazione secondo cui la missiva del 13 marzo 2013 e l'allegata fattura proverebbero che la causa dell'elevato consumo risiedeva in una perdita verificatasi nell'impianto di sua pertinenza, evidenziando che già prima delle riparazioni ivi richiamate i consumi erano tornati nella norma, come dimostrato dalla fattura del 26 agosto 2011.
Deduce, quindi, che dai predetti documenti non si evince affatto che all'esito della verifica fossero emerse delle perdite, essendosi provveduto alla riparazione del tubo ed alla sostituzione del galleggiante solo per mera prevenzione.
Soggiunge che il fornitore non ha dato prova del corretto sistema di rilevazione dei consumi, come era suo onere, che una perdita così elevata di liquido come quella contestata avrebbe determinato un vero e proprio allagamento e che
4 l'utilizzo stagionale dell'immobile (implicante comunque un uso quotidiano del bene) non avrebbe affatto impedito, ma avrebbe invece consentito, la constatazione, nei periodi di permanenza, di una così elevata dispersione del liquido.
Con il secondo, subordinato, motivo, l'appellante reitera la censura, non esaminata dal primo giudice, in ordine all'ingiustificato ritardo (tale da determinare l'inesigibilità del credito) con cui la opposta, violando i doveri di correttezza e buona fede e la periodicità normalmente in uso, ha fatturato i consumi riferiti ad un periodo parecchio antecedente, così impedendo all'utente di eseguire le verifiche del caso e di agire prontamente per risolvere eventuali malfunzionamenti del contatore o guasti inficianti l'impianto idrico di pertinenza.
Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, viene censurata la mancata riduzione della somma oggetto di condanna, a fronte dell'erronea indicazione nella fattura del 12.05.2011 dei consumi iniziali, inferiori rispetto a quelli finali registrati nella fattura relativa al periodo precedente.
Evidenzia, in particolare, l'appellante che la fattura n. 30 del 15.09.2014, emessa dal Comune di Termini Imerese con riferimento ai consumi idrici registrati tra l'01.01.2009 ed il 03.06.2009, indicava quale consumo al 03.06.2009 un totale di 5386 mc., quantità superiore rispetto ai 3965 mc. riportati quale consumo iniziale al 04.06.2009 nella fattura del 12.5.2011.
In ragione di ciò, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto decurtare dalla somma oggetto di condanna quantomeno il costo per il consumo di mc. 1421 (pari alla differenza tra le superiori letture) calcolato, in funzione della tariffa media, in €2.304,18 o, comunque, sulla base della tariffa più bassa, in €1.762,84.
Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna alle spese, ritenuta di importo eccessivo, e chiede, in ogni caso, la compensazione delle stesse.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione.
5 Le contestazioni formulate dall'opponente attengono ai consumi alla stessa imputati e rilevati fra il 04 giugno 2009 ed il 05 gennaio 2011, riportati nella fattura del 12 maggio 2011, per complessivi mc. 9917 di acqua.
Le motivazioni addotte a fondamento dell'impugnazione risultano parzialmente condivisibili, in particolare quanto alla valutazione della missiva del 13 marzo 2013 e della fattura ad essa allegata, valorizzate dal primo giudice al fine di ritenere provata la verificazione di un guasto all'impianto idrico della utente, che avrebbe determinato l'elevata dispersione di acqua poi registrata dal contatore.
Il tenore letterale dei due documenti, a parere della Corte, non consente di pervenire a simile conclusione in termini di certezza.
Nella nota in questione, infatti, il procuratore della specificava che “dalla Pt_1 verifica effettuata dal tecnico di fiducia della mia assistita non sono emerse perdite” e che la riparazione del tubo e la sostituzione del galleggiante della cisterna erano stati eseguiti solo “a scopo meramente preventivo”.
La fattura allegata, inoltre, recava l'indicazione di un “sopralluogo per possibile perdita cisterna” e “riparazione tubo + sostituzione galleggiante”, senza offrire riscontri alla reale, constatata, esistenza di una perdita.
Per altro verso, l'assunto trova smentita, come evidenziato dall'appellante, nella circostanza che già prima dell'intervento del tecnico su mandato della proprietaria, avvenuto a gennaio 2012, i consumi registrati dall'utenza si erano regolarizzati.
Lo si evince dalla fattura del 26 agosto 2011 che, per il periodo 05 gennaio 2011
– 02 agosto 2011 (dunque, prima della data indicata della presunta riparazione), riportava un consumo di soli 121 mc. (per sette mesi circa, a fronte del consumo di 9917 mc. registrato dalla fattura del 12 maggio 2011 per 19 mesi).
Anche la successiva fattura del 31 ottobre 2012 registrava per il periodo 02 agosto 2011 – 09 ottobre 2012, a cavallo dell'intervento e comprendente almeno quattro mesi antecedenti, un consumo di 316 mc., per 14 mesi.
Non coglie nel segno il riferimento ai “rilevanti - ingenti” importi delle predette fatture compiuto dalla difesa della opposta, al fine di dimostrare che anche esse
6 si riferissero comunque a consumi fuori dal normale, posto che i relativi saldi, di €3.283,25 ed €2.964,00, risultano a credito e non a debito per l'utente.
Né può affermarsi che si sia in presenza di consumi comunque eccessivi per una abitazione estiva, disabitata nel resto dell'anno, posto che entrambe le fatturazioni comprendono anche i mesi in cui l'immobile risultava, secondo la prospettazione dell'opponente, occupato.
Ciò posto, deve per contro ritenersi acquisito il dato del corretto funzionamento del contatore.
Premesso che non risulta in alcun modo che esso sia stato riparato, sostituito o manomesso nel tempo, la circostanza di un non corretto funzionamento limitato ad un certo periodo e poi improvvisamente e spontaneamente venuto meno in seguito, con conseguente “normalizzazione” dei consumi registrati, appare del tutto inverosimile, oltre che indimostrata.
D'altro canto, è stata la stessa appellante, sia nella nota del 13 marzo 2013 che negli scritti defensionali, a riconoscere il corretto funzionamento dell'apparecchio nei periodi successivi a quello controverso.
Ne deriva che il prelievo di acqua registrato nel periodo in contestazione non può che ricadere sull'utente, dovendosi necessariamente esso imputare a problematiche della rete idrica privata a valle del contatore.
In proposito, occorre rilevare che, se è vero, come detto, che la missiva del 13 marzo 2013 e la relativa fattura non provano, di per sé, l'esistenza del guasto nella rete privata della opponente, singolare appare che questa non abbia chiesto l'audizione in giudizio del soggetto che aveva operato il controllo e la riparazione, sia per attestare l'assenza di problematiche all'impianto, sia per confermare la data dell'intervento, altrimenti priva di certezza.
Quanto detto rende irrilevante l'eventuale violazione di prescrizioni contrattuali, non meglio specificate, o anche delle prassi normalmente praticate, riguardo ai tempi di fatturazione, incombendo esclusivamente sul destinatario della somministrazione di acqua l'onere di verifica riguardo al perfetto funzionamento dei suoi impianti.
7 L'ipotesi di una errata lettura dei quantitativi consumati, prospettata dall'odierna appellante, deve circoscriversi, come si dirà, alla sola lettura iniziale della fattura del 12 maggio 2011.
Ciò perché tale lettura, al 04 giugno 2009, riportata nella fattura n. 2011168166 del 12/05/2011, pari a mc. 3965, non coincide, come dovrebbe, con quella (finale) della precedente fattura, n. 30, emessa da Comune di Termini Imerese il 15.11.2014, che nello stesso giorno registra un consumo di mc. 5386.
Non può, invece, parlarsi di errore quanto al consumo finale del periodo, di mc. 13882, che trova riscontro nei valori, inziale e finale, registrati nella fattura successiva, emessa il 26 agosto 2011 (mc. 13882 e 14003).
In definitiva, la domanda proposta dal Controparte_2 deve essere accolta, con esclusione dell'importo corrispondente al quantitativo di mc 1421 (differenza tra 5386 e 3965), già fatturato in precedenza, determinato tenuto conto della proporzione con l'importo complessivo di €15.387,95 addebitato per il consumo complessivo, fra il 04 giugno 2009 ed il 05 gennaio 2011, di mc. 9917, pari ad €2.205,00.
La è tenuta, quindi, a corrispondere, per il suddetto periodo, la somma Pt_1 di €13.182,95.
Tale importo va sommato a quelli indicati nelle ulteriori fatture azionate in sede monitoria (fattura n. 201338309, emessa il 06/02/2013, di €41,35; fattura n. 2013180071, emessa il 13/05/2013, di €1.505,25; fattura n. 2014119900, emessa il 05/02/2014, di €-1.111,15.) non contestate dall'opponente.
La somma complessivamente dovuta dalla ammonta, pertanto, ad Pt_1
€13.618,40.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza di , senza possibilità di configurare una soccombenza Parte_1 reciproca.
Posto, infatti, che, a seguito dell'opposizione, la ha Controparte_1 assunto la veste di attrice in senso sostanziale, opera il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
Per quanto detto, va condannata al pagamento, in Parte_1 favore della Controparte_1
, delle spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, della non particolare complessità delle questioni trattate – per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €2.541,00 per compensi (scaglione valore da €5,200,01 a
€26.000,00; €460,00 per la fase di studio della controversia, €390,00 per la fase introduttiva del giudizio, €840,00 per la fase istruttoria ed €851,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €1.990,00 per compensi (scaglione valore da
€5,200,01 a €26.000,00; €570,00 per la fase di studio della controversia, €460,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €960,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 675/2021 Reg. Parte_1
9 Sent., del 18 giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 246/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04/07 novembre 2017;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, Controparte_1 della somma di €13.618,40, oltre interessi dal 12 giugno 2011 al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, Controparte_1 delle spese della fase monitoria e di quelle di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi
€685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €2.541,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€1.990,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1390/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Punzo, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Catania n. 146 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
appellante,
e
, Controparte_1
Tribunale di Palermo n. 159/2013 (p. iva ), con sede in Palermo, P.IVA_1 via Ugo La Malfa n. 28/A, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Longo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Simone Cuccia n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 24 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Francesco Punzo per : Parte_1
“conclude in conformità all'atto di appello, e, tenuto conto anche di quanto fatto presente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10 Dicembre 2021, insiste quindi per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto di ogni contraria domanda, eccezione e difesa, con la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi del presente giudizio”;
- avv. Guido Longo per la Curatela del Controparte_1
“conclude riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente ripetuto, insistendo nel rigetto dei motivi di gravame formulati da controparte e, pertanto, chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2021, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 675/2021 Reg. Sent. del 18 giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 246/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1264/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2928/2017 R.G., con il quale, su ricorso della
, le era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di €15.823,40 per la fornitura di acqua per uso domestico presso l'utenza a lei intestata relativa all'abitazione sita in Termini Imerese, c.da Chiarera, di cui alle seguenti fatture:
1. fattura n. 2011168166 emessa il 12/05/2011 di €15.387,95;
2. fattura n. 201338309 emessa il 06/02/2013 di €41,35;
3. fattura n. 2013180071 emessa il 13/05/2013 di €1.505,25;
4. fattura n. 2014119900 emessa il 05/02/2014 di €-1.111,15.
Istruito il procedimento in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imeresee così statuiva:
“- rigetta l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
- rigetta l'opposizione proposta dalla Sig.ra avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1264/2017, emesso dal emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.11.2017 e pubblicato in data 07.11.2017, notificato in data 02.12.2017, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 15.823,50, oltre interessi legali sino al soddisfo, e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive, perché infondata in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, conferma il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del Curatore pro Controparte_1 tempore, avv. Massimo Pensabene, Tribunale di Palermo n. 159/2013, P.I., delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3 Il primo giudice ritiene provato che, nel periodo di riferimento della fattura n. 2011168166 di €15.387,95, oggetto di contestazione, l'impianto di tubazione di pertinenza della opponente, che va dal contatore alle vasche di accumulo, fosse danneggiato, rinvenendo la relativa prova nella missiva del 13 marzo 2013 in cui la stessa aveva riferito, producendo la relativa fattura, di avere sottoposto Pt_1
a verifica l'impianto, riparando un tubo e sostituendo il galleggiante.
Da tale circostanza il giudicante trae il convincimento che il consumo anomalo registrato e riportato nella fattura sia imputabile a perdite verificatisi nell'impianto della utente, prima della riparazione dello stesso, come anche confermato dal fatto che, successivamente, i consumi erano rientrati nella normalità, secondo quanto evincibile dalla fattura del 06 febbraio 2013, di
€41,35.
Il Tribunale soggiunge che non è stata fornita alcuna prova circa il non corretto funzionamento o riguardo eventuali sostituzioni o riparazioni del contatore e che la circostanza per cui l'abitazione in questione fosse utilizzata solo in estate consente di ritenere che l'opponente, non frequentando quotidianamente l'immobile, non si fosse accorta della perdita proveniente dal proprio impianto.
*****
Proponendo impugnazione, - richiamate le ragioni Parte_1 dell'opposizione ed ipotizzata la verificazione di un guasto nel contatore o una errata lettura delle risultanze dello stesso da parte degli operatori della ditta opposta - con il primo motivo contesta l'affermazione secondo cui la missiva del 13 marzo 2013 e l'allegata fattura proverebbero che la causa dell'elevato consumo risiedeva in una perdita verificatasi nell'impianto di sua pertinenza, evidenziando che già prima delle riparazioni ivi richiamate i consumi erano tornati nella norma, come dimostrato dalla fattura del 26 agosto 2011.
Deduce, quindi, che dai predetti documenti non si evince affatto che all'esito della verifica fossero emerse delle perdite, essendosi provveduto alla riparazione del tubo ed alla sostituzione del galleggiante solo per mera prevenzione.
Soggiunge che il fornitore non ha dato prova del corretto sistema di rilevazione dei consumi, come era suo onere, che una perdita così elevata di liquido come quella contestata avrebbe determinato un vero e proprio allagamento e che
4 l'utilizzo stagionale dell'immobile (implicante comunque un uso quotidiano del bene) non avrebbe affatto impedito, ma avrebbe invece consentito, la constatazione, nei periodi di permanenza, di una così elevata dispersione del liquido.
Con il secondo, subordinato, motivo, l'appellante reitera la censura, non esaminata dal primo giudice, in ordine all'ingiustificato ritardo (tale da determinare l'inesigibilità del credito) con cui la opposta, violando i doveri di correttezza e buona fede e la periodicità normalmente in uso, ha fatturato i consumi riferiti ad un periodo parecchio antecedente, così impedendo all'utente di eseguire le verifiche del caso e di agire prontamente per risolvere eventuali malfunzionamenti del contatore o guasti inficianti l'impianto idrico di pertinenza.
Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, viene censurata la mancata riduzione della somma oggetto di condanna, a fronte dell'erronea indicazione nella fattura del 12.05.2011 dei consumi iniziali, inferiori rispetto a quelli finali registrati nella fattura relativa al periodo precedente.
Evidenzia, in particolare, l'appellante che la fattura n. 30 del 15.09.2014, emessa dal Comune di Termini Imerese con riferimento ai consumi idrici registrati tra l'01.01.2009 ed il 03.06.2009, indicava quale consumo al 03.06.2009 un totale di 5386 mc., quantità superiore rispetto ai 3965 mc. riportati quale consumo iniziale al 04.06.2009 nella fattura del 12.5.2011.
In ragione di ciò, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto decurtare dalla somma oggetto di condanna quantomeno il costo per il consumo di mc. 1421 (pari alla differenza tra le superiori letture) calcolato, in funzione della tariffa media, in €2.304,18 o, comunque, sulla base della tariffa più bassa, in €1.762,84.
Infine, con l'ultimo motivo, l'appellante si duole della condanna alle spese, ritenuta di importo eccessivo, e chiede, in ogni caso, la compensazione delle stesse.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione.
5 Le contestazioni formulate dall'opponente attengono ai consumi alla stessa imputati e rilevati fra il 04 giugno 2009 ed il 05 gennaio 2011, riportati nella fattura del 12 maggio 2011, per complessivi mc. 9917 di acqua.
Le motivazioni addotte a fondamento dell'impugnazione risultano parzialmente condivisibili, in particolare quanto alla valutazione della missiva del 13 marzo 2013 e della fattura ad essa allegata, valorizzate dal primo giudice al fine di ritenere provata la verificazione di un guasto all'impianto idrico della utente, che avrebbe determinato l'elevata dispersione di acqua poi registrata dal contatore.
Il tenore letterale dei due documenti, a parere della Corte, non consente di pervenire a simile conclusione in termini di certezza.
Nella nota in questione, infatti, il procuratore della specificava che “dalla Pt_1 verifica effettuata dal tecnico di fiducia della mia assistita non sono emerse perdite” e che la riparazione del tubo e la sostituzione del galleggiante della cisterna erano stati eseguiti solo “a scopo meramente preventivo”.
La fattura allegata, inoltre, recava l'indicazione di un “sopralluogo per possibile perdita cisterna” e “riparazione tubo + sostituzione galleggiante”, senza offrire riscontri alla reale, constatata, esistenza di una perdita.
Per altro verso, l'assunto trova smentita, come evidenziato dall'appellante, nella circostanza che già prima dell'intervento del tecnico su mandato della proprietaria, avvenuto a gennaio 2012, i consumi registrati dall'utenza si erano regolarizzati.
Lo si evince dalla fattura del 26 agosto 2011 che, per il periodo 05 gennaio 2011
– 02 agosto 2011 (dunque, prima della data indicata della presunta riparazione), riportava un consumo di soli 121 mc. (per sette mesi circa, a fronte del consumo di 9917 mc. registrato dalla fattura del 12 maggio 2011 per 19 mesi).
Anche la successiva fattura del 31 ottobre 2012 registrava per il periodo 02 agosto 2011 – 09 ottobre 2012, a cavallo dell'intervento e comprendente almeno quattro mesi antecedenti, un consumo di 316 mc., per 14 mesi.
Non coglie nel segno il riferimento ai “rilevanti - ingenti” importi delle predette fatture compiuto dalla difesa della opposta, al fine di dimostrare che anche esse
6 si riferissero comunque a consumi fuori dal normale, posto che i relativi saldi, di €3.283,25 ed €2.964,00, risultano a credito e non a debito per l'utente.
Né può affermarsi che si sia in presenza di consumi comunque eccessivi per una abitazione estiva, disabitata nel resto dell'anno, posto che entrambe le fatturazioni comprendono anche i mesi in cui l'immobile risultava, secondo la prospettazione dell'opponente, occupato.
Ciò posto, deve per contro ritenersi acquisito il dato del corretto funzionamento del contatore.
Premesso che non risulta in alcun modo che esso sia stato riparato, sostituito o manomesso nel tempo, la circostanza di un non corretto funzionamento limitato ad un certo periodo e poi improvvisamente e spontaneamente venuto meno in seguito, con conseguente “normalizzazione” dei consumi registrati, appare del tutto inverosimile, oltre che indimostrata.
D'altro canto, è stata la stessa appellante, sia nella nota del 13 marzo 2013 che negli scritti defensionali, a riconoscere il corretto funzionamento dell'apparecchio nei periodi successivi a quello controverso.
Ne deriva che il prelievo di acqua registrato nel periodo in contestazione non può che ricadere sull'utente, dovendosi necessariamente esso imputare a problematiche della rete idrica privata a valle del contatore.
In proposito, occorre rilevare che, se è vero, come detto, che la missiva del 13 marzo 2013 e la relativa fattura non provano, di per sé, l'esistenza del guasto nella rete privata della opponente, singolare appare che questa non abbia chiesto l'audizione in giudizio del soggetto che aveva operato il controllo e la riparazione, sia per attestare l'assenza di problematiche all'impianto, sia per confermare la data dell'intervento, altrimenti priva di certezza.
Quanto detto rende irrilevante l'eventuale violazione di prescrizioni contrattuali, non meglio specificate, o anche delle prassi normalmente praticate, riguardo ai tempi di fatturazione, incombendo esclusivamente sul destinatario della somministrazione di acqua l'onere di verifica riguardo al perfetto funzionamento dei suoi impianti.
7 L'ipotesi di una errata lettura dei quantitativi consumati, prospettata dall'odierna appellante, deve circoscriversi, come si dirà, alla sola lettura iniziale della fattura del 12 maggio 2011.
Ciò perché tale lettura, al 04 giugno 2009, riportata nella fattura n. 2011168166 del 12/05/2011, pari a mc. 3965, non coincide, come dovrebbe, con quella (finale) della precedente fattura, n. 30, emessa da Comune di Termini Imerese il 15.11.2014, che nello stesso giorno registra un consumo di mc. 5386.
Non può, invece, parlarsi di errore quanto al consumo finale del periodo, di mc. 13882, che trova riscontro nei valori, inziale e finale, registrati nella fattura successiva, emessa il 26 agosto 2011 (mc. 13882 e 14003).
In definitiva, la domanda proposta dal Controparte_2 deve essere accolta, con esclusione dell'importo corrispondente al quantitativo di mc 1421 (differenza tra 5386 e 3965), già fatturato in precedenza, determinato tenuto conto della proporzione con l'importo complessivo di €15.387,95 addebitato per il consumo complessivo, fra il 04 giugno 2009 ed il 05 gennaio 2011, di mc. 9917, pari ad €2.205,00.
La è tenuta, quindi, a corrispondere, per il suddetto periodo, la somma Pt_1 di €13.182,95.
Tale importo va sommato a quelli indicati nelle ulteriori fatture azionate in sede monitoria (fattura n. 201338309, emessa il 06/02/2013, di €41,35; fattura n. 2013180071, emessa il 13/05/2013, di €1.505,25; fattura n. 2014119900, emessa il 05/02/2014, di €-1.111,15.) non contestate dall'opponente.
La somma complessivamente dovuta dalla ammonta, pertanto, ad Pt_1
€13.618,40.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
8 In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza di , senza possibilità di configurare una soccombenza Parte_1 reciproca.
Posto, infatti, che, a seguito dell'opposizione, la ha Controparte_1 assunto la veste di attrice in senso sostanziale, opera il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023).
Per quanto detto, va condannata al pagamento, in Parte_1 favore della Controparte_1
, delle spese della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio,
[...] che si liquidano – tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, della non particolare complessità delle questioni trattate – per la fase monitoria, in complessivi €685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €2.541,00 per compensi (scaglione valore da €5,200,01 a
€26.000,00; €460,00 per la fase di studio della controversia, €390,00 per la fase introduttiva del giudizio, €840,00 per la fase istruttoria ed €851,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €1.990,00 per compensi (scaglione valore da
€5,200,01 a €26.000,00; €570,00 per la fase di studio della controversia, €460,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €960,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 675/2021 Reg. Parte_1
9 Sent., del 18 giugno 2021, pubblicata il 21 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 246/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04/07 novembre 2017;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, Controparte_1 della somma di €13.618,40, oltre interessi dal 12 giugno 2011 al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, Controparte_1 delle spese della fase monitoria e di quelle di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi
€685,50, di cui €540,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €2.541,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€1.990,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso il 21 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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