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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 164/2025 promossa
DA
, C.F. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Giannattasio
Andrea e Giannattasio Salvatore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' CP_2
RESISTENTI avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 attualmente in servizio all'istituto Betti Parte_2
di Fermo, premettendo di aver espletato attività di docente in forza di contratti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022, domandava il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per complessivi giorni 63,71.
Richiamava la previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, come interpretata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2016, secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi erano obbligatoriamente fruiti secondo i rispettivi ordinamenti ed erano vietati trattamenti economici sostitutivi, a meno che il mancato godimento delle ferie fosse incolpevole e dipendesse dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Si riportava alla disciplina interna di settore di cui alla l. n. 228/2012, art. 1, commi 54, 55 e 56, da interpretarsi in maniera conforme alla direttiva n. 2003/88/CE, art. 7, con riguardo all'effettività di esercizio del proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto ed all'onere di prova incombente sul datore di lavoro in ordine all'uso della diligenza per porre il dipendente effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite a cui aveva diritto.
Nel rilevare che la mancata comunicazione al docente, da parte del dirigente scolastico, di godere delle ferie maturate era determinata da una precisa volontà di non concedere le ferie al docente in quel determinato periodo di sospensione delle lezioni, in quanto ritenuta necessaria la sua disponibilità in servizio, e da un comportamento negligente derivante da una cattiva organizzazione e pianificazione del piano ferie del personale docente e nell'escludere che la responsabilità per la mancata fruizione delle ferie potesse essere ascritta a lei, insisteva nel riconoscimento dell'indennità sostitutiva, pari ad € 3.934,73 come quantificata ai sensi dell'art. 19, II comma, del c.c.n.l. di comparto
2006-2009.
Il e l' si costituivano con memoria Controparte_1 CP_2
depositata il 14 maggio 2025, nella quale deducevano che la ricorrente aveva beneficiato di ferie durante la sospensione delle lezioni e che, in ogni caso, rilevava l'astratta possibilità di fruizione.
Sottolineavano anche non erano residuate ferie ed insistevano nella reiezione del ricorso.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 22 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Risulta in fatto che la ricorrente, docente di scuola primaria, è risultata destinataria dei seguenti contratti di docenza a termine: nell'a.s. 2019/2020 dal 18 novembre 2019 al 30 giugno 2020, con orario completo su posto di sostegno, presso la scuola primaria Da Vinci di Salvano-Fermo; nell'a.s. 2020/2021 dal 28 settembre al 4 ottobre, per sedici ore settimanali su posto di sostegno, presso la scuola primaria Gianni Rodari di Porto Sant'Elpidio e dal 5 ottobre al 30 giugno, con orario completo su posto di sostegno, presso la scuola primaria Capoluogo-Montegranaro; nell'a.s. 2021/2022 dall'8 settembre al 30 giugno, con orario completo su posto di sostegno, presso la scuola Fracassetti Cavour di Fermo.
Alla data di deposito del ricorso la stessa era in servizio, in forza di contratto sino al 30 giugno 2025, alla scuola primaria Don di Fermo, sicché viene ad incardinarsi la competenza Parte_3 territoriale esclusiva fissata dall'art. 413 V comma c.p.c. avanti al Tribunale di Fermo. La ricorrente chiede la liquidazione dell'indennità per ferie non godute nel corso degli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ritenendo che la mancata fruizione dipendesse da causa rinvenibile esclusivamente nell'organizzazione del datore di lavoro pubblico che aveva reso impossibile la fruizione nel corso del rapporto di lavoro a termine.
Vanno preliminarmente richiamate le disposizioni interne di cui all'art. 5, VIII comma, del d.l. n.
95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012, secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi […] anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 55/2016, deve ritenersi che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applichi quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile ad esso.
Tale disciplina va interpreta in senso conforme all'art. 7, par. 1 e 2 della dir. 2003/88/CE, secondo cui il periodo minimo di ferie dev'essere di almeno quattro settimane all'anno e non può esser sostituito da indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro, e si ricava un quadro secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia, Grande Sezione - C-569/16 e C-570/16, C-619/16
e C-684/16 -, non può ritenersi la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 13 del c.c.n.l. del comparto scuola del 29 novembre 2007 dispone che le ferie vadano fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, durante la rimanente parte dell'anno, per un ammontare non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Inoltre, per i soli docenti a tempo indeterminato, le ferie non godute nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute, entro l'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
L'art. 19 del medesimo c.c.n.l., in merito a ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, nel richiamare le disciplina dei docenti a tempo indeterminato, indica che, nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie, viene effettuata la liquidazione al termine dell'anno scolastico e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Inoltre prevede che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria ed al docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie in tali periodi nel corso dell'anno scolastico ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Si ricava, anche alla luce delle pronunce sovranazionali, che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni tra l'inizio e la fine delle lezioni fissati dal calendario regionale, ad essi alludendo la locuzione periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, sicché le ferie non godute devono esser liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
In sintesi il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, mentre nella fattispecie in esame non risulta che la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante con riguardo all'invito di fruire di ferie ed al correlato avviso di perdita, sicché va garantito il diritto alla monetizzazione
(cfr. Cass. n. 16715/2024).
Sull'entità va considerato che, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 19 del c.c.n.l. di comparto, il numero di ferie è pari a trenta giorni all'anno comprensivi dei due giorni ex art. 1 comma 1 lett. a) della l. n.
937/1977 per i neoassunti ed a trentadue giorni, comprensivi di tali giornate in seguito.
Nell'a.s. ella ha fruito di dodici giorni di ferie – l'8 febbraio, dall'11 al 12, dal 15 al 17, il 19 e dal 22 al
26 giugno – che vanno decurtati dalla richiesta indennità.
In rapporto ai periodi di servizio di 226 giorni nell'a.s. 2019/2020, a 268 giorni nel successivo a.s.
2020/2021 ed a 296 nell'a.s. 2021/2022, detratti i giorni di ferie fruiti nel solo a.s. 2019/2020, va parametrata l'indennità sostitutiva per un numero di ferie non godute pari a 9,34 nell'a,s. 2021/2022,
21,41 nell'a.s. 2020/2021 e 23,46 nell'a.s. 2021/2022.
Avuto riguardo ad una retribuzione giornaliera di € 66,76, si ricava un importo di € 576,84 nel
2019/2020, di € 1.322,28 nel 2020/2021 e di € 1.479,77 nel 2021/2022, per complessivi € 3.378,89, cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del CP_1 convenuto alla rifusione alla , operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Pt_2
agli avv.ti S. Giannattasio ed A. Giannattasio dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertato da parte di il mancato godimento di giorni 54,71 di ferie negli aa.ss. 2019/2020, Parte_2
2020/2021 e 2021/2022, condanna il a versarle la correlata Controparte_1 indennità per ferie non godute, pari ad € 3.378,89, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, nei limiti dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla domanda giudiziale al saldo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna il alla rifusione a Controparte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.529,00, di cui € 49,00 per spese di contributo
[...] unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., agli avv.ti S. Giannattasio ed A. Giannattasio dichiaratisi antistatari.
Fermo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan